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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2677 R.G. degli affari contenziosi del 2024, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., all'udienza del 25/11/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma Via dei Gracchi 169 rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'Avv. Vittorio Lombardi C.F. del C.F._1
Foro di Cosenza e dall'Avv. Gianluca Meranda C.F. C.F._2
del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente;
con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Vittorio Lombardi sito in Cosenza, viale Giacomo
Mancini 236 e pec: Email_1
APPELLANTE
E
, subentrata a titolo Controparte_1
universale ad , ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 Controparte_2
del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 del 2/12/2016, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - P. Iva e CF
, nella persona del signor in qualità di P.IVA_2 CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura CP_4
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello dall'avv. Raffaele Sirica (C.F.
), presso il quale elettivamente domicilia in Sarno alla C.F._3
Via Carmine Ruotolo n. 30 e che dichiara voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al fax: 08118829176 e alla pec:
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APPELLATA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) mobiliare –
Appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Seconda Sezione,
n. 8315 del 25.5 -13.11.2023
CONCLUSIONI: all'udienza del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. II civile così
provvedeva:
“Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli atti tributari di cui in parte motiva ed ordina la riassunzione dinanzi al Giudice Tributario nel termine di mesi uno dal presente provvedimento;
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli atti richiamati in parte motiva per i quali è competente il Giudice del Lavoro.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Dichiara il difetto di competenza con riferimento agli atti erariali aventi ad oggetto crediti per contravvenzioni al C.d.S.
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229004197780000 con ricorso notificato il 26.04.2022 ed iscritto al n. RG 6326/2022, definitasi con sentenza di rigetto n. 5370/2023
del 24.04.2023;
Dichiara l'inammissibilità per decadenza delle opposizioni agli atti esecutivi.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente procedimento che quantifica e liquida nella misura di €
14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€ 2215,00) nonché IVA e
C.p.A.”
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione la impugnava la sentenza per Parte_1
rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. le Corte d'Appello di Roma Sezioni Civili adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
- In via preliminare, previo accertamento dell' inesistenza dei presupposti di legge e della erroneità/illegittimità delle motivazioni ivi esposte per tutti i r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 singoli capi impugnati in appello, riformare la sentenza n. 8315del 25.5 -
13.11.2023 emessa dal Tribunale di Roma II^ Sezione civile (G.U. dott.
Patruno), in via gradata, sulla base delle singole censure proposte per i vari capi della sentenza di primo grado n. 8315del 2024 e, per l' effetto revocare la esecutività della stessa con ogni conseguenza di legge.
- In via incidentale ed anche mediante provvedimento emesso anche fuori udienza stante la imminente esecuzione della decisione da parte dell'
[...]
considerata la natura esecutiva della Controparte_5
decisione di primo grado in considerazione della manifesta sussistenza della manifesta fondatezza dell'istanza e del grave ed irreparabile pregiudizio derivante dalla rilevanza della somma oggetto di condanna in primo grado e le capacità reddituali della parte appellante che vive uno stato di crisi aziendale SOSPENDERE, ex art. 283 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza per la inibitoria la cui ricorrenza verrà notificata a controparte unitamente al decreto di fissazione udienza , la suddetta sentenza n. 8315 del
2023;
- disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio e per onorari riformando le determinazioni assunte in primo grado.
Con ordinanza in data 17. 1. 2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 All'udienza in data 25. 11. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame:
Con il primo ha dedotto in ordine alla decorrenza del termine “lungo”
dell'appello dalla decisione relativa alla correzione della sentenza di
primo grado, ed ha lamentato l'illegittimità della decisione in ordine al
difetto di giurisdizione del GO nella materia dell'impugnazione dei ruoli
esattoriali nella loro fase genetica.
Con il secondo motivo ha dedotto in ordine alla disciplina delle spese di
giudizio, ed all'assenza di presupposti per la loro attribuzione e
regolamentazione.
L'appello è inammissibile.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata, che ha sostenuto che nel caso di specie sarebbe decorso il termine breve di impugnazione, atteso che la sentenza n. 8315/2023, emessa dal
Tribunale di Roma, era stata notificata dall'odierna appellata all'avv.
GI ON nella qualità di difensore costituito per già Parte_1
in data 31.05.2023.
Conseguentemente, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 30.06.2023, mentre era stata notificata all'odierna appellata in data
7.5.2024.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Al riguardo non potrebbe rilevare la circostanza che era intervenuto procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, che secondo l'appellante avrebbe determinato un nuovo decorso del termine di impugnazione;
ed il richiamo effettuato dall'appellante ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 380/2021 non sarebbe pertinente,
posto che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorrerebbe dalla notificazione della relativa ordinanza, ex articolo 288, ultimo comma, cpc, solo nell'ipotesi in cui con essa siano svelati
“errores in iudicando” od “in procedendo” evidenziati dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non potrebbe riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.
Nel caso di specie, l'errore corretto riguardava la sola attribuzione delle spese di lite al sottoscritto difensore e non avrebbe inciso in alcun modo sul decisum o sulla motivazione;
peraltro, l'appello sarebbe comunque tardivo a r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 prescindere dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito, dal momento che sarebbe ampiamente decorso anche il termine lungo di impugnazione.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
La Corte osserva che non può essere condivisa la tesi di parte appellante secondo cui il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza avrebbe determinato un nuovo decorso del termine di impugnazione.
Infatti, il termine per l'impugnazione di una sentenza - di cui è stata chiesta la correzione – decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288,
ultimo comma cpc, nei casi in cui con l'ordinanza siano svelati “errores in iudicando” od “in procedendo” evidenziati dal procedimento correttivo,
oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (v. Cass. n. 380/2021).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Nel caso di specie l'errore corretto riguardava la sola attribuzione delle spese di lite al difensore e non incideva in alcun modo sul decisum o sulla motivazione, e quindi la data di deposito del provvedimento di correzione di errore materiale non poteva in alcun modo influire sulla data di decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Infatti, come correttamente rappresentato da parte appellata, e secondo quanto risulta dagli atti prodotti, la sentenza n. 8315/2023, emessa dal Tribunale di
Roma, era stata dalla stessa notificata all'avv. GI ON, nella qualità
di difensore costituito per in data 31.05.2023, e quindi la Parte_1
citazione in appello doveva essere notificata entro il 30.06.2023, mentre era stata notificata all'odierna appellata in data 7.5.2024. Inoltre, deve rilevarsi che l'appello, anche a prescindere dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito, è stato tardivamente proposto essendo ampiamente decorso anche il termine lungo di impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità
dell'appello proposto oltre il termine sia di quello previsto dall'art. 325 cpc,
che di quello previsto dall'art. 327 cpc.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto va
dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla condotta dell'appellante, che ha proposto tardivamente l'appello, oltre i termini in precedenza evidenziati, deve ritenersi che l'azione r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 introdotta dall'appellante sia connotata da colpa grave;
la Corte ritiene,
quindi, di dover accogliere la richiesta di condanna dell'appellante al pagamento di una somma, che si determina equitativamente in € 1.500,00;
condanna altresì l'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore di parte appellata,
l'Avv. Raffaele Sirica, dichiaratosi antistatario, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228,
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma
n. 8315/2023, pubblicata in data 25/5/2023, così provvede:
A) Dichiara l'appello proposto inammissibile;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 B) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della somma di € 1.500,00 ex art. 96 c. p. c.;
C) Condanna altresì l'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00;
D) Condanna l'appellante a rifondere al difensore di parte appellata, nella persona dell'avv. Raffaele Sirica, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in €
7.800,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
E) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1
quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10