Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Parere definitivo 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2025, proposto da
Comune di Cervinara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Consorzio Stabile Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Provincia di Avellino, Kikai S.r.l., Consorzio Stabile Artemide, non costituiti in giudizio;
per la richiesta di chiarimenti
sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 119 del 2025, resa tra le parti.
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Consorzio Stabile Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma e di Ministero per gli Affari Europei il Sud le Poilitiche di Coesione e per il Pnrr;
Vista la domanda di sospensione relativa alla richiesta di chiarimenti presentata dalla parte appellata in secondo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Lentini.
Si dà atto che l'avvocato dello Stato Salvatore Adamo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Premesso che è stata chiesta una “decisione cautelare” (cfr. pag. 10 atto introduttivo) in ordine al ricorso per ottenere chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., circa la corretta ed integrale applicazione della sentenza n. 119 in data 8 gennaio 2025 di questa stessa sezione;
Considerato che l’attuale sistema processuale, di per sé già improntato ad un rito semplificato ed accelerato per simili azioni esecutive, non contempla altresì la possibilità di fare ricorso agli invocati meccanismi di urgenza;
Ritenuto infine di fissare, per la prosecuzione del presente giudizio, la camera di consiglio del 19 giugno 2025 in vista della quale la richiedente amministrazione comunale non potrà che osservare quanto in materia previsto dall’art. 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile l’istanza di sospensione con le precisazioni di cui alla parte motiva.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO