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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 925/2025 N. 755/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ZI n. 122/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BROCCO
), elettivamente domiciliata in MILANO VIA FRANCESCO C.F._1
DE SANCTIS 41 presso l'avv. FRANCESCO EMILIO SERVIDIO
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CLAUDIA DI DONATO , elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA TEANO N. 14 21052 B o il Difensore
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in misura inferiore ai limiti consentiti dal D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.) e per l'effetto voglia: riliquidare le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura indicata nel corpo del presente atto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore ai limiti di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.); condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
1 spese di lite di primo grado come sopra riliquidate, al netto di quanto già corrisposto al medesimo titolo. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
“Nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la
Parte_1 sentenza n.122/2025 del Tribunale di Busto Arsizio sez lav. e confermare la sentenza impugnata, per tutti i motivi e le argomentazioni svolte;
In via incidentale: in riforma della sentenza n.122/2025 accertare che il trasferimento intimato alla lavoratrice è stato motivato da ragioni ritorsive / punitive per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare alla rifusione
Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio;
in og
Parte_1 al risarcimento del danni in via equitativa per la condotta di
Parte_1
[processuale ed extraprocessuale], attesa la mancata volontà conciliativa in primo grado, la mancata corresponsione delle spettanze per mesi, la pretestuosità dell'appello promosso solo sulle spese che ha cagionato un disagio evidente alla sig.ra lavoratrice munita di gratuito patrocinio e CP_1 poi di anche alla luce della condizione di fragilità e precarietà della CP_2 stessa. o, con espressa riserva di agire in separata sede per tutti i danni derivati e derivanti dall'accertamento dell'illegittimo trasferimento e dalle ragioni che lo hanno originato, nonché il risarcimento del danno per la condotta datoriale ut supra delineata e, infine, per la mancata corresponsione da parte dell'azienda delle somme dovute per rimborso km pattuite in occasione della richiesta di attività extra di volantinaggio, mai pervenuto. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio (ivi comprese spese esenti), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di BUSTO ZI – dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnativa di trasferimento proposta da a seguito delle dimissioni da questa rassegnate in Controparte_1 corso di causa – aveva condannato la ricorrente, ritenuta virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice aveva osservato come l'originaria sede di lavoro di Busto Arsizio, Via Milazzo n. 19, fosse effettivamente venuta meno per la chiusura determinata dal calo di attività, salvi occasionali appuntamenti, con conseguente legittimità dello spostamento della dipendente alla più grande e florida sede di Milano, Via G. Murat n. 60.
2 Era stato, pertanto, ritenuto insussistente dal TRIBUNALE il lamentato motivo ritorsivo del provvedimento datoriale.
Con un unico, articolato motivo di gravame, la sentenza veniva censurata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, secondo operata in violazione dei minimi tariffari. Parte_1
A sostegno del gravame, l'appellante richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito della modifica apportata dal D.M. n. 37/2018 all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, non era più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi.
L'applicazione di tale principio al caso di specie, considerato il valore indeterminabile della causa, avrebbe imposto – secondo – una Parte_1 quantificazione delle spese in misura non inferiore ad € 4.524,00 (oltre rimborso forfetario del 15% e accessori), risultante dalla riduzione al 50% dell'importo complessivo di € 9.048,00 (pari alla somma di € 4.004,00 per la fase di studio, € 1.452,00 per la fase introduttiva ed € 3.592,00 per la fase decisionale).
Veniva, peraltro, osservato nell'atto di impugnazione come la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa avrebbe giustificato l'aumento dei valori medi, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
Pertanto, la società chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, riliquidasse le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura sopra indicata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ed in ogni caso in misura non inferiore ai limiti di cui al D.M. n. 55/2014 e – per l'effetto – condannasse al pagamento dell'eccedenza rispetto a quanto già CP_1 corrisposto al medesimo titolo in esecuzione della pronuncia impugnata, con vittoria delle spese di lite della presente fase del giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza;
in via di appello incidentale, la stessa chiedeva che, in riforma della sentenza del TRIBUNALE, venisse dichiarata la natura ritorsiva del trasferimento, con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, gni caso – al risarcimento del danni, da liquidarsi in via equitativa, per la condotta
“processuale ed extraprocessuale” della società, “attesa la mancata volontà conciliativa in primo grado, la mancata corresponsione delle spettanze per mesi, la pretestuosità dell'appello promosso solo sulle spese che ha cagionato un disagio evidente alla sig.ra lavoratrice munita di gratuito CP_1 patrocinio e poi di anche della condizione di fragilità e CP_2 precarietà della stessa”.
3 formulava espressa riserva di agire in separata sede per tutti i CP_1 ti dall'illegittimo trasferimento, dalla condotta datoriale sopra descritta e dalla “mancata corresponsione da parte dell'azienda delle somme dovute per rimborso km pattuite in occasione della richiesta di attività extra di volantinaggio, mai pervenuto”.
A sostegno del gravame incidentale, si contestava – in primo luogo – che la documentazione prodotta da dimostrasse il calo dell'attività Parte_1 della sede di BUSTO ZI ente affermato dal TRIBUNALE, mentre la stessa evidenziava unicamente una perdita di clienti nel 2023, a fronte di un incremento di fatturato di € 1.493,09 e dell'ingresso di 5 nuovi clienti nel 2024.
Veniva inoltre censurata la rilevanza attribuita dalla sentenza all'ipotesi di trasferimento della lavoratrice fin dal 2023, prospettata dalla datrice di lavoro al proprio consulente, della quale negava di essere stata a CP_1 conoscenza.
La motivazione della sentenza veniva censurata per avere valorizzato gli elementi sopra indicati, onde “far discendere da essi la chiusura della sede più piccola e con andamento negativo quale scelta aziendale ragionevole, ma di fatto non coerente con i dati di fatto e i documenti prodotti”.
contestava, inoltre, l'effettiva cessazione dell'unità di BUSTO CP_1
ZI, a suo avviso “ancora operativa tanto che, per stessa ammissione della , le impiegate di Milano a turno si recavano presso via Parte_1
Milazzo a Busto Arsizio, gravandosi anche di costi per le trasferte”, come documentato dalla corrispondenza allegata sub doc. 4.
La stessa prospettava, altresì, la propria possibile adibizione allo smaltimento di pratiche burocratiche della clientela milanese dall'ufficio di BUSTO ZI, in aggiunta all'attività di stipulazione di contratti e selezione del personale, di pertinenza della medesima sede.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si criticava la mancata ammissione dell'istruttoria, invocata nel ricorso di primo grado al fine di dimostrare la ritorsività del trasferimento in relazione alle rimostranze avanzate dalla dipendente con riguardo alla presenza di telecamere nei locali aziendali.
invocava, in ogni caso, il favore di spese e competenze CP_1 processuali del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
4 L'appello principale è fondato e meritevole di accoglimento.
La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è stata, infatti, operata dalla sentenza in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass., 26/06/2024, n. 17613)”.
Trattandosi di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento è individuabile, in via generale, con quello relativo agli importi compresi fra € 26.000,00 e 260.000,00.
Dispone, infatti, in proposito, l'art. 5 DM n. 55/2014, che: “le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, ammesso il riferimento allo scaglione immediatamente inferiore, laddove le specifiche caratteristiche della controversia – con particolare riguardo all'oggetto ed al grado di complessità – non risultino conciliabili con gli elevati valori indicati dalla citata disposizione.
In tal senso si è pronunciato, in modo costante, il Supremo Collegio: “l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione” (così Cass. 2.1.2024, n. 32; nello stesso senso, v. Cass. 19.4.2023, n. 10452)
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie induce certamente ad assumere quale parametro di riferimento lo
5 scaglione immediatamente inferiore rispetto a quello sopra indicato, applicabile alle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Infatti, la controversia presentava caratteristiche di bassa complessità, richiedendo accertamenti fattuali di modesta portata, relativi ad attività aziendale di contenute dimensioni, ed implicando l'applicazione di principi giuridici da tempo consolidati.
Essa, inoltre, è sfociata in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito delle dimissioni intervenute dopo la notificazione del ricorso, senza dispiego di ulteriore attività processuale con riguardo al merito della causa.
Appare, quindi, proporzionata alle caratteristiche della fattispecie una liquidazione complessiva delle pari ad € 4.400,00, corrispondente ai seguenti valori medi: € 2.000,00 per la fase di studio, € 783,00 per la fase introduttiva ed € 1.617,00 per la fase decisionale.
Per le medesime ragioni sopra esposte, l'importo così quantificato va ridotto del 50%, come consentito alla luce della citata giurisprudenza, a dare una quantificazione finale di € 2.200,00.
Sia pure nell'infondatezza dell'azione attorea – di cui si darà conto nel prosieguo della presente motivazione – il Collegio non ravvisa, tuttavia, i presupposti per l'incremento invocato dall'odierna appellante principale ai sensi dell'art. 4 co. VIII, D.M. cit., in assenza della necessaria connotazione
“manifesta”, richiesta da tale disposizione.
L'appello incidentale è sotto plurimi aspetti inammissibile.
In primo luogo, per la formulazione di domande risarcitorie non avanzate in primo grado e, come tali, non proponibili nella presente fase processuale.
Inoltre, quanto al merito della legittimità del trasferimento, per essere intervenuta sul punto declaratoria di cessazione della materia del contendere, non specificamente impugnata e, di conseguenza, passata in giudicato.
In ogni caso, anche con limitato riferimento al profilo della soccombenza virtuale, accertata dal TRIBUNALE a fini di regolamento delle spese processuali, le doglianze di non appaiono condivisibili. CP_1
Infatti, contrariamente a quanto affermato a sostegno del gravame incidentale, i docc. da 4 a 7, prodotti da in primo grado, attestano il calo Parte_1 da venti a sedici clienti, verificatosi presso la sede di Busto Arsizio, la cui rilevanza ai fini della riduzione del carico di lavoro appare prevalente rispetto all'entità del fatturato, peraltro cresciuta in minime proporzioni;
né la corrispondenza elettronica, prodotta da in appello sub doc. 4, CP_1 smentisce che detta unità locale sia rimasta aperta solo per appuntamenti, ma,
6 al contrario, lo conferma, attestando accordi per specifici incontri con la clientela presso tale dipendenza aziendale.
In questo quadro, irrilevanti appaiono le deduzioni riguardanti la natura ritorsiva del trasferimento, del quale sono emerse le sottese esigenze aziendali;
tali argomentazioni appaiono, peraltro, smentite dai contatti, già intrapresi dalla società fin dal 2023 relativamente all'ipotesi del trasferimento di in ragione del calo di lavoro, già all'epoca in atto, presso la CP_1 fili ZI (v. doc. 9 conv. I gr.).
Ciò detto, occorre, infine, rilevare l'inammissibilità e l'irrilevanza della documentazione, prodotta da nel corso del giudizio di appello, Parte_1 in quanto relativa a vicende a ale, di molto successive rispetto ai fatti di causa, come tali non influenti ai fini della decisione.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della sentenza n. 122/2025, l'ammontare delle spese processuali, oggetto di condanna, va rideterminato nel maggiore importo di € 2.200,00.
La gravata sentenza merita, nel resto, conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore indeterminabile della controversia (con riguardo al trasferimento, oggetto del gravame incidentale) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante incidentale dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 122/2025, ridetermina l'ammontare delle spese processuali, oggetto di condanna, nel maggiore importo di € 2.200,00; conferma nel resto;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge.
Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ZI n. 122/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BROCCO
), elettivamente domiciliata in MILANO VIA FRANCESCO C.F._1
DE SANCTIS 41 presso l'avv. FRANCESCO EMILIO SERVIDIO
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CLAUDIA DI DONATO , elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA TEANO N. 14 21052 B o il Difensore
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in misura inferiore ai limiti consentiti dal D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.) e per l'effetto voglia: riliquidare le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura indicata nel corpo del presente atto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso in misura non inferiore ai limiti di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.); condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
1 spese di lite di primo grado come sopra riliquidate, al netto di quanto già corrisposto al medesimo titolo. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
“Nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la
Parte_1 sentenza n.122/2025 del Tribunale di Busto Arsizio sez lav. e confermare la sentenza impugnata, per tutti i motivi e le argomentazioni svolte;
In via incidentale: in riforma della sentenza n.122/2025 accertare che il trasferimento intimato alla lavoratrice è stato motivato da ragioni ritorsive / punitive per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare alla rifusione
Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio;
in og
Parte_1 al risarcimento del danni in via equitativa per la condotta di
Parte_1
[processuale ed extraprocessuale], attesa la mancata volontà conciliativa in primo grado, la mancata corresponsione delle spettanze per mesi, la pretestuosità dell'appello promosso solo sulle spese che ha cagionato un disagio evidente alla sig.ra lavoratrice munita di gratuito patrocinio e CP_1 poi di anche alla luce della condizione di fragilità e precarietà della CP_2 stessa. o, con espressa riserva di agire in separata sede per tutti i danni derivati e derivanti dall'accertamento dell'illegittimo trasferimento e dalle ragioni che lo hanno originato, nonché il risarcimento del danno per la condotta datoriale ut supra delineata e, infine, per la mancata corresponsione da parte dell'azienda delle somme dovute per rimborso km pattuite in occasione della richiesta di attività extra di volantinaggio, mai pervenuto. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio (ivi comprese spese esenti), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di BUSTO ZI – dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnativa di trasferimento proposta da a seguito delle dimissioni da questa rassegnate in Controparte_1 corso di causa – aveva condannato la ricorrente, ritenuta virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice aveva osservato come l'originaria sede di lavoro di Busto Arsizio, Via Milazzo n. 19, fosse effettivamente venuta meno per la chiusura determinata dal calo di attività, salvi occasionali appuntamenti, con conseguente legittimità dello spostamento della dipendente alla più grande e florida sede di Milano, Via G. Murat n. 60.
2 Era stato, pertanto, ritenuto insussistente dal TRIBUNALE il lamentato motivo ritorsivo del provvedimento datoriale.
Con un unico, articolato motivo di gravame, la sentenza veniva censurata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, secondo operata in violazione dei minimi tariffari. Parte_1
A sostegno del gravame, l'appellante richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito della modifica apportata dal D.M. n. 37/2018 all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, non era più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi.
L'applicazione di tale principio al caso di specie, considerato il valore indeterminabile della causa, avrebbe imposto – secondo – una Parte_1 quantificazione delle spese in misura non inferiore ad € 4.524,00 (oltre rimborso forfetario del 15% e accessori), risultante dalla riduzione al 50% dell'importo complessivo di € 9.048,00 (pari alla somma di € 4.004,00 per la fase di studio, € 1.452,00 per la fase introduttiva ed € 3.592,00 per la fase decisionale).
Veniva, peraltro, osservato nell'atto di impugnazione come la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa avrebbe giustificato l'aumento dei valori medi, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
Pertanto, la società chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, riliquidasse le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura sopra indicata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ed in ogni caso in misura non inferiore ai limiti di cui al D.M. n. 55/2014 e – per l'effetto – condannasse al pagamento dell'eccedenza rispetto a quanto già CP_1 corrisposto al medesimo titolo in esecuzione della pronuncia impugnata, con vittoria delle spese di lite della presente fase del giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza;
in via di appello incidentale, la stessa chiedeva che, in riforma della sentenza del TRIBUNALE, venisse dichiarata la natura ritorsiva del trasferimento, con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, gni caso – al risarcimento del danni, da liquidarsi in via equitativa, per la condotta
“processuale ed extraprocessuale” della società, “attesa la mancata volontà conciliativa in primo grado, la mancata corresponsione delle spettanze per mesi, la pretestuosità dell'appello promosso solo sulle spese che ha cagionato un disagio evidente alla sig.ra lavoratrice munita di gratuito CP_1 patrocinio e poi di anche della condizione di fragilità e CP_2 precarietà della stessa”.
3 formulava espressa riserva di agire in separata sede per tutti i CP_1 ti dall'illegittimo trasferimento, dalla condotta datoriale sopra descritta e dalla “mancata corresponsione da parte dell'azienda delle somme dovute per rimborso km pattuite in occasione della richiesta di attività extra di volantinaggio, mai pervenuto”.
A sostegno del gravame incidentale, si contestava – in primo luogo – che la documentazione prodotta da dimostrasse il calo dell'attività Parte_1 della sede di BUSTO ZI ente affermato dal TRIBUNALE, mentre la stessa evidenziava unicamente una perdita di clienti nel 2023, a fronte di un incremento di fatturato di € 1.493,09 e dell'ingresso di 5 nuovi clienti nel 2024.
Veniva inoltre censurata la rilevanza attribuita dalla sentenza all'ipotesi di trasferimento della lavoratrice fin dal 2023, prospettata dalla datrice di lavoro al proprio consulente, della quale negava di essere stata a CP_1 conoscenza.
La motivazione della sentenza veniva censurata per avere valorizzato gli elementi sopra indicati, onde “far discendere da essi la chiusura della sede più piccola e con andamento negativo quale scelta aziendale ragionevole, ma di fatto non coerente con i dati di fatto e i documenti prodotti”.
contestava, inoltre, l'effettiva cessazione dell'unità di BUSTO CP_1
ZI, a suo avviso “ancora operativa tanto che, per stessa ammissione della , le impiegate di Milano a turno si recavano presso via Parte_1
Milazzo a Busto Arsizio, gravandosi anche di costi per le trasferte”, come documentato dalla corrispondenza allegata sub doc. 4.
La stessa prospettava, altresì, la propria possibile adibizione allo smaltimento di pratiche burocratiche della clientela milanese dall'ufficio di BUSTO ZI, in aggiunta all'attività di stipulazione di contratti e selezione del personale, di pertinenza della medesima sede.
Con il secondo motivo di appello incidentale, si criticava la mancata ammissione dell'istruttoria, invocata nel ricorso di primo grado al fine di dimostrare la ritorsività del trasferimento in relazione alle rimostranze avanzate dalla dipendente con riguardo alla presenza di telecamere nei locali aziendali.
invocava, in ogni caso, il favore di spese e competenze CP_1 processuali del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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4 L'appello principale è fondato e meritevole di accoglimento.
La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è stata, infatti, operata dalla sentenza in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass., 26/06/2024, n. 17613)”.
Trattandosi di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento è individuabile, in via generale, con quello relativo agli importi compresi fra € 26.000,00 e 260.000,00.
Dispone, infatti, in proposito, l'art. 5 DM n. 55/2014, che: “le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, ammesso il riferimento allo scaglione immediatamente inferiore, laddove le specifiche caratteristiche della controversia – con particolare riguardo all'oggetto ed al grado di complessità – non risultino conciliabili con gli elevati valori indicati dalla citata disposizione.
In tal senso si è pronunciato, in modo costante, il Supremo Collegio: “l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione” (così Cass. 2.1.2024, n. 32; nello stesso senso, v. Cass. 19.4.2023, n. 10452)
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie induce certamente ad assumere quale parametro di riferimento lo
5 scaglione immediatamente inferiore rispetto a quello sopra indicato, applicabile alle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Infatti, la controversia presentava caratteristiche di bassa complessità, richiedendo accertamenti fattuali di modesta portata, relativi ad attività aziendale di contenute dimensioni, ed implicando l'applicazione di principi giuridici da tempo consolidati.
Essa, inoltre, è sfociata in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito delle dimissioni intervenute dopo la notificazione del ricorso, senza dispiego di ulteriore attività processuale con riguardo al merito della causa.
Appare, quindi, proporzionata alle caratteristiche della fattispecie una liquidazione complessiva delle pari ad € 4.400,00, corrispondente ai seguenti valori medi: € 2.000,00 per la fase di studio, € 783,00 per la fase introduttiva ed € 1.617,00 per la fase decisionale.
Per le medesime ragioni sopra esposte, l'importo così quantificato va ridotto del 50%, come consentito alla luce della citata giurisprudenza, a dare una quantificazione finale di € 2.200,00.
Sia pure nell'infondatezza dell'azione attorea – di cui si darà conto nel prosieguo della presente motivazione – il Collegio non ravvisa, tuttavia, i presupposti per l'incremento invocato dall'odierna appellante principale ai sensi dell'art. 4 co. VIII, D.M. cit., in assenza della necessaria connotazione
“manifesta”, richiesta da tale disposizione.
L'appello incidentale è sotto plurimi aspetti inammissibile.
In primo luogo, per la formulazione di domande risarcitorie non avanzate in primo grado e, come tali, non proponibili nella presente fase processuale.
Inoltre, quanto al merito della legittimità del trasferimento, per essere intervenuta sul punto declaratoria di cessazione della materia del contendere, non specificamente impugnata e, di conseguenza, passata in giudicato.
In ogni caso, anche con limitato riferimento al profilo della soccombenza virtuale, accertata dal TRIBUNALE a fini di regolamento delle spese processuali, le doglianze di non appaiono condivisibili. CP_1
Infatti, contrariamente a quanto affermato a sostegno del gravame incidentale, i docc. da 4 a 7, prodotti da in primo grado, attestano il calo Parte_1 da venti a sedici clienti, verificatosi presso la sede di Busto Arsizio, la cui rilevanza ai fini della riduzione del carico di lavoro appare prevalente rispetto all'entità del fatturato, peraltro cresciuta in minime proporzioni;
né la corrispondenza elettronica, prodotta da in appello sub doc. 4, CP_1 smentisce che detta unità locale sia rimasta aperta solo per appuntamenti, ma,
6 al contrario, lo conferma, attestando accordi per specifici incontri con la clientela presso tale dipendenza aziendale.
In questo quadro, irrilevanti appaiono le deduzioni riguardanti la natura ritorsiva del trasferimento, del quale sono emerse le sottese esigenze aziendali;
tali argomentazioni appaiono, peraltro, smentite dai contatti, già intrapresi dalla società fin dal 2023 relativamente all'ipotesi del trasferimento di in ragione del calo di lavoro, già all'epoca in atto, presso la CP_1 fili ZI (v. doc. 9 conv. I gr.).
Ciò detto, occorre, infine, rilevare l'inammissibilità e l'irrilevanza della documentazione, prodotta da nel corso del giudizio di appello, Parte_1 in quanto relativa a vicende a ale, di molto successive rispetto ai fatti di causa, come tali non influenti ai fini della decisione.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della sentenza n. 122/2025, l'ammontare delle spese processuali, oggetto di condanna, va rideterminato nel maggiore importo di € 2.200,00.
La gravata sentenza merita, nel resto, conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore indeterminabile della controversia (con riguardo al trasferimento, oggetto del gravame incidentale) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Considerata l'esenzione della parte appellante incidentale dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 122/2025, ridetermina l'ammontare delle spese processuali, oggetto di condanna, nel maggiore importo di € 2.200,00; conferma nel resto;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge.
Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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