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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Costruzioni - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040276882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064241014904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente A.D.E.R: come da memoria difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, emessa da A.D.E.R. Provincia di Caserta per omesso versamento tasse automobilistiche anno 2020, notificata in data 22.07.2025: dedotta l'omessa notifica di atti prodromici, ha eccepito la invalidità derivata della cartella e la intervenuta decadenza, oltre che la prescrizione del diritto, concludendo come sopra.
Ha depositato contro deduzioni ADER, nel mentre è restata contumace la Regione Campania, pur regolarmente evocata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale della adita Corte ex art. 4 d.lgs.546/1992 a conoscere della controversia, risultando l'atto impugnato emesso dalla articolazione territoriale della A.D.
E.R. avente sede in questa circoscrizione.
Nel merito deve darsi atto –con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione- della fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, atteso che: a)per il “comma cinquantunesimo” dell' art. 5 D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983 n 53), come modificato dall' art. 3 del D. L. 6 gennaio 1986 n. 2 (convertito in legge 7 marzo 1987 n. 60) “l' azione dell' Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell' iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; b) nella specie al momento della notifica della cartella il predetto termine triennale risultava inesorabilmente spirato, pur tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione di cui all'art. 68 d.l. 34/2020; c) che non risulta prodotto in atti dalle resistenti alcun atto cui possa riconoscersi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Assorbito ogni altro motivo, il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato;
spese liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
a) annulla l'atto impugnato;
b) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 390,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Costruzioni - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040276882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064241014904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente A.D.E.R: come da memoria difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, emessa da A.D.E.R. Provincia di Caserta per omesso versamento tasse automobilistiche anno 2020, notificata in data 22.07.2025: dedotta l'omessa notifica di atti prodromici, ha eccepito la invalidità derivata della cartella e la intervenuta decadenza, oltre che la prescrizione del diritto, concludendo come sopra.
Ha depositato contro deduzioni ADER, nel mentre è restata contumace la Regione Campania, pur regolarmente evocata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale della adita Corte ex art. 4 d.lgs.546/1992 a conoscere della controversia, risultando l'atto impugnato emesso dalla articolazione territoriale della A.D.
E.R. avente sede in questa circoscrizione.
Nel merito deve darsi atto –con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione- della fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, atteso che: a)per il “comma cinquantunesimo” dell' art. 5 D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983 n 53), come modificato dall' art. 3 del D. L. 6 gennaio 1986 n. 2 (convertito in legge 7 marzo 1987 n. 60) “l' azione dell' Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell' iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; b) nella specie al momento della notifica della cartella il predetto termine triennale risultava inesorabilmente spirato, pur tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione di cui all'art. 68 d.l. 34/2020; c) che non risulta prodotto in atti dalle resistenti alcun atto cui possa riconoscersi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Assorbito ogni altro motivo, il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato;
spese liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
a) annulla l'atto impugnato;
b) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 390,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione