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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/08/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 294/2023 R.G., cui è riunita la causa n. 322/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Trapani nella Via Virgilio n. 131 (P.I: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Antonella Orlando (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, attore in riassunzione,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Verro, elettivamente domiciliata in Trapani, via Giovanni Battista Fardella numero 6, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, attrice in riassunzione,
1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3 in persona del suo amministratore di sostegno avv. Francesco Di Bono (c.f.
, giusta autorizzazione del giudice tutelare di Trapani in C.F._4 data 9.06.2023, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Castelli e Nicolò Lipari, elettivamente domiciliato in Trapani, via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'avv. Castelli (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuto,
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Scaringi, elettivamente domiciliata in Trapani, via Gaspare Scuderi numero 2/A, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta in riassunzione,
e , Controparte_4 Controparte_5
convenuti, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'11 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori di , Parte_1 CP_3
e hanno concluso come da note depositate,
[...] Parte_2 rispettivamente, il 03, il 07 e l'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi, , rappresentata da un curatore speciale, e Parte_3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani Parte_2 [...]
, la la Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_6
[...
[...] e (oltre a e
[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_7 [...]
nei cui confronti successivamente rinunciavano alla domanda) CP_8 chiedendo: in via principale, di dichiarare la nullità assoluta di una serie di procure speciali rilasciate dalla al marito, nonché la Parte_3 Persona_1 conseguente inopponibilità degli atti con cui quest'ultimo aveva venduto a terzi svariati immobili di proprietà dell'attrice; in via subordinata, di dichiarare che la versava in stato di incapacità di intendere e di volere al momento del Parte_3 rilascio delle procure e, conseguentemente, annullare queste e egli atti di disposizione degli immobili;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la simulazione relativa degli atti di vendita, in quanto configuranti una donazione mista.
Con sentenza n. 386/16, del 04 luglio 2016, pubblicata il 06 luglio 2016, il Tribunale di Trapani, per quanto in questa sede interessa, pronunciava l'annullamento delle procure speciali del 10 gennaio 2011, 02 febbraio 2011, 16 marzo 2011 e 06 luglio 2011, in forza delle quali veva proceduto Persona_1 alla vendita di immobili della in favore della di Parte_3 Controparte_1 [...]
e di dichiarando inefficaci i relativi atti di Parte_1 Controparte_3 compravendita (e, per quanto attiene a e Controparte_3 Controparte_2 anche il successivo atto di vendita, riguardante il medesimo bene, intercorso tra le due).
Con sentenza n. 2359/2017, pubblicata il 12 dicembre 2017, la Corte di Appello di Palermo rigettava gli appelli proposti, fra gli altri, da
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della e da Parte_1 Controparte_1
. Controparte_2
Proposto ricorso in Cassazione da parte di , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della e di , la Suprema Controparte_1 Controparte_2
Corte, con ordinanza n. 35466/2022, pubblicata il 02 dicembre 2022, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti di citazione , nella duplice qualità, e Parte_1 CP_2 riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
[...]
Si costituivano che chiedeva il rigetto delle impugnazioni e “in Parte_2 ogni caso, ove necessario, dichiarare la nullità degli atti oggetto del giudizio siccome non riconducibili allo schema negoziale della vendita per mancanza di prezzo e a quello della 3 donazione per mancanza di forma richiesta ad substantiam”, e , la quale Controparte_3 chiedeva, invece, l'accoglimento dell'impugnazione.
*****
Con la pronuncia che ha disposto la cassazione della precedente sentenza del giudice di appello, la Suprema Corte, in accoglimento di motivi proposti da entrami i ricorrenti, censura la decisione nella parte in cui - pur correttamente richiamando il principio secondo il quale, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicchè in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo - è incorsa in errore, ravvisando una condizione generale di demenza della
, con eventuali lucidi intervalli ritenuti non rilevanti sul giudizio di Parte_3 capacità naturale, senza curarsi di indicare la prova dell'incapacità nel momento anteriore al rilascio delle procure.
Afferma, al riguardo, che la Corte non ha tenuto conto dell'ulteriore principio per cui, per invocare l'operatività della presunzione di incapacità nel periodo intermedio, occorre dimostrare con ogni mezzo, ma con precisione e rigore, la sussistenza di una condizione di incapacità anteriore e successiva a detto periodo.
Rileva che, nella fattispecie, la Corte di Appello ha omesso di accertare la capacità della nel rispetto dei suddetti criteri, ponendo a base del proprio Parte_3 ragionamento il fatto che il giudice penale avesse ritenuto che la donna “soffrisse di demenza”, senza accompagnare tale affermazione con la precisa indicazione dell'elemento di prova idoneo a dimostrare la condizione di incapacità in un momento anteriore a quello di rilascio delle procure a vendere, anche in considerazione della natura autonoma dell'accertamento sulla capacità da compiere in sede civile rispetto a quello svolto in sede penale.
Evidenzia, a tal fine, che le procure erano state rilasciate tra il 10 gennaio e l'08 aprile 2011 e che gli elementi di fatto allegati dall'attore ai fini della prova dell'incapacità, o comunque valutati dal collegio peritale, si collocano tutti in epoca successiva, e che non rileva la dichiarazione di interdizione intervenuta dopo il ricovero del 22 ottobre 2011, atteso che l'incapacità legale decorre in tal caso solo dal giorno della pubblicazione della sentenza, con conseguente operatività fino a 4 tale momento della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della decisione.
La Corte, quindi, nel demandare al giudice del rinvio un nuovo accertamento, sulla scorta dei principi richiamati, della sussistenza della condizione di capacità, o incapacità, della al momento del rilascio delle procure, ha dichiarato Parte_3 assorbito l'ulteriore motivo del ricorso di con cui si lamentava che la Corte Pt_1 di Appello non avesse tenuto conto delle osservazioni critiche mosse alla c.t.u., rispetto alle quali il collegio peritale avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia, oltre che di Controparte_5
, anche della che, ritualmente citata a
[...] Controparte_4 comparire mediante notifica degli atti di riassunzione, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Sempre in via preliminare, a fronte di quanto dedotto dalla difesa di
[...]
ritiene la Corte che, pur non avendo proposto appello Pt_2 Controparte_3 avverso la sentenza di primo grado, sulla questione inerente alla validità ed efficacia della procura rilasciata da al suo dante causa ed alla Parte_3 conseguente efficacia dell'atto di vendita in suo favore, presupposto della successiva alienazione dello stesso bene a , non sia intervenuto Controparte_2 il giudicato, proprio per effetto dell'appello invece proposto da quest'ultimo, attesa la strettissima pregiudizialità-dipendenza riscontrabile fra i vari rapporti oggetto del contendere (rilascio di procura a vendere – vendita a – rivendita a CP_3
. CP_2
Deve escludersi, pertanto, che la cessione in favore di possa considerarsi CP_2 eseguita “a non domino” per la sola mancata impugnazione della pronuncia di primo grado da parte della CP_3
Nel merito, all'esito del giudizio di rinvio, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte ed esaminato il compendio probatorio in atti, gli appelli proposti da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
e da risultano infondati. Controparte_2
5 Gli elementi di prova acquisiti, unitamente alle valutazioni tecniche compiute dai consulenti tecnici di ufficio, consentono, infatti, di escludere, secondo il giudizio già espresso dal Tribunale di Trapani, che al momento del Parte_3 rilascio delle procure del 10 gennaio, 02 febbraio, 16 marzo e 06 luglio 2011 (oggetto del presente giudizio di rinvio, prodromiche alla stipula delle compravendite con e , fosse capace di intendere e volere (va Pt_1 CP_3 detto che la Corte di Cassazione, rigettando il primo motivo del ricorso ha Pt_1 sancito la ritualità della acquisizione, e dunque la utilizzabilità, dei documenti versati in atti, esaminati dal collegio peritale).
Così, nella informativa di reato redatta dalla Questura di Trapani in data 08 novembre 2011 a seguito della querela sporta da vengono Parte_3 riportate le sommarie informazioni rese dal dott. medico che Persona_2 aveva direttamente e ripetutamente visitato la donna a partire dal 04 giugno 2011.
Il sanitario, nell'occasione, premesso di avere rilevato uno stato di disidratazione
“in soggetto con grave decadimento cognitivo”, presumibilmente causato da un processo degenerativo del sistema nervoso centrale, ha affermato che, a suo parere, non fosse possibile che la (descritta come non in grado Parte_3 nemmeno di chiedere da bere), almeno dal 04 giugno 2011, giorno della prima visita, fosse più stata in grado di leggere, comprendere e firmare consapevolmente un documento.
La deposizione, sulla cui attendibilità non sono stati addotti concreti elementi di dubbio, risulta particolarmente rilevante, avendo il soggetto provvisto di Per_2 competenze mediche, direttamente constatato le condizioni della paziente pochi mesi dopo il rilascio delle tre procure di gennaio, febbraio e marzo 2011 ed addirittura prima di quello dell'ultima, risalente al 06 luglio 2011.
A conclusioni analoghe perveniva il consulente tecnico nominato nell'ambio della indagine penale dal Pubblico Ministero, dott. (cfr. relazione Persona_3 depositata il 15 settembre 2011).
Questi, sottoposta la a visita, la descriveva come soggetto che non Parte_3 rispondeva alle sollecitazioni verbali, dal sensorio obnubilato, che non riconosceva i familiari e non obbediva ai comandi.
6 La definiva, quindi, come “affetta da demenza grave - totalmente incapace di intendere e di volere”, e rilevava che tale condizione era già sussistente al momento delle condotte (in quel momento) oggetto di indagine, ricomprese tra marzo ed agosto 2011.
La ulteriore documentazione medica non faceva che confermare le gravissime condizioni della donna, evidenziandone il “deterioramento mentale” (referto ricovero presso ospedale S. Antonio Abate fino al 20 settembre 2011) e “deterioramento cognitivo grave con associate turbe comportamentali, sindrome da allettamento” (certificazione Istituto Serraino Vulpitta per ricovero dal 22 ottobre 2011).
Con sentenza pubblicata il 13 febbraio 2012, il Tribunale di Trapani pronunciava l'interdizione di . Parte_3
Nel provvedimento si evidenzia che nel corso dell'esame, svoltosi il 13 dicembre 2011, la donna aveva dimostrato non soltanto di non essere in grado di comunicare, anche in modo non verbale, con i presenti, ma di non percepire le pur semplici domande che le venivano rivolte, dimostrando un severo deficit della capacità di comprensione.
Gli elementi qui richiamati hanno costituito oggetto di studio da parte del collegio di c.t.u. nominato in primo grado, composto da due psichiatri e da un neurologo.
I c.t.u. hanno concluso affermando che la era affetta da” Demenza in Parte_3 forma Grave di natura non specificata”, patologia caratterizzata da compromissione di più funzioni cognitive in assenza di un disturbo dello stato di coscienza nelle fasi iniziali, con decorso clinico cronico-degenerativo, progressivamente ingravescente nelle varie forme.
Quindi, hanno affermato che, considerata l'evoluzione e lo stadio di gravità della malattia, all'atto della sottoscrizione delle procure speciali la donna si trovava nello stato di incapacità di intendere e di volere e precisato che le predette condizioni non sono compatibili con fluttuazioni del livello di coscienza tali da prevedere intervalli di lucidità.
Nell'argomentare in ordine alle predette conclusioni, gli ausiliari si sono così chiaramente espressi:
- “i disturbi definiti con il termine di “Demenza” sono caratterizzati dallo sviluppo di deficit cognitivi che comprendono la memoria e almeno una delle seguenti alterazioni 7 cognitive:…….. Tali sintomi erano presenti nella perizianda come si evince dalla storia anamnestica e dalla documentazione agli atti”;
- “A causa di questa patologia degenerativa la Sig. non Parte_3 dimostrava una autonomia psichica che gli permettesse di autogestirsi e di svolgere le normali attività quotidiane ……. I deficit dunque che la perizianda presentava erano così gravi da provocare una gravissima menomazione del funzionamento personale, tale da rischiare la sopravvivenza”.
- “Non abbiamo altri riferimenti sanitari precedenti però visto che il quadro demenziale era grave a giugno del 2011 è chiaro che, essendo la demenza una malattia ingravescente in cui sia assiste allo sfacelo prima delle facoltà cognitive e poi uno scadimento delle condizioni generali, si può affermare che il quadro terminale presentato a giugno debba far localizzare la presenza dei disturbi cognitivi evidenti che hanno inficiato la sua capacità d'intendere e volere almeno all'anno prima. Si chiarisce quindi la serie di procure necessarie all'espletamento degli atti notarili. Procure che hanno per soggetto una persona che non può delegare un altro a compiere un atto, perché questo soggetto presenta gravi turbe cognitive e non comprende quello che sta facendo. La situazione clinica è molto evidente e non lascia adito a dubbi di sorta, anche perché si conferma la non capacità della Parte_3 ad intendere e di volere alle date delle procure 6/5, 18/7 e 10/8 perché verificatesi nel range temporale di osservazione effettuato dal dott. (4/6.2011 - 11/8/2011) Per_4
e quindi se in quelle date il quadro demenziale era gravissimo lo era anche almeno un anno prima, ammettendo che l'insorgenza dei primi disturbi cognitivi (turbe mnesiche) possa farsi risalire almeno a 3/5 anni prima, non a caso la prima procura risale al 2008”;
- “È acclarato che una volta istauratisi i disturbi cognitivi questi peggioramenti non consentono “intervalli di lucidità” in quanto la demenza è una patologia neurodegenerativa che determina un processo di perdita progressiva di neuroni del tessuto cerebrale i neuroni sono colpiti da degenerazione e muoiono con una velocità maggiore di quella fisiologica determinando un depauperamento cellulare e quindi una perdita di funzioni. Non è da assimilare quindi ad altre psicosi in cui il funzionamento cerebrale va incontro a fluttuazioni delle funzioni psichiche senza interessamento del substrato organico, cioè in assenza di lesioni permanenti del parenchima cerebrale. Una volta istauratesi le lesioni, la perdita delle funzioni è permanente e quindi non può permettere “la lucidità” cioè una momentanea “restitutio ad integrum” della funzione globale cerebrale con rispristino della funzione cognitiva”.
I c.t.u., inoltre, hanno specificamente e diffusamente replicato alle osservazioni avanzate dalle parti, in particolare rilevando che:
8 - non è condivisibile la diagnosi di demenza multinfartuale, in mancanza di almeno una TAC a conforto e del decorso “a scalini”, ravvisato solo dal c.t.p. ma non rilevato da alcuno dei numerosi medici che avevano visitato la paziente, né altrimenti riscontrabile;
- pretestuoso e non riscontrato risulta, parimenti, l'assunto circa la presenza di uno squilibrio elettrolitico;
ciò perché la venne ricoverata in Parte_3 ospedale e poi in casa di riposo senza che mai migliorasse dal “periodo transitorio” indicato dal c.t.p. ed, anzi, presentò uno stato ingravescente fino alla morte. Secondo i c.t.u., un ipotetico squilibrio elettrolitico sarebbe stato, invece, suscettibile di correzione, con conseguente restituito ad integrum della paziente, di fatto mai verificatasi, essendo invece la donna andata incontro ad un peggioramento continuo. A tal proposito, viene evidenziato che lo squilibrio elettrolitico in un demente interviene nelle fasi terminali della demenza proprio quanto lo sfacelo cognitivo ed il depauperamento neuronale intacca pure le funzioni automatiche, con la conseguenza che il soggetto non si alimenta;
- in definitiva, i rilievi del c.t.p. si fondano su presupposti (la diagnosi di demenza vascolare, un decorso a gradini e una prognosi di miglioramento della demenza) inesistenti.
A fronte dei suddetti, confortanti, elementi di prova, nessun significativo dato di segno contrario può trarsi dall'assoluzione, intervenuta in sede penale, di uno dei professionisti roganti, il notaio Per_5
In proposito, ribadita la autonomia dei due giudizi, nello stralcio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in atti si colgono soltanto l'affermazione, in via generale, per cui, in non meglio specificate ipotesi di demenza, non può escludersi la presenza di fasi più o meno brevi e transitorie di stabilità o miglioramento, che però collide con quanto in modo chiaro ed argomentato affermato dai c.t.u. nel presente giudizio riguardo al caso in esame (nonché rispetto al quasi contemporaneo accertamento compiuto dal dott. , Per_2
e il riferimdento a dichiarazioni rese dalla domestica della e dagli stessi Parte_3
e qui non disponibili. Parte_2 Persona_1
In definitiva, nel caso in esame, piuttosto che applicarsi il principio relativo alla presunzione di incapacità nel periodo intermedio tra due, la prova della incapacità di intendere della disponente al momento del rilascio delle procure può desumersi dalla copiosa documentazione relativa alle condizioni della stessa a partire dal 04 9 giugno 2011 (si è detto, successivo alle procure di gennaio, febbraio e marzo ma addirittura, in parte, precedente a quella di luglio), già di per se connotata da attendibilità perché proveniente da strutture pubbliche sanitarie, medici che hanno direttamente visitato la paziente, ausiliari dell'autorità giudiziaria e da questa stessa e, in ogni caso, scrupolosamente riletta per conto del giudice civile da professionisti provvisti delle necessarie specializzazioni.
Ciò in applicazione degli stessi principi richiamati nella ordinanza della Suprema Corte, la quale non ha mancato di ricordare che, per provare la condizione di incapacità, “… può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l'accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull'alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dell'atto” (cfr. anche la richiamata Cass. Civ., Sez. 2, n. 6506 del 04/11/1983).
Per le ragioni esposte, gli appelli devono essere rigettati.
Non merita accoglimento la richiesta, formulata dalla difesa di Controparte_2
(pagg.
9-10 della comparsa conclusionale), di cancellazione di alcune frasi contenute nella comparsa di risposta di non potendosi queste, Parte_2 pur indubbiamente graffianti, ritenersi dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e da un intento offensivo nei confronti della controparte, senza un rapporto con la materia controversa.
*****
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, opera nella fattispecie il principio per cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, ove rigetti l'appello, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (a meno che il capo sulle spese della sentenza di primo grado abbia costituito oggetto di specifica impugnazione), secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 15506/2018; sez. III, n. 9064/2018; sez. III, n. 7243/2006; sez. lav., n. 16387/2003). 10 In ragione di ciò, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
e nonché (la cui posizione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risulta, come detto, strettamente collegata a quella di e che ha chiesto CP_2
l'accoglimento degli appelli) totalmente soccombenti all'esito finale complessivo del giudizio, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello Pt_2 dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo giudizio di appello: complessivi €8.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1,500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale)), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
11 A seguito del rigetto integrale degli appelli, deve, altresì, darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
Nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci, estranee al contenzioso di cui al presente grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 35466-22, pubblicata il 02 dicembre 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sugli appelli proposti da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
e da avverso la sentenza n. 386/16, del 04 luglio Controparte_1 Controparte_2
2016, pubblicata il 06 luglio 2016, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento già iscritto al n. 1822/2011 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_4
- rigetta gli appelli;
- condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in Parte_2
12 quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio, liquidate come segue:
- per il primo giudizio di appello, complessivi €8.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, complessivi €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, complessivi €6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della e versino un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 294/2023 R.G., cui è riunita la causa n. 322/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Trapani nella Via Virgilio n. 131 (P.I: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Antonella Orlando (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, attore in riassunzione,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Verro, elettivamente domiciliata in Trapani, via Giovanni Battista Fardella numero 6, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, attrice in riassunzione,
1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3 in persona del suo amministratore di sostegno avv. Francesco Di Bono (c.f.
, giusta autorizzazione del giudice tutelare di Trapani in C.F._4 data 9.06.2023, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Castelli e Nicolò Lipari, elettivamente domiciliato in Trapani, via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'avv. Castelli (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuto,
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Scaringi, elettivamente domiciliata in Trapani, via Gaspare Scuderi numero 2/A, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta in riassunzione,
e , Controparte_4 Controparte_5
convenuti, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'11 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori di , Parte_1 CP_3
e hanno concluso come da note depositate,
[...] Parte_2 rispettivamente, il 03, il 07 e l'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi, , rappresentata da un curatore speciale, e Parte_3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani Parte_2 [...]
, la la Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_6
[...
[...] e (oltre a e
[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_7 [...]
nei cui confronti successivamente rinunciavano alla domanda) CP_8 chiedendo: in via principale, di dichiarare la nullità assoluta di una serie di procure speciali rilasciate dalla al marito, nonché la Parte_3 Persona_1 conseguente inopponibilità degli atti con cui quest'ultimo aveva venduto a terzi svariati immobili di proprietà dell'attrice; in via subordinata, di dichiarare che la versava in stato di incapacità di intendere e di volere al momento del Parte_3 rilascio delle procure e, conseguentemente, annullare queste e egli atti di disposizione degli immobili;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la simulazione relativa degli atti di vendita, in quanto configuranti una donazione mista.
Con sentenza n. 386/16, del 04 luglio 2016, pubblicata il 06 luglio 2016, il Tribunale di Trapani, per quanto in questa sede interessa, pronunciava l'annullamento delle procure speciali del 10 gennaio 2011, 02 febbraio 2011, 16 marzo 2011 e 06 luglio 2011, in forza delle quali veva proceduto Persona_1 alla vendita di immobili della in favore della di Parte_3 Controparte_1 [...]
e di dichiarando inefficaci i relativi atti di Parte_1 Controparte_3 compravendita (e, per quanto attiene a e Controparte_3 Controparte_2 anche il successivo atto di vendita, riguardante il medesimo bene, intercorso tra le due).
Con sentenza n. 2359/2017, pubblicata il 12 dicembre 2017, la Corte di Appello di Palermo rigettava gli appelli proposti, fra gli altri, da
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della e da Parte_1 Controparte_1
. Controparte_2
Proposto ricorso in Cassazione da parte di , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della e di , la Suprema Controparte_1 Controparte_2
Corte, con ordinanza n. 35466/2022, pubblicata il 02 dicembre 2022, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti di citazione , nella duplice qualità, e Parte_1 CP_2 riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
[...]
Si costituivano che chiedeva il rigetto delle impugnazioni e “in Parte_2 ogni caso, ove necessario, dichiarare la nullità degli atti oggetto del giudizio siccome non riconducibili allo schema negoziale della vendita per mancanza di prezzo e a quello della 3 donazione per mancanza di forma richiesta ad substantiam”, e , la quale Controparte_3 chiedeva, invece, l'accoglimento dell'impugnazione.
*****
Con la pronuncia che ha disposto la cassazione della precedente sentenza del giudice di appello, la Suprema Corte, in accoglimento di motivi proposti da entrami i ricorrenti, censura la decisione nella parte in cui - pur correttamente richiamando il principio secondo il quale, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicchè in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo - è incorsa in errore, ravvisando una condizione generale di demenza della
, con eventuali lucidi intervalli ritenuti non rilevanti sul giudizio di Parte_3 capacità naturale, senza curarsi di indicare la prova dell'incapacità nel momento anteriore al rilascio delle procure.
Afferma, al riguardo, che la Corte non ha tenuto conto dell'ulteriore principio per cui, per invocare l'operatività della presunzione di incapacità nel periodo intermedio, occorre dimostrare con ogni mezzo, ma con precisione e rigore, la sussistenza di una condizione di incapacità anteriore e successiva a detto periodo.
Rileva che, nella fattispecie, la Corte di Appello ha omesso di accertare la capacità della nel rispetto dei suddetti criteri, ponendo a base del proprio Parte_3 ragionamento il fatto che il giudice penale avesse ritenuto che la donna “soffrisse di demenza”, senza accompagnare tale affermazione con la precisa indicazione dell'elemento di prova idoneo a dimostrare la condizione di incapacità in un momento anteriore a quello di rilascio delle procure a vendere, anche in considerazione della natura autonoma dell'accertamento sulla capacità da compiere in sede civile rispetto a quello svolto in sede penale.
Evidenzia, a tal fine, che le procure erano state rilasciate tra il 10 gennaio e l'08 aprile 2011 e che gli elementi di fatto allegati dall'attore ai fini della prova dell'incapacità, o comunque valutati dal collegio peritale, si collocano tutti in epoca successiva, e che non rileva la dichiarazione di interdizione intervenuta dopo il ricovero del 22 ottobre 2011, atteso che l'incapacità legale decorre in tal caso solo dal giorno della pubblicazione della sentenza, con conseguente operatività fino a 4 tale momento della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della decisione.
La Corte, quindi, nel demandare al giudice del rinvio un nuovo accertamento, sulla scorta dei principi richiamati, della sussistenza della condizione di capacità, o incapacità, della al momento del rilascio delle procure, ha dichiarato Parte_3 assorbito l'ulteriore motivo del ricorso di con cui si lamentava che la Corte Pt_1 di Appello non avesse tenuto conto delle osservazioni critiche mosse alla c.t.u., rispetto alle quali il collegio peritale avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia, oltre che di Controparte_5
, anche della che, ritualmente citata a
[...] Controparte_4 comparire mediante notifica degli atti di riassunzione, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Sempre in via preliminare, a fronte di quanto dedotto dalla difesa di
[...]
ritiene la Corte che, pur non avendo proposto appello Pt_2 Controparte_3 avverso la sentenza di primo grado, sulla questione inerente alla validità ed efficacia della procura rilasciata da al suo dante causa ed alla Parte_3 conseguente efficacia dell'atto di vendita in suo favore, presupposto della successiva alienazione dello stesso bene a , non sia intervenuto Controparte_2 il giudicato, proprio per effetto dell'appello invece proposto da quest'ultimo, attesa la strettissima pregiudizialità-dipendenza riscontrabile fra i vari rapporti oggetto del contendere (rilascio di procura a vendere – vendita a – rivendita a CP_3
. CP_2
Deve escludersi, pertanto, che la cessione in favore di possa considerarsi CP_2 eseguita “a non domino” per la sola mancata impugnazione della pronuncia di primo grado da parte della CP_3
Nel merito, all'esito del giudizio di rinvio, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte ed esaminato il compendio probatorio in atti, gli appelli proposti da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
e da risultano infondati. Controparte_2
5 Gli elementi di prova acquisiti, unitamente alle valutazioni tecniche compiute dai consulenti tecnici di ufficio, consentono, infatti, di escludere, secondo il giudizio già espresso dal Tribunale di Trapani, che al momento del Parte_3 rilascio delle procure del 10 gennaio, 02 febbraio, 16 marzo e 06 luglio 2011 (oggetto del presente giudizio di rinvio, prodromiche alla stipula delle compravendite con e , fosse capace di intendere e volere (va Pt_1 CP_3 detto che la Corte di Cassazione, rigettando il primo motivo del ricorso ha Pt_1 sancito la ritualità della acquisizione, e dunque la utilizzabilità, dei documenti versati in atti, esaminati dal collegio peritale).
Così, nella informativa di reato redatta dalla Questura di Trapani in data 08 novembre 2011 a seguito della querela sporta da vengono Parte_3 riportate le sommarie informazioni rese dal dott. medico che Persona_2 aveva direttamente e ripetutamente visitato la donna a partire dal 04 giugno 2011.
Il sanitario, nell'occasione, premesso di avere rilevato uno stato di disidratazione
“in soggetto con grave decadimento cognitivo”, presumibilmente causato da un processo degenerativo del sistema nervoso centrale, ha affermato che, a suo parere, non fosse possibile che la (descritta come non in grado Parte_3 nemmeno di chiedere da bere), almeno dal 04 giugno 2011, giorno della prima visita, fosse più stata in grado di leggere, comprendere e firmare consapevolmente un documento.
La deposizione, sulla cui attendibilità non sono stati addotti concreti elementi di dubbio, risulta particolarmente rilevante, avendo il soggetto provvisto di Per_2 competenze mediche, direttamente constatato le condizioni della paziente pochi mesi dopo il rilascio delle tre procure di gennaio, febbraio e marzo 2011 ed addirittura prima di quello dell'ultima, risalente al 06 luglio 2011.
A conclusioni analoghe perveniva il consulente tecnico nominato nell'ambio della indagine penale dal Pubblico Ministero, dott. (cfr. relazione Persona_3 depositata il 15 settembre 2011).
Questi, sottoposta la a visita, la descriveva come soggetto che non Parte_3 rispondeva alle sollecitazioni verbali, dal sensorio obnubilato, che non riconosceva i familiari e non obbediva ai comandi.
6 La definiva, quindi, come “affetta da demenza grave - totalmente incapace di intendere e di volere”, e rilevava che tale condizione era già sussistente al momento delle condotte (in quel momento) oggetto di indagine, ricomprese tra marzo ed agosto 2011.
La ulteriore documentazione medica non faceva che confermare le gravissime condizioni della donna, evidenziandone il “deterioramento mentale” (referto ricovero presso ospedale S. Antonio Abate fino al 20 settembre 2011) e “deterioramento cognitivo grave con associate turbe comportamentali, sindrome da allettamento” (certificazione Istituto Serraino Vulpitta per ricovero dal 22 ottobre 2011).
Con sentenza pubblicata il 13 febbraio 2012, il Tribunale di Trapani pronunciava l'interdizione di . Parte_3
Nel provvedimento si evidenzia che nel corso dell'esame, svoltosi il 13 dicembre 2011, la donna aveva dimostrato non soltanto di non essere in grado di comunicare, anche in modo non verbale, con i presenti, ma di non percepire le pur semplici domande che le venivano rivolte, dimostrando un severo deficit della capacità di comprensione.
Gli elementi qui richiamati hanno costituito oggetto di studio da parte del collegio di c.t.u. nominato in primo grado, composto da due psichiatri e da un neurologo.
I c.t.u. hanno concluso affermando che la era affetta da” Demenza in Parte_3 forma Grave di natura non specificata”, patologia caratterizzata da compromissione di più funzioni cognitive in assenza di un disturbo dello stato di coscienza nelle fasi iniziali, con decorso clinico cronico-degenerativo, progressivamente ingravescente nelle varie forme.
Quindi, hanno affermato che, considerata l'evoluzione e lo stadio di gravità della malattia, all'atto della sottoscrizione delle procure speciali la donna si trovava nello stato di incapacità di intendere e di volere e precisato che le predette condizioni non sono compatibili con fluttuazioni del livello di coscienza tali da prevedere intervalli di lucidità.
Nell'argomentare in ordine alle predette conclusioni, gli ausiliari si sono così chiaramente espressi:
- “i disturbi definiti con il termine di “Demenza” sono caratterizzati dallo sviluppo di deficit cognitivi che comprendono la memoria e almeno una delle seguenti alterazioni 7 cognitive:…….. Tali sintomi erano presenti nella perizianda come si evince dalla storia anamnestica e dalla documentazione agli atti”;
- “A causa di questa patologia degenerativa la Sig. non Parte_3 dimostrava una autonomia psichica che gli permettesse di autogestirsi e di svolgere le normali attività quotidiane ……. I deficit dunque che la perizianda presentava erano così gravi da provocare una gravissima menomazione del funzionamento personale, tale da rischiare la sopravvivenza”.
- “Non abbiamo altri riferimenti sanitari precedenti però visto che il quadro demenziale era grave a giugno del 2011 è chiaro che, essendo la demenza una malattia ingravescente in cui sia assiste allo sfacelo prima delle facoltà cognitive e poi uno scadimento delle condizioni generali, si può affermare che il quadro terminale presentato a giugno debba far localizzare la presenza dei disturbi cognitivi evidenti che hanno inficiato la sua capacità d'intendere e volere almeno all'anno prima. Si chiarisce quindi la serie di procure necessarie all'espletamento degli atti notarili. Procure che hanno per soggetto una persona che non può delegare un altro a compiere un atto, perché questo soggetto presenta gravi turbe cognitive e non comprende quello che sta facendo. La situazione clinica è molto evidente e non lascia adito a dubbi di sorta, anche perché si conferma la non capacità della Parte_3 ad intendere e di volere alle date delle procure 6/5, 18/7 e 10/8 perché verificatesi nel range temporale di osservazione effettuato dal dott. (4/6.2011 - 11/8/2011) Per_4
e quindi se in quelle date il quadro demenziale era gravissimo lo era anche almeno un anno prima, ammettendo che l'insorgenza dei primi disturbi cognitivi (turbe mnesiche) possa farsi risalire almeno a 3/5 anni prima, non a caso la prima procura risale al 2008”;
- “È acclarato che una volta istauratisi i disturbi cognitivi questi peggioramenti non consentono “intervalli di lucidità” in quanto la demenza è una patologia neurodegenerativa che determina un processo di perdita progressiva di neuroni del tessuto cerebrale i neuroni sono colpiti da degenerazione e muoiono con una velocità maggiore di quella fisiologica determinando un depauperamento cellulare e quindi una perdita di funzioni. Non è da assimilare quindi ad altre psicosi in cui il funzionamento cerebrale va incontro a fluttuazioni delle funzioni psichiche senza interessamento del substrato organico, cioè in assenza di lesioni permanenti del parenchima cerebrale. Una volta istauratesi le lesioni, la perdita delle funzioni è permanente e quindi non può permettere “la lucidità” cioè una momentanea “restitutio ad integrum” della funzione globale cerebrale con rispristino della funzione cognitiva”.
I c.t.u., inoltre, hanno specificamente e diffusamente replicato alle osservazioni avanzate dalle parti, in particolare rilevando che:
8 - non è condivisibile la diagnosi di demenza multinfartuale, in mancanza di almeno una TAC a conforto e del decorso “a scalini”, ravvisato solo dal c.t.p. ma non rilevato da alcuno dei numerosi medici che avevano visitato la paziente, né altrimenti riscontrabile;
- pretestuoso e non riscontrato risulta, parimenti, l'assunto circa la presenza di uno squilibrio elettrolitico;
ciò perché la venne ricoverata in Parte_3 ospedale e poi in casa di riposo senza che mai migliorasse dal “periodo transitorio” indicato dal c.t.p. ed, anzi, presentò uno stato ingravescente fino alla morte. Secondo i c.t.u., un ipotetico squilibrio elettrolitico sarebbe stato, invece, suscettibile di correzione, con conseguente restituito ad integrum della paziente, di fatto mai verificatasi, essendo invece la donna andata incontro ad un peggioramento continuo. A tal proposito, viene evidenziato che lo squilibrio elettrolitico in un demente interviene nelle fasi terminali della demenza proprio quanto lo sfacelo cognitivo ed il depauperamento neuronale intacca pure le funzioni automatiche, con la conseguenza che il soggetto non si alimenta;
- in definitiva, i rilievi del c.t.p. si fondano su presupposti (la diagnosi di demenza vascolare, un decorso a gradini e una prognosi di miglioramento della demenza) inesistenti.
A fronte dei suddetti, confortanti, elementi di prova, nessun significativo dato di segno contrario può trarsi dall'assoluzione, intervenuta in sede penale, di uno dei professionisti roganti, il notaio Per_5
In proposito, ribadita la autonomia dei due giudizi, nello stralcio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in atti si colgono soltanto l'affermazione, in via generale, per cui, in non meglio specificate ipotesi di demenza, non può escludersi la presenza di fasi più o meno brevi e transitorie di stabilità o miglioramento, che però collide con quanto in modo chiaro ed argomentato affermato dai c.t.u. nel presente giudizio riguardo al caso in esame (nonché rispetto al quasi contemporaneo accertamento compiuto dal dott. , Per_2
e il riferimdento a dichiarazioni rese dalla domestica della e dagli stessi Parte_3
e qui non disponibili. Parte_2 Persona_1
In definitiva, nel caso in esame, piuttosto che applicarsi il principio relativo alla presunzione di incapacità nel periodo intermedio tra due, la prova della incapacità di intendere della disponente al momento del rilascio delle procure può desumersi dalla copiosa documentazione relativa alle condizioni della stessa a partire dal 04 9 giugno 2011 (si è detto, successivo alle procure di gennaio, febbraio e marzo ma addirittura, in parte, precedente a quella di luglio), già di per se connotata da attendibilità perché proveniente da strutture pubbliche sanitarie, medici che hanno direttamente visitato la paziente, ausiliari dell'autorità giudiziaria e da questa stessa e, in ogni caso, scrupolosamente riletta per conto del giudice civile da professionisti provvisti delle necessarie specializzazioni.
Ciò in applicazione degli stessi principi richiamati nella ordinanza della Suprema Corte, la quale non ha mancato di ricordare che, per provare la condizione di incapacità, “… può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l'accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull'alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dell'atto” (cfr. anche la richiamata Cass. Civ., Sez. 2, n. 6506 del 04/11/1983).
Per le ragioni esposte, gli appelli devono essere rigettati.
Non merita accoglimento la richiesta, formulata dalla difesa di Controparte_2
(pagg.
9-10 della comparsa conclusionale), di cancellazione di alcune frasi contenute nella comparsa di risposta di non potendosi queste, Parte_2 pur indubbiamente graffianti, ritenersi dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e da un intento offensivo nei confronti della controparte, senza un rapporto con la materia controversa.
*****
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, opera nella fattispecie il principio per cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, ove rigetti l'appello, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (a meno che il capo sulle spese della sentenza di primo grado abbia costituito oggetto di specifica impugnazione), secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 15506/2018; sez. III, n. 9064/2018; sez. III, n. 7243/2006; sez. lav., n. 16387/2003). 10 In ragione di ciò, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
e nonché (la cui posizione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risulta, come detto, strettamente collegata a quella di e che ha chiesto CP_2
l'accoglimento degli appelli) totalmente soccombenti all'esito finale complessivo del giudizio, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello Pt_2 dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo giudizio di appello: complessivi €8.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1,500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale)), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
11 A seguito del rigetto integrale degli appelli, deve, altresì, darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
Nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci, estranee al contenzioso di cui al presente grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 35466-22, pubblicata il 02 dicembre 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sugli appelli proposti da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
e da avverso la sentenza n. 386/16, del 04 luglio Controparte_1 Controparte_2
2016, pubblicata il 06 luglio 2016, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento già iscritto al n. 1822/2011 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_4
- rigetta gli appelli;
- condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in Parte_2
12 quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio, liquidate come segue:
- per il primo giudizio di appello, complessivi €8.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, complessivi €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, complessivi €6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nulla per le spese riguardo alle parti rimaste contumaci;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della e versino un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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