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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15138 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52815 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52815/ 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Pane ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, in Corso Umberto I, n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Minoprio Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via Ugo De Carolis 101, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 10.06.1993, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli al n 132, parte II A, anno 1993, ordinando alla cancelleria di procedere alle relativi comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni e trascrizioni;
B. emettere sentenza di omologa delle condizioni già raggiunte con
l'accordo del 26.02.2025 e precisamente: - il sig. versa alla ORa a titolo Pt_1 Controparte_1 di mantenimento del figlio e sino al verificarsi delle condizioni che ne determinino Per_1
1 l'indipendenza economica, l'importo di € 1.100,00 oltre all'aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- le spese straordinarie relative al figlio Persona_2 sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
C. il sig. si impegna a garantire alla sig.ra la copertura Pt_1 Controparte_1 dell'attuale polizza sanitaria per tutto il 2025. D. Le spese legali sono integralmente compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Napoli in data 10.06.1993 con , che dal matrimonio era nato il figlio Controparte_1
il 3.10.1999, che il Tribunale di Roma con sentenza parziale n. 24932/2015, pubblicata il Per_1
14.12.2015, aveva pronunciato la separazione personale delle parti, sentenza passata in giudicato, e, con successiva sentenza n. 1733/2018 pubblicata il 24.01.2018 aveva statuito sulle condizioni della separazione, ha chiesto, tenuto conto che i coniugi da diversi anni vivono separati e che non è intervenuta alcuna riconciliazione, avendo anzi i medesimi intrapreso nuove stabili relazioni sentimentali, che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che si è associata alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale fino a che il figlio , non economicamente indipendente, continui a viverci, il Per_1 riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio da parte del padre per un Per_1 importo pari ad euro 1.100,00, oltre all'80 % delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore per l'importo di euro 1.500,00 al mese.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Giudice delegato con ordinanza del 28.05.2024, verificata l'impossibilità di una conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, aumentava il contributo del padre al mantenimento del figlio fissandolo in € 1.100,00, confermava l'assegno di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie, stabilito in sede di separazione, e decideva sulle richieste istruttorie, specificando che un eventuale riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile o una diversa quantificazione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento sarebbe stata oggetto della decisione al venir meno dello status di coniugi delle parti.
Successivamente le parti formulavano istanza congiunta, rappresentando di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni di cui all'accordo già depositate in allegato alla nota del 26 febbraio 2025 (del seguente tenore: “A) la casa coniugale sita in Roma alla Via Cabrini n. 9, viene assegnata alla ORa
[...]
nella qualità di genitore convivente sino al raggiungimento della piena autonomia CP_1
2 economica del figlio . B) il sig. versa alla ORa a titolo di Persona_2 Pt_1 Controparte_1 mantenimento del figlio e sino al verificarsi delle condizioni che ne determinino Per_1
l'indipendenza economica, l'importo di € 1.100,00 oltre all'aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/ c a Lei intestato;
C) le spese straordinarie relative al figlio sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali, sino al raggiungimento Persona_2 dell'indipendenza economica;
D) a definizione di ogni domanda di contenuto economica il sig. Pt_1 versa alla ORa – che accetta - a titolo di una tantum, l'importo di € 47.000,00, Controparte_1 obbligandosi a versare detta somma entro e non oltre il 28.2.2025; E) il sig. si impegna a Pt_1 garantire alla sig.ra la copertura dell'attuale polizza sanitaria per tutto il 2025; F) Controparte_1
Le spese legali sono integralmente compensate. G) Le parti concordano che tutte le suddette condizioni rimarranno ferme anche all'esito della compravendita della casa coniugale, oggi di proprietà esclusiva del OR , ed oggetto di trattative con la ORa . Le parti, Parte_1 CP_1 si impegnano a depositare Istanza congiunta di conversione del divorzio giudiziale in consensuale, presso il Tribunale di Roma in cui pende il giudizio RG. 52815/2023 depositata da parte ricorrente
e con firma digitale di entrambi i difensori”), sono state ribadite nella nota con la precisazione delle conclusioni depositata da parte resistente e nelle comparse conclusionali depositate da entrambe le parti, con cui queste ultime hanno dato atto anche dell' avvenuto versamento della somma di €
47.000,00 dal ricorrente alla resistente e della compravendita della quota del alla della Pt_1 CP_1 casa coniugale sita in Roma, Via Angiolo Cabrini n. 9 e hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto in giudizio contenzioso con precisazione congiunta delle conclusioni e rimessione al Collegio.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 10 giugno 1993 in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Napoli al n. 132, parte II, serie A, anno 1993. È agli atti, inoltre, copia autentica della sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 24932/2015, con attestazione di passaggio in giudicato, pubblicata in data
14 dicembre 2015.
3 La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 23 novembre 2023.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e la perdurante volontà espressa da entrambe le parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio inducono il
Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito al figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio, tenuto conto anche della documentazione economica in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni, con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto accessorio alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 52815 del 2023, così provvede:
“1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 10.06.1993. CP_1
2. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti e prende atto delle pattuizioni con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto accessorio alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 1993);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
4 Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52815/ 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Pane ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, in Corso Umberto I, n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Minoprio Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via Ugo De Carolis 101, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 10.06.1993, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli al n 132, parte II A, anno 1993, ordinando alla cancelleria di procedere alle relativi comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni e trascrizioni;
B. emettere sentenza di omologa delle condizioni già raggiunte con
l'accordo del 26.02.2025 e precisamente: - il sig. versa alla ORa a titolo Pt_1 Controparte_1 di mantenimento del figlio e sino al verificarsi delle condizioni che ne determinino Per_1
1 l'indipendenza economica, l'importo di € 1.100,00 oltre all'aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- le spese straordinarie relative al figlio Persona_2 sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
C. il sig. si impegna a garantire alla sig.ra la copertura Pt_1 Controparte_1 dell'attuale polizza sanitaria per tutto il 2025. D. Le spese legali sono integralmente compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Napoli in data 10.06.1993 con , che dal matrimonio era nato il figlio Controparte_1
il 3.10.1999, che il Tribunale di Roma con sentenza parziale n. 24932/2015, pubblicata il Per_1
14.12.2015, aveva pronunciato la separazione personale delle parti, sentenza passata in giudicato, e, con successiva sentenza n. 1733/2018 pubblicata il 24.01.2018 aveva statuito sulle condizioni della separazione, ha chiesto, tenuto conto che i coniugi da diversi anni vivono separati e che non è intervenuta alcuna riconciliazione, avendo anzi i medesimi intrapreso nuove stabili relazioni sentimentali, che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che si è associata alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale fino a che il figlio , non economicamente indipendente, continui a viverci, il Per_1 riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio da parte del padre per un Per_1 importo pari ad euro 1.100,00, oltre all'80 % delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore per l'importo di euro 1.500,00 al mese.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Giudice delegato con ordinanza del 28.05.2024, verificata l'impossibilità di una conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, aumentava il contributo del padre al mantenimento del figlio fissandolo in € 1.100,00, confermava l'assegno di mantenimento di € 100,00 in favore della moglie, stabilito in sede di separazione, e decideva sulle richieste istruttorie, specificando che un eventuale riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile o una diversa quantificazione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento sarebbe stata oggetto della decisione al venir meno dello status di coniugi delle parti.
Successivamente le parti formulavano istanza congiunta, rappresentando di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni di cui all'accordo già depositate in allegato alla nota del 26 febbraio 2025 (del seguente tenore: “A) la casa coniugale sita in Roma alla Via Cabrini n. 9, viene assegnata alla ORa
[...]
nella qualità di genitore convivente sino al raggiungimento della piena autonomia CP_1
2 economica del figlio . B) il sig. versa alla ORa a titolo di Persona_2 Pt_1 Controparte_1 mantenimento del figlio e sino al verificarsi delle condizioni che ne determinino Per_1
l'indipendenza economica, l'importo di € 1.100,00 oltre all'aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/ c a Lei intestato;
C) le spese straordinarie relative al figlio sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali, sino al raggiungimento Persona_2 dell'indipendenza economica;
D) a definizione di ogni domanda di contenuto economica il sig. Pt_1 versa alla ORa – che accetta - a titolo di una tantum, l'importo di € 47.000,00, Controparte_1 obbligandosi a versare detta somma entro e non oltre il 28.2.2025; E) il sig. si impegna a Pt_1 garantire alla sig.ra la copertura dell'attuale polizza sanitaria per tutto il 2025; F) Controparte_1
Le spese legali sono integralmente compensate. G) Le parti concordano che tutte le suddette condizioni rimarranno ferme anche all'esito della compravendita della casa coniugale, oggi di proprietà esclusiva del OR , ed oggetto di trattative con la ORa . Le parti, Parte_1 CP_1 si impegnano a depositare Istanza congiunta di conversione del divorzio giudiziale in consensuale, presso il Tribunale di Roma in cui pende il giudizio RG. 52815/2023 depositata da parte ricorrente
e con firma digitale di entrambi i difensori”), sono state ribadite nella nota con la precisazione delle conclusioni depositata da parte resistente e nelle comparse conclusionali depositate da entrambe le parti, con cui queste ultime hanno dato atto anche dell' avvenuto versamento della somma di €
47.000,00 dal ricorrente alla resistente e della compravendita della quota del alla della Pt_1 CP_1 casa coniugale sita in Roma, Via Angiolo Cabrini n. 9 e hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto in giudizio contenzioso con precisazione congiunta delle conclusioni e rimessione al Collegio.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 10 giugno 1993 in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Napoli al n. 132, parte II, serie A, anno 1993. È agli atti, inoltre, copia autentica della sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 24932/2015, con attestazione di passaggio in giudicato, pubblicata in data
14 dicembre 2015.
3 La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 23 novembre 2023.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e la perdurante volontà espressa da entrambe le parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio inducono il
Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito al figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio, tenuto conto anche della documentazione economica in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni, con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto accessorio alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 52815 del 2023, così provvede:
“1 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 10.06.1993. CP_1
2. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti e prende atto delle pattuizioni con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto accessorio alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 1993);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
4 Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi
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