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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. Massimiliano Sturiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Sangiorgi Carlo Andrea e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano (PV) Via Cairoli 11;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. Tateo Nicoletta e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Vigevano (PV), Via Trivulzio, n. 120;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, con note del 04/06/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, preso atto della intervenuta trasformazio-ne della separazione giudiziale in consensuale e della domanda riconvenzionale proposta dal resistente in merito alla pronuncia di Sentenza di divorzio,
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e in capo ad entrambi Per_1 Persona_2
i coniugi, con collocamento delle stesse presso la casa ma-terna, con possibilità del padre di vederle secondo le modalità accettate e propo-ste dalla comunità di recupero presso la quale lo stesso attualmente si trova, sia per eventuali comunicazioni e visite telematiche che per visite presso la struttura, a cui sin da ora la madre dichiara di non opporsi;
3. prevedere ampia facoltà dei nonni paterni e della nonna materna di poter vedere le nipotine
e secondo accordi presi di volta in volta con la madre;
Per_1 Persona_2
4. disporre che il padre corrisponda alla madre, per il tramite dei nonni pater-ni, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , la somma totale di € Per_1 Persona_2
300,00 mensili (€ 150,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo esistente preso il
Tribunale di Pa-via da intendersi qui integralmente riscritto;
i nonni paterni si impegnano, com- patibilmente con le proprie possibilità economiche, ad eventualmente sostenere, come fatto sino ad oggi, parte della spesa alimentare delle nipotine;
sia il padre che la madre si impegnano a rivedere gli accordi sopra formalizzati non appena la loro situazione lavorativa diverrà stabile;
5. assegnare l'assegno unico interamente alla madre;
6. adottare ogni provvedimento del caso nell'interesse morale e materiale del-le figlie;
7. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti senza prevedere alcun assegno di mantenimento in capo di uno e a favore dell'altro;
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Giacché con note scritte congiunte del 04/06/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49
c.p.c., parte resistente ha proposto domanda riconvenzionale in merito alla pronuncia dello
Pag. 2 di 4 scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art
3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposatisi in Cilavegna il 11/06/2021, con rito civile, atto iscritto nei registri di
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 3 parte I Anno 2021 Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Spese di lite al definitivo;
Pag. 3 di 4 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Pavia, camera di consiglio del 23/06/2025
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. Massimiliano Sturiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Sangiorgi Carlo Andrea e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano (PV) Via Cairoli 11;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. Tateo Nicoletta e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Vigevano (PV), Via Trivulzio, n. 120;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, con note del 04/06/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, preso atto della intervenuta trasformazio-ne della separazione giudiziale in consensuale e della domanda riconvenzionale proposta dal resistente in merito alla pronuncia di Sentenza di divorzio,
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e in capo ad entrambi Per_1 Persona_2
i coniugi, con collocamento delle stesse presso la casa ma-terna, con possibilità del padre di vederle secondo le modalità accettate e propo-ste dalla comunità di recupero presso la quale lo stesso attualmente si trova, sia per eventuali comunicazioni e visite telematiche che per visite presso la struttura, a cui sin da ora la madre dichiara di non opporsi;
3. prevedere ampia facoltà dei nonni paterni e della nonna materna di poter vedere le nipotine
e secondo accordi presi di volta in volta con la madre;
Per_1 Persona_2
4. disporre che il padre corrisponda alla madre, per il tramite dei nonni pater-ni, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e , la somma totale di € Per_1 Persona_2
300,00 mensili (€ 150,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo esistente preso il
Tribunale di Pa-via da intendersi qui integralmente riscritto;
i nonni paterni si impegnano, com- patibilmente con le proprie possibilità economiche, ad eventualmente sostenere, come fatto sino ad oggi, parte della spesa alimentare delle nipotine;
sia il padre che la madre si impegnano a rivedere gli accordi sopra formalizzati non appena la loro situazione lavorativa diverrà stabile;
5. assegnare l'assegno unico interamente alla madre;
6. adottare ogni provvedimento del caso nell'interesse morale e materiale del-le figlie;
7. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti senza prevedere alcun assegno di mantenimento in capo di uno e a favore dell'altro;
8. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Giacché con note scritte congiunte del 04/06/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49
c.p.c., parte resistente ha proposto domanda riconvenzionale in merito alla pronuncia dello
Pag. 2 di 4 scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art
3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposatisi in Cilavegna il 11/06/2021, con rito civile, atto iscritto nei registri di
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 3 parte I Anno 2021 Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Spese di lite al definitivo;
Pag. 3 di 4 - provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Pavia, camera di consiglio del 23/06/2025
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
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