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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3925/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Nel procedimento n. 3925/2023 promosso da
, nata a [...] il [...] e ivi res.te in R.co Massimiliano Kolbe Parte_1
n. 2, C.F. , rappr.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera, giusta CodiceFiscale_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...] e residente in [...], c.da Controparte_1
Falconara, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego Nastasi, C.F._2
RESISTENTE visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.10.2023 premettendo: Parte_1
- di essersi separata da , giusto decreto di omologa del Controparte_1
19.09.2023 (decreto n. 5631/2023, proc. n. 425/2023),
- che in sede di separazione nulla veniva statuito in ordine all'Assegno Unico per il figlio minore , Per_1
- che il ha sempre percepito l'intero assegno unico che non ha mai CP_1
corrisposto per la sua parte a nonostante le ripetute richieste, stante Parte_1
il collocamento del figlio presso di lei;
ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, nello specifico di disporre il versamento dell'assegno unico in favore della stessa, collocataria del minore, regolamentando altresì il diritto di visita con espresso riferimento alle linee guida del
Tribunale di Siracusa e disponendo che tutti i benefici di cui il minore è titolare siano a lei, nella qualità di collocataria del minore.
Fermo quanto disposto sulle ulteriori condizioni economiche e di mantenimento.
A sostegno della domanda esponeva che:
- le condizioni economiche della SI.ra , sin dal momento dell'avvenuta separazione, Pt_1
sono mutate in peius, non avendo la stessa possibilità di svolgere attività lavorativa, essendo il comune figlio affetto da disabilità gravissima;
Per_1
- che anche le pensioni di invalidità, di accompagnamento e l'indennità regionale derivante dalla presenza di disabilità gravissima avrebbero dovuto essere percepite e gestite unicamente dalla SI.ra , in quanto collocataria unica del minore e vera e propria Pt_1
caregiver ma, ad oggi, il SI. , ritiene ancora di potersene servire per usi personali;
CP_1
- che, fra l'altro, si era lasciata alla libera pattuizione delle parti la regolamentazione del diritto di visita, oggi divenuta insostenibile a causa dei ripetuti dinieghi nel week end del SI. che, celandosi spesso dietro i turni lavorativi e la stanchezza, non esercita CP_1
come dovrebbe il diritto di visita, non consentendo così alla SI.ra di poter riposare Pt_1
per qualche ora dalla gestione di un minore con estreme difficoltà;
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
pagina 2 di 4 quale deduceva l'improcedibilità del ricorso per assenza di fatti nuovi sopravvenuti.
Quindi, sentite liberamente le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione dei termini di legge, si riservava di riferire al Collegio.
2. Ciò posto in fatto, occorre rilevare in diritto che l'art. 473 bis 29 c.p.c. stabilisce che le parti possano in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi”
La Suprema Corte ha interpretato i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. 28/11/2017, n.28436; cass. S.U. n. 28287/2018; Cass. I, 1119/2020;
Cass. I, n. 7555/2020).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente, avanzata il 12.10.2023, a quasi un mese di distanza dall'omologa della separazione va rigettata, non avendo la parte dedotto né provato la sussistenza di quelle circostanze nuove sopravvenute che giustificano la revisione delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 19.09.2023.
Ed invero, a sostegno della propria richiesta di modifica, nei termini sopra Parte_1 esposti, si è limitata ad addurre genericamente un “mutamento in peius” delle proprie condizioni economiche, riferendo di non avere la possibilità di svolgere attività lavorativa a causa della gravissima disabilità del figlio.
Tuttavia, dall'analisi della documentazione in atti è evidente come le circostanze poste a fondamento della richiesta di modifica (ovvero l'assenza di attività lavorativa e la disabilità del figlio) siano state già stata vagliate, perché espressamente dedotte, in sede di omologa della separazione.
Quanto alla doglianza della mancata corresponsione del della sua parte di CP_1
Assegno Unico, occorre evidenziare che, la mancata determinazione sul riparto dell'assegno unico implica che i genitori ne possano beneficiare al 50%, come statuito per legge, per cui la parte potrà fare valere in altra sede, con richiesta all'INPS, il proprio diritto pagina 3 di 4 alla metà dell'assegno unico.
Infine la semplice deduzione di un inadempimento del diritto di visita paterno non giustifica di per sé, in assenza di ulteriori argomentazioni, una diversa regolamentazione.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi la domanda di modifica delle condizioni di separazione avanzata dalla ricorrente
P.Q.M
visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.: rigetta la domanda della ricorrente e, per l'effetto, conferma le statuizioni del decreto di omologa della separazione tra le parti del 19.09.2023 (decreto n. 5631/2023, proc. n.
425/2023), condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate nella somma complessiva di euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, 27.02.2025, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Nel procedimento n. 3925/2023 promosso da
, nata a [...] il [...] e ivi res.te in R.co Massimiliano Kolbe Parte_1
n. 2, C.F. , rappr.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera, giusta CodiceFiscale_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...] e residente in [...], c.da Controparte_1
Falconara, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego Nastasi, C.F._2
RESISTENTE visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.10.2023 premettendo: Parte_1
- di essersi separata da , giusto decreto di omologa del Controparte_1
19.09.2023 (decreto n. 5631/2023, proc. n. 425/2023),
- che in sede di separazione nulla veniva statuito in ordine all'Assegno Unico per il figlio minore , Per_1
- che il ha sempre percepito l'intero assegno unico che non ha mai CP_1
corrisposto per la sua parte a nonostante le ripetute richieste, stante Parte_1
il collocamento del figlio presso di lei;
ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, nello specifico di disporre il versamento dell'assegno unico in favore della stessa, collocataria del minore, regolamentando altresì il diritto di visita con espresso riferimento alle linee guida del
Tribunale di Siracusa e disponendo che tutti i benefici di cui il minore è titolare siano a lei, nella qualità di collocataria del minore.
Fermo quanto disposto sulle ulteriori condizioni economiche e di mantenimento.
A sostegno della domanda esponeva che:
- le condizioni economiche della SI.ra , sin dal momento dell'avvenuta separazione, Pt_1
sono mutate in peius, non avendo la stessa possibilità di svolgere attività lavorativa, essendo il comune figlio affetto da disabilità gravissima;
Per_1
- che anche le pensioni di invalidità, di accompagnamento e l'indennità regionale derivante dalla presenza di disabilità gravissima avrebbero dovuto essere percepite e gestite unicamente dalla SI.ra , in quanto collocataria unica del minore e vera e propria Pt_1
caregiver ma, ad oggi, il SI. , ritiene ancora di potersene servire per usi personali;
CP_1
- che, fra l'altro, si era lasciata alla libera pattuizione delle parti la regolamentazione del diritto di visita, oggi divenuta insostenibile a causa dei ripetuti dinieghi nel week end del SI. che, celandosi spesso dietro i turni lavorativi e la stanchezza, non esercita CP_1
come dovrebbe il diritto di visita, non consentendo così alla SI.ra di poter riposare Pt_1
per qualche ora dalla gestione di un minore con estreme difficoltà;
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
pagina 2 di 4 quale deduceva l'improcedibilità del ricorso per assenza di fatti nuovi sopravvenuti.
Quindi, sentite liberamente le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione dei termini di legge, si riservava di riferire al Collegio.
2. Ciò posto in fatto, occorre rilevare in diritto che l'art. 473 bis 29 c.p.c. stabilisce che le parti possano in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi”
La Suprema Corte ha interpretato i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. 28/11/2017, n.28436; cass. S.U. n. 28287/2018; Cass. I, 1119/2020;
Cass. I, n. 7555/2020).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente, avanzata il 12.10.2023, a quasi un mese di distanza dall'omologa della separazione va rigettata, non avendo la parte dedotto né provato la sussistenza di quelle circostanze nuove sopravvenute che giustificano la revisione delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 19.09.2023.
Ed invero, a sostegno della propria richiesta di modifica, nei termini sopra Parte_1 esposti, si è limitata ad addurre genericamente un “mutamento in peius” delle proprie condizioni economiche, riferendo di non avere la possibilità di svolgere attività lavorativa a causa della gravissima disabilità del figlio.
Tuttavia, dall'analisi della documentazione in atti è evidente come le circostanze poste a fondamento della richiesta di modifica (ovvero l'assenza di attività lavorativa e la disabilità del figlio) siano state già stata vagliate, perché espressamente dedotte, in sede di omologa della separazione.
Quanto alla doglianza della mancata corresponsione del della sua parte di CP_1
Assegno Unico, occorre evidenziare che, la mancata determinazione sul riparto dell'assegno unico implica che i genitori ne possano beneficiare al 50%, come statuito per legge, per cui la parte potrà fare valere in altra sede, con richiesta all'INPS, il proprio diritto pagina 3 di 4 alla metà dell'assegno unico.
Infine la semplice deduzione di un inadempimento del diritto di visita paterno non giustifica di per sé, in assenza di ulteriori argomentazioni, una diversa regolamentazione.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi la domanda di modifica delle condizioni di separazione avanzata dalla ricorrente
P.Q.M
visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.: rigetta la domanda della ricorrente e, per l'effetto, conferma le statuizioni del decreto di omologa della separazione tra le parti del 19.09.2023 (decreto n. 5631/2023, proc. n.
425/2023), condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate nella somma complessiva di euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, 27.02.2025, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4