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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/07/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 236 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
[...]
In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà n.
174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A N T E – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Via Sicilia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aiello che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
A P P E L L A T O – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2020, adiva il Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, agendo nei confronti dell' Controparte_2
nonché dell'
[...] Controparte_3
.
[...]
Esponeva il ricorrente di essere un operaio forestale qualificato ed a tempo determinato, inserito nell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter della l. r. 16/96. Ricordava che la L.R. n, 5/2014 aveva introdotto una graduatoria unica distrettuale, annualmente aggiornata, in cui egli si trovava alla posizione n. 32, con qualifica di bracciante agricolo ed addetto opere suss.
Chiudenti, le cui mansioni aveva sempre svolto, in conformità al CCNL, ed al contratto integrativo regionale del 2001, modificato ed aggiornato con quello del
2017.
Il ricorrente rappresentava altresì di essere stato assunto per la prima volta nel
1985 alle dipendenze dell'IRF e, a partire dal 2002, alle dipendenze dell' , con rapporti a tempo determinato, Parte_1 senza un contratto redatto in forma scritta ed intrattenuti fino al 2019, senza che, nel corso dei tanti anni di svolgimento non continuativo dei rapporti, venissero mai specificate ragioni giustificative dell'apposizione del termine.
Deduceva quindi il ricorrente che la reiterazione dei rapporti aveva comportato la violazione della direttiva europea n. 1999/70/CE e del d.lgs 168/2001, per cui, con lettera dell'11 marzo 2020 egli aveva impugnato stragiudizialmente l'ultimo licenziamento, che gli era stato intimato il 29 novembre 2019.
Illustrate le proprie argomentazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare come abusiva e, per ciò, illegittima la reiterazione dei contratti a termine, succedutasi tra il ricorrente e la Amministrazione resistente, a partire dal 1990 al 2019; accertare e dichiarare che, per le causali esposte in ricorso, i rapporti di lavoro instaurati tra la Amministrazione resistente ed il ricorrente sono avvenuti in violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A; accertare e dichiarare che, per effetto dei contratti succeduti tra il ricorrente e la
Amministrazione resistente, è stato superato il termine massimo di efficacia degli stessi;
per effetto delle statuizioni che precedono, condannare la Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno
2 comunitario, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.lgs 165/2001, da liquidare nella misura massima prevista, secondo i criteri previsti dall'art. 32, comma 6 legge
183/2010 e s.m.i. e prendendo a riferimento l'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Si costituivano gli Assessorati convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso, peraltro eccependone preliminarmente la nullità per indeterminatezza delle allegazioni e la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e D.Lgs. n. 81 del 2015.
Con sentenza n. 317/2023 del 23 ottobre 2023, il Tribunale adito statuiva come segue:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
;
[...]
b) in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'illegittimità dei rapporti di lavoro a termine stipulati da parte ricorrente con l'
[...]
Parte_1
e per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno
[...] liquidato nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge;
c) rigetta il ricorso per la restante parte;
d) compensa le spese processuali con l' ; Controparte_4
e) condanna l' Parte_1
a rifondere parte ricorrente delle spese
[...] di lite liquidate nella complessiva somma di € 2700, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. AIELLO GIUSEPPE difensore antistatario.
L'Assessorato soccombente propone appello avverso l'anzidetta sentenza e ne chiede l'integrale riforma.
L'appellato, costituitosi, chiede il rigetto del gravame. Propone appello incidentale con riguardo alla misura sia del risarcimento sia dei compensi liquidati.
Il Tribunale, pur dando atto che gli elenchi dei lavoratori forestali sono controllati e gestiti dall' ha ritenuto la legittimazione Controparte_4 passiva del solo , per essere stato l'effettivo datore di Controparte_5 lavoro del ricorrente e avere provveduto al suo licenziamento nel novembre 2019.
Il primo giudice, previa rassegna della successione temporale della normativa – anche quella connessa all'emergenza pandemica – sul punto, ha poi ritenuto tempestiva l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento con la missiva dell'11 marzo 2020, così rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione.
3 Nel merito, il giudice di prime cure ha descritto la normativa regionale in tema di reclutamento di personale a termine da adibire al settore forestale e l'ha ritenuta contrastante con la direttiva 1999/70/CE in quanto comportante “una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi”. Il Tribunale ha evidenziato come la normativa regionale, anche quella intervenuta con la L. n. 14 del 2006, preveda intrinsecamente che il fabbisogno lavorativo sia soddisfatto con personale precario, senza alcun raccordo con la suddetta direttiva e con la legislazione nazionale in tema di contratto di lavoro a termine. Peraltro, vista anche la giurisprudenza della Suprema Corte, era da escludere che il rapporto dei lavoratori forestali potesse qualificarsi agricolo e perciò escluso dall'applicazione delle suddette norme, secondo la deroga prevista dall'art. 10 L.
368/01 e, poi, dal D.Lgs. n. 81 del 2015.
Con il primo motivo di appello, l' censura la sentenza impugnata per CP_4 avere erroneamente ritenuto irrilevante la nullità del contratto di lavoro in quanto non stipulato in forma scritta. Al contrario, la nullità in questione, comportando l'inefficacia giuridica del contratto di lavoro subordinato, precludeva l'operatività delle norme in materia di apposizione del termine e conseguentemente la possibilità di riconoscere il c.d. danno comunitario.
Con il secondo motivo, l'Ente appellante contesta l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 10 D.Lgs. n. 368/01, atteso che, viceversa, il rapporto di lavoro oggetto di causa rientrava nel paradigma normativo, posto che numerose attività erano richieste e necessarie solo in alcuni periodi dell'anno solare e dunque avevano carattere stagionale, circostanza da sé giustificativa della limitazione temporale del rapporto, come del resto riconosciuto da autorevole giurisprudenza formatasi nella vigenza della L. n. 205 del 1962 e della L.R.S. n.
20 del 1972. Esistevano, insomma, le ragioni oggettive che legittimavano l'apposizione del termine anche in base alle disposizioni ed alla giurisprudenza di fonte extranazionale.
Con il terzo motivo, l'Amministrazione deduce l'insussistenza di qualsiasi danno comunitario, in considerazione dell'effettività delle esigenze lavorative temporanee e straordinarie, del fatto che i lavoratori avevano sempre la possibilità di esternare il proprio consenso all'impiego in un'attività lavorativa a carattere stagionale, dell'assenza di un danno da mancata stabilizzazione – non essendo comunque consentita, nel pubblico impiego, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato – ed, infine, della percezione di apposita indennità di disoccupazione nei periodi non lavorati.
4 Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia del primo giudice sulla propria eccezione di nullità del ricorso introduttivo, nullità che si sarebbe dovuta dichiarare per indeterminatezza del petitum.
Con il primo motivo del proprio appello incidentale, il lamenta Parte_2
l'incongruità del danno liquidato in considerazione del lunghissimo periodo di precariato, che di fatto, vista l'età ormai raggiunta dal lavoratore, non gli avrebbe consentito conseguire un'attività lavorativa stabile.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta la violazione dei parametri normativi in materia di compenso professionale e conseguente liquidazione delle spese, operata dal primo giudice per un importo sensibilmente inferiore al dovuto.
********
In quanto afferente ad una questione preliminare di rito, deve essere prioritariamente esaminato il motivo di appello relativo all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., viceversa illustrato per ultimo dall'appellante principale.
E' un motivo infondato, perché l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo non è una domanda o un capo di domanda (v., al riguardo, quanto esposto dallo stesso a pag. 15 del ricorso in appello), ma, semmai, una ragione per la CP_4 quale il giudice non avrebbe dovuto provvedere sul merito della domanda proposta dall'attore, arrestandosi piuttosto ad una pronuncia in rito. Ma è infondato anche perché, nella propria memoria di costituzione, gli Enti convenuti avevano collegato l'eccezione di nullità al fatto che il ricorrente, citando due
Assessorati regionali (quello all'Agricoltura e quello al ), non Controparte_4 avesse specificato “esattamente nei confronti di quale Assessorato e secondo quale successione temporale vi siano state le indicate violazioni e, in particolare, quella del limite dei 36 mesi” (v. pag. 2 comparsa costituzione in primo grado). A questo rilievo il Tribunale ha di fatto risposto ritenendo la carenza di legittimazione passiva dell , in quanto, pur gestendo le liste Controparte_3 dei lavoratori forestali, non era il datore di lavoro di questi ultimi, qualifica piuttosto spettante all'Assessorato oggi appellante. Tale statuizione del primo giudice non è stata impugnata da alcuno ed è perciò passata in giudicato c.d. interno.
Il primo (secondo nell'esposizione del ricorso) motivo di appello è infondato.
Varie pronunce di questa Corte hanno ravvisato la nullità del contratto stipulato dai lavoratori con l'Amministrazione forestale per difetto di forma scritta, prevista ad substantiam per tutti i contratti stipulati dalla P.A.. Questa Corte ha altresì ritenuto che la nullità dell'intero contratto precludesse la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010.
5 Ma nella motivazione della sentenza n. 4935 del 23 febbraio 2024 (e di diverse altre sentenze, fra cui quella depositata dall'appellato), nel cassare una delle anzidette sentenze di questa Corte in fattispecie identiche (contratto nullo per difetto di forma), la Cassazione ha affermato quanto segue:
1.1.2. La Corte d'Appello di Caltanissetta, premesso che «Il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato affatto stipulato ai sensi del d.lgs. 368/2001, ma sulla base di norme della legge regionale siciliana n. 16 del 1996, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs.
368/2001 e della Direttiva CE n. 70 del 1999» (premessa che ha portato il giudice d'appello a dichiarare infondata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla pubblica amministrazione, sulla scorta della quale il Tribunale aveva invece rigettato, in limine, la domanda del lavoratore), ha tuttavia rilevato d'ufficio e considerato decisiva la nullità del contratto per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per tutti i contratti della pubblica amministrazione.
Secondo la Corte d'Appello, la nullità radicale del contratto di lavoro per mancanza di forma assorbe la (e prevale sulla) nullità parziale dell'apposizione del termine, rendendo applicabile la disciplina generale dell'art. 2126 c.c., che riconosce al lavoratore il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite, senza escludere il risarcimento danno, purché allegato e provato in concreto, anche con riferimento al nesso causale con un comportamento illecito del datore di lavoro. Una volta escluso il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (con decisione che, in parte qua, non è oggetto di ricorso per cassazione), la Corte territoriale ha negato anche il risarcimento del c.d. «danno comunitario» nella misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010 (secondo l'insegnamento di Cass. S.U. n. 5072/2016), perché tale particolare tutela presupporrebbe la stipulazione di un valido contratto di lavoro, nel quale venga illegittimamente fissato un termine finale di durata, e non opererebbe, invece, nel caso di nullità dello stesso contratto di lavoro.
1.1.3. La motivazione del giudice d'appello, sebbene supportata dal pertinente richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 24666/2016), non può essere condivisa proprio nella parte in cui considera prevalente ed assorbente la nullità formale del contratto di lavoro a termine rispetto alla tutela dovuta al lavoratore nel caso (allegato dal ricorrente e non messo in discussione nella decisione impugnata) di abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine.
Occorre innanzitutto ribadire che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale. Il fatto che un contratto di lavoro
6 non sia stato stipulato «ai sensi del d.lgs. 368/2001» nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause Per_1 riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C-177/10, Per_2
; sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa
[...] Per_3 Per_4
C-212/04, . Per_5
L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale, norma che sicuramente risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti» (art. 5, lett. a) e/o della «durata massima totale» (art. 5 lett. b).
La forma scritta risponde del resto a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato;
infatti, seppure la causalità è in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del 2014 conv. con mod. in L.
n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine.
L'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto l'assetto della disciplina eurounitaria.
La Corte d'Appello, dunque, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto di lavoro con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del 2016), e se non intervenuta
7 stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione. Né è di ostacolo a ciò la diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, atteso che comunque vi è un'occupazione lavorativa a termine reiterata negli anni.
Ciò posto, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente)
a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore.
Tale delicato equilibrio tra un obiettivo del diritto eurounitario e una disposizione interna di rango costituzionale verrebbe infranto qualora l'agevolazione nella tutela risarcitoria del lavoratore illegittimamente assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni fosse condizionata al presupposto, meramente formale, della stipulazione del contratto per iscritto. In sostanza, seguendo questa opinione, la tutela risarcitoria facilitata del lavoratore verrebbe meno per il fatto che, alla violazione delle norme che delimitano l'ambito di legittimità del ricorso al lavoro a termine, si aggiunge la violazione di un'ulteriore disposizione di legge (quella che prescrive la forma scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione: artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923), anch'essa imputabile principalmente al datore di lavoro, il quale, in quanto ente pubblico, è il primo responsabile della legittimità del proprio operato. E sarebbe evidentemente contrario ad ogni razionalità che la tutela giuridica del lavoratore venisse meno, o risultasse attenuata, per il solo fatto che il comportamento del datore di lavoro è illegittimo anche sotto un diverso profilo, oltre a quello che determina la necessità di quella tutela.
8 Del resto, l'Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva
1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», manifestando chiaramente l'intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro, anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale.
Lo stesso vale per la clausola n. 5 («contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato»), che è quella direttamente rilevante nel caso di specie. Ciò, del resto,
è in perfetta coerenza con quella effettività della tutela che il diritto dell'Unione intende garantire allorché riconosce diritti soggettivi e libertà personali, affidandone la cura ai giudici nazionali. E poiché l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto.
Né può essere condivisa l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la nullità del contratto per mancanza di forma scritta determinerebbe una «impossibilità intrinseca di procedere alla conversione del rapporto», da intendersi come diversa,
e più intensa, rispetto a quella determinata dal divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego senza concorso. Anche quest'ultima è, infatti, una impossibilità intrinseca, tant'è che proprio in relazione ad essa i criteri per la liquidazione del
«risarcimento comunitario» sono stati individuati nell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) e non in quelli dettati per i casi di licenziamento illegittimo (il riferimento è, ancora una volta, a Cass. S.U. n.
5072/2106, che ha considerato inappropriato il rinvio ai criteri dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, perché «L'ipotesi del licenziamento evoca la perdita del posto di lavoro che nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato … è esclusa in radice dalla legge ordinaria … in ottemperanza di un precetto costituzionale sull'agire della pubblica amministrazione»).
In definitiva, è necessario affermare che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della pubblica amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta.
Una tale soluzione appare, del resto, del tutto in linea con i precedenti di questa
Corte in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto (ad es. Cass. n. 41464/2021;
Cass. n. 10157/2019; Cass. n. 10951/2018), sia con quelli in cui si è riconosciuta l'agevolazione probatoria a fronte di contratti privi di causale - vizio di forma - (v.
9 ad esempio Cass. n. 37741/2022 che con riferimento a contratti che non enunciavano alcuna esigenza temporanea ed eccezionale giustificativa del termine ha ritenuto corretta l'agevolazione probatoria dell'art. 32).”
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Sembra essere sfuggito alla Cassazione che il “pertinente richiamo” effettuato nella sentenza in quella sede cassata non era solo a “(Cass. n. 24666/2016)”, ma anche a Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2018 n. 4897 che aveva recisamente affermato che “l'art. 32 l. n. 183/2010, oggi abrogato dal d.lg. n. 81 del 2015, non può essere invocato qualora, come nella fattispecie, si discuta di un rapporto affetto da nullità non convertibile, che produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c.”, nullità che in quel caso dipendeva non dalla carenza di forma scritta, ma dalla mancata osservanza delle procedure di evidenza pubblica nel reclutamento di personale a tempo determinato, ma sempre nullità integrale ed insanabile era e che dunque poneva gli stessi problemi di compatibilità sottolineati nella motivazione sopra riportata. E la pronuncia del 2018 si poneva sulla stessa linea di, appunto, Cass.
24666/2016 che, stavolta proprio in un caso di nullità del contratto per carenza di forma scritta, aveva a sua volta affermato che “si verteva in un'ipotesi di rapporto di lavoro nullo, regolato dall'art. 2126 c.c., e non in un'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, riconducibile alla violazione del diritto dell'Unione (per la quale opera - come statuito da S.U. sent. 5072/16 - in funzione di agevolazione dell'onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine, il risarcimento di cui la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario".
La Cassazione ha pertanto operato un chiaro mutamento di indirizzo interpretativo. Questa Corte ne prende atto e si adegua, per ragioni di nomofilachia.
Quanto sopra evidenziato conduce al rigetto anche degli altri motivi di appello.
Non vengono in considerazione le ragioni giustificative del termine apposto ai singoli contratti nulli, ma l'abusiva reiterazione dei contratti stessi ed il conseguente sforamento dei limiti di durata complessiva del rapporto a tempo determinato, che, nella specie, si è ampiamente verificato.
Con note depositate il 6 maggio 2024 in procedimento analogo al presente,
l'Assessorato ha chiesto disporsi rimessione pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., sulle seguenti questioni
1) se ai rapporti di lavoro, per come disciplinati dalla normativa regionale richiamata nell'atto di appello possa applicarsi la deroga prevista dall'art. 10, comma 2, d. lgs. N. 368/2001, che esclude <<dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra datori dell'agricoltura e gli operai a
10 tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375>>;
2) se la normativa regionale richiamata nell'atto di appello possa ritenersi conforme alla normativa di derivazione comunitaria ed in particolare clausola 5, punto 1 lettera a) dell'Accordo quadro riguardante le misure di prevenzione degli abusi dei contratti di lavoro a tempo determinato ove si prevede che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”; in particolare, stabilendo se le richiamate ragioni obiettive, che giustificano, alla luce della sopra richiamata normativa comunitaria, la reiterazione di tale tipologia di contratti, possano essere individuate nel carattere della stagionalità e della contingenza degli interventi che tale tipologia di operai è chiamata a compiere;
3) se la reiterazione (se così la si può definire) di tale tipologia di rapporti possa costituire un abuso, tale da giustificare il risarcimento del danno cosiddetto
“comunitario”.
Su tali questioni, osserva l'appellante, la Cassazione non si è mai pronunciata.
Questa Corte ritiene di non dover accogliere l'istanza in questione perché, visto il tenore della motivazione sopra trascritta di Cass. 23 febbraio 2024 n. 4935 (e numerose altre identiche), appare evidente che la Suprema Corte dia per scontata e presupposta l'applicabilità alla fattispecie della normativa sui contratti di lavoro subordinato a termine, anche per allinearsi ai parametri comunitari.
Soprattutto, la stessa Cassazione ha recentemente sancito che
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e
29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015.
Cass. Sez. Lav. 11 dicembre 2023 n. 34561
Appare evidente come tale principio valga a maggior ragione per l'Assessorato appellante, trattandosi ovviamente di ente pubblico non economico e con competenze molto più ampie di quelle attinenti alla (sola) agricoltura.
11 Di qui il rigetto dell'appello principale.
Il primo motivo dell'appello incidentale, che denuncia l'esiguità del risarcimento accordato, è infondato, anche se occorre dare atto che, come lamentato dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata non appare, sul punto, esaustiva, in quanto si limita a ritenere equa la misura di otto mensilità di retribuzione attraverso un generico richiamo alla misura dell'impegno lavorativo ed al numero dei contratti di lavoro.
Il risarcimento ex art. 32 co. 5 L. n. 183 del 2010, varia, come noto, da un minimo di 2,5 mensilità di retribuzione ad un massimo di 12 e deve essere determinato, come previsto dalla stessa norma, con i criteri di cui all'art. 8 L. n.
604 del 1966.
Tale disposizione impone di avere riguardo “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Certamente, dati i primi tre criteri, e viste, nella specie, le ovviamente ragguardevoli dimensioni dell'Azienda forestale nonché l'anzianità di servizio del lavoratore, un risarcimento pari o di poco superiore al minimo si paleserebbe insufficiente. Tuttavia, alla stregua del comportamento e delle condizioni delle parti, la misura di 8 mensilità accordata dal primo giudice appare congrua.
Quanto al comportamento, l'Amministrazione forestale, come altre amministrazioni pubbliche siciliane in fattispecie similari, non ha fatto altro che utilizzare strumenti normativi appositamente predisposti dal legislatore regionale, non solo confidando nella loro legittimità, ma che erano per essa vincolanti, stante il proprio obbligo pure normativo di assicurare agli aventi diritto un numero minimo di giornate lavorative, secondo il sistema di garanzia delle cosiddette fasce occupazionali (v. artt. 45 e ss. L.R. n. 16 del 2016) da contemperare, fra l'altro, con l'esigenza della P.A. di provvedere alla cura dei propri interessi in misura finanziariamente sostenibile (v. art. 97 co. 1 Cost.) e quindi di evitare di vedersi gravare per tutto l'anno dei costi di una forza lavoro tanto imponente quanto, in certe stagioni, non necessaria e perciò antieconomica. E' dunque da escludere che il comportamento della parte datoriale pubblica sia stato deliberatamente o colposamente elusivo delle regole in materia di contratto a termine.
Quanto, invece, al lavoratore, è un dato di fatto che, vista la cadenza annuale dei contratti a termine e la loro durata complessiva di alcuni mesi (variabili in funzione della fascia di garanzia occupazionale di appartenenza dell'OTD), e non trattandosi, invece, di una serie temporalmente ininterrotta di contratti a termine successivi, il lavoratore forestale a tempo determinato ha un'ampia parte dell'anno libera da quel tipo di impegni lavorativi e può senz'altro dedicarsi ad
12 altre attività. Il fatto che. a quanto risulta dall'estratto conto contributivo,
l'interessato non abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro non dimostra automaticamente che egli non abbia avuto la possibilità di farlo, tanto più potendo egli non averne concreto interesse in considerazione della verosimile percezione dell'indennità di disoccupazione agricola. Non è perciò possibile affermare che la situazione di irreversibile precarizzazione che, secondo l'appellante incidentale, dovrebbe giustificare la misura massima del risarcimento, sia davvero ed integralmente attribuibile ai contratti a termine.
Questa Corte pertanto ribadisce di ritenere congrua l'entità del risarcimento fissata dal giudice di prime cure.
E' infondato anche il motivo attinente alla liquidazione delle spese di lite.
Inversamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, la causa non è di valore indeterminabile perché riguardante un risarcimento del danno quantificabile ed anzi quantificato in otto mensilità di retribuzione, di cui manca solo la (non richiesta e non necessaria) liquidazione in termini monetari. Anche ipotizzando una retribuzione mensile pari ad € 2.000,00, peraltro sicuramente superiore, viste le previsioni dei contratti collettivi, a quella effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro (e di cui l'appellante incidentale non dà contezza), l'importo complessivo, viste le otto mensilità riconosciute, rientrerebbe nel terzo scaglione (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), perciò correttamente individuato dal Tribunale.
Quanto al fatto che il Tribunale non avrebbe liquidato la fase di trattazione/istruzione della causa, deve preliminarmente notarsi che l'appellante incidentale parte da una asserita liquidazione (v. pag. 19 ricorso in appello) che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. E' fra l'altro errato l'importo finale liquidato che non è affatto € 2.445,60 (v. sempre pag. 19 cit.) ma €
2.700,00.
In base al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, come vigente al momento della liquidazione di primo grado, il compenso minimo complessivo per le quattro fasi per causa di lavoro del valore sopra delineato è di € 2.695,00, cui il
Tribunale deve quindi essersi attenuto, con lievissimo arrotondamento in eccesso.
Di qui l'integrale infondatezza anche dell'appello incidentale.
Le soccombenze reciproche inducono alla compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello principale, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. n. 115/02 a carico dell'Assessorato, stante l'esonero di cui beneficiano le Amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato attraverso il meccanismo della
13 prenotazione a debito (Cass. Sez. Lav. 27 novembre 2017 n. 28250, Cass. 29 gennaio 2016 n. 1778, Cass. 28 novembre 2019 n. 31150).
Essi sussistono, invece, con riguardo all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 317/2023 del 23 ottobre 2023 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 26 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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