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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA RI, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4537 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI DOMENICO FULVIO, con domicilio eletto in Milano alla via Cernaia n.2, presso il difensore avv. DI
DOMENICO FULVIO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIAZZA ALOMA, con domicilio eletto in VIA MARCO POLO 8 CONEGLIANO, presso il difensore avv. PIAZZA ALOMA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio esponendo: a) di aver concluso con nella sua qualità di titolare Controparte_1 CP_2 dell'impresa individuale VDE, un contratto di affitto di ramo d'azienda, con cui quest'ultimo aveva concesso a il proprio ramo d'azienda, attivo nel settore del commercio di prodotti per l'edilizia, composto da due Pt_1 distinti punti vendita siti, rispettivamente, in San Michele al Tagliamento e in Lignano Sabbiadoro;
b) che, al fine CP_ di agevolare il subentro dell'esponente nell'attività ceduta, il aveva concesso in locazione a Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in San Michele al Tagliamento;
c) che, contestualmente alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata di compravendita, con cui avevano disciplinato le modalità di vendita, da VDE a , delle merci presenti nei due magazzini di San Michele al Pt_1
Tagliamento e Lignano Sabbiadoro, non incluse nel predetto contratto di affitto;
d) di essersi dotata di una polizza assicurativa sottoscritta con (nel prosieguo “ ), a tutela del rischio locativo Controparte_1 CP_1 ed a garanzia di ogni possibile danno derivante dalla propria attività (doc. 5); e) che il 12 gennaio 2022, il capannone di Bibione veniva distrutto da un incendio che aveva interessato la struttura del tetto, di cui erano rimaste soltanto le colonne portanti in cemento armato;
in ragione del crollo del capannone tutti i macchinari, le attrezzature ed i materiali in esso conservati, nonché parte dei beni esposti all'esterno del magazzino erano stati distrutti;
f) che tali accadimenti le avevano cagionato ingenti danni patrimoniali, diretti e indiretti, coperti dalla
- 1 - polizza assicurativa sottoscritta con la quale, tuttavia, aveva negato l'indennizzo, sostenendo che nulla CP_1 fosse dovuto all'assicurato.
Pare attrice ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto, quale risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorso per un importo pari ad euro 1.192.570,10.
costituitasi tempestivamente in giudizio, a sua volta, contestava la domanda proposta da Controparte_1
e instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, deducendo innanzitutto che l'assicurato Parte_1 aveva reso dichiarazioni mendaci e reticenti al momento della stipula del contratto e, in via subordinata, eccependo comunque la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno da parte dell'attrice.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Si premette che la società (in seguito “ ”) esercitava attività di commercio di materiale edile Parte_1 Pt_1 in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con in data 17.6.2020, in un punto vendita CP_2 sito a San Michele al Tagliamento – Bibione (VE), il cui immobile le era stato concesso in locazione dallo stesso CP_ (v. doc. 2 e 3 di parte attrice).
Per tutelarsi dai rischi specifici legati alla gestione dell'attività, l'attrice ha concluso con un Controparte_1 contratto di assicurazione contro gli incendi e i furti (v. doc. 5 di parte attrice: polizza n. 390356841, denominata
“GENERAIMPRESA”, v. doc. di parte attrice).
In data 12.1.2022 un incendio ha distrutto il punto vendita di Bibione, provocando a una serie di danni, Pt_1 per i quali la stessa, nella presente controversia, ha agito nei confronti della convenuta chiedendo il pagamento dell'indennizzo, in virtù della polizza con questa stipulata.
La questione controversa tra le parti riguarda l'operatività della polizza assicurativa e la quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Ciò posto, preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione formulata dalla convenuta, la quale, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, invoca l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., adducendo di non essere stata previamente informata circa talune circostanze che, se note, l'avrebbero condotta a non stipulare il contratto per il sito oggetto dell'incendio.
Occorre, all'uopo, preliminarmente, chiarire che al momento della stipula di una polizza l'assicuratore per decidere se e a quali condizioni (con particolare riferimento all'importo del premio) concludere il contratto, assume le informazioni relative al rischio dal contraente.
L'assicurazione è infatti un'attività d'impresa e spetta ad essa fissare i criteri di classificazione dei rischi (per natura e gravità) individuando i rischi eccessivi che non intende assicurare.
Risulta, inoltre, pacifico in dottrina e giurisprudenza che, non essendo previsto a carico della Compagnia uno specifico dovere di svolgere indagini, nell'ambito del generale dovere di collaborazione dell'assicurato nella fase di conclusione del contratto ex art. 1337 le sue dichiarazioni «assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennità dovuta sia proporzionale al premio pagato».
- 2 - La giurisprudenza, esaminando le questioni relative alle dichiarazioni inesatte e reticenti, ha, infatti, ritenuto che, mentre nessun obbligo grava sull'assicuratore di informare l'assicurato dei rischi derivanti dalla sua attività
(Cass. 502/2002), l'assicurato ha invece un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (Cass.
3743/1987).
Inoltre, l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto (Cass.
4326/1980). L'obbligo dell'assicurato, peraltro, viene circoscritto dalla giurisprudenza che sottolineata la necessità che l'assicuratore, proprio in ossequio alle regole di correttezza, appresti un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere per valutare il rischio da assicurare, al fine di ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, sui quali si innesca il rischio (Cass. 3501/1991).
Quanto ad eventuali dichiarazioni inesatte e reticenti le stesse devono alterare il "vero stato delle cose"; con tale espressione ci si riferisce a tutte le circostanze rilevanti per il giudizio sul rischio in particolare quelle da cui se ne può dedurre l'intensità.
In particolare, in giurisprudenza si afferma che tali caratteri si devono riferire alle dichiarazioni del contraente utili ai fini della rappresentazione del rischio al momento della conclusione del contratto indipendentemente dal sinistro poi verificatosi;
il rischio dichiarato inoltre deve essere meno grave del rischio reale.
È, quindi, necessario verificare se l'assicuratore, qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose, avrebbe concluso lo stesso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, costituendo le dichiarazioni dell'assicurato elementi determinanti del consenso così come prestato dall'assicuratore. In sostanza è necessario che sussista un collegamento oggettivo tale per cui la situazione reale celata dia luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato ovvero ad un diverso onere a carico dell'assicuratore, ossia un'alterazione del rischio reale rispetto a quello dichiarato incidente sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicurato (Cass. 7418/1986).
Il legislatore con le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 ha inteso, quindi, prevedere una forma di tutela per l'assicuratore più incisiva rispetto alla disciplina generale dettata sia in materia di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338) che di vizi del consenso (artt. 1427 ss.) a tutela dell'affidamento delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che all'articolo 4.1 delle condizioni generali di contratto è indicato che “ il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente sezione è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili”.
Alla luce dell'interpretazione di tale clausola l'immobile oggetto di assicurazione ( e cioè quello in cui viene svolta l'attività indicata nella scheda di polizza) avrebbe dovuto essere costruito prevalentemente in materiali incombustibili.
L'incendio, infatti, non si è verificato in altri fabbricati ( che avrebbero anche potuto, come emerge dal tenore letterale della polizza, essere costruiti anche con materiali combustibili) ma è avvenuto dove veniva esercitata l'attività indicata nella polizza.
- 3 - Ciò precisato si osserva che dalla relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti a seguito dell'incendio emerge invece che l'immobile era realizzato con pilastri in calcestruzzo armato, pareti e solai in legno con struttura di copertura in legno lamellare ricoperto da lamiere di alluminio.
Dunque, risulta dimostrato che la convenuta compagnia ha avuto contezza della presenza, nell'immobile attoreo, di una considerevole parte di strutture in legno sol dopo la verificazione dell'evento per cui è causa.
Nel momento in cui, infatti, è assicurato un rischio incendio, risulta indispensabile, per la compagnia di assicurazione, avere contezza dell'incidenza percentuale, sul complesso dell'area assicurata, di materiali incombustibili e di quelli combustibili.
Va specificato che tale clausola non costituisce una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ma solo una delimitazione dell'oggetto del contratto assicurativo e, quindi, del rischio assicurato e pertanto non doveva essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, pertanto, la sussistenza della dedotta reticenza, da parte dell'assicurato, in ordine alla circostanza che l'immobile in cui veniva esercitata l'attività invece di essere costruito, così come dichiarato, con materiali prevalentemente incombustibili fosse invece quasi completamente costruito in legno, conduce alla perdita dell'indennizzo in questa sede reclamato.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte attrice tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore del convenuto in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie integrative e decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 1.000.001,00 e
2.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
1. Rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 23.946,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/11/2025
Il Giudice
CA RI
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA RI, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4537 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI DOMENICO FULVIO, con domicilio eletto in Milano alla via Cernaia n.2, presso il difensore avv. DI
DOMENICO FULVIO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PIAZZA ALOMA, con domicilio eletto in VIA MARCO POLO 8 CONEGLIANO, presso il difensore avv. PIAZZA ALOMA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio esponendo: a) di aver concluso con nella sua qualità di titolare Controparte_1 CP_2 dell'impresa individuale VDE, un contratto di affitto di ramo d'azienda, con cui quest'ultimo aveva concesso a il proprio ramo d'azienda, attivo nel settore del commercio di prodotti per l'edilizia, composto da due Pt_1 distinti punti vendita siti, rispettivamente, in San Michele al Tagliamento e in Lignano Sabbiadoro;
b) che, al fine CP_ di agevolare il subentro dell'esponente nell'attività ceduta, il aveva concesso in locazione a Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in San Michele al Tagliamento;
c) che, contestualmente alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata di compravendita, con cui avevano disciplinato le modalità di vendita, da VDE a , delle merci presenti nei due magazzini di San Michele al Pt_1
Tagliamento e Lignano Sabbiadoro, non incluse nel predetto contratto di affitto;
d) di essersi dotata di una polizza assicurativa sottoscritta con (nel prosieguo “ ), a tutela del rischio locativo Controparte_1 CP_1 ed a garanzia di ogni possibile danno derivante dalla propria attività (doc. 5); e) che il 12 gennaio 2022, il capannone di Bibione veniva distrutto da un incendio che aveva interessato la struttura del tetto, di cui erano rimaste soltanto le colonne portanti in cemento armato;
in ragione del crollo del capannone tutti i macchinari, le attrezzature ed i materiali in esso conservati, nonché parte dei beni esposti all'esterno del magazzino erano stati distrutti;
f) che tali accadimenti le avevano cagionato ingenti danni patrimoniali, diretti e indiretti, coperti dalla
- 1 - polizza assicurativa sottoscritta con la quale, tuttavia, aveva negato l'indennizzo, sostenendo che nulla CP_1 fosse dovuto all'assicurato.
Pare attrice ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto, quale risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorso per un importo pari ad euro 1.192.570,10.
costituitasi tempestivamente in giudizio, a sua volta, contestava la domanda proposta da Controparte_1
e instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, deducendo innanzitutto che l'assicurato Parte_1 aveva reso dichiarazioni mendaci e reticenti al momento della stipula del contratto e, in via subordinata, eccependo comunque la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno da parte dell'attrice.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Si premette che la società (in seguito “ ”) esercitava attività di commercio di materiale edile Parte_1 Pt_1 in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con in data 17.6.2020, in un punto vendita CP_2 sito a San Michele al Tagliamento – Bibione (VE), il cui immobile le era stato concesso in locazione dallo stesso CP_ (v. doc. 2 e 3 di parte attrice).
Per tutelarsi dai rischi specifici legati alla gestione dell'attività, l'attrice ha concluso con un Controparte_1 contratto di assicurazione contro gli incendi e i furti (v. doc. 5 di parte attrice: polizza n. 390356841, denominata
“GENERAIMPRESA”, v. doc. di parte attrice).
In data 12.1.2022 un incendio ha distrutto il punto vendita di Bibione, provocando a una serie di danni, Pt_1 per i quali la stessa, nella presente controversia, ha agito nei confronti della convenuta chiedendo il pagamento dell'indennizzo, in virtù della polizza con questa stipulata.
La questione controversa tra le parti riguarda l'operatività della polizza assicurativa e la quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Ciò posto, preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione formulata dalla convenuta, la quale, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, invoca l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., adducendo di non essere stata previamente informata circa talune circostanze che, se note, l'avrebbero condotta a non stipulare il contratto per il sito oggetto dell'incendio.
Occorre, all'uopo, preliminarmente, chiarire che al momento della stipula di una polizza l'assicuratore per decidere se e a quali condizioni (con particolare riferimento all'importo del premio) concludere il contratto, assume le informazioni relative al rischio dal contraente.
L'assicurazione è infatti un'attività d'impresa e spetta ad essa fissare i criteri di classificazione dei rischi (per natura e gravità) individuando i rischi eccessivi che non intende assicurare.
Risulta, inoltre, pacifico in dottrina e giurisprudenza che, non essendo previsto a carico della Compagnia uno specifico dovere di svolgere indagini, nell'ambito del generale dovere di collaborazione dell'assicurato nella fase di conclusione del contratto ex art. 1337 le sue dichiarazioni «assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennità dovuta sia proporzionale al premio pagato».
- 2 - La giurisprudenza, esaminando le questioni relative alle dichiarazioni inesatte e reticenti, ha, infatti, ritenuto che, mentre nessun obbligo grava sull'assicuratore di informare l'assicurato dei rischi derivanti dalla sua attività
(Cass. 502/2002), l'assicurato ha invece un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (Cass.
3743/1987).
Inoltre, l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto (Cass.
4326/1980). L'obbligo dell'assicurato, peraltro, viene circoscritto dalla giurisprudenza che sottolineata la necessità che l'assicuratore, proprio in ossequio alle regole di correttezza, appresti un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere per valutare il rischio da assicurare, al fine di ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, sui quali si innesca il rischio (Cass. 3501/1991).
Quanto ad eventuali dichiarazioni inesatte e reticenti le stesse devono alterare il "vero stato delle cose"; con tale espressione ci si riferisce a tutte le circostanze rilevanti per il giudizio sul rischio in particolare quelle da cui se ne può dedurre l'intensità.
In particolare, in giurisprudenza si afferma che tali caratteri si devono riferire alle dichiarazioni del contraente utili ai fini della rappresentazione del rischio al momento della conclusione del contratto indipendentemente dal sinistro poi verificatosi;
il rischio dichiarato inoltre deve essere meno grave del rischio reale.
È, quindi, necessario verificare se l'assicuratore, qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose, avrebbe concluso lo stesso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, costituendo le dichiarazioni dell'assicurato elementi determinanti del consenso così come prestato dall'assicuratore. In sostanza è necessario che sussista un collegamento oggettivo tale per cui la situazione reale celata dia luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato ovvero ad un diverso onere a carico dell'assicuratore, ossia un'alterazione del rischio reale rispetto a quello dichiarato incidente sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicurato (Cass. 7418/1986).
Il legislatore con le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 ha inteso, quindi, prevedere una forma di tutela per l'assicuratore più incisiva rispetto alla disciplina generale dettata sia in materia di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338) che di vizi del consenso (artt. 1427 ss.) a tutela dell'affidamento delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che all'articolo 4.1 delle condizioni generali di contratto è indicato che “ il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente sezione è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili”.
Alla luce dell'interpretazione di tale clausola l'immobile oggetto di assicurazione ( e cioè quello in cui viene svolta l'attività indicata nella scheda di polizza) avrebbe dovuto essere costruito prevalentemente in materiali incombustibili.
L'incendio, infatti, non si è verificato in altri fabbricati ( che avrebbero anche potuto, come emerge dal tenore letterale della polizza, essere costruiti anche con materiali combustibili) ma è avvenuto dove veniva esercitata l'attività indicata nella polizza.
- 3 - Ciò precisato si osserva che dalla relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti a seguito dell'incendio emerge invece che l'immobile era realizzato con pilastri in calcestruzzo armato, pareti e solai in legno con struttura di copertura in legno lamellare ricoperto da lamiere di alluminio.
Dunque, risulta dimostrato che la convenuta compagnia ha avuto contezza della presenza, nell'immobile attoreo, di una considerevole parte di strutture in legno sol dopo la verificazione dell'evento per cui è causa.
Nel momento in cui, infatti, è assicurato un rischio incendio, risulta indispensabile, per la compagnia di assicurazione, avere contezza dell'incidenza percentuale, sul complesso dell'area assicurata, di materiali incombustibili e di quelli combustibili.
Va specificato che tale clausola non costituisce una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ma solo una delimitazione dell'oggetto del contratto assicurativo e, quindi, del rischio assicurato e pertanto non doveva essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, pertanto, la sussistenza della dedotta reticenza, da parte dell'assicurato, in ordine alla circostanza che l'immobile in cui veniva esercitata l'attività invece di essere costruito, così come dichiarato, con materiali prevalentemente incombustibili fosse invece quasi completamente costruito in legno, conduce alla perdita dell'indennizzo in questa sede reclamato.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte attrice tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore del convenuto in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie integrative e decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 1.000.001,00 e
2.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
1. Rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 23.946,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/11/2025
Il Giudice
CA RI
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