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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12732 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Vinicio Di RO Bibbiani, come da mandato in atti;
Parte ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fantappié, come da mandato in atti;
Parte resistente
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, “come da memoria ex art. 281-duodecies”;
Per parte resistente, “come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, ha
[...]
adito il Tribunale di Firenze chiedendo seguenti conclusioni: “Voglia
1 l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, condannare CP_1
al pagamento in favore del Parte_1
della somma di €. 52.000,00, fatta salva la diversa somma che
[...]
risulterà dovuta a seguito d'istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ed interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
- negli anni 2016-2017 ha eseguito la Controparte_1
ristrutturazione del fabbricato condominiale di Pt_1 Parte_1
;
[...]
- a fine 2022, a causa di vizi di impermeabilizzazione, si sono verificate delle infiltrazioni nelle parti di sbarco sul lastrico solare del vano scala e sui laterali, oltre che a livello della porta di accesso al locale tecnico ascensore;
- successivamente sono emerse ulteriori problematiche al canale di gronda che corre lungo il perimetro del fabbricato, alle tubazioni di raccolta delle acque piovane che si dipartono dai lastrici solari, ed alla rete degli scarichi condominiali;
- nel giudizio di accertamento tecnico preventivo tenutosi dinanzi al
Tribunale di Firenze (RG 7242/2023) il CTU Arch. Persona_1
ha evidenziato un errore nell'incollaggio delle piastrelle sul massetto di sottofondo e una carenza di impermeabilizzazione localizzata, con costi di ripristino per euro 28.808,00 oltre IVA (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente);
- la procedura di negoziazione assistita non ha avuto esito positivo
(cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte ricorrente).
2 Tanto premesso, ricorrente ha, quindi, richiesto il risarcimento dei costi di ripristino, come quantificati in sede di ATP (euro 43.173,00 al netto IVA), oltre alle ulteriori spese connesse (euro 8.827,00 di cui: euro 287,30 di spese di iscrizione a ruolo del ricorso per ATP, cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.096,60, di spese per il compenso liquidato al CTU, cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,50 di spese di assistenza tecnica, cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.600,00 di spese di assistenza legale, cfr. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,97 di spese per l'assistenza legale nella procedura di negoziazione assistita, cfr. doc. 14 fascicolo di parte ricorrente).
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
quale ha eccepito:
- in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi;
- sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione ex adverso promossa.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ì
2. In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, merita conferma l'ordinanza con la quale si è ritenuto irrilevante la CTU richiesta da parte ricorrente, tenuto conto della adeguatezza dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP da parte dell'Arch. Per_1
3 A quest'ultimo riguardo, in particolare, non si può mancare di evidenziare come l'accertamento espletato dall'Arch. (cfr. Per_1
doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) abbia puntualmente replicato alle contestazioni sollevate tanto dal CTP di parte ricorrente (ATP, p. 13:
“Riguardo la stima, anche ammettendo che alcune voci indicate dal
Geom. possano essere tali da agevolare l'esecuzione Pt_2
dell'intervento (esempio, il castello di tiro), ritengo comunque che la stima stessa debba essere necessariamente prudenziale, visto il carattere dell'accertamento. Per questo motivo confermo quanto indicato, pari ad € 28.808,00”) quanto alle osservazioni sollevate da parte resistente (ATP, p. 13: “Non concordo con quanto osservato dall'Ing. Il , nel ricorso, scrive: “A fine 2022, a Parte_1
seguito di infiltrazioni verificatesi nelle parti di sbarco sul lastrico solare del vano scala e sui laterali, oltre che a livello della porta di accesso al locale tecnico ascensore, sono state fatte eseguire indagini tecniche […] che hanno evidenziato carenze dell'impermeabilizzazione dei lastrici.” Le infiltrazioni ci sono, anche se localizzate, e ribadisco che, a mio avviso, l'impermeabilizzazione del lastrico è costituita dal “pacchetto” massetto, guaina, barriera al vapore e piastrelle. Questo anche tenendo conto del fatto che il lastrico è in realtà una terrazza a tetto usufruibile ed usufruita, come si è visto dagli arredi da esterno ivi collocati. Per cui, non ritengo che la disamina dello stato della pavimentazione sia fuori tema da quanto chiesto nell'accertamento tecnico preventivo. Ho comunque impostato la relazione in modo che, nella quantificazione, le varie problematiche siano chiaramente separate. Sempre in risposta alle osservazioni dell'Ing. a proposito della mancata individuazione delle cause di infiltrazione sulla porta di accesso al lastrico solare, il
4 fatto che non si siano individuate le cause, e cioè che non si sia individuato il percorso esatto dell'acqua, non vuol dire che non vi siano le infiltrazioni. Anzi, proprio per questo, è necessario intervenire in modo radicale, come indicato (e quantificato) nella relazione”).
Si deve, quindi, ritenere che le conclusioni peritali debbano essere condivise in questa sede, tenuto conto che il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto ad esse con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura, anche alla luce dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, mette conto ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 8355-2007).
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente rivolta alla declaratoria della nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6).
5 Sul punto, occorre evidenziare che la nullità del ricorso introduttivo per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 20/07/2020, n.2681).
Nel caso di specie, la resistente, dimostrando di aver adeguatamente compreso le richieste attoree, ha esplicato una puntuale difesa sulle domande ex adverso promosse, contestando puntualmente la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal nell'atto introduttivo. Parte_1 Parte_1
Nessun profilo di nullità può, dunque, essere rilevato in questa sede.
4. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, contrariamente a quanto argomentato dal resistente
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12), mette conto ritenere che i vizi di impermeabilizzazione allegati da parte ricorrente sono riconducibili nell'ambito applicativo “speciale” dell'art. 1669 c.c., rimedio azionabile anche nei confronti del venditore-costruttore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 25/06/2025, n.17028; per l'operatività anche nei confronti del venditore-ristrutturatore si veda Cassazione civile sez. II, 28/07/2017, n.18891: “il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c.”).
6 La Suprema Corte, a tal proposito, ha avuto modo di precisare che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali, proprio come nel caso in esame, le impermeabilizzazioni), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
(Cass. Sez, U, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n.
20644; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 2, 04/10/2011,
n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868)” (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2019, n.1423).
Nel caso in esame, i difetti di impermeabilizzazione, implicanti i fenomeni di infiltrazione, hanno compromesso la funzionalità globale e l'efficienza degli appartamenti, con conseguente menomazione del godimento dell'immobile (più approfonditamente cfr. infra).
Dunque, in conformità con l'orientamento meno restrittivo condiviso dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/03/2017, n.
7756), occorre attribuire a tali difetti i caratteri della gravità di cui all'art. 1669 c.c. (per la rilevanza in tal senso dell'umidità nelle murature e dei problemi di impermeabilizzazione cfr. ex plurimis
Cass. nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97,
7 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2341/86, 1427/84,
6741/83, 2858/83, 3971/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77,
1606/76 e 1622/72).
Al contrario, non possono essere ricondotti tra i vizi idonei a integrare i presupposti di cui all'art. 1669 c.c. quelli allegati da parte ricorrente con riferimento al ristagno di acqua (ATP, p. 7: “detti ristagni non sono tali da dover essere considerati un difetto tale da comportare danno alla struttura sottostante o al sistema di smaltimento delle acque meteoriche”), alle tubazioni di scarico delle acque meteoriche (ATP, p. 7: “la verifica del diametro delle tubazioni, che è pari a mm 100, ed il numero delle calate stesse rispetto alla superficie dei lastrici (dieci calate, una ogni mq 48 circa), è adeguato al tipo di impiego”) e alla rete degli scarichi condominiali e sifonatura delle fosse biologiche (ATP, p. 7: “il
è già intervenuto. Le tubazioni passano in gran parte a Parte_1
vista, sospese al soffitto del piano seminterrato e lungo le pareti della rampa”), a fronte dell'esclusione della sussistenza degli stessi
(o, comunque, del loro carattere marginale) rilevata nell'accertamento espletato da parte dell'Arch. Per_1
5. Ferma la qualificazione della domanda avanzata da parte ricorrente in ordine ai difetti di impermeabilizzazione nel campo applicativo dell'art. 1669 c.c. (cfr. sopra), in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza e/o prescrizione promossa in sede di comparsa di costituzione e risposta (pp. 8 ss.).
In tema, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
8 l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale., onde evitare di onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23233).
Ebbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha avuto adeguata contezza della natura dei vizi e delle cause di questi esclusivamente a seguito del deposito della relazione peritale in sede di ATP, avvenuta 31-12-2023.
In ragione di ciò, il deposito del ricorso ex art.281 decies cpc. in data
9-11-2024 da parte del - il quale con pec del 19/2/2024 Parte_1
aveva promosso la procedura di negoziazione assistita - deve reputarsi tempestivo.
6. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla (cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta, p. 7).
In materia, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello ai sensi del quale l'amministrazione è autonomamente legittimato non solo a proporre l'azione prevista dall'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui i difetti riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno (Cass. Sez. 2 31-1-2018 n. 2436 per tutte), ma anche a proporre ogni azione al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alle parti comuni, ancorché interessanti di riflesso le parti di proprietà esclusiva, e perciò allorché agisca a
9 tutela dell'edificio nella sua unitarietà (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/06/2025, n.14871).
Pertanto, tenuto conto altresì dell'avvenuto deposito in atti delle delibere che autorizzano l'amministratore ad agire in giudizio (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di parte ricorrente), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva merita di essere respinta.
7. Ciò posto, in conformità con la CTU effettuata dall'Arch. Per_1
nel giudizio di ATP RG 7242/2023 Tribunale di Firenze (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente), occorre evidenziare i plurimi vizi nelle lavorazioni effettuate dalla resistente sulle parti comuni dell'edificio di cui al Condominio di nn. 3,5,7, Pt_1 Parte_1
Il CTU incaricato, in particolare, ha rilevato che la pavimentazione in piastrelle dei lastrici solari è soggetta a movimento e, comunque, è in larga parte distaccata dal sottofondo, con la determinazione di
“fenomeni di infiltrazione in corrispondenza della porta di uscita dal pianerottolo al lastrico solare, con l'acqua che, probabilmente, passa sotto la soglia della porta stessa e poi si diffonde nelle murature limitrofe e quindi nei cartongessi del vano scala” (ATP, p. 7).
La causa di siffatti problemi è stata individuata, in sede peritale, nella non perfetta realizzazione a regola d'arte delle lavorazioni e, in specie, nell'errore nell'incollaggio e nella posa delle piastrelle sul massetto di sottofondo, tale da comportare il distacco delle piastrelle e mettere in crisi la funzionalità del pacchetto di copertura (ATP, p.
8).
A fronte della rilevazione dei suddetti difetti, il valore dei lavori necessari per l'eliminazione degli stessi (per l'entità dei lavori, cfr.
ATP, p. 9: “Il problema nettamente prevalente è quello dello stato della pavimentazione. Una pavimentazione piana che tende a
10 staccarsi, con una superficie di circa mq 480, è un problema molto difficile da risolvere con interventi parziali. Questo anche per il fatto che, se si inizia a demolirla per porzioni, vi è il rischio concreto di compromettere la coesione dell'intera superficie, allentandone altre parti, con il risultato di spostare ma non risolvere il problema (..)
l'unica soluzione è rimuoverla per intero e rimontarla. Questa operazione, che viene quantificata nel seguito della relazione, dovrebbe essere eseguibile recuperando una significativa quantità di piastrelle esistenti, da riutilizzare, proprio grazie al fatto che si staccano praticamente “pulite” sulla superficie inferiore.
Dell'intervento fa parte l'eliminazione delle infiltrazioni sulla porta di ingresso al lastrico, attraverso la demolizione / smontaggio della soglia, previo smontaggio e rimontaggio della porta stessa, e rifacimento delle mantelline impermeabilizzanti in corrispondenza delle pareti del vano scala. Oltre a questo, risistemazione dei cartongessi ed imbiancatura del vano scala”) deve essere quantificato in euro 26.862,00, oltre IVA.
Tale ammontare, nello specifico, risulta dalla sommatoria tra:
- euro 24.224,00, pari al costo del ripristino della pavimentazione dei lastrici solari (ATP, p. 10: “L'intervento prevede: smontaggio accurato delle piastrelle attuali, pulitura sommaria della superficie inferiore delle stesse, rimontaggio tramite posa a colla;
si considera anche l'integrazione delle piastrelle non recuperabili, nella misura di mq 100, da sostituirsi con analoghe, e le riprese del battiscopa perimetrale. Superficie totale considerata mq 480. Deve essere inoltre considerato l'onere per la rimozione temporanea e il successivo riposizionamento degli arredi mobili presenti, delle piante in vaso e quanto altro per avere una superficie libera da ingombri. Si
11 stima il costo come segue: -Rimozione degli arredi e delle piante e successiva ricollocazione;
in economia, n°2 uomini per due giornate, tot n° 32 ore x € 32,00 l'ora € 1.024,00 -Rimozione delle piastrelle attuali per successivo riutilizzo;
mq 480 x € 10,00 al mq € 4.800,00 -
Fornitura di nuove piastrelle analoghe per formato e aspetto a quelle attuali;
mq 100 x € 10,00 al mq € 1.000,00 -Posa delle piastrelle precedentemente smontate o fornite;
mq 480,00 x € 35,00 al mq €
16.800,00 , pulizia, revisione e reintegro Parte_3
parziale di ml 50,00; a corpo € 600,00 Totale per la voce A) €
24.224,00”);
- euro 2.638,00, pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni in corrispondenza della porta di accesso al lastrico solare (ATP, pp.
10-11 “L'intervento prevede lo smontaggio della porta, della soglia, del battiscopa per uno sviluppo complessivo circa tre metri ai lati della porta, della prima fila di piastrelle e del sottostante massetto di pendenza fino a ritrovare la guaina, verifica dello stato delle mantelline e, comunque, rifacimento delle stesse, rimontaggio a ritroso di quanto precedentemente smontato. Deve essere considerata la possibilità che la soglia si rompa e vada sostituita.
Oltre a questo si dovrà intervenire nel vano scala al piano per verificare e rimettere in condizione intonaci, cartongesso ed imbiancatura Si stima il costo come segue: -Smontaggio e rimontaggio porta € 150,00 -Smontaggi, demolizioni, ripristini, in economia;
n°2 uomini per due giornate, tot n°32 ore x € 32,00 l'ora €
1.024,00 -Nuova soglia e materiali, a corpo, € 200,00 -Riprese interne intonaco, cartongesso, imbiancatura, a corpo, € 800,00
Totale per la voce B) € 2.024,00”; per la rideterminazione dell'importo in euro 2.638,00, invece che in euro 2.024,00
12 individuato in sede di ATP, cfr. doc. 20 fascicolo di parte ricorrente;
per l'ammissibilità della nuova quantificazione della domanda risarcitoria, cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2025, n.23774).
Pertanto, tenuto conto dell'IVA al 10 %, il valore delle opere di ripristino deve essere quantificato in euro 29.548,20 (2.686,20 +
26.862,00).
A tale somma devono altresì essere aggiunte le spese tecniche necessarie per l'intervento (nomina di un Direttore dei Lavori e di un
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), quantificato forfettariamente nel 10 % dei lavori stimati al netto di
IVA (10 % di 26.862,00), per un totale di euro 32.234,40 (29.548,20
+ 2.686,20).
Al contrario, non può essere attribuita a parte ricorrente l'ulteriore somma di euro 2.560,00, individuata in sede peritale con riferimento alle tubazioni di scarico delle acque meteoriche e alla verifica degli scarichi condominiali (ATP, p. 11: “L'intervento prevede la revisione dello stato delle tubazioni e pulizia delle stesse. Si quantifica in economia, da eseguirsi con maestranze qualificate, con l'ausilio di utensili portatili e di idropulitrice, con: -gronde e canali di gronda, accurata pulizia con eliminazione del calcare;
-sistema di smaltimento delle acque reflue, verifica ed eventuale miglioramento ove possibile delle pendenze, seguendo le tubature di scarico dal momento dell'uscita dai locali abitati all'immissione nelle fosse biologiche, con l'aggiunta di accessi per ispezione. Nelle fosse biologiche, messa in opera delle cosiddette “curve a pescare” contro il riflusso di cattivi odori e vapori. Si stima il costo in economia, n° 2 uomini per cinque giornate, tot n° 80 ore x € 32,00 l'ora € 2.560,00”), stante la mancata riconducibilità dei vizi ivi allegati all'ambito di
13 operatività dell'art. 1669 c.c. e la consequenziale decadenza dalla relativa azione (cfr. sopra;
per la necessità di una mera attività di manutenzione, cfr. anche ATP, p. 9: “Riguardo le altre opere contestate, ritengo che sia necessaria una revisione e
“manutenzione straordinaria” generale, sintetizzabile nei seguenti interventi: -gronde e canali di gronda, accurata pulizia con eliminazione del calcare;
-sistema di smaltimento delle acque reflue, verifica ed eventuale miglioramento ove possibile delle pendenze, seguendo le tubature di scarico dal momento dell'uscita dai locali abitati all'immissione nelle fosse biologiche, con l'aggiunta di accessi per ispezione. Nelle fosse biologiche, messa in opera delle cosiddette “curve a pescare” contro il riflusso di cattivi odori e vapori”).
Del pari, non può essere riconosciuto al ricorrente neppure l'ulteriore importo, da questo richiesto per l'intervento di rialzamento della quota della porta di accesso al lastrico, di euro 2.090,00 (cfr.
Memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente, pp. 7-9: “da suggerire di eseguire un ulteriore intervento che preveda sostanzialmente il rialzamento della quota della soglia della porta al fine di consentire l'applicazione di una mantellina di maggior spessore e, soprattutto, di maggior resistenza meccanica allo strappo;
intervento questo che dovrà però comportare obbligatoriamente la modifica anche della porta di accesso al lastrico, che in virtù del rialzamento della soglia dovrà essere ridimensionata in altezza e pertanto sostituita con un nuovo infisso
(doc. 21). La spesa per detto intervento è stata preventivata in €.
2.090,00.= al netto IVA (doc. 22)”), stante la mancata individuazione
14 da parte dell'Arch. di siffatta attività come necessaria al Per_1
ripristino degli edifici.
In definitiva, deve essere condannata al risarcimento CP_1
del danno nella misura di euro 32.234,40, in favore di parte ricorrente.
In ordine a detto importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale secondo i criteri di cui a Cass. SU 1712-1995, a decorrere dal 9-11-2024, data di deposito del ricorso ex art.281 decies cpc.
8. Quanto alle spese di lite, queste vanno compensate per la quota di ¼ tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata dal creditore, mentre la restante quota di 3/4, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione - istruttoria e per la fase decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale, va posta a carico della resistente tenuto conto della soccombenza prevalente di quest'ultima.
Del pari, in applicazione dello stesso principio, anche le ulteriori spese documentate da parte ricorrente in ordine ai procedimenti di
ATP e di negoziazione assistita (pari a un totale di euro 8.827,00 di cui: euro 287,30 di spese di iscrizione a ruolo del ricorso per ATP, cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.096,60, di spese per il compenso liquidato al CTU, cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,50 di spese di assistenza tecnica, cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.600,00 di spese di assistenza legale, cfr. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,97 per la
15 negoziazione assistita, cfr. doc. 14 fascicolo di parte ricorrente) devono essere compensate per la quota di 1/4, mentre la restante quota di 3/4 deve posta a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1
della somma di euro 32.234,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come in parte motiva;
2. dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate per la quota di 1/4;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della restante quota di 3/4 delle spese di lite, che si liquida in euro
3.945,75 per compensi, euro 408,75 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e Cpa;
4. dichiara le spese di ATP e di negoziazione assistita compensate per la quota di 1/4;
5. condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della restante quota di 3/4 delle spese di ATP e di negoziazione assistita, che si liquida in euro 6.620,25.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12732 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Vinicio Di RO Bibbiani, come da mandato in atti;
Parte ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fantappié, come da mandato in atti;
Parte resistente
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, “come da memoria ex art. 281-duodecies”;
Per parte resistente, “come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, ha
[...]
adito il Tribunale di Firenze chiedendo seguenti conclusioni: “Voglia
1 l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, condannare CP_1
al pagamento in favore del Parte_1
della somma di €. 52.000,00, fatta salva la diversa somma che
[...]
risulterà dovuta a seguito d'istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ed interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
- negli anni 2016-2017 ha eseguito la Controparte_1
ristrutturazione del fabbricato condominiale di Pt_1 Parte_1
;
[...]
- a fine 2022, a causa di vizi di impermeabilizzazione, si sono verificate delle infiltrazioni nelle parti di sbarco sul lastrico solare del vano scala e sui laterali, oltre che a livello della porta di accesso al locale tecnico ascensore;
- successivamente sono emerse ulteriori problematiche al canale di gronda che corre lungo il perimetro del fabbricato, alle tubazioni di raccolta delle acque piovane che si dipartono dai lastrici solari, ed alla rete degli scarichi condominiali;
- nel giudizio di accertamento tecnico preventivo tenutosi dinanzi al
Tribunale di Firenze (RG 7242/2023) il CTU Arch. Persona_1
ha evidenziato un errore nell'incollaggio delle piastrelle sul massetto di sottofondo e una carenza di impermeabilizzazione localizzata, con costi di ripristino per euro 28.808,00 oltre IVA (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente);
- la procedura di negoziazione assistita non ha avuto esito positivo
(cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte ricorrente).
2 Tanto premesso, ricorrente ha, quindi, richiesto il risarcimento dei costi di ripristino, come quantificati in sede di ATP (euro 43.173,00 al netto IVA), oltre alle ulteriori spese connesse (euro 8.827,00 di cui: euro 287,30 di spese di iscrizione a ruolo del ricorso per ATP, cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.096,60, di spese per il compenso liquidato al CTU, cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,50 di spese di assistenza tecnica, cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.600,00 di spese di assistenza legale, cfr. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,97 di spese per l'assistenza legale nella procedura di negoziazione assistita, cfr. doc. 14 fascicolo di parte ricorrente).
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
quale ha eccepito:
- in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi;
- sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione ex adverso promossa.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ì
2. In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, merita conferma l'ordinanza con la quale si è ritenuto irrilevante la CTU richiesta da parte ricorrente, tenuto conto della adeguatezza dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP da parte dell'Arch. Per_1
3 A quest'ultimo riguardo, in particolare, non si può mancare di evidenziare come l'accertamento espletato dall'Arch. (cfr. Per_1
doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) abbia puntualmente replicato alle contestazioni sollevate tanto dal CTP di parte ricorrente (ATP, p. 13:
“Riguardo la stima, anche ammettendo che alcune voci indicate dal
Geom. possano essere tali da agevolare l'esecuzione Pt_2
dell'intervento (esempio, il castello di tiro), ritengo comunque che la stima stessa debba essere necessariamente prudenziale, visto il carattere dell'accertamento. Per questo motivo confermo quanto indicato, pari ad € 28.808,00”) quanto alle osservazioni sollevate da parte resistente (ATP, p. 13: “Non concordo con quanto osservato dall'Ing. Il , nel ricorso, scrive: “A fine 2022, a Parte_1
seguito di infiltrazioni verificatesi nelle parti di sbarco sul lastrico solare del vano scala e sui laterali, oltre che a livello della porta di accesso al locale tecnico ascensore, sono state fatte eseguire indagini tecniche […] che hanno evidenziato carenze dell'impermeabilizzazione dei lastrici.” Le infiltrazioni ci sono, anche se localizzate, e ribadisco che, a mio avviso, l'impermeabilizzazione del lastrico è costituita dal “pacchetto” massetto, guaina, barriera al vapore e piastrelle. Questo anche tenendo conto del fatto che il lastrico è in realtà una terrazza a tetto usufruibile ed usufruita, come si è visto dagli arredi da esterno ivi collocati. Per cui, non ritengo che la disamina dello stato della pavimentazione sia fuori tema da quanto chiesto nell'accertamento tecnico preventivo. Ho comunque impostato la relazione in modo che, nella quantificazione, le varie problematiche siano chiaramente separate. Sempre in risposta alle osservazioni dell'Ing. a proposito della mancata individuazione delle cause di infiltrazione sulla porta di accesso al lastrico solare, il
4 fatto che non si siano individuate le cause, e cioè che non si sia individuato il percorso esatto dell'acqua, non vuol dire che non vi siano le infiltrazioni. Anzi, proprio per questo, è necessario intervenire in modo radicale, come indicato (e quantificato) nella relazione”).
Si deve, quindi, ritenere che le conclusioni peritali debbano essere condivise in questa sede, tenuto conto che il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto ad esse con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura, anche alla luce dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, mette conto ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 8355-2007).
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente rivolta alla declaratoria della nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6).
5 Sul punto, occorre evidenziare che la nullità del ricorso introduttivo per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 20/07/2020, n.2681).
Nel caso di specie, la resistente, dimostrando di aver adeguatamente compreso le richieste attoree, ha esplicato una puntuale difesa sulle domande ex adverso promosse, contestando puntualmente la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal nell'atto introduttivo. Parte_1 Parte_1
Nessun profilo di nullità può, dunque, essere rilevato in questa sede.
4. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, contrariamente a quanto argomentato dal resistente
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12), mette conto ritenere che i vizi di impermeabilizzazione allegati da parte ricorrente sono riconducibili nell'ambito applicativo “speciale” dell'art. 1669 c.c., rimedio azionabile anche nei confronti del venditore-costruttore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 25/06/2025, n.17028; per l'operatività anche nei confronti del venditore-ristrutturatore si veda Cassazione civile sez. II, 28/07/2017, n.18891: “il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1669 c.c.”).
6 La Suprema Corte, a tal proposito, ha avuto modo di precisare che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali, proprio come nel caso in esame, le impermeabilizzazioni), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
(Cass. Sez, U, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n.
20644; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 2, 04/10/2011,
n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868)” (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2019, n.1423).
Nel caso in esame, i difetti di impermeabilizzazione, implicanti i fenomeni di infiltrazione, hanno compromesso la funzionalità globale e l'efficienza degli appartamenti, con conseguente menomazione del godimento dell'immobile (più approfonditamente cfr. infra).
Dunque, in conformità con l'orientamento meno restrittivo condiviso dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/03/2017, n.
7756), occorre attribuire a tali difetti i caratteri della gravità di cui all'art. 1669 c.c. (per la rilevanza in tal senso dell'umidità nelle murature e dei problemi di impermeabilizzazione cfr. ex plurimis
Cass. nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97,
7 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2341/86, 1427/84,
6741/83, 2858/83, 3971/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77,
1606/76 e 1622/72).
Al contrario, non possono essere ricondotti tra i vizi idonei a integrare i presupposti di cui all'art. 1669 c.c. quelli allegati da parte ricorrente con riferimento al ristagno di acqua (ATP, p. 7: “detti ristagni non sono tali da dover essere considerati un difetto tale da comportare danno alla struttura sottostante o al sistema di smaltimento delle acque meteoriche”), alle tubazioni di scarico delle acque meteoriche (ATP, p. 7: “la verifica del diametro delle tubazioni, che è pari a mm 100, ed il numero delle calate stesse rispetto alla superficie dei lastrici (dieci calate, una ogni mq 48 circa), è adeguato al tipo di impiego”) e alla rete degli scarichi condominiali e sifonatura delle fosse biologiche (ATP, p. 7: “il
è già intervenuto. Le tubazioni passano in gran parte a Parte_1
vista, sospese al soffitto del piano seminterrato e lungo le pareti della rampa”), a fronte dell'esclusione della sussistenza degli stessi
(o, comunque, del loro carattere marginale) rilevata nell'accertamento espletato da parte dell'Arch. Per_1
5. Ferma la qualificazione della domanda avanzata da parte ricorrente in ordine ai difetti di impermeabilizzazione nel campo applicativo dell'art. 1669 c.c. (cfr. sopra), in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza e/o prescrizione promossa in sede di comparsa di costituzione e risposta (pp. 8 ss.).
In tema, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
8 l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale., onde evitare di onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23233).
Ebbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha avuto adeguata contezza della natura dei vizi e delle cause di questi esclusivamente a seguito del deposito della relazione peritale in sede di ATP, avvenuta 31-12-2023.
In ragione di ciò, il deposito del ricorso ex art.281 decies cpc. in data
9-11-2024 da parte del - il quale con pec del 19/2/2024 Parte_1
aveva promosso la procedura di negoziazione assistita - deve reputarsi tempestivo.
6. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla (cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta, p. 7).
In materia, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello ai sensi del quale l'amministrazione è autonomamente legittimato non solo a proporre l'azione prevista dall'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui i difetti riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno (Cass. Sez. 2 31-1-2018 n. 2436 per tutte), ma anche a proporre ogni azione al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alle parti comuni, ancorché interessanti di riflesso le parti di proprietà esclusiva, e perciò allorché agisca a
9 tutela dell'edificio nella sua unitarietà (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/06/2025, n.14871).
Pertanto, tenuto conto altresì dell'avvenuto deposito in atti delle delibere che autorizzano l'amministratore ad agire in giudizio (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di parte ricorrente), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva merita di essere respinta.
7. Ciò posto, in conformità con la CTU effettuata dall'Arch. Per_1
nel giudizio di ATP RG 7242/2023 Tribunale di Firenze (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente), occorre evidenziare i plurimi vizi nelle lavorazioni effettuate dalla resistente sulle parti comuni dell'edificio di cui al Condominio di nn. 3,5,7, Pt_1 Parte_1
Il CTU incaricato, in particolare, ha rilevato che la pavimentazione in piastrelle dei lastrici solari è soggetta a movimento e, comunque, è in larga parte distaccata dal sottofondo, con la determinazione di
“fenomeni di infiltrazione in corrispondenza della porta di uscita dal pianerottolo al lastrico solare, con l'acqua che, probabilmente, passa sotto la soglia della porta stessa e poi si diffonde nelle murature limitrofe e quindi nei cartongessi del vano scala” (ATP, p. 7).
La causa di siffatti problemi è stata individuata, in sede peritale, nella non perfetta realizzazione a regola d'arte delle lavorazioni e, in specie, nell'errore nell'incollaggio e nella posa delle piastrelle sul massetto di sottofondo, tale da comportare il distacco delle piastrelle e mettere in crisi la funzionalità del pacchetto di copertura (ATP, p.
8).
A fronte della rilevazione dei suddetti difetti, il valore dei lavori necessari per l'eliminazione degli stessi (per l'entità dei lavori, cfr.
ATP, p. 9: “Il problema nettamente prevalente è quello dello stato della pavimentazione. Una pavimentazione piana che tende a
10 staccarsi, con una superficie di circa mq 480, è un problema molto difficile da risolvere con interventi parziali. Questo anche per il fatto che, se si inizia a demolirla per porzioni, vi è il rischio concreto di compromettere la coesione dell'intera superficie, allentandone altre parti, con il risultato di spostare ma non risolvere il problema (..)
l'unica soluzione è rimuoverla per intero e rimontarla. Questa operazione, che viene quantificata nel seguito della relazione, dovrebbe essere eseguibile recuperando una significativa quantità di piastrelle esistenti, da riutilizzare, proprio grazie al fatto che si staccano praticamente “pulite” sulla superficie inferiore.
Dell'intervento fa parte l'eliminazione delle infiltrazioni sulla porta di ingresso al lastrico, attraverso la demolizione / smontaggio della soglia, previo smontaggio e rimontaggio della porta stessa, e rifacimento delle mantelline impermeabilizzanti in corrispondenza delle pareti del vano scala. Oltre a questo, risistemazione dei cartongessi ed imbiancatura del vano scala”) deve essere quantificato in euro 26.862,00, oltre IVA.
Tale ammontare, nello specifico, risulta dalla sommatoria tra:
- euro 24.224,00, pari al costo del ripristino della pavimentazione dei lastrici solari (ATP, p. 10: “L'intervento prevede: smontaggio accurato delle piastrelle attuali, pulitura sommaria della superficie inferiore delle stesse, rimontaggio tramite posa a colla;
si considera anche l'integrazione delle piastrelle non recuperabili, nella misura di mq 100, da sostituirsi con analoghe, e le riprese del battiscopa perimetrale. Superficie totale considerata mq 480. Deve essere inoltre considerato l'onere per la rimozione temporanea e il successivo riposizionamento degli arredi mobili presenti, delle piante in vaso e quanto altro per avere una superficie libera da ingombri. Si
11 stima il costo come segue: -Rimozione degli arredi e delle piante e successiva ricollocazione;
in economia, n°2 uomini per due giornate, tot n° 32 ore x € 32,00 l'ora € 1.024,00 -Rimozione delle piastrelle attuali per successivo riutilizzo;
mq 480 x € 10,00 al mq € 4.800,00 -
Fornitura di nuove piastrelle analoghe per formato e aspetto a quelle attuali;
mq 100 x € 10,00 al mq € 1.000,00 -Posa delle piastrelle precedentemente smontate o fornite;
mq 480,00 x € 35,00 al mq €
16.800,00 , pulizia, revisione e reintegro Parte_3
parziale di ml 50,00; a corpo € 600,00 Totale per la voce A) €
24.224,00”);
- euro 2.638,00, pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni in corrispondenza della porta di accesso al lastrico solare (ATP, pp.
10-11 “L'intervento prevede lo smontaggio della porta, della soglia, del battiscopa per uno sviluppo complessivo circa tre metri ai lati della porta, della prima fila di piastrelle e del sottostante massetto di pendenza fino a ritrovare la guaina, verifica dello stato delle mantelline e, comunque, rifacimento delle stesse, rimontaggio a ritroso di quanto precedentemente smontato. Deve essere considerata la possibilità che la soglia si rompa e vada sostituita.
Oltre a questo si dovrà intervenire nel vano scala al piano per verificare e rimettere in condizione intonaci, cartongesso ed imbiancatura Si stima il costo come segue: -Smontaggio e rimontaggio porta € 150,00 -Smontaggi, demolizioni, ripristini, in economia;
n°2 uomini per due giornate, tot n°32 ore x € 32,00 l'ora €
1.024,00 -Nuova soglia e materiali, a corpo, € 200,00 -Riprese interne intonaco, cartongesso, imbiancatura, a corpo, € 800,00
Totale per la voce B) € 2.024,00”; per la rideterminazione dell'importo in euro 2.638,00, invece che in euro 2.024,00
12 individuato in sede di ATP, cfr. doc. 20 fascicolo di parte ricorrente;
per l'ammissibilità della nuova quantificazione della domanda risarcitoria, cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2025, n.23774).
Pertanto, tenuto conto dell'IVA al 10 %, il valore delle opere di ripristino deve essere quantificato in euro 29.548,20 (2.686,20 +
26.862,00).
A tale somma devono altresì essere aggiunte le spese tecniche necessarie per l'intervento (nomina di un Direttore dei Lavori e di un
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), quantificato forfettariamente nel 10 % dei lavori stimati al netto di
IVA (10 % di 26.862,00), per un totale di euro 32.234,40 (29.548,20
+ 2.686,20).
Al contrario, non può essere attribuita a parte ricorrente l'ulteriore somma di euro 2.560,00, individuata in sede peritale con riferimento alle tubazioni di scarico delle acque meteoriche e alla verifica degli scarichi condominiali (ATP, p. 11: “L'intervento prevede la revisione dello stato delle tubazioni e pulizia delle stesse. Si quantifica in economia, da eseguirsi con maestranze qualificate, con l'ausilio di utensili portatili e di idropulitrice, con: -gronde e canali di gronda, accurata pulizia con eliminazione del calcare;
-sistema di smaltimento delle acque reflue, verifica ed eventuale miglioramento ove possibile delle pendenze, seguendo le tubature di scarico dal momento dell'uscita dai locali abitati all'immissione nelle fosse biologiche, con l'aggiunta di accessi per ispezione. Nelle fosse biologiche, messa in opera delle cosiddette “curve a pescare” contro il riflusso di cattivi odori e vapori. Si stima il costo in economia, n° 2 uomini per cinque giornate, tot n° 80 ore x € 32,00 l'ora € 2.560,00”), stante la mancata riconducibilità dei vizi ivi allegati all'ambito di
13 operatività dell'art. 1669 c.c. e la consequenziale decadenza dalla relativa azione (cfr. sopra;
per la necessità di una mera attività di manutenzione, cfr. anche ATP, p. 9: “Riguardo le altre opere contestate, ritengo che sia necessaria una revisione e
“manutenzione straordinaria” generale, sintetizzabile nei seguenti interventi: -gronde e canali di gronda, accurata pulizia con eliminazione del calcare;
-sistema di smaltimento delle acque reflue, verifica ed eventuale miglioramento ove possibile delle pendenze, seguendo le tubature di scarico dal momento dell'uscita dai locali abitati all'immissione nelle fosse biologiche, con l'aggiunta di accessi per ispezione. Nelle fosse biologiche, messa in opera delle cosiddette “curve a pescare” contro il riflusso di cattivi odori e vapori”).
Del pari, non può essere riconosciuto al ricorrente neppure l'ulteriore importo, da questo richiesto per l'intervento di rialzamento della quota della porta di accesso al lastrico, di euro 2.090,00 (cfr.
Memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente, pp. 7-9: “da suggerire di eseguire un ulteriore intervento che preveda sostanzialmente il rialzamento della quota della soglia della porta al fine di consentire l'applicazione di una mantellina di maggior spessore e, soprattutto, di maggior resistenza meccanica allo strappo;
intervento questo che dovrà però comportare obbligatoriamente la modifica anche della porta di accesso al lastrico, che in virtù del rialzamento della soglia dovrà essere ridimensionata in altezza e pertanto sostituita con un nuovo infisso
(doc. 21). La spesa per detto intervento è stata preventivata in €.
2.090,00.= al netto IVA (doc. 22)”), stante la mancata individuazione
14 da parte dell'Arch. di siffatta attività come necessaria al Per_1
ripristino degli edifici.
In definitiva, deve essere condannata al risarcimento CP_1
del danno nella misura di euro 32.234,40, in favore di parte ricorrente.
In ordine a detto importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale secondo i criteri di cui a Cass. SU 1712-1995, a decorrere dal 9-11-2024, data di deposito del ricorso ex art.281 decies cpc.
8. Quanto alle spese di lite, queste vanno compensate per la quota di ¼ tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata dal creditore, mentre la restante quota di 3/4, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione - istruttoria e per la fase decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale, va posta a carico della resistente tenuto conto della soccombenza prevalente di quest'ultima.
Del pari, in applicazione dello stesso principio, anche le ulteriori spese documentate da parte ricorrente in ordine ai procedimenti di
ATP e di negoziazione assistita (pari a un totale di euro 8.827,00 di cui: euro 287,30 di spese di iscrizione a ruolo del ricorso per ATP, cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.096,60, di spese per il compenso liquidato al CTU, cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,50 di spese di assistenza tecnica, cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente;
euro 2.600,00 di spese di assistenza legale, cfr. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente;
euro 1.921,97 per la
15 negoziazione assistita, cfr. doc. 14 fascicolo di parte ricorrente) devono essere compensate per la quota di 1/4, mentre la restante quota di 3/4 deve posta a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. condanna pagamento, in favore del Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1
della somma di euro 32.234,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come in parte motiva;
2. dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate per la quota di 1/4;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della restante quota di 3/4 delle spese di lite, che si liquida in euro
3.945,75 per compensi, euro 408,75 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e Cpa;
4. dichiara le spese di ATP e di negoziazione assistita compensate per la quota di 1/4;
5. condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della restante quota di 3/4 delle spese di ATP e di negoziazione assistita, che si liquida in euro 6.620,25.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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