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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa UL Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2706/2024, promosso con ricorso depositato in data 6.6.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Amoroso giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Martiri della Libertà n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Cosi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Padova, Galleria
San Bernardino n. 1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 22.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Ciò premesso, il deducente patrocinio, nella veste di cui alla procura, chiede che l'Onorevole Autorità adita voglia, con sentenza parziale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TI (Brindisi), il 21.8.2000, tra i SInori nata a [...] il [...], ed , nato in [...]_1
Brindisi il 6.7.1976, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, nel merito e in via istruttoria, formulate nel ricorso introduttivo del 6.06.2024 e nei successivi atti depositati dallo scrivente, cui ci si richiama e da intendersi qui integralmente riprodotte.
Salvis iuribus.
Per parte resistente:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21.08.2000 tra il SI. CP_1
e la SI.ra , trascritto nei registri del Comune di TI (BR) (Atto n.49 Parte 2
[...] Parte_1
serie A, anno 2000), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (BR) di annotare la sentenza in calce all'atto del matrimonio.
Con riserva di ogni ulteriore precisazione nel prosieguo del giudizio.
Per il Curatore speciale del minore:
Tutto ciò premesso, la Curatrice speciale del Minore si limita a dare atto della propria partecipazione Persona_1
all'udienza medesima.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. per il suo intervento in data 13.6.2024 e che nulla è pervenuto.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024, la signora esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con il signor in data 21.8.2000 a TI (Brindisi) e che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli UL il 21.6.2005 e il 7.3.2012. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora instaurava procedura di separazione giudiziale dal Pt_1
marito. I coniugi, in tale sede e all'esito di una lunga c.t.u., raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Decorsi i termini di legge, la signora instaurava quindi giudizio divorzile, rappresentando una Pt_1
situazione di pregiudizio a discapito del figlio minore e chiedendo, anche in via indifferibile ex Per_1
art. 473 bis.15 cod. proc. civ., l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto dell'11.6.2024, il Giudice relatore delegato rigettava la richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva il signor dando atto di aver proposto analoga e speculare domanda divorzile CP_1
(giudizio che veniva riunito al presente); aderiva quindi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti dunque depositavano le proprie memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.10.2024, il Giudice relatore sentiva le parti e tentava la conciliazione.
All'esito, disponeva un breve rinvio funzionale alla verifica del ripristino dei rapporti tra la madre e il figlio . Per_1
A fronte dell'infruttuosità dei tentativi espletati, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e nominava quale Curatore speciale del minore l'avv. , assegnando Persona_2
termine per la sua costituzione in giudizio.
3 All'udienza del 23.1.2025, veniva dato corso all'ascolto del minore. All'esito, previa modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce di quanto emerso e della richiesta del Curatore speciale, il Giudice relatore acquisiva una relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
Tuttavia, a fronte delle permanenti difficoltà e dell'infruttuosità delle iniziative fino a quel momento attivate, il Giudice relatore – con ordinanza del 28.2.2025 – disponeva un aggiornamento della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di separazione, con incarico affidato alla Prof.ssa
. Persona_3
Espletato l'incombente del giuramento del c.t.u. all'udienza del 20.3.2025, su richiesta del resistente, il
Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e rinuncia alla concessione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TI (Brindisi) in data 21.8.2000 che l'atto è stato trascritto al n. 49, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (Brindisi) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
4 In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a TI (Brindisi) in data 21.8.2000 tra nata a [...] il [...], ed , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
6.7.1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (Brindisi) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa UL Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa UL Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2706/2024, promosso con ricorso depositato in data 6.6.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Amoroso giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Martiri della Libertà n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Cosi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Padova, Galleria
San Bernardino n. 1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 22.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Ciò premesso, il deducente patrocinio, nella veste di cui alla procura, chiede che l'Onorevole Autorità adita voglia, con sentenza parziale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TI (Brindisi), il 21.8.2000, tra i SInori nata a [...] il [...], ed , nato in [...]_1
Brindisi il 6.7.1976, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni, disponendo la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, nel merito e in via istruttoria, formulate nel ricorso introduttivo del 6.06.2024 e nei successivi atti depositati dallo scrivente, cui ci si richiama e da intendersi qui integralmente riprodotte.
Salvis iuribus.
Per parte resistente:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21.08.2000 tra il SI. CP_1
e la SI.ra , trascritto nei registri del Comune di TI (BR) (Atto n.49 Parte 2
[...] Parte_1
serie A, anno 2000), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (BR) di annotare la sentenza in calce all'atto del matrimonio.
Con riserva di ogni ulteriore precisazione nel prosieguo del giudizio.
Per il Curatore speciale del minore:
Tutto ciò premesso, la Curatrice speciale del Minore si limita a dare atto della propria partecipazione Persona_1
all'udienza medesima.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. per il suo intervento in data 13.6.2024 e che nulla è pervenuto.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024, la signora esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con il signor in data 21.8.2000 a TI (Brindisi) e che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli UL il 21.6.2005 e il 7.3.2012. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora instaurava procedura di separazione giudiziale dal Pt_1
marito. I coniugi, in tale sede e all'esito di una lunga c.t.u., raggiungevano una soluzione concordata della vertenza.
Decorsi i termini di legge, la signora instaurava quindi giudizio divorzile, rappresentando una Pt_1
situazione di pregiudizio a discapito del figlio minore e chiedendo, anche in via indifferibile ex Per_1
art. 473 bis.15 cod. proc. civ., l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto dell'11.6.2024, il Giudice relatore delegato rigettava la richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva il signor dando atto di aver proposto analoga e speculare domanda divorzile CP_1
(giudizio che veniva riunito al presente); aderiva quindi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti dunque depositavano le proprie memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.10.2024, il Giudice relatore sentiva le parti e tentava la conciliazione.
All'esito, disponeva un breve rinvio funzionale alla verifica del ripristino dei rapporti tra la madre e il figlio . Per_1
A fronte dell'infruttuosità dei tentativi espletati, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e nominava quale Curatore speciale del minore l'avv. , assegnando Persona_2
termine per la sua costituzione in giudizio.
3 All'udienza del 23.1.2025, veniva dato corso all'ascolto del minore. All'esito, previa modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce di quanto emerso e della richiesta del Curatore speciale, il Giudice relatore acquisiva una relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
Tuttavia, a fronte delle permanenti difficoltà e dell'infruttuosità delle iniziative fino a quel momento attivate, il Giudice relatore – con ordinanza del 28.2.2025 – disponeva un aggiornamento della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di separazione, con incarico affidato alla Prof.ssa
. Persona_3
Espletato l'incombente del giuramento del c.t.u. all'udienza del 20.3.2025, su richiesta del resistente, il
Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e rinuncia alla concessione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TI (Brindisi) in data 21.8.2000 che l'atto è stato trascritto al n. 49, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (Brindisi) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
4 In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a TI (Brindisi) in data 21.8.2000 tra nata a [...] il [...], ed , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
6.7.1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 49, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI (Brindisi) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa UL Civiero
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