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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9447 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa da
(C.F.: ), titolare della Florence Parte_1 C.F._1 CP_1
(P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. PRATOVECCHI
[...] P.IVA_1
TOMMASO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta Controparte_2 C.F._2
individuale (P.IVA ), e P.IVA_2 Controparte_3
già
[...] Controparte_4
(C.F.: , entrambe rappresentate e difese dall'avv. EDERLE STEFANO P.IVA_3
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenute
e
(C.F.: ), Controparte_5 C.F._3
convenuto contumace
In punto: risarcimento danni a cose;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attore , titolare della Florence Luxury Car di Fossi Daniele, Parte_1 ha convenuto in giudizio , e Controparte_2 Controparte_5 [...]
(poi Controparte_4 Controparte_3
– rispettivamente proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Peugeot 208 tg. EZ 339AR – per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella verificazione del Controparte_5 sinistro avvenuto il 15.2.2019 in Comune di Caserta, allorché Parte_2 percorreva la via Paul Harris alla guida dell'autovettura Lamborghini Huracan tg.
FF895ES condotta in locazione finanziaria dalla società attrice, e, conseguente- mente, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'autovettura Lamborghini, quantificati in € 45.478,43.
In particolare, sostiene che , alla guida dell'autovettura Controparte_5
Peugeot 208, dopo essersi fermato sul margine destro della via Paul Harris, si era immesso nella carreggiata senza concedere la doverosa precedenza all'autovettura
Lamborghini condotta da che, per evitare l'urto, aveva sterzato a Parte_2 sinistra, impattando contro lo spartitraffico posto sul margine della carreggiata.
Costituendosi in giudizio, e hanno Controparte_2 Controparte_3 contestato la fondatezza delle domande attoree sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Il convenuto non si è invece costituito in giudizio, Controparte_5 benché ritualmente notificato, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
Ebbene, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Squadra Volante della
Questura di Caserta (doc. 1 di parte attrice) risulta che:
• il sinistro si è verificato il 15.2.2019, alle ore 23.30 circa, nel centro abitato del
Comune di Caserta, lungo Via Paul Harris (strada a due carreggiate, dotata di illuminazione sufficiente) all'altezza della prima curva, ove non è presente né numero civico né indicazione chilometrica;
• l'autovettura Lamborghini Huracan tg. FF895ES condotta da Parte_2 percorreva Via Paul Harris in direzione Via Appia di San Nicola La Strada, mentre l'autovettura Peugeot 208 condotta da si trovava ferma sul lato destro CP_5 della predetta Via, nella medesima direzione di marcia;
• , dopo avere azionato l'indicatore di direzione sinistro, si è immesso CP_5 sulla carreggiata percorsa dal veicolo condotto da parte attrice e il conducente della er evitare la Peugeot ha effettuato manovra di svolta a sinistra andando CP_6 ad impattare contro lo spartitraffico che divide le due carreggiate;
• a seguito del suddetto urto l'autovettura a subito danni, in particolare CP_6 alla ruota anteriore sinistra, alla ruota posteriore sinistra, alla parte sottostante lato posteriore sinistro, al paraurti anteriore lato sinistro;
• l'autovettura Peugeot condotta dal convenuto, su cui viaggiava come trasportata non ha subito alcun danno poiché non vi è stato urto tra i due mezzi;
Persona_1
• entrambi i veicoli sono stati rimossi dal luogo dell'incidente dai rispettivi conducenti prima dell'arrivo dei verbalizzanti.
Dal rapporto di incidente stradale risulta, inoltre, che nell'immediatezza dei fatti il conducente dell'autovettura Peugeot, , ha rilasciato agli Controparte_5 agenti verbalizzanti la seguente dichiarazione: “mentre ero fermo sul margine destro della carreggiata di via Paul Harris (CE), prima di immettermi azionavo l'indicatore di direzione sinistro e nel ripartire non mi accorgevo del veicolo che CP_6 sopraggiungeva, tagliandogli la strada e notavo che la andava ad CP_6 impattare con la parte sinistra sullo spartitraffico rialzato che delimita le due carreggiate. Non ho altro da aggiungere”. Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata
è emerso, inoltre:
• che la convenuta svolge attività di commercio al dettaglio di Parte_3 autoveicoli nuovi ed usati e di noleggio di veicoli leggeri (doc. 3 parte convenuta);
• che l'autovettura Peugeot, di proprietà della convenuta, è stata noleggiata da Per_2
in data 8.2.2019, come da contratto di noleggio dimesso in atti, ove è indicato
[...] il nominativo di sotto la dicitura “altro guidatore” (doc. 4 parte Controparte_5 convenuta);
• ha riconsegnato l'autovettura in data 15.2.2019, come da Controparte_5 verbale di consegna da cui risulta che la Peugeot “non ha subito danni e non sono avvenuti sinistri” (doc. 5 di parte convenuta);
• in data 19.2.2019 ha ricevuto da parte attrice formale Controparte_3 richiesta di risarcimento danni ed il modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti
(docc. 6 e 11 di parte convenuta);
• con dichiarazione datata 18.3.2019, sottoscritta alla presenza di , Persona_3 marito della convenuta (doc. 8 di parte convenuta), ha Controparte_2 CP_5 dichiarato che “in data 14/02/2019 non sono stato coinvolto in alcun sinistro, così come il contrariamente affermato dalla controparte e che l'auto non presenta alcun danno da incidente stradale. Inoltre si precisa che non ho firmato alcuna constatazione amichevole di incidente. Pertanto disconosco il sinistro e mi riservo di agire legalmente nei confronti della controparte. Il dichiarante si assume la responsabilità circa la veridicità di quanto sottoscritto” (circostanza confermata dal teste ); Persona_3
• con dichiarazione datata 3.7.2019, sottoscritta in presenza di , Persona_4 che si occupa accertamenti investigativi in ordine alla veridicità dei sinistri (doc. 9 di parte convenuta), , ha testualmente affermato “…Ero la guida della CP_5
Peugeot 208. Targata EZ 339AR e nel svoltare a sinistra azionato l'indicatore di direzione notavo il sopraggiungere a fortissima velocità in quanto sentivo un forte rumore di una macchina potente improvvisamente tale macchina uscendo dalla curva incominciò a sbandare e il conducente perse il controllo per causa della forte velocità fino ad uscire fuori strada” (circostanza confermata dal teste ); Persona_4
• la teste , trasportata nell'autovettura del convenuto, assunta a Persona_1 mezzo di prova delegata avanti al Tribunale di Capua a Vetere, tenuto conto delle sole dichiarazioni rese sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 16.10.2021, ha confermato quanto dichiarato in data 22.7.2019 (doc. 10 di parte convenuta) e segnatamente che l'autovettura condotta dal era ancora ferma sul margine CP_5 destro della carreggiata di via Paul Harris, con l'indicatore di direzione acceso, quando il conducente della che sopraggiungeva uscendo dal tratto CP_6 curvilineo, ha perso il controllo impattando contro lo spartitraffico.
Tanto premesso, dal rapporto di sinistro stradale redatto dagli agenti della
Questura di Caserta (doc. 1 di parte attrice) – facente fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alla provenienza delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta come rese in sua presenza – risulta che il conducente dell'autovettura
Peugeot, , ha confessato ai verbalizzanti di essere respon- Controparte_5 sabile del sinistro di cui è causa, dichiarando testualmente che “nel ripartire non mi accorgevo del veicolo Lamborghini che sopraggiungeva, tagliandogli la strada”.
Quanto all'efficacia probatoria della predetta dichiarazione confessoria va osservato che la dichiarazione resa agli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro costituisce confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente ai sensi dell'art. 2735 c.c.
È stato prodotto, inoltre, modulo di constatazione amichevole d'incidente sottoscritto da entrambi i conducenti (doc. 11 di parte convenuta), nel quale del pari si legge che “il veicolo B” (Peugeot) “tagliava la strada al veicolo A” (Lamborghini)
“che urtava il marciapiede”.
Non trattandosi, peraltro, di dichiarazioni confessorie rese da litisconsorte necessario, ad esse non è applicabile l'art. 2733, comma 2, c.c. (a mente del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non fa piena prova ma è liberamente apprezzata dal giudice poiché in capo ad essi difetta la disponibilità del diritto di cui è causa). Nelle controversie relative a risarcimento del danno da circolazione stradale, infatti, il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente tra proprietario del veicolo assicurato ed compagnia di assicurazioni e non anche nei confronti del conducente non proprietario del veicolo responsabile, rispetto al quale sussiste solo un litisconsorzio facoltativo.
Vertendosi pertanto in ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili
(trattandosi di obbligazioni solidali), la dichiarazione confessoria resa dal non CP_5 ha alcuna efficacia nei confronti degli altri convenuti ed è ben possibile che in relazione alle domande attoree si pervenga ad esiti diversi nei confronti dei diversi convenuti in base alle prove utilizzabili nei confronti di ciascuno di essi.
Con particolare riferimento alla posizione del convenuto va osservato CP_5 che con successive dichiarazioni rese in data 18.3.2019 e 3.7.2019, lo stesso ha ritrattato quanto dichiarato agli agenti verbalizzanti, negando la propria responsabilità per il sinistro di cui è causa ed affermando che lo stesso sarebbe imputabile in via esclusiva al conducente della CP_6
Tali dichiarazioni non valgono tuttavia a privare di efficacia la confessione resa dal medesimo nell'immediatezza del sinistro. È noto, infatti, che a mente dell'art. 2732 c.c. la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. Prova che nel caso di specie non è stata fornita dal , rimasto contumace. CP_5
Inoltre, lo stesso contegno processuale del convenuto avvalora le CP_5 dichiarazioni dal medesimo rese nell'immediatezza del sinistro. Benché, infatti, ritualmente notificato, questi non si è presentato a rendere l'interrogatorio richiesto e ciò consente di considerare per ammessi i fatti dedotti da parte attrice (vertenti sulla dinamica e sulla responsabilità del sinistro di cui è causa) ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Con riferimento alla posizione degli altri convenuti va invece osservato che l'attore non ha fornito ulteriori prove, efficaci nei confronti de medesimi, in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del conducente dell'autovettura Peugeot.
Al contrario, la teste trasportata nell'autovettura Peugeot, ha riferito Persona_1 che il conducente della ha urtato da solo contro il cordolo dello CP_6 spartitraffico, dopo avere perso il controllo dell'autovettura in uscita dalla curva, mentre il veicolo Peugeot era fermo sul margine destro della carreggiata.
In conseguenza di quanto precede, la domanda di risarcimento formulata da parte attrice può essere accolta nei confronti del solo mentre Controparte_5 vanno rigettate le domande formulate nei confronti dei convenuti e Controparte_2
Controparte_3
Venendo al quantum debeatur, la somma di € 29.998,43 richiesta da parte attrice appare senz'altro congrua in relazione ai danni accertati dai verbalizzanti, quali risultano dalle fotografie del veicolo dimesse in atti (doc. 3 di parte attrice), dal momento che tale somma è pari al costo delle riparazioni, quale risulta dalla perizia redatta dal perito fiduciario della compagnia convenuta (doc. 2 di parte attrice).
Trattandosi di debito di valore, su tale importo spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno dell'illecito e dunque dal 15.2.2019, con gli interessi calcolati – al tasso legale e, a partire dalla domanda giudiziale (12.12.2020), al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 – sulla sorte capitale devalutata a tale data e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici
Istat fino al deposito della presente sentenza.
Quanto invece al danno da fermo tecnico, richiesto da parte attrice a titolo di mancato guadagno per l'impossibilità di noleggiare il veicolo durante il tempo necessario alle riparazioni e quantificato nella complessiva somma di € 11.480,00, va osservato che se pure è vero che nella perizia di stima il perito incaricato da CP_3 ha indicato il fermo dell'autovettura in giorni 14, parte attrice non ha fornito adeguata prova del danno subito, nella sua concreta esistenza e nel suo preciso ammontare, limitandosi ad allegare in via del tutto generica il mancato noleggio dell'autovettura.
In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico la Suprema Corte è ferma, infatti, nell'affermare che tale danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma è necessario che l'attore fornisca la prova non solo dell'inutilizzabilità del mezzo ma anche della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo o della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo stesso (Cass. 27343/2024) e dunque, nella specie, della concreta sussistenza di richieste di noleggio dell'autovettura.
Né, d'altro canto, il giudice può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa poiché la liquidazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. ha per presupposto un'oggettiva impossibilità della prova e non la mera difficoltà della stessa e comunque non può supplire all'inerzia della parte e al mancato assolvimento dell'onere della prova, finendo altrimenti per risolversi a vantaggio di una parte ai danni dell'altra.
Quanto infine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, quantificate nella complessiva somma di € 4.000,00, va osservato che qualora il danneggiato in un sinistro stradale abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale la configurabilità della relativa spesa come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere la controparte dalla propria posizione ma va valutato se la spesa sia stata necessitata e giustificata in relazione all'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. (Cass. 25939/2023). In particolare, l'utilità di dette spese deve essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avendo riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (Cass. 34477/2022).
Ebbene, parte attrice ha prodotto la bozza di notula dello Studio Bicchierai e
Bizzarri datata 12.12.2019 (doc. 4 di parte attrice) e la fattura n. 1143 del 10.9.2024
(prodotta nella prima difesa utile in allegato alla comparsa conclusionale), ove l'attività svolta in favore di parte attrice è così descritta: “sessioni con il cliente, 9 sessioni con la controparte, contatti con le parti interessate, corrispondenza e sessioni telefoniche, calcolate su basi percentuali come da tabelle approvate dal ”. Controparte_7
Dalla documentazione prodotta risulta inoltre la richiesta di risarcimento danni inviata dal predetto Studio ai convenuti (doc. 5 di parte attrice) e, considerate le contestazioni della compagnia di assicurazioni e le contrastanti dichiarazioni rese dal convenuto, ben può ritenersi che l'attività sia stata necessaria e comunque utile, tenuto conto che la domanda di risarcimento dei danni formulata nel presente giudizio si basa sull'accertamento effettuato in sede stragiudiziale dal fiduciario di . CP_3
Alla luce di quanto precede, considerate natura ed entità dell'attività svolta ed avuto riguardo ai parametri relativi all'attività stragiudiziale, appare congruo liquidare in favore dell'attore, a titolo di risarcimento delle spese per assistenza stragiudiziale, la complessiva somma di euro 2.000,00. Poiché tale somma è già liquidata all'attualità, all'attore devono essere corrisposti i soli interessi legali dal 10.9.2024 (data della fattura), al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001.
In base al principio della soccombenza il convenuto va Controparte_5 condannato a rifondere all'attore le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, mentre l'attore va condannato a rifondere a Controparte_2
e le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi Controparte_3 del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_5 Parte_1 risarcimento danni: i) la somma di € 29.998,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15.2.2019, con gli interessi calcolati al tasso legale e, a partire dal 12.12.2020, al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 sulla sorte capitale devalutata al 15.2.2019 e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat fino al deposito della presente sentenza;
ii) la somma di euro 2.000,00 oltre interessi legali dal 10.9.2024 calcolati al tasso di cui agli artt.
1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001;
b) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_2 Controparte_8
c) condanna a rifondere a le spese CP_5 CP_5 Parte_1 processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese processuali, che liquida in € Controparte_8
7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 12.1.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)