CASS
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2024, n. 41209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41209 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41209 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di ZZ SQ, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 16/07/2010 perché accusato del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di estorsioni in danno di operatori economici locali e di alcune estorsioni commesse in danno di imprenditori edili, in concorso con EL DA NC e EN AU. Gli imprenditori sarebbero stati costretti a pagare somme variabili tra 300 e 350 euro per un servizio di guardiania imposto con la minaccia costituita dalla notoria provenienza malavitosa del EL e con l'implicito riferimento ai rischi per l'attività di cantiere ove non avessero pagato. 1.2. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era dedotta - oltre che dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri - dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dalle vittime delle estorsioni le quali si erano rivolte ai Carabinieri per denunciare di essere state destinatarie di richieste estorsive, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza sui loro cantieri. Le seguenti le risultanze delle indagini. Ad un primo gruppo che inizialmente gestiva l'attività di guardiania era subentrato un gruppo diverso, del quale faceva parte il ZZ;
di detto secondo gruppo faceva parte il EL, coadiuvato da AR EL. A seguito dell'arresto del EL, avvenuto nel marzo del 2007, si era proposto in sostituzione ZZ SQ, dipendente di una delle ditte presenti nei cantieri della zona PEEP di Giovinazzo, la Tau Costruzioni s.r.l. di Molfetta. Egli aveva personalmente, fino al settembre 2007, ritirato le somme in contanti versate dai vari imprenditori, per importi corrispondenti a quelli già versati al EL;
a far data da settembre 2007, le riscossioni delle mensilità erano state raccolte da NI AU, pur continuando il ZZ a svolgere le funzioni di guardiano;
dal mese di marzo 2008 era tornato il EL a riscuotere il denaro. Dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori era emerso che il ZZ, il quale godeva di una posizione privilegiata all'interno dei cantieri in quanto dipendente della Tau, non aveva neppure bisogno di rivolgere minacce esplicite agli stessi per ottenere le somme riscosse, così riuscendo ad inserirsi agevolmente nel sistema estorsivo già introdotto con successo dal EL. Dalle intercettazioni sarebbero poi emersi gli assidui 2 contatti del ZZ con il EL, anche riferiti alla riscossione di somme di denaro da imprenditori. 1.3. Esclusa l'accusa di cui all'art. 416 cod. pen., l'imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere di alcuni reati di estorsione. Il Tribunale di Bari lo assolveva con sentenza del 19/02/2020, irrevocabile il 04/07/2020, per insussistenza del fatto. L'assoluzione trovava ragione nel fatto che gli imprenditori, vittime delle presunte estorsioni, sentiti a dibattimento, si erano mostrati alquanto reticenti, non confermando le dichiarazioni già rese in fase di indagini, neppure a seguito delle contestazioni del Pubblico ministero. A fronte di detta circostanza, il Tribunale aveva ritenuto gli esiti delle intercettazioni inidonei a colmare l'insufficienza delle prove raccolte. 2. Il Giudice della riparazione ha rigettato la domanda, reputando sussistente una condotta gravemente imprudente dell'istante, consistita nelle seguenti circostanze: le frequentazioni ambigue dal medesimo intrattenute con EL DA NC, noto nell'ambiente di Giovinazzo per essere un malavitoso;
la sua collaborazione con il predetto EL, condannato peraltro per alcuni capi di imputazione;
il fatto che, pur essendo dipendente della Tau Costruzioni, si prestasse a svolgere il servizio di guardiania anche per altre imprese, dalle quali si faceva retribuire in contanti e senza emettere di fattura, circostanza generalmente atta a far ritenere il carattere estorsivo del compenso, avendo notoriamente gli imprenditori interesse a fatturare i costi. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore del ZZ che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, reputandola infondata, illogica e contraddittoria. La difesa sostiene, in particolare, che il ZZ fosse conosciuto nelle aree del cantiere in quanto dipendente della Tau Costruzioni s.r.l. e che nessuno degli imprenditori sia mai stato da lui minacciato né, tantomeno, sia stata utilizzata alcuna violenza per costringerli ad accettare e pagare il servizio di guardiania che veniva offerto e svolto;
che la frequentazione del EL non integra la colpa grave, altresì considerato che essa non integra alcun reato o alcuna condotta;
che la Corte territoriale non ha rilevato il tipo e la qualità di detta frequentazione, così non evidenziando l'incidenza dei comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione;
che il Tribunale di Bari aveva ritenuto dato isolato ed indimostrato che il ZZ facesse parte del gruppo del EL;
che non può sostenersi che il ZZ 3 dovesse essere a conoscenza di eventuali minacce fatte da quest'ultimo agli imprenditori per i quali lui lavorava;
che il riferimento ad alcune conversazioni intercettate si appalesa generico perché non riporta né il contenuto né il riferimento temporale;
che non può ritenersi che il ZZ fosse consapevole dell'attività criminale del EL;
e, infine, che non può sostenersi che un lavoro pagato in nero sia indice di un'attività estorsiva. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi 4 abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la sussistenza della colpa grave - idonea a giustificare quella rappresentazione della realtà in presenza della quale l'Autorità giudiziaria procedente aveva disposto la misura cautelare - nella condotta dell'odierno ricorrente, che teneva ambigue frequentazioni con EL DA NC, noto nell'ambiente di Giovinazzo per essere malavitoso, prestandosi a collaborare con il predetto nell'espletamento del servizio di guardiania presso i cantieri edili della zona PEEP di Giovinazzo: condotta, questa, quanto meno gravemente imprudente sia perché EL esercitava quell'attività abusivamente, sia perché ZZ poteva prevedere che gli imprenditori edili, quant'anche non minacciati espressamente, avrebbero accettato il servizio per il timore di subire ritorsioni in caso di rifiuto e, comunque, per garantirsi una sorta di tranquillità. Si, tratta di condotte di connivenza e contiguità, che sono state 1.44, rt-1 grir~rté ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazione. Costituisce, invero, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al 5 riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore ente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41209 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di ZZ SQ, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 16/07/2010 perché accusato del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di estorsioni in danno di operatori economici locali e di alcune estorsioni commesse in danno di imprenditori edili, in concorso con EL DA NC e EN AU. Gli imprenditori sarebbero stati costretti a pagare somme variabili tra 300 e 350 euro per un servizio di guardiania imposto con la minaccia costituita dalla notoria provenienza malavitosa del EL e con l'implicito riferimento ai rischi per l'attività di cantiere ove non avessero pagato. 1.2. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era dedotta - oltre che dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri - dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dalle vittime delle estorsioni le quali si erano rivolte ai Carabinieri per denunciare di essere state destinatarie di richieste estorsive, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza sui loro cantieri. Le seguenti le risultanze delle indagini. Ad un primo gruppo che inizialmente gestiva l'attività di guardiania era subentrato un gruppo diverso, del quale faceva parte il ZZ;
di detto secondo gruppo faceva parte il EL, coadiuvato da AR EL. A seguito dell'arresto del EL, avvenuto nel marzo del 2007, si era proposto in sostituzione ZZ SQ, dipendente di una delle ditte presenti nei cantieri della zona PEEP di Giovinazzo, la Tau Costruzioni s.r.l. di Molfetta. Egli aveva personalmente, fino al settembre 2007, ritirato le somme in contanti versate dai vari imprenditori, per importi corrispondenti a quelli già versati al EL;
a far data da settembre 2007, le riscossioni delle mensilità erano state raccolte da NI AU, pur continuando il ZZ a svolgere le funzioni di guardiano;
dal mese di marzo 2008 era tornato il EL a riscuotere il denaro. Dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori era emerso che il ZZ, il quale godeva di una posizione privilegiata all'interno dei cantieri in quanto dipendente della Tau, non aveva neppure bisogno di rivolgere minacce esplicite agli stessi per ottenere le somme riscosse, così riuscendo ad inserirsi agevolmente nel sistema estorsivo già introdotto con successo dal EL. Dalle intercettazioni sarebbero poi emersi gli assidui 2 contatti del ZZ con il EL, anche riferiti alla riscossione di somme di denaro da imprenditori. 1.3. Esclusa l'accusa di cui all'art. 416 cod. pen., l'imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere di alcuni reati di estorsione. Il Tribunale di Bari lo assolveva con sentenza del 19/02/2020, irrevocabile il 04/07/2020, per insussistenza del fatto. L'assoluzione trovava ragione nel fatto che gli imprenditori, vittime delle presunte estorsioni, sentiti a dibattimento, si erano mostrati alquanto reticenti, non confermando le dichiarazioni già rese in fase di indagini, neppure a seguito delle contestazioni del Pubblico ministero. A fronte di detta circostanza, il Tribunale aveva ritenuto gli esiti delle intercettazioni inidonei a colmare l'insufficienza delle prove raccolte. 2. Il Giudice della riparazione ha rigettato la domanda, reputando sussistente una condotta gravemente imprudente dell'istante, consistita nelle seguenti circostanze: le frequentazioni ambigue dal medesimo intrattenute con EL DA NC, noto nell'ambiente di Giovinazzo per essere un malavitoso;
la sua collaborazione con il predetto EL, condannato peraltro per alcuni capi di imputazione;
il fatto che, pur essendo dipendente della Tau Costruzioni, si prestasse a svolgere il servizio di guardiania anche per altre imprese, dalle quali si faceva retribuire in contanti e senza emettere di fattura, circostanza generalmente atta a far ritenere il carattere estorsivo del compenso, avendo notoriamente gli imprenditori interesse a fatturare i costi. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore del ZZ che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, reputandola infondata, illogica e contraddittoria. La difesa sostiene, in particolare, che il ZZ fosse conosciuto nelle aree del cantiere in quanto dipendente della Tau Costruzioni s.r.l. e che nessuno degli imprenditori sia mai stato da lui minacciato né, tantomeno, sia stata utilizzata alcuna violenza per costringerli ad accettare e pagare il servizio di guardiania che veniva offerto e svolto;
che la frequentazione del EL non integra la colpa grave, altresì considerato che essa non integra alcun reato o alcuna condotta;
che la Corte territoriale non ha rilevato il tipo e la qualità di detta frequentazione, così non evidenziando l'incidenza dei comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione;
che il Tribunale di Bari aveva ritenuto dato isolato ed indimostrato che il ZZ facesse parte del gruppo del EL;
che non può sostenersi che il ZZ 3 dovesse essere a conoscenza di eventuali minacce fatte da quest'ultimo agli imprenditori per i quali lui lavorava;
che il riferimento ad alcune conversazioni intercettate si appalesa generico perché non riporta né il contenuto né il riferimento temporale;
che non può ritenersi che il ZZ fosse consapevole dell'attività criminale del EL;
e, infine, che non può sostenersi che un lavoro pagato in nero sia indice di un'attività estorsiva. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi 4 abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la sussistenza della colpa grave - idonea a giustificare quella rappresentazione della realtà in presenza della quale l'Autorità giudiziaria procedente aveva disposto la misura cautelare - nella condotta dell'odierno ricorrente, che teneva ambigue frequentazioni con EL DA NC, noto nell'ambiente di Giovinazzo per essere malavitoso, prestandosi a collaborare con il predetto nell'espletamento del servizio di guardiania presso i cantieri edili della zona PEEP di Giovinazzo: condotta, questa, quanto meno gravemente imprudente sia perché EL esercitava quell'attività abusivamente, sia perché ZZ poteva prevedere che gli imprenditori edili, quant'anche non minacciati espressamente, avrebbero accettato il servizio per il timore di subire ritorsioni in caso di rifiuto e, comunque, per garantirsi una sorta di tranquillità. Si, tratta di condotte di connivenza e contiguità, che sono state 1.44, rt-1 grir~rté ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazione. Costituisce, invero, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al 5 riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore ente