Articolo 5 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 4Articolo 6
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15 maggio 1998
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11 agosto 1998
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22 aprile 2023
Art. 5. (( (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore
aggiunto).

1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che l'art. 5 e' sostituito con effetto dal 15 maggio 1998.
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
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