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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19654/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19654/2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. MANCO Laura, in forza di procura ad litem Parte_1
30.10.23 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
e e , con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Controparte_1 Controparte_2
Giulio, in forza di procura in calce all'atto di precetto
CONVENUTI
Oggi 3 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e del MOT dr.ssa Marina Spoletini, sono comparsi:
Per l'avv. Federica Bonanni in sost. per delega orale dell'Avv. MANCO Parte_1
LAURA
Per e per l'avv. Nicolò Biffo in sost. per Controparte_1 Controparte_2 delega orale dell'avv. PELLEGRINO GIULIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bonanni precisa le conclusioni come da note difensive 13.1.2025.L'avv. Biffo precisa le conclusioni come da note conclusive
13.1.2025 sottolineando che l'oggetto del giudizio è il rispetto degli obblighi della conciliazione. Non vi è d'altra parte prova della corresponsabilità dei convenuti. Inoltre, non risulta rispettato il termine dei lavori previsto nelle scritture né rileva l'utilità o meno dei lavori ma il rispetto delle condizioni. Contesta la richiesta di risarcimento per lite temeraria.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19654/2023 avente a oggetto: Opposizione all'esecuzione promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANCO Laura, in forza di procura ad litem Parte_1
30.10.23 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione ATTORE
e e , con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Controparte_1 Controparte_2
Giulio, in forza di procura in calce all'atto di precetto
CONVENUTI
Udienza di discussione in data 3 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
▪ in via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di Controparte_1 precetto oggi impugnato, con consequenziale declaratoria di nullità e improduttività di effetti giuridici;
▪ condannare e al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 Controparte_1 onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 8 Per e : Controparte_2 Controparte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa,
PRELIMINARMENTE
Respingere l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione
NEL MERITO
Respingere l'opposizione siccome infondata;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi testi sui seguenti capi di prova, (…)
LE SPESE
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di precetto notificato in data 12.10.2023 e Controparte_1 CP_2
hanno intimato a di dare esecuzione alle condizioni previste dal
[...] Parte_1 verbale di conciliazione 21.2.23, sottoscritto dalle parti all'estio del ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., ai punti 7,11 e 12.
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. Parte_1 sostenendo di aver dato piena esecuzione al verbale di conciliazione 21..2.23 e che eventuali adempimenti parziali erano da imputare esclusivamente alla condotta di CP_2
che, nonostante i numerosi solleciti bonari e una diffida formale, non aveva posto in
[...] essere le opere necessarie affinché esso opponente potesse completare i lavori concordati.
In particolare,
• con riferimento al punto 7 del verbale ha evidenziato che non era stato possibile procedere alla realizzazione del muro di confine, poiché la tubazione del gas dell'immobile di era situata tra le due proprietà ed era onere di Controparte_2 quest'ultimo procedere preliminarmente alla modifica dell'impianto, affinché le tubazioni ricadessero esclusivamente nella sua proprietà;
• con riferimento al punto 11, le piante di noci erano state abbattute nei termini dell'accordo stesso;
• con riferimento al punto 12, esso opponente aveva eliminato le persiane della finestra posta al piano seminterrato sostituendole con una finestra ad anta unica con apertura a AS.
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'insussistenza del diritto Parte_1 di e a procedere a esecuzione con condanna dei Controparte_1 Controparte_2 procedenti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario. pagina 3 di 8 e hanno contestato la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione sostenendo:
• con riguardo al punto 7 che il riempimento con la terra poteva essere fatto nonostante la presenza dei tubi, ed anzi con maggior facilità e sicurezza di quanto non fosse stato lo scavo, effettuato sempre in presenza di quei tubi e che controparte aveva omesso (i) di ripristinare la fila di mattoni e le luci come erano in origine e (ii) di realizzare il muro di delimitazione della proprietà delle parti, così come indicato nel titolo esecutivo.
• con riguardo al punto 11, la pianta di noci non era stata tagliata, ma al più “potata”, con la conseguenza che era più fiorente di prima;
• con riguardo al punto 12, controparte aveva eliminato le persiane, ma non le aveva sostituite essendosi limitato a incollare insieme le precedenti due ante separate, modificando il meccanismo di chiusura con una catenella, così da renderle “AS”.
Parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e disposta la CTU, con ordinanza 14.10.2024 il
Giudice rigettava l'istanza di integrazione della CTU e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.Oggetto del presente giudizio è accertare se e Controparte_2 Controparte_1 possano procedere a esecuzione forzata nei confronti di e pretendere Parte_1
l'esecuzione delle obbligazioni di facere che l'opponente si è assunto sottoscrivendo il verbale di conciliazione 21.2.23, all'estio del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Con il precetto opposto si intima a di ottemperare a quanto disposto ai Parte_1 punti 7,11 e 12 della conciliazione e, in particolare,
• al punto 7 (i) riempire lo scavo com'era in origine come da evidente segno sulla casa e a richiudere lo stesso vano sottoscala eliminando l'attuale porta, in sostituzione e in ripristino di un muro che ne delimiti la proprietà tra le parti;
(ii) ripristinare l'area sotto balcone sub 6 e sub 8 com'era allo stato precedente (..) e chiudere le vedute aperte ripristinando le originarie luci;
(iii) ripristinare il corretto riposizionamento della fila di blocchi preesistenti all'intervento che devono essere riempiti, ancorati al muro e intonacati;
(iv) posizionare le grate in ferro da fissare sopra dei blocchi di cemento e all'intradosso della soletta onde evitare caduta di animali, persone o cose;
• al punto 11 abbattere tutte le piante di noci situate nell'area G1 della mappa di cui all'art. 1;
• al punto 12, effettuare nella maniera corretta la sostituzione della finestra esistente del bagno, con apertura interna, sita al piano seminterrato nell'area del sig.
[...]
(..) installando una nuova finestra ad anta unica con apertura interna a Parte_1 AS.
L'intimato ha sostenuto l'insussistenza del diritto a procedere a Parte_1 pagina 4 di 8 esecuzione per aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la conciliazione 21.2.23 o per non averle potute adempiere per fatto degli intimanti.
Per accertare se le obbligazioni di facere azionate con il precetto fossero o meno state adempiute, nel corso del giudizio è stata disposta CTU. Occorre, pertanto, esaminare analiticamente le risultanze di causa per accertare se il diritto a procedere ad esecuzione sussistesse con riguardo a tutte le obbligazioni di fare individuate nel precetto.
2.1 In ordine al punto 7 della conciliazione, il CTU ha accertato:
- che il sottoscala è stato riempito di terra soltanto parzialmente – opera non realizzata ancora alla data di notifica del precetto del 12/10/23;
- che è stato realizzato un muro a chiusura del sottoscala;
- che lo scavo realizzato abusivamente nel sotto-balcone è stato riempito di terra successivamente al 12.10.23;
- che le vedute sono state murate nella loro parte inferiore, in modo da ridimensionarne l'apertura esterna riportandola a quella delle luci presenti in origine e che la luce che si affaccia sulla proprietà dei convenuti sarà chiusa da una inferriata (che però attualmente non è in opera ma soltanto appoggiata lateralmente) mentre quella che si affaccia sulla proprietà dello stesso attore non è dotata di inferriata;
- è stato ripristinato un cordolo in blocchi cementizi che delimita lo spazio sotto-balcone, anche se non perfettamente rifinito;
- è stata posta in opera una inferriata con retrostante reticella di protezione a chiusura del sotto-balcone di proprietà dei convenuti in opposizione, nel tratto confinante con la proprietà degli stessi, ma anche questa non è completamente fissata.
Il CTU ha così concluso: “Eccezion fatta per il fissaggio di entrambe le inferriate alle luci, il fissaggio della griglia a protezione del dislivello del terreno del sottobalcone che risultano semplicemente appoggiate, e del riempimento del sottoscala, che risulta ancora incompleto le altre obbligazioni di cui al punto sette risultano adempiute”.
Parte opposta contesta le risultanze della CTU quanto
1. al posizionamento del muro;
2. alle vedute che sono state murate solo parzialmente nella loro parte inferiore e che non sono state modificate correttamente per riportarle alla loro luce originaria. Parte opposta sostiene, in particolare, che i voltini dei serramenti superiori non esistevano ed ora i muretti inferiori sono più bassi e di conseguenza anche la vecchia inferriata non può essere montata. Aggiunge ulteriormente che per ripristinare correttamente le luci originarie dovranno essere demoliti i voltini delle due vetrate, alzati i muretti (o davanzali) inferiori e riposizionata la vecchia grata sulla sola finestra che guarda verso la proprietà di;
Controparte_2
3. al ripristino della fila di blocchi di cemento, che a suo dire non è stata eseguita e in ogni pagina 5 di 8 caso non risulta intonacata.
In ordine al corretto posizionamento del muro si ritiene che non vi siano sufficienti elementi per affermare che vi sia un inadempimento sul punto, anche perché il verbale di conciliazione parla solo di “un muro che ne delimiti la proprietà tra le parti”. A fortiori, come osserva il CTU, qualora il muro fosse stato spostato, non vi sarebbe pregiudizio e, dunque, interesse a agire in capo a parte opposta, atteso che sia il sottoscala che il sotto-balcone, essendo riempiti di terra, sono inutilizzabili.
In ordine alle vedute, si ritiene che in assenza di un documento ufficiale che possa attestare l'originario stato dei luoghi in punto vedute e in considerazione del fatto che il riempimento di terra del sotto-balcone ricopre completamente questi nuovi elementi in muratura facendo venir meno l'interesse ad agire ulteriormente sul punto, si può concludere che quanto previsto dal verbale in ordine al ripristino delle luci originarie possa ritenersi eseguito, eccezion fatta per il fissaggio dell'inferriata su entrambe le luci.
Con riguardo, invece, al ripristino della fila di blocchi di cemento per il contenimento terra preesistenti all'intervento e situati sotto il terrazzo, si ritiene che l'obbligazione non sia stata correttamente adempiuta. Nel verbale di conciliazione si prescrive che i blocchi debbano essere riempiti e intonacati. La raffigurazione dello stato dei luoghi nell'immagine a pag. 9 della CTU consente di ritenere che la fila di blocchi deve essere ancora ultimata e soprattutto rifinita – riempita e intonacata.
Ciò posto deve accertarsi il diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto limitatamente ai seguenti obblighi di fare:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra preesistenti all'intervento situati sotto il terrazzo e debba provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
Si osserva, da ultimo, che ai fini della liquidazione delle spese deve darsi atto che al momento della notificazione dell'atto di precetto non aveva ancora eseguito il Parte_1 riempimento del sotto balcone e del sottoscala.
2.2 In ordine all'adempimento dell'obbligo previsto al punto 11 consistente nell'abbattimento delle piante di noci presenti nell'area G1 della mappa di cui all'art. 1, il CTU ha accertato che tale obbligazione è stata adempiuta non essendo più presenti alberi ma solo ceppi.
Ciò posto non sussiste il diritto a procedere a esecuzione forzata con riguardo all'obbligazione di abbattimento delle piante di noci.
2.3 Con riguardo all'obbligo assunto al punto 12 indicato nel precetto con la seguente pagina 6 di 8 previsione “Effettuare nella maniera corretta la sostituzione della finestra esistente del bagno, con apertura interna, sita al piano seminterrato nell'area del sig. (..) Parte_1 installando una nuova finestra ad anta unica con apertura interna a AS”, il CTU ha accertato che “Attualmente tale finestra è ad anta unica con apertura a AS (un AS è un serramento per finestre apribile verso l'interno le cui cerniere sono poste sul traverso inferiore e la chiusura – detta cricchetto – su quello superiore), e tale era anche il 27-10-2023”.
L'obbligo previsto nel verbale di conciliazione era di “eliminare le persiane e sostituire con AS ad anta unica la finestra del bagno”.
Il CTU ha ritenuto che sebbene “da un punto di vista strettamente letterale le persiane sono state eliminate ma il serramento non è stato “sostituito” ma modificato in modo da diventare un AS”, “Dal punto di vista tecnico l'anta attuale, benché generata dalla fusione e modifica delle due ante precedentemente in opera (e relativa modifica delle cerniere e del cricchetto di chiusura) è un AS, quindi è conforme all'intento del testo conciliativo”.
Si ritiene che la trasformazione della persiana in AS mediante fusione e modifica delle due ante sia rispondete al testo della conciliazione atteso che con il termine sostituzione del tipo di serramento si intende che dalla tipologia di persiana con doppia anta si debba passare a quella a AS e non invece che si debba sostituire il serramento esistente con uno del tutto nuovo.
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere solo parzialmente accolta accertando il diritto di e di a procedere ad Controparte_1 Controparte_2 esecuzione forzata con riguardo ai soli seguenti obblighi di fare:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra preesistenti all'intervento, situati sotto il terrazzo e provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
3.Le spese di causa alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
La parziale soccombenza esclude che possa essere accolta la domanda di parte opponente ex art. 96 c.p.c., per il cui accoglimento è richiesta l'integrale soccombenza.
Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% per ciascuna.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA il diritto di e di a procedere a Controparte_2 Controparte_1 esecuzione forzata in forza del precetto opposto limitatamente alle seguenti obbligazioni:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra, preesistenti all'intervento situati sotto il terrazzo e provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
ACCERTA che e a non hanno diritto a procedere Controparte_2 Controparte_1 ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto con riguardo alle ulteriori obbligazioni di cui al punto 7 del verbale di conciliazione 21.2.23 e alle obbligazioni di cui ai punti 11 e 12 del verbale di conciliazione 21.2.23.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PONE definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% cadauna.
Torino, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19654/2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. MANCO Laura, in forza di procura ad litem Parte_1
30.10.23 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
e e , con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Controparte_1 Controparte_2
Giulio, in forza di procura in calce all'atto di precetto
CONVENUTI
Oggi 3 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e del MOT dr.ssa Marina Spoletini, sono comparsi:
Per l'avv. Federica Bonanni in sost. per delega orale dell'Avv. MANCO Parte_1
LAURA
Per e per l'avv. Nicolò Biffo in sost. per Controparte_1 Controparte_2 delega orale dell'avv. PELLEGRINO GIULIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bonanni precisa le conclusioni come da note difensive 13.1.2025.L'avv. Biffo precisa le conclusioni come da note conclusive
13.1.2025 sottolineando che l'oggetto del giudizio è il rispetto degli obblighi della conciliazione. Non vi è d'altra parte prova della corresponsabilità dei convenuti. Inoltre, non risulta rispettato il termine dei lavori previsto nelle scritture né rileva l'utilità o meno dei lavori ma il rispetto delle condizioni. Contesta la richiesta di risarcimento per lite temeraria.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19654/2023 avente a oggetto: Opposizione all'esecuzione promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANCO Laura, in forza di procura ad litem Parte_1
30.10.23 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione ATTORE
e e , con il patrocinio dell'avv. Pellegrino Controparte_1 Controparte_2
Giulio, in forza di procura in calce all'atto di precetto
CONVENUTI
Udienza di discussione in data 3 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
▪ in via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di Controparte_1 precetto oggi impugnato, con consequenziale declaratoria di nullità e improduttività di effetti giuridici;
▪ condannare e al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 Controparte_1 onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 8 Per e : Controparte_2 Controparte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa,
PRELIMINARMENTE
Respingere l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione
NEL MERITO
Respingere l'opposizione siccome infondata;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi testi sui seguenti capi di prova, (…)
LE SPESE
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di precetto notificato in data 12.10.2023 e Controparte_1 CP_2
hanno intimato a di dare esecuzione alle condizioni previste dal
[...] Parte_1 verbale di conciliazione 21.2.23, sottoscritto dalle parti all'estio del ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., ai punti 7,11 e 12.
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. Parte_1 sostenendo di aver dato piena esecuzione al verbale di conciliazione 21..2.23 e che eventuali adempimenti parziali erano da imputare esclusivamente alla condotta di CP_2
che, nonostante i numerosi solleciti bonari e una diffida formale, non aveva posto in
[...] essere le opere necessarie affinché esso opponente potesse completare i lavori concordati.
In particolare,
• con riferimento al punto 7 del verbale ha evidenziato che non era stato possibile procedere alla realizzazione del muro di confine, poiché la tubazione del gas dell'immobile di era situata tra le due proprietà ed era onere di Controparte_2 quest'ultimo procedere preliminarmente alla modifica dell'impianto, affinché le tubazioni ricadessero esclusivamente nella sua proprietà;
• con riferimento al punto 11, le piante di noci erano state abbattute nei termini dell'accordo stesso;
• con riferimento al punto 12, esso opponente aveva eliminato le persiane della finestra posta al piano seminterrato sostituendole con una finestra ad anta unica con apertura a AS.
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'insussistenza del diritto Parte_1 di e a procedere a esecuzione con condanna dei Controparte_1 Controparte_2 procedenti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario. pagina 3 di 8 e hanno contestato la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione sostenendo:
• con riguardo al punto 7 che il riempimento con la terra poteva essere fatto nonostante la presenza dei tubi, ed anzi con maggior facilità e sicurezza di quanto non fosse stato lo scavo, effettuato sempre in presenza di quei tubi e che controparte aveva omesso (i) di ripristinare la fila di mattoni e le luci come erano in origine e (ii) di realizzare il muro di delimitazione della proprietà delle parti, così come indicato nel titolo esecutivo.
• con riguardo al punto 11, la pianta di noci non era stata tagliata, ma al più “potata”, con la conseguenza che era più fiorente di prima;
• con riguardo al punto 12, controparte aveva eliminato le persiane, ma non le aveva sostituite essendosi limitato a incollare insieme le precedenti due ante separate, modificando il meccanismo di chiusura con una catenella, così da renderle “AS”.
Parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e disposta la CTU, con ordinanza 14.10.2024 il
Giudice rigettava l'istanza di integrazione della CTU e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.Oggetto del presente giudizio è accertare se e Controparte_2 Controparte_1 possano procedere a esecuzione forzata nei confronti di e pretendere Parte_1
l'esecuzione delle obbligazioni di facere che l'opponente si è assunto sottoscrivendo il verbale di conciliazione 21.2.23, all'estio del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Con il precetto opposto si intima a di ottemperare a quanto disposto ai Parte_1 punti 7,11 e 12 della conciliazione e, in particolare,
• al punto 7 (i) riempire lo scavo com'era in origine come da evidente segno sulla casa e a richiudere lo stesso vano sottoscala eliminando l'attuale porta, in sostituzione e in ripristino di un muro che ne delimiti la proprietà tra le parti;
(ii) ripristinare l'area sotto balcone sub 6 e sub 8 com'era allo stato precedente (..) e chiudere le vedute aperte ripristinando le originarie luci;
(iii) ripristinare il corretto riposizionamento della fila di blocchi preesistenti all'intervento che devono essere riempiti, ancorati al muro e intonacati;
(iv) posizionare le grate in ferro da fissare sopra dei blocchi di cemento e all'intradosso della soletta onde evitare caduta di animali, persone o cose;
• al punto 11 abbattere tutte le piante di noci situate nell'area G1 della mappa di cui all'art. 1;
• al punto 12, effettuare nella maniera corretta la sostituzione della finestra esistente del bagno, con apertura interna, sita al piano seminterrato nell'area del sig.
[...]
(..) installando una nuova finestra ad anta unica con apertura interna a Parte_1 AS.
L'intimato ha sostenuto l'insussistenza del diritto a procedere a Parte_1 pagina 4 di 8 esecuzione per aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la conciliazione 21.2.23 o per non averle potute adempiere per fatto degli intimanti.
Per accertare se le obbligazioni di facere azionate con il precetto fossero o meno state adempiute, nel corso del giudizio è stata disposta CTU. Occorre, pertanto, esaminare analiticamente le risultanze di causa per accertare se il diritto a procedere ad esecuzione sussistesse con riguardo a tutte le obbligazioni di fare individuate nel precetto.
2.1 In ordine al punto 7 della conciliazione, il CTU ha accertato:
- che il sottoscala è stato riempito di terra soltanto parzialmente – opera non realizzata ancora alla data di notifica del precetto del 12/10/23;
- che è stato realizzato un muro a chiusura del sottoscala;
- che lo scavo realizzato abusivamente nel sotto-balcone è stato riempito di terra successivamente al 12.10.23;
- che le vedute sono state murate nella loro parte inferiore, in modo da ridimensionarne l'apertura esterna riportandola a quella delle luci presenti in origine e che la luce che si affaccia sulla proprietà dei convenuti sarà chiusa da una inferriata (che però attualmente non è in opera ma soltanto appoggiata lateralmente) mentre quella che si affaccia sulla proprietà dello stesso attore non è dotata di inferriata;
- è stato ripristinato un cordolo in blocchi cementizi che delimita lo spazio sotto-balcone, anche se non perfettamente rifinito;
- è stata posta in opera una inferriata con retrostante reticella di protezione a chiusura del sotto-balcone di proprietà dei convenuti in opposizione, nel tratto confinante con la proprietà degli stessi, ma anche questa non è completamente fissata.
Il CTU ha così concluso: “Eccezion fatta per il fissaggio di entrambe le inferriate alle luci, il fissaggio della griglia a protezione del dislivello del terreno del sottobalcone che risultano semplicemente appoggiate, e del riempimento del sottoscala, che risulta ancora incompleto le altre obbligazioni di cui al punto sette risultano adempiute”.
Parte opposta contesta le risultanze della CTU quanto
1. al posizionamento del muro;
2. alle vedute che sono state murate solo parzialmente nella loro parte inferiore e che non sono state modificate correttamente per riportarle alla loro luce originaria. Parte opposta sostiene, in particolare, che i voltini dei serramenti superiori non esistevano ed ora i muretti inferiori sono più bassi e di conseguenza anche la vecchia inferriata non può essere montata. Aggiunge ulteriormente che per ripristinare correttamente le luci originarie dovranno essere demoliti i voltini delle due vetrate, alzati i muretti (o davanzali) inferiori e riposizionata la vecchia grata sulla sola finestra che guarda verso la proprietà di;
Controparte_2
3. al ripristino della fila di blocchi di cemento, che a suo dire non è stata eseguita e in ogni pagina 5 di 8 caso non risulta intonacata.
In ordine al corretto posizionamento del muro si ritiene che non vi siano sufficienti elementi per affermare che vi sia un inadempimento sul punto, anche perché il verbale di conciliazione parla solo di “un muro che ne delimiti la proprietà tra le parti”. A fortiori, come osserva il CTU, qualora il muro fosse stato spostato, non vi sarebbe pregiudizio e, dunque, interesse a agire in capo a parte opposta, atteso che sia il sottoscala che il sotto-balcone, essendo riempiti di terra, sono inutilizzabili.
In ordine alle vedute, si ritiene che in assenza di un documento ufficiale che possa attestare l'originario stato dei luoghi in punto vedute e in considerazione del fatto che il riempimento di terra del sotto-balcone ricopre completamente questi nuovi elementi in muratura facendo venir meno l'interesse ad agire ulteriormente sul punto, si può concludere che quanto previsto dal verbale in ordine al ripristino delle luci originarie possa ritenersi eseguito, eccezion fatta per il fissaggio dell'inferriata su entrambe le luci.
Con riguardo, invece, al ripristino della fila di blocchi di cemento per il contenimento terra preesistenti all'intervento e situati sotto il terrazzo, si ritiene che l'obbligazione non sia stata correttamente adempiuta. Nel verbale di conciliazione si prescrive che i blocchi debbano essere riempiti e intonacati. La raffigurazione dello stato dei luoghi nell'immagine a pag. 9 della CTU consente di ritenere che la fila di blocchi deve essere ancora ultimata e soprattutto rifinita – riempita e intonacata.
Ciò posto deve accertarsi il diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto limitatamente ai seguenti obblighi di fare:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra preesistenti all'intervento situati sotto il terrazzo e debba provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
Si osserva, da ultimo, che ai fini della liquidazione delle spese deve darsi atto che al momento della notificazione dell'atto di precetto non aveva ancora eseguito il Parte_1 riempimento del sotto balcone e del sottoscala.
2.2 In ordine all'adempimento dell'obbligo previsto al punto 11 consistente nell'abbattimento delle piante di noci presenti nell'area G1 della mappa di cui all'art. 1, il CTU ha accertato che tale obbligazione è stata adempiuta non essendo più presenti alberi ma solo ceppi.
Ciò posto non sussiste il diritto a procedere a esecuzione forzata con riguardo all'obbligazione di abbattimento delle piante di noci.
2.3 Con riguardo all'obbligo assunto al punto 12 indicato nel precetto con la seguente pagina 6 di 8 previsione “Effettuare nella maniera corretta la sostituzione della finestra esistente del bagno, con apertura interna, sita al piano seminterrato nell'area del sig. (..) Parte_1 installando una nuova finestra ad anta unica con apertura interna a AS”, il CTU ha accertato che “Attualmente tale finestra è ad anta unica con apertura a AS (un AS è un serramento per finestre apribile verso l'interno le cui cerniere sono poste sul traverso inferiore e la chiusura – detta cricchetto – su quello superiore), e tale era anche il 27-10-2023”.
L'obbligo previsto nel verbale di conciliazione era di “eliminare le persiane e sostituire con AS ad anta unica la finestra del bagno”.
Il CTU ha ritenuto che sebbene “da un punto di vista strettamente letterale le persiane sono state eliminate ma il serramento non è stato “sostituito” ma modificato in modo da diventare un AS”, “Dal punto di vista tecnico l'anta attuale, benché generata dalla fusione e modifica delle due ante precedentemente in opera (e relativa modifica delle cerniere e del cricchetto di chiusura) è un AS, quindi è conforme all'intento del testo conciliativo”.
Si ritiene che la trasformazione della persiana in AS mediante fusione e modifica delle due ante sia rispondete al testo della conciliazione atteso che con il termine sostituzione del tipo di serramento si intende che dalla tipologia di persiana con doppia anta si debba passare a quella a AS e non invece che si debba sostituire il serramento esistente con uno del tutto nuovo.
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere solo parzialmente accolta accertando il diritto di e di a procedere ad Controparte_1 Controparte_2 esecuzione forzata con riguardo ai soli seguenti obblighi di fare:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra preesistenti all'intervento, situati sotto il terrazzo e provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
3.Le spese di causa alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
La parziale soccombenza esclude che possa essere accolta la domanda di parte opponente ex art. 96 c.p.c., per il cui accoglimento è richiesta l'integrale soccombenza.
Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% per ciascuna.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA il diritto di e di a procedere a Controparte_2 Controparte_1 esecuzione forzata in forza del precetto opposto limitatamente alle seguenti obbligazioni:
1. ultimare l'opera di ripristino della fila di blocchi di cemento, per il contenimento terra, preesistenti all'intervento situati sotto il terrazzo e provvedere al riempimento e all'intonacatura della stessa;
2. posizionare le inferriate sulle luci;
3. ultimare il riempimento del sottoscala;
4. fissare la griglia a protezione del dislivello del terreno del sotto balcone.
ACCERTA che e a non hanno diritto a procedere Controparte_2 Controparte_1 ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto con riguardo alle ulteriori obbligazioni di cui al punto 7 del verbale di conciliazione 21.2.23 e alle obbligazioni di cui ai punti 11 e 12 del verbale di conciliazione 21.2.23.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PONE definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% cadauna.
Torino, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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