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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa NI TA, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente tra
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, sia Parte_1 C.F._1
disgiuntamente che congiuntamente, dall'Avv. D'AMICI GIUSEPPE e dall'Avv.
D'TO SI presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. ORNATI ANDREA
e dall'Avv. ZURLO RAFFAELE presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti di seguito riportate testualmente.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2840\2021 di RG
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, emesso da questo Tribunale su ricorso di ed iscritto al n. 2840\2021 R.G. CP_1 per € 14.128,42, oltre interessi e spese di procedura, che gli veniva notificato dalla odierna opposta, cessionaria del credito.
A sostegno della opposizione il deduceva la improcedibilità della domanda per Pt_1 omessa mediazione obbligatoria, la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza di prova del credito di cui deduceva, in particolare, la inesistenza nei propri confronti, sostenendo di non aver mai ottenuto alcun finanziamento né intrattenuto alcun rapporto con la CP_2
. Nello specifico, disconosceva la sottoscrizione apparentemente ad esso riferibile e
[...] apposta in calce al documento denominato atto di quietanza datato 15.01.2003, prodotto da quale prova della erogazione del credito per il quale è causa come meglio specificato CP_1 nell'atto introduttivo cui si rinvia perché noto alle parti oltre che al giudice. Egli infatti deduceva
Si costituiva ritualmente contestando ed impugnando tutte le avverse deduzioni, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la integrale reiezione della opposizione, con il favore delle spese di lite.
La causa perveniva sul ruolo della scrivente in data 22 settembre 2022.
All'esito negativo dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, successivamente instaurato, venivano concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Stante il disconoscimento della sottoscrizione dell'atto di quietanza sopra indicato da parte dell'opponente e la conseguente richiesta di verificazione, veniva disposta ed espletata CTU grafologica diretta ad accertare la genuinità della firma o no.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, avvenuto in data 4 marzo 2025 a seguito di concessa proroga, alla successiva udienza, tenutasi in data 14 marzo 2025. svoltasi ex art. 127 bis cpc, le parti confermavano di non avere osservazioni da fare alla CTU, presente in udienza,
e chiedevano concordemente rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Si perveniva così all'udienza del 26 settembre 2025 alla quale le parti cosi precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni avversa istanza, difesa, domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) accertato che le firme in calce
2 all'atto di quietanza del 15.01.2003, prodotta da non sono riferibili a Controparte_1 Pt_1
, rigettare la domanda formulata nei suoi confronti dalla suddetta società e revocare
[...] il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare in plrpt, al pagamento delle spese, Controparte_1 comprese quelle dell'espletata ctu, e competenze da distrarre ex art. 93 cpc”
Per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 995/2021 del 12/10/2021 RG n. 2840/2021emesso dal
Tribunale di Cassino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Pt_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito della attività istruttoria svolta. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi, oltre Iva e Cpa”,
La causa veniva così trattenuta in decisone con concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc, di cui si giovava solo parte opponente quanto alle conclusionali. Non risulta essere stata depositata la nota spese. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 18 dicembre 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
Tanto si afferma sulla base della c.d. ragione più liquida emersa all'esito della espletata CTU che ha accertato, nel pieno contraddittorio tra le parti ed esternando la metodologia utilizzata, rimasta esente da ogni forma di contestazione o rilievo, che la firma apposta sull'atto di quietanza del 15 gennaio 2023 apparentemente riferibile all'odierno opponente, non è stata da lui vergata. Mancando prova che il credito per il quale è causa sia riferibile al l decreto Pt_1 ingiuntivo va revocato. Tutte le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre
2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM
147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio,
3 introduttiva, istruttoria e decisionale. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed al tempo in cui la causa ha impegnato il ruolo del
Tribunale in assenza di proposte conciliative formulate dall'opposta nonostante gli esiti, rimasti incontestati, della CTU grafologica svolta. Le spese di lite liquidate vengono distratte in favore dei procuratori alle liti della parte opponente, come chiesto, ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU, come liquidate nel decreto in atti, debbono essere definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4035 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto
• Revoca il decreto ingiuntivo emesso inter-partes da questo Tribunale ed iscritto al n.
2840\2021 R.G.;
• Condanna l'opposta, , in persona del legale rapp.p.t al rimborso CP_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di € Parte_1
5.077,00\\ per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive per € 118,50, salvo ulteriori ove in atti debitamente documentate, e con l'aggiunta delle spese generali al
15% sul totale compensi, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le predette somme, ex art. 93 cpc, in favore degli Avvocati Giuseppe
D'IC e D'AC SI, procuratori alle liti di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Cassino, 18/12/2025
Il Giudice Unico
NI TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa NI TA, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente tra
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, sia Parte_1 C.F._1
disgiuntamente che congiuntamente, dall'Avv. D'AMICI GIUSEPPE e dall'Avv.
D'TO SI presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. ORNATI ANDREA
e dall'Avv. ZURLO RAFFAELE presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti di seguito riportate testualmente.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2840\2021 di RG
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, emesso da questo Tribunale su ricorso di ed iscritto al n. 2840\2021 R.G. CP_1 per € 14.128,42, oltre interessi e spese di procedura, che gli veniva notificato dalla odierna opposta, cessionaria del credito.
A sostegno della opposizione il deduceva la improcedibilità della domanda per Pt_1 omessa mediazione obbligatoria, la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza di prova del credito di cui deduceva, in particolare, la inesistenza nei propri confronti, sostenendo di non aver mai ottenuto alcun finanziamento né intrattenuto alcun rapporto con la CP_2
. Nello specifico, disconosceva la sottoscrizione apparentemente ad esso riferibile e
[...] apposta in calce al documento denominato atto di quietanza datato 15.01.2003, prodotto da quale prova della erogazione del credito per il quale è causa come meglio specificato CP_1 nell'atto introduttivo cui si rinvia perché noto alle parti oltre che al giudice. Egli infatti deduceva
Si costituiva ritualmente contestando ed impugnando tutte le avverse deduzioni, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la integrale reiezione della opposizione, con il favore delle spese di lite.
La causa perveniva sul ruolo della scrivente in data 22 settembre 2022.
All'esito negativo dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, successivamente instaurato, venivano concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, cpc.
Stante il disconoscimento della sottoscrizione dell'atto di quietanza sopra indicato da parte dell'opponente e la conseguente richiesta di verificazione, veniva disposta ed espletata CTU grafologica diretta ad accertare la genuinità della firma o no.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, avvenuto in data 4 marzo 2025 a seguito di concessa proroga, alla successiva udienza, tenutasi in data 14 marzo 2025. svoltasi ex art. 127 bis cpc, le parti confermavano di non avere osservazioni da fare alla CTU, presente in udienza,
e chiedevano concordemente rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Si perveniva così all'udienza del 26 settembre 2025 alla quale le parti cosi precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, ogni avversa istanza, difesa, domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) accertato che le firme in calce
2 all'atto di quietanza del 15.01.2003, prodotta da non sono riferibili a Controparte_1 Pt_1
, rigettare la domanda formulata nei suoi confronti dalla suddetta società e revocare
[...] il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare in plrpt, al pagamento delle spese, Controparte_1 comprese quelle dell'espletata ctu, e competenze da distrarre ex art. 93 cpc”
Per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 995/2021 del 12/10/2021 RG n. 2840/2021emesso dal
Tribunale di Cassino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Pt_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1 somma che risulterà all'esito della attività istruttoria svolta. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi, oltre Iva e Cpa”,
La causa veniva così trattenuta in decisone con concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc, di cui si giovava solo parte opponente quanto alle conclusionali. Non risulta essere stata depositata la nota spese. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 18 dicembre 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
Tanto si afferma sulla base della c.d. ragione più liquida emersa all'esito della espletata CTU che ha accertato, nel pieno contraddittorio tra le parti ed esternando la metodologia utilizzata, rimasta esente da ogni forma di contestazione o rilievo, che la firma apposta sull'atto di quietanza del 15 gennaio 2023 apparentemente riferibile all'odierno opponente, non è stata da lui vergata. Mancando prova che il credito per il quale è causa sia riferibile al l decreto Pt_1 ingiuntivo va revocato. Tutte le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre
2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM
147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio,
3 introduttiva, istruttoria e decisionale. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed al tempo in cui la causa ha impegnato il ruolo del
Tribunale in assenza di proposte conciliative formulate dall'opposta nonostante gli esiti, rimasti incontestati, della CTU grafologica svolta. Le spese di lite liquidate vengono distratte in favore dei procuratori alle liti della parte opponente, come chiesto, ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU, come liquidate nel decreto in atti, debbono essere definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4035 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto
• Revoca il decreto ingiuntivo emesso inter-partes da questo Tribunale ed iscritto al n.
2840\2021 R.G.;
• Condanna l'opposta, , in persona del legale rapp.p.t al rimborso CP_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di € Parte_1
5.077,00\\ per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive per € 118,50, salvo ulteriori ove in atti debitamente documentate, e con l'aggiunta delle spese generali al
15% sul totale compensi, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le predette somme, ex art. 93 cpc, in favore degli Avvocati Giuseppe
D'IC e D'AC SI, procuratori alle liti di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Cassino, 18/12/2025
Il Giudice Unico
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