Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 532/2025 R.G.A.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 532/2025 R.G.A.V.G., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza
Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)”, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Grottaglie (TA) alla via A. Einstein n. 38 e , nato ad [...] Parte_2 delle Fonti il 07.02.1987 (C.F.: ), residente in [...]
Valenzano n. 63, rappresentati e difesi dall' Avv. Davide Maggiore, del Foro di Taranto, (C.F.:
), come da mandato in calce al ricorso, con dichiarazione di voler C.F._3 ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec:
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Con la partecipazione del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, come da conclusioni scritte del 22.05.2025.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso congiunto, depositato il 03/04/2025, gli odierni istanti hanno chiesto di dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata nei loro confronti in data 14.10.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (sentenza munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, il pagina 1 di 3
Bitonto (l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Capurso, nell'anno 2019, al n. 6, parte II, serie A).
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari del 22.05.2025, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
2. - La domanda congiunta è fondata e va accolta.
I motivi di nullità delibati dal Tribunale ecclesiastico attengono all'esclusione del vincolo di indissolubilità del matrimonio posto alla base della posizione di uno dei ricorrenti (l'uomo), come
è emerso dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale competente, nel contesto della quale si è acclarato che, ancor prima di contrarre il vincolo coniugale (ma anche dopo), il Parte_2 conservò una riserva mentale circa il vincolo di indissolubilità, così come poi è stato accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese.
Dall'istruttoria espletata dal Tribunale Ecclesiastico (svoltasi mediante audizione delle parti e dei testimoni), infatti, è emerso che: 1) l'uomo, già prima del matrimonio, aveva una riserva mentale circa l'indissolubilità dello stesso dal momento che egli dichiara alla prossima consorte che ove le cose non fossero andata bene l'avrebbe lasciata;
2) ciò consente di confermare che egli, come evidenziato nella delibanda sentenza, si accostò con riserva al vincolo;
3) egli, sia prima, sia dopo il matrimonio mantenne la convinzione di riprendersi la sua libertà se le cose non fossero andate bene (cfr. istruttoria ecclesiastica); 4) tra i due coniugi non maturò mai una comunione e non nacquero figli: il matrimonio, durato circa due anni, fu caratterizzato da costante disamoramento come provato dai testi escussi e dalle dichiarazioni degli stessi ricorrenti.
3. - Ciò detto, la Corte rileva che il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si ricava dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica: la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Nella fattispecie, pertanto:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico e conseguentemente, trattandosi di matrimonio concordatario, della giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
pagina 2 di 3 - il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda congiuntamente proposta debba essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio in data 14.10.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese
(sentenza munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, il 04/03/2025, prot. N. 57658/25) con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato con rito concordatario in data 23.05.2019, in
Capurso (BA), nella , diocesi di Bari-Bitonto, tra Controparte_1 Pt_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in
[...] C.F._1
Grottaglie (TA) alla via A. Einstein n. 38 e , nato ad [...] Parte_2
Fonti il 07.02.1987 (C.F.: ), residente in [...]
n. 63, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capurso, nell'anno 2019, al n. 6, parte II, serie A);
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capurso di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
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