CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA FF IN, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3827/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800127425804 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.2, con sentenza resa il 7.9.2022 ha accolto il ricorso proposto dalla signora Resistente_1 avverso cartella di pagamento IMU, anno di imposta 2012, notificatole in data 6.4.2019 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa.
La Corte adita ha annullato l'atto impositivo, stante che il medesimo era stato notificato oltre il termine decadenziale di anni cinque che era scaduto il 31.12.2017, non risultando alcun atto notificato in precedenza che avesse interrotto la decorrenza del detto termine.
L'ADER ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma. Ha rilevato la violazione dell'art.14
Dlgs n.156/92 ed artt.107 e 270 c.p.c., in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al Comune impositore.
Ha eccepito l'insussistenza della decadenza dichiarata nei suoi confronti in quanto l'atto era stato notificato entro 11 mesi dalla consegna del ruolo da parte del Comune impositore.
Ha contestato la condanna alle spese nonché le domande di merito avanzate dal contribuente.
Quest'ultimo ha controdedotto e contestato il gravame, siccome infondato e del quale ha chiesto il rigetto.
Ha insistito per la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, il ricorso avverso il provvedimento impugnato è stato legittimamente proposto nei confronti di chi quel provvedimento (cartella) ha formato, ossia nei confronti dell'ADER che avrebbe dovuto, eventualmente, chiamare in causa l'Ente impositore.
Ciò non è stato fatto anche perché l'appellante è rimasta assente nel giudizio di I° grado.
Non ha rilevanza alcuna la circostanza che l'Ente impositore abbia consegnato il ruolo con ritardo e che l'Ufficio di Riscossione abbia notificato la cartella entro 11 mesi dalla ricezione del ruolo. Quel che rileva e che la cartella è stata notificata oltre il termine decadenziale di anni cinque, ossia il 6.4.2019 anziché entro il 31.12.2017.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellata alle spese di fase che si liquidano in €.700,00 che vanno distratte in favore del difensore del contribuente, dott.Difensore_2 che si è dichiarato antistatario. LE, 18.11.2025
FA LE GN EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA FF IN, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3827/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800127425804 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.2, con sentenza resa il 7.9.2022 ha accolto il ricorso proposto dalla signora Resistente_1 avverso cartella di pagamento IMU, anno di imposta 2012, notificatole in data 6.4.2019 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa.
La Corte adita ha annullato l'atto impositivo, stante che il medesimo era stato notificato oltre il termine decadenziale di anni cinque che era scaduto il 31.12.2017, non risultando alcun atto notificato in precedenza che avesse interrotto la decorrenza del detto termine.
L'ADER ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma. Ha rilevato la violazione dell'art.14
Dlgs n.156/92 ed artt.107 e 270 c.p.c., in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al Comune impositore.
Ha eccepito l'insussistenza della decadenza dichiarata nei suoi confronti in quanto l'atto era stato notificato entro 11 mesi dalla consegna del ruolo da parte del Comune impositore.
Ha contestato la condanna alle spese nonché le domande di merito avanzate dal contribuente.
Quest'ultimo ha controdedotto e contestato il gravame, siccome infondato e del quale ha chiesto il rigetto.
Ha insistito per la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, il ricorso avverso il provvedimento impugnato è stato legittimamente proposto nei confronti di chi quel provvedimento (cartella) ha formato, ossia nei confronti dell'ADER che avrebbe dovuto, eventualmente, chiamare in causa l'Ente impositore.
Ciò non è stato fatto anche perché l'appellante è rimasta assente nel giudizio di I° grado.
Non ha rilevanza alcuna la circostanza che l'Ente impositore abbia consegnato il ruolo con ritardo e che l'Ufficio di Riscossione abbia notificato la cartella entro 11 mesi dalla ricezione del ruolo. Quel che rileva e che la cartella è stata notificata oltre il termine decadenziale di anni cinque, ossia il 6.4.2019 anziché entro il 31.12.2017.
Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellata alle spese di fase che si liquidano in €.700,00 che vanno distratte in favore del difensore del contribuente, dott.Difensore_2 che si è dichiarato antistatario. LE, 18.11.2025
FA LE GN EN