Sentenza 1 giugno 2023
Massime • 1
In tema di calunnia, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuna efficacia scriminante può essere riconosciuta all'esercizio del diritto di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi ad una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando in maniera specifica e circostanziata terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2023, n. 38729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38729 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 16.1.2020, aveva condannato CI MA alla pene, principale e accessoria, ritenute di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 582, co. 1 e 2, 583, c.p., commesso in danno di IM AB, agente della polizia municipale del comune di Cividate al Piano, e agli artt. 81, cpv., 367, 368, c.p., rispettivamente ascrittigli ai capi n. 4) e n. 5) della rubrica, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore del IM, decidendo sull'appello proposto dal CI, dal IM e dal comune di Cividate al Piano, condannava l'imputato al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti reati, in favore dell'anzidetto comune, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento delle spese processuali sostenute da quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio;
assegnava al IM una provvisionale dell'importo di euro 5000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il CI, lamentando: 1) vizio di motivazione, anche sotto il particolare profilo del travisamento del fatto, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo n. 4) della rubrica;
2) violazione di legge in punto d mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, ex art. 51, c.p., in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368, c.p.; 3) omessa motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla revisione della pena inflitta;
4) illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
5) vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni derivati da reato in favore del comune di Cividate al Piano;
6) vizio di motivazione in punto di condanna alle spese per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile, comune di Cividate al Piano. A 3. Con requisitoria scritta del 12.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Sabrina Passafiume, chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, con riferimento al reato di calunnia, perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al prevenuto, e alla condanna del CI al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore del comune di Cividate al Piano, dovendosi, nel resto, rigettare il ricorso. Con memoria e conclusioni scritte del 24.5.2023 il difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile comune di Cividate al Piano, avv. AN RC, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, come da allegata nota spese. Con conclusioni scritte del 20.5.2023 il difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, IM AB, avv. Michele Beni, chiede la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, come da allegata nota spese. Con conclusioni del 24.5.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. MA ES, insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le proprie doglianze.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
5. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente, sin dal titolo scelto per illustrarne il contenuto e, poi, nell'illustrazione dei relativi argomenti dimostra di non tenere nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2 Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, che è quello denunciato espressamente dal ricorrente, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal CI, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Tale percorso risulta fondato sulle puntuali dichiarazioni della persona offesa, agente della polizia municipale del comune di Cividate al Piano, che ha riferito di essere stato aggredito fisicamente dal collega CI all'interno dell'ufficio comunale che condividevano, sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità da parte della corte territoriale, nel costante confronto con le giustificazioni addotte dall'appellante, secondo cui il IM, invece, venne aggredito da un altro soggetto, rimasto ignoto, mentre fu poi lo stesso IM ad aggredire il CI, reo ai suoi occhi 3 di stare svolgendo indagini sul suo conto per un'omessa dichiarazione di essere stato condannato per doping al momento dell'assunzione presso il comune di Bergamo. Dichiarazioni, quelle del Simioli, confortate, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, da un lato, dalla deposizione del teste Chionna, il quale, trovandosi per caso nei pressi del comando della polizia municipale nell'orario in cui si era consumata l'aggressione, ha riferito di aver sentito la voce del CI, che si esprimeva nei seguenti termini: "adesso ti ammazzo", per poi notare il IM uscire subito dopo dalla casa comunale con il volto sanguinante, escludendo espressamente di avere visto altri soggetti uscire dal palazzo in quel frangente (circostanza, con logico argomentare, valorizzata dai giudici di merito per escludere la fondatezza dell'assunto difensivo che attribuiva a un terzo e ignoto aggressore la responsabilità di quanto accaduto); dall'altro, dalla documentazione sanitaria rilasciata alla persona offesa il giorno stesso dell'accaduto, attestante la natura e l'entità delle lesioni riportate dal IM, del tutto compatibili con il narrato di quest'ultimo. Sicché può affermarsi che la decisione della corte territoriale sul punto appare assolutamente in linea con il consolidato principio in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (cfr., ex plurimis, Sez. U., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri esterni, che, tuttavia, nel caso in esame la corte territoriale, come si è detto, ha esaustivamente indicato. Per mera completezza espositiva, infine, non va taciuto che, con riferimento alle dichiarazioni dei soggetti acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione о allegazione, così da rendere lo stesso 4 autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).
6. Manifestamente infondato e generico appare il secondo motivo di ricorso. Preliminarmente va ricordato che al CI, come da imputazione, è stato contestato di avere incolpato, con querela depositata presso la Procura della Repubblica di Bergamo, pur sapendoli innocenti, da un lato, un soggetto non identificato, di cui forniva anche una generica descrizione, che, a suo dire, avrebbe aggredito e percosso la persona offesa;
dall'altro, il IM, che, nella ricostruzione fornita dal prevenuto, gli avrebbe lanciato contro un contenitore portadocumenti, e lo avrebbe aggredito, cagionandogli delle escoriazioni alle mani, mentre, in realtà, era stato lo stesso CI, come si è già detto, ad aggredire il IM. Orbene, una volta ritenuta scevra da vizi la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che conduce inevitabilmente a ritenere menzognero il contenuto della querela proposta dal CI, profilo su cui, peraltro, la corte territoriale si sofferma con ampia e coerente motivazione, vanno richiamati, sia pure in estrema sintesi, gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Prevalente, invero, appare l'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 13309 del 20/11/2003, Rv. 229238; Sez. 2, n. 2740 del 14/10/2009, Rv. 246042; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255678; Sez. 6, n. A 5 18755 del 16/04/2015, Rv. 263550; Sez, 2, n. 14761 del 19/12/2017, Rv. 272755). Principi ribaditi in un recente arresto, in cui si è evidenziato come in tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, c.p., comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica - negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (cfr. Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, Rv. 283336). Appare, pertanto, evidente come, sulla base di tali principi, l'esimente di cui si discute non possa essere invocata dal CI, in quanto egli, lungi dal limitarsi a negare le accuse formulate a suo carico, si è difeso accusando specificamente quanto meno il suo accusatore, pur sapendolo innocente, del reato di lesioni personali volontarie, per "averlo aggredito ingiustificatamente, lanciandogli un contenitore porta documenti, dandogli altresì un pugno о una gomitata nello stomaco, così provocandogli le escoriazioni alle mani refertate nel certificato medico", che il CI si era fatto rilasciare dal personale sanitario il giorno dei fatti, laddove si trattava, invece, "di lesioni che CI ha riportato aggredendo il collega" (cfr. p. 35 della sentenza di secondo grado). Ciò sulla base di un disegno preordinato a ribaltare le accuse che il CI era certo sarebbero state formulate nei suoi confronti dalla persona offesa, come dimostrato, rileva la corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dalla circostanza che l'imputato giorno prima dell'aggressione, nonostante si trovasse fuori servizio per malattia, senza motivazione alcuna, aveva disattivato la telecamera installata all'interno dell'ufficio dove il giorno dopo si sarebbe consumata l'aggressione in danno del IM, all'evidente scopo di non farsi riprendere, mentre dopo il verificarsi dei fatti aveva fatto ricorso, il giorno stesso, alle cure del personale medico, cui aveva riferito di essere stato colpito dal IM, addirittura in zona occipitale, senza che di tale colpo risultasse alcuna traccia all'esame medico. comeCosì come all'imputato si deve, in questa prospettiva, ulteriormente rilevato dalla corte territoriale con logico argomentare, l'occultamento di due fialette, contenenti sostanze dopanti, nel cassetto della Scrivania del IM, vicino alla quale l'imputato era stato ripreso dalla telecamera del servizio di sorveglianza prima che venisse disattivata dallo stesso prevenuto, allo scopo di avvalorare la sua (precostituita) tesi alternativa di un' aggressione del IM maturata nell'ambiente del traffico di tali sostanze (cfr. p.32 e ss. della sentenza impugnata). Vero è che è emerso nella giurisprudenza di legittimità un diverso orientamento, secondo cui in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità (cfr. Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, Rv. 262972; Sez. 6, n. 40886 del 08/03/2018, Rv. 274147; Sez. 6, n. 33754 del 25/05/2022, Rv. 283882). Tuttavia, non solo si tratta di un orientamento rimasto minoritario, ma non può non rilevarsi come il ricorrente ne invochi l'applicazione al caso in esame con affermazione tautologica, quindi del tutto generica. Ma vi è di più. Il menzionato orientamento giurisprudenziale insiste nell'evidenziare che "la correlazione funzionale, di cui si è detto, deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di 7 ragionevoli alternative;
l'attività decettiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, la scelta di contestazione dell'accusa: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (cfr. le già citate Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, Rv. 262972; Sez. 6, n. 33754 del 25/05/2022, Rv. 283882). Alla luce di tali argomentazioni esula dal corretto esercizio del diritto di difesa il caso, come quello che ci occupa, in cui la dichiarazione mendace sia stata preordinata allo scopo di agevolare la commissione del reato in danno della persona offesa, costituendo un tassello del disegno criminoso volto alla consumazione del delitto, in quanto finalizzata ad assicurare l'impunità al suo autore, perché, in tale evenienza la dichiarazione in questione non costituisce "l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione", ma, piuttosto, una componente dell'azione, che rafforza il proposito criminoso del soggetto agente.
7. Passando a esaminare congiuntamente le censure in punto di trattamento sanzionatorio, ne va rilevata la manifesta infondatezza. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità della condotta criminosa del CI, complessivamente considerata, desunta dalla particolare intensità del dolo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Quanto alla determinazione dell'entità della pena, anche con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione, cui il giudice di secondo 8 grado ha proceduto alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., tenuto conto della particolare intensità del dolo e della gravità delle lesioni arrecate al IM, del tutto legittimamente la corte di appello, nel confermare la pena finale irrogata dal giudice di primo grado, ha considerato reato più grave quello di lesioni personali volontarie, di cui al capo n. 4) e non quello di calunnia, come, invece, ritenuto dal tribunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con costante insegnamento, ha da tempo affermato il principio secondo cui il giudice d'appello, nell'esercizio del potere/dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, Rv. 280578). Sotto questo profilo nessuna violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, c.p.p., è configurabile, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, non viola tale divieto il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653). Peraltro, nel caso in esame, la pena irrogata dal giudice di secondo grado corrisponde, per specie e quantità, a quella fissata dal giudice di primo grado, sia nell'individuazione della pena-base e dell'aumento a titolo di continuazione, sia nella determinazione della pena finale. 9 A 8. Anche gli ultimi motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, perché generici e manifestamente infondati. La corte territoriale, nell'accogliere l'appello del comune, sul presupposto che il tribunale aveva omesso di provvedere sulla relativa istanza risarcitoria, ne riconosceva la fondatezza, con riferimento a entrambi i reati in contestazione, affermando, con riferimento al reato di cui al capo n. 4), l'esistenza di un danno in capo al comune, "non solo di immagine - -come è comprensibile - ma anche connesso al fatto che la condotta ha reso incapace al lavoro uno dei due vigili (il IM), che ha patito, a causa della condotta delittuosa del CI, una lunga malattia"; in ordine al reato di cui al capo n. 5) la configurabilità di danni risarcibili, posto che, "per commettere il reato di calunnia, oggetto di preventiva preordinazione, l'imputato ha dovuto disabilitare il sistema di videosorveglianza interna, agendo su apparecchiature del Comune e cagionando alle stesse un danno" (cfr. pp. 37-38 della sentenza impugnata). Incontestata dal ricorrente la costituzione di parte civile, intervenuta per entrambi i reati di cui si discute, del comune di Cividate al Piano, che deve, dunque, legittimamente ritenersi, ai sensi dell'art. 74, c.p.p., soggetto al quale i reati hanno recato danno, occorre verificare la consistenza dei rilievi difensivi, volti a contestare la solidità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, sotto i concorrenti profili della illogicità e della mancanza di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (cfr. pp.
9-10 del ricorso). Orbene, premesso che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105), non può non rilevarsi come la decisione della corte territoriale sul punto sia del tutto scevra da tale vizio, non essendo ravvisabile nessuna "frattura logica evidente" tra le premesse (l'individuazione dei danni, di immagine e materiali, patiti dal comune in conseguenza delle 10 condotte del CI) e le conseguenze che ne sono derivate (il diritto dell'ente pubblico a ottenere il risarcimento dei danni patiti). Per altro verso, la motivazione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, Rv. 270386; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199070). Tale principio risulta del tutto conforme, appare opportuno evidenziare, all'approdo interpretativo cui è giunta in subiecta materia la giurisprudenza di legittimità in sede civile, secondo cui ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio (cfr. Sez. U., n. 29862 del 12/10/2022, Rv. 665940). Va solo aggiunto, con riferimento al reato di cui al capo n. 5), che l'attività di danneggiamento posta in essere dall'imputato, pur non avendo formato oggetto di autonoma contestazione in sede penale, può essere presa del tutto legittimamente a fondamento della pretesa risarcitoria, in quanto, come si è detto, essa, essendo finalizzata al rafforzamento del dolo del delitto di calunnia, non può considerarsi estranea al "fatto dannoso" per cui è stata affermata la responsabilità del CI. Per mera completezza espositiva va, infine, evidenziato come la condanna per il risarcimento del danno all'immagine appare del tutto conforme al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, 11 alla luce del quale il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione è risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, Rv. 282884). Manifestamente infondato e generico appare anche l'ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la mancata compensazione delle spese, sul presupposto che il comune aveva proposto appello anche in ordine ai reati per cui il CI era stato assolto in primo grado. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018: cfr. Sez. 6, 35931 del 24/06/2021, Rv. 282110), che non possono certo identificarsi in quelle indicate dal ricorrente, ove si tenga presente che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Rv. 273079).
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IM AB, che si liquidano in 12 complessivi euro 3040,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile comune di Cividate al Piano, che si liquidano in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IM AB, che liquida in complessivi euro 3040,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Comune di Cividate al Piano, che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma lì 1.6.2023. Il Consigliere Estenso Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 SET 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise vest 13