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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10466/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Caruso, Parte_1
giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_3
- Resistente -
Avente ad oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di prestare servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria di I CP_1 grado, con ultima sede di servizio presso l'I.C. Marconi di Paternò (CT); di aver prestato servizio nell'a.s. 2017/2018, dal 22/09/2017 al 30/06/2018, presso l'Istituto Comprensivo Statale San
Giovanni Bosco di Catania, in qualità di docente di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 23,25 giorni di ferie non fruite;
di avere prestato servizio nell'a.s. 2018/2019, dal 9/10/2018 al 30/06/2019, presso l'Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco di Catania, in qualità di docente di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 20,50
1 giorni di ferie, dei quali solamente 3 fruiti e 1 soltanto pagato;
di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022, dal 6/09/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo Statale Michele
Purello di San Gregorio di Catania (CT), in qualità di docente di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 24,50 giorni di ferie non fruite;
di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2022/2023, dal 5/09/2022 al 30/06/2023, presso l'Istituto Comprensivo Statale
Michele Purello di San Gregorio di Catania (CT), in qualità di docente di sostegno di scuola primaria, maturando nel corso del rapporto di lavoro 24,67 giorni di ferie non fruite
Dolendosi della mancata retribuzione delle ferie non godute, adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere, nei confronti del Controparte_1
, le seguenti testuali conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per
[...] le ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni;
Condannare il Controparte_1 in persona del ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023
(per un totale di giorni 91,92) della somma spettante per legge oltre interessi legali e rivalutazioni dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
A fondamento delle spiegate domande esponeva che il Dirigente Scolastico non aveva provveduto a sollecitare la fruizione delle ferie, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea.
Richiamava la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea Sez. I, del 18/01/2024, n. 218/22, ai sensi della quale “spetta al datore di lavoro che non vuole riconoscere l'indennità per le ferie maturate e non godute dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di usufruire tutte le ferie maturate e non godute. Inoltre è sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova di avere formalmente informato il lavoratore in modo accurato ed in tempo utile della mancata monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro e che nonostante detto avviso il lavoratore abbia rifiutato di usufruire delle ferie”.
Riferiva di non aver potuto godere di tutti i giorni di ferie e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico a fruirne entro i termini, lamentando l'avvenuta cancellazione d'ufficio delle ferie da parte del datore di lavoro.
Richiamava l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico, rimarcando che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può d'ufficio collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni compresi tra l'8 giugno e il 30 giugno di ciascun anno, senza un'esplicita richiesta.
2 Precisava che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, richiamando il principio statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 17/06/2024,
n.16715, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Richiamava il principio generale di non discriminazione, sancito dal D.lgs. 368/2001, che recepisce la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato deve godere degli stessi diritti e parità di trattamento in termini di condizioni lavorative, incluse le ferie, rilevando come, da ultimo, la Corte di Giustizia con la sentenza n. 218 del 18 gennaio
2024, in tema di incompatibilità con la disciplina comunitaria del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art 5 comma 8 del DL 95/2012, abbia affermato che anche i docenti non di ruolo, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, hanno diritto all'indennità di ferie maturate e non godute.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 20 dicembre 2024, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale, deducendo che la ricorrente ha fruito, negli anni da essa indicati, di più giorni Controparte_1 di ferie di quanti fruibili, richiamato l'art. 13, comma 9, del CCNL 2007 ai sensi del quale “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del personale docente e richiamata la nota n.
72696 del 4 settembre 2013 emanata dal , affermava che la Controparte_4 sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della
Regione, occorrendo altresì conteggiare i giorni di sospensione delle attività didattiche disposte dall'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, dovendosi, inoltre, considerare che tra la fine
3 delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da ogni attività.
Richiamava la giurisprudenza di merito secondo cui i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche possono ottenere il pagamento del trattamento retributivo sostitutivo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui gli è consentito di fruire delle ferie, e aggiungeva che dal conteggio dei giorni di ferie spettanti al docente devono essere espunti i giorni previsti in sostituzione di festività soppresse, in quanto non monetizzabili, precisando, peraltro, che tali giornate maturate, considerati i giorni lavorati per ciascun anno, non sono, in ogni caso, superiori a 3 per anno scolastico.
Tanto premesso, parte resistente, eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ovvero ex art. 2947 c.c. o, ancora, quella ordinaria ex art. 2936 c.c., concludeva chiedendo: “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui sono sospese le lezioni ai sensi di Legge, di normativa e di CCNL;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di alla Parte_1 monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale CP_1 docente in virtù di contratti a tempo determinato e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
4 risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, quanto alla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva con Ordinanza
n. 17643 del 20.06.2023, ha affermato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
2.3 Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale
5 intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato Per_1 le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
6 Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
7 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il
8 proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in
9 mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.4 Venendo al caso di specie, va rilevato che emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del resistente negli aa.ss. 2017/2018, CP_1
2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato correnti, rispettivamente, dal 22/09/2017 al 30/06/2018, dal 9/10/2018 al 30/06/2019, dal 6/09/2021 al
30/06/2022 e dal 5/09/2022 al 30/06/2023 (cfr. doc. 4. “riscontro istanza accesso agli atti”, doc. 5.
“certificato di servizio”, fascicolo parte ricorrente;
“Stato matricolare” prodotto dal CP_1 convenuto).
Più specificamente, con riguardo all'a.s. 2017/2018, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha maturato 23,25 giorni di ferie e che l'amministrazione scolastica, senza che la docente ne avesse presentato richiesta, li ha indicati come giorni di ferie fruiti ai sensi degli “Art. 1-54-55 L.
10 228/2012 Art. 5 D.L. 95/2012 Art. 10 D.L. 66/2003”, da ciò evincendosene che l'amministrazione scolastica le ha assegnato d'ufficio ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica (cfr. doc.“riscontro accesso agli atti I.C. San Giovanni Bosco”).
Per quanto riguarda l'a.s. 2018/2019, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha maturato 20,50 giorni di ferie, che nonostante la stessa fosse stata assente per ferie espressamente richieste nei giorni 15.04.2019, 4.06.2019 e 10.06.022 le è stato retribuito solamente uno dei detti giorni e che 19,50 giorni, ivi compresi quindi quelli dalla stessa non specificamente richiesti, sono stati indicati dall'amministrazione scolastica come giorni di ferie fruiti ai sensi degli “Art. 1-54-55 L.
228/2012 Art. 5 D.L. 95/2012 Art. 10 D.L. 66/2003”, da ciò evincendosene che l'amministrazione scolastica le ha assegnato d'ufficio ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica (cfr. doc.“riscontro accesso agli atti ”). Controparte_5
Per quanto riguarda gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha maturato, rispettivamente, 24,50 e 24,67 giorni di ferie che dalla stessa non risultano essere stati richiesti, e che la menzione specifica in detta documentazione delle giornate di sospensione delle attività didattiche in ciascuno degli anni scolastici in considerazione lascia supporre che le stesse siano state imputate d'ufficio a ferie dall'amministrazione scolastica (cfr. doc.“riscontro accesso agli atti I.C. Michele Purrello”).
Deve concludersi dalla disamina della documentazione che parte ricorrente ha richiesto e fruito semplicemente 3 giorni di ferie, dei quali peraltro 1 soltanto pagato, sui complessivi 92,92 maturati negli anni scolastici 2017/2018 (23,25 giorni), 2018/2019 (20,50 giorni), 2021/2022 (24,50 giorni) e
2022/2023 (24,67 giorni), rilevandosi, inoltre, con riguardo, ai restanti giorni di ferie per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta del docente, né tantomeno del loro pagamento, che nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna parte ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2021/2022, 2022/2023, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti (3, di cui però 1 solo pagato) su richiesta del dipendente, pari a 91,92 giorni, con conseguente condanna del al relativo pagamento oltre accessori come per legge. Controparte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1 sostitutiva delle ferie non godute in relazione anni scolastici 2017/2017, 2018/2019, 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti pari a 91,92 giorni, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato
Caruso Cinzia dichiaratasi antistatario.
Catania, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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