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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(cf. ), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cf. ), , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(cf. ) tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4 procuratore, sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, giusta procure rilasciate su fogli separati e dei quali ne è stata estratta copia informatica inserita nella medesima busta contenente il presente ricorso. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_1
-appellanti-
-
CONTRO
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. Controparte_1 CP_1
37/D, P. Iva in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Gianlivio Fasciano, C.F. , in virtù di procura in calce al CodiceFiscale_5 presente atto su foglio separato. L'Avv. Gianlivio Fasciano dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: , ovvero P.IVA_2
a mezzo pec di cui al seguente indirizzo:
Email_2
Appellata
OGGETTO : appello avverso la Sentenza n.3661/2023 del 30.05.2023 resa dal Tribunale di Napoli - in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al RG n. 6077/2022 (+6078/2022 e 6080/2022 cause riunite) depositata in Cancelleria e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 21.11.2023, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 3661
/23 del 3.5.23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta volta ad ottenere il ricalcolo del TFR nel periodo dal 27.2.2012 al 31.12.2014 mediante l'inclusione del compenso per il lavoro notturno e festivo svolto nella misura per ciascuno indicata.
A fondamento dell'appello parte appellante , precisato che oggetto di causa era la corretta quantificazione della base imponibile sulla quale, poi, andava calcolata la quota TFR da accantonare in favore del lavoratore dipendente per non avere la società incluso nella suddetta base imponibile il compenso per lavoro notturno prestato nei giorni feriali e festivi, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale :
-ha ritenuto non provato e addirittura escluso dai cedolini paga prodotti, lo svolgimento del lavoro notturno per il 50% dei giorni effettivamente lavorati.
-non ricompreso il compenso per lavoro festivo, laddove, negli importi considerati per la determinazione della base imponibile per il calcolo del TFR, lo stesso non viene richiesto, se non in relazione alla sola prestazione lavorativa notturna resa in festivo, (che in quanto tale andava incluso nella determinazione della base imponibile);
- ritenuto i calcoli, sviluppati in seno al ricorso, non corretti;
-non nominato un CTU a fronte delle generiche contestazioni sollevate dalla società sui conteggi allegati al ricorso di primo grado;
-ha considerato la sussistenza del pagamento delle somme TFR indicate nella busta paga del marzo 2015 tardivamente allegate dalla società , mentre la stessa non aveva mai fornito alcuna prova in ordine all'effettivo versamento di qualsiasi differenze sull'accontamento di fine rapporto ai Fondi, né alla Tesoreria né al Fondo di Previdenza Completare.
-Ha chiesto , pertanto , previa eventuale nomina di CTU contabile , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c; nel merito sulla base di plurime argomentazioni , rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata. Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte. Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato, ritenendo il Collegio di dare continuità all'orientamento già espresso in materia dall'adita Corte, in diversa composizione collegiale .( v. ex plurimis , sent nn.; 1671/2024 , 4271/2024, 2125/2025 , 252/2025, 249/2025 ).
In primo luogo va precisato che oggetto del devoluto è il diritto dell'appellante al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto, derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL Federambiente.
Occorre verificare se effettivamente vi sia stata un'errata valutazione della prova offerta in primo grado circa il requisito che, secondo la previsione pattizia dell'art. 71 punto 7 del predetto CCNL, è necessario ai fini della predetta inclusione ovverosia che il lavoro notturno sia stato svolto“per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” . L'appellante ritiene che dai cedolini paga si evincerebbe che il numero delle ore di lavoro notturno, sia feriale che festivo, svolto in ciascun mese raggiunga (anzi addirittura ecceda) la predetta percentuale.
L'assunto, dunque, presuppone che anche il lavoro festivo svolto in orario notturno sia utile al computo delle ore mensili, previste dall'art. 71 punto 7 citato. Ciò non è condivisibile: il comma 2° dell'art. 71 del ccnl elenca le voci retributive che costituiscono la base imponibile su cui calcolare la quota annuale di accantonamento del Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 (come l'attuale parte appellante) e non ricomprende il lavoro festivo. Le voci ivi elencate sono tassative e già tale aspetto esclude la fondatezza dell'assunto dell'appellante, che si traduce in un inammissibile ampliamento dell'ambito oggettivo della previsione pattizia, in contrasto con la volontà delle parti sociali espressamente precisata al comma 4° della disposizione: “L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.” Essendo, inoltre, ontologicamente distinti gli istituti del lavoro festivo e del lavoro notturno così come i relativi trattamenti retributivi ed essendo differenti le funzioni delle rispettive maggiorazioni, non possono essere sovrapposti allorquando l'uno sia svolto in orario notturno e trattati indistintamente ai soli fini del TFR. Quindi il lavoro festivo resta tale e, comunque reso (anche in orario notturno) non entra nella base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del TFR per i lavoratori assunti dopo il maggio 2008.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “ qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese ”. Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova cui era onerato il lavoratore di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita. Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro notturno non è affatto CP_3 corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese. Parte appellante non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata. La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015, sotto la voce 7925. La somma è stata poi effettivamente versata al Fondo e la prova è stata fornita con il documento in atti della busta paga e dei versamenti al CP_4 Pertanto, l'adempimento dell'accordo sindacale da parte di e Controparte_1
l'avvenuta rideterminazione delle somme accantonate risulta adeguatamente comprovato.
In assenza , poi, di una contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non versata tale somma . La somma versata era quella stabilita negli accordi nè sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare un'erronea quantificazione dell'importo del nuovo accantonamento eseguito da . Controparte_1
Con riferimento , poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”. Ed invero va ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti. Difatti, i conteggi di parte ricorrente oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “ compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale. Nessuna Ctu può essere affidata in quanto meramente esplorativa ,non essendo stata fornita la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e, comunque, tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, l'infondatezza della domanda .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro1.200,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Napoli lì 11.9.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(cf. ), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cf. ), , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(cf. ) tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4 procuratore, sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, giusta procure rilasciate su fogli separati e dei quali ne è stata estratta copia informatica inserita nella medesima busta contenente il presente ricorso. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_1
-appellanti-
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CONTRO
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. Controparte_1 CP_1
37/D, P. Iva in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Gianlivio Fasciano, C.F. , in virtù di procura in calce al CodiceFiscale_5 presente atto su foglio separato. L'Avv. Gianlivio Fasciano dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: , ovvero P.IVA_2
a mezzo pec di cui al seguente indirizzo:
Email_2
Appellata
OGGETTO : appello avverso la Sentenza n.3661/2023 del 30.05.2023 resa dal Tribunale di Napoli - in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al RG n. 6077/2022 (+6078/2022 e 6080/2022 cause riunite) depositata in Cancelleria e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 21.11.2023, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 3661
/23 del 3.5.23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta volta ad ottenere il ricalcolo del TFR nel periodo dal 27.2.2012 al 31.12.2014 mediante l'inclusione del compenso per il lavoro notturno e festivo svolto nella misura per ciascuno indicata.
A fondamento dell'appello parte appellante , precisato che oggetto di causa era la corretta quantificazione della base imponibile sulla quale, poi, andava calcolata la quota TFR da accantonare in favore del lavoratore dipendente per non avere la società incluso nella suddetta base imponibile il compenso per lavoro notturno prestato nei giorni feriali e festivi, ha eccepito l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale :
-ha ritenuto non provato e addirittura escluso dai cedolini paga prodotti, lo svolgimento del lavoro notturno per il 50% dei giorni effettivamente lavorati.
-non ricompreso il compenso per lavoro festivo, laddove, negli importi considerati per la determinazione della base imponibile per il calcolo del TFR, lo stesso non viene richiesto, se non in relazione alla sola prestazione lavorativa notturna resa in festivo, (che in quanto tale andava incluso nella determinazione della base imponibile);
- ritenuto i calcoli, sviluppati in seno al ricorso, non corretti;
-non nominato un CTU a fronte delle generiche contestazioni sollevate dalla società sui conteggi allegati al ricorso di primo grado;
-ha considerato la sussistenza del pagamento delle somme TFR indicate nella busta paga del marzo 2015 tardivamente allegate dalla società , mentre la stessa non aveva mai fornito alcuna prova in ordine all'effettivo versamento di qualsiasi differenze sull'accontamento di fine rapporto ai Fondi, né alla Tesoreria né al Fondo di Previdenza Completare.
-Ha chiesto , pertanto , previa eventuale nomina di CTU contabile , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c; nel merito sulla base di plurime argomentazioni , rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata. Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte. Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato, ritenendo il Collegio di dare continuità all'orientamento già espresso in materia dall'adita Corte, in diversa composizione collegiale .( v. ex plurimis , sent nn.; 1671/2024 , 4271/2024, 2125/2025 , 252/2025, 249/2025 ).
In primo luogo va precisato che oggetto del devoluto è il diritto dell'appellante al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto, derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL Federambiente.
Occorre verificare se effettivamente vi sia stata un'errata valutazione della prova offerta in primo grado circa il requisito che, secondo la previsione pattizia dell'art. 71 punto 7 del predetto CCNL, è necessario ai fini della predetta inclusione ovverosia che il lavoro notturno sia stato svolto“per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” . L'appellante ritiene che dai cedolini paga si evincerebbe che il numero delle ore di lavoro notturno, sia feriale che festivo, svolto in ciascun mese raggiunga (anzi addirittura ecceda) la predetta percentuale.
L'assunto, dunque, presuppone che anche il lavoro festivo svolto in orario notturno sia utile al computo delle ore mensili, previste dall'art. 71 punto 7 citato. Ciò non è condivisibile: il comma 2° dell'art. 71 del ccnl elenca le voci retributive che costituiscono la base imponibile su cui calcolare la quota annuale di accantonamento del Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 (come l'attuale parte appellante) e non ricomprende il lavoro festivo. Le voci ivi elencate sono tassative e già tale aspetto esclude la fondatezza dell'assunto dell'appellante, che si traduce in un inammissibile ampliamento dell'ambito oggettivo della previsione pattizia, in contrasto con la volontà delle parti sociali espressamente precisata al comma 4° della disposizione: “L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.” Essendo, inoltre, ontologicamente distinti gli istituti del lavoro festivo e del lavoro notturno così come i relativi trattamenti retributivi ed essendo differenti le funzioni delle rispettive maggiorazioni, non possono essere sovrapposti allorquando l'uno sia svolto in orario notturno e trattati indistintamente ai soli fini del TFR. Quindi il lavoro festivo resta tale e, comunque reso (anche in orario notturno) non entra nella base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del TFR per i lavoratori assunti dopo il maggio 2008.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “ qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese ”. Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova cui era onerato il lavoratore di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita. Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro notturno non è affatto CP_3 corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese. Parte appellante non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata. La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015, sotto la voce 7925. La somma è stata poi effettivamente versata al Fondo e la prova è stata fornita con il documento in atti della busta paga e dei versamenti al CP_4 Pertanto, l'adempimento dell'accordo sindacale da parte di e Controparte_1
l'avvenuta rideterminazione delle somme accantonate risulta adeguatamente comprovato.
In assenza , poi, di una contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non versata tale somma . La somma versata era quella stabilita negli accordi nè sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare un'erronea quantificazione dell'importo del nuovo accantonamento eseguito da . Controparte_1
Con riferimento , poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”. Ed invero va ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti. Difatti, i conteggi di parte ricorrente oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “ compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale. Nessuna Ctu può essere affidata in quanto meramente esplorativa ,non essendo stata fornita la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e, comunque, tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, l'infondatezza della domanda .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro1.200,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Napoli lì 11.9.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.