TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2929/2018 e 3348/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR AL - Presidente
NC NN - Giudice rel.
IA Capitano - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2929/2018 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LA NOVARA CALOGERO) Parte_1
Parte attrice
E
, nato in [...] il [...], nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 7.3.2023 (Avv. Marcello Martorana)
[...]
Parte convenuta al quale è stato riunito il procedimento n. 3348/2018
Tra
, nato in [...] il [...], nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 7.3.2023 (Avv. Marcello Martorana)
[...]
Parte attrice
1 E
, nato a [...] il [...] (Avv. LA NOVARA CALOGERO) Parte_1
Parte convenuta
Oggetto: azione di riduzione, simulazione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 2929/2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo che: Persona_1
- in data 4.2.2014, era deceduto lasciando testamento pubblico del 15.9.1995 Persona_2 con il quale istituiva erede universale madre di esso attore;
Persona_1
- tale testamento ledeva la propria quota di riserva, pari al 25% della massa ereditaria stante che il de cuius aveva lasciato la moglie e due figli;
su questi presupposti, chiedeva di essere reintegrato nella sua quota di legittima.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il mancato o non corretto Persona_1 esperimento della mediazione obbligatoria, assumendo che il mediatore non avrebbe comunicato la data di rinvio dell'incontro fissato il 21.2.2017; chiedeva inoltre, la sospensione del procedimento stante che tra le parti pendeva il giudizio n 3348/2018 avente ad oggetto una domanda di simulazione promossa da nei confronti di relativamente a dei Per_1 Pt_1 beni appartenenti al de cuius;
nel merito, eccepiva che la domanda di riduzione era infondata in quanto il figlio aveva ricevuto una cospicua donazione da parte del padre oltre che notevoli dazioni di denaro.
Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3348/2018, conveniva Persona_1 in giudizio per chiedere di accertare la simulazione dell'atto del 1.4.2011, con il quale Pt_1 essa attrice unitamente a avevano venduto al figlio alcuni Persona_2 Parte_1 immobili per il prezzo di euro 60.000,00, deducendo che detto atto dissimulava una donazione;
2 in via subordinata, chiedeva di accertare la nullità della donazione perché l'atto era stato stipulato senza la presenza dei testimoni.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il mancato rispetto dei termini ex art 163 Parte_1 bis c.p.c., il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 9.1.2019, il Giudice riteneva la procedura di mediazione non correttamente esperita nel giudizio n. 2929/2018 e assegnava termine per l'esperimento della stessa.
Nelle more del giudizio decedeva e il processo veniva riassunto da Persona_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio facendo proprie le domande e le difese spiegate dalla de cuius Persona_1
La causa, istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di ctu, subiva vari rinvii per diverse difficoltà incontrate dall'ausiliario nell'espletamento dell'indagine.
All'udienza del 16.12.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione obbligatoria nel procedimento introdotto da , su invito del giudice, con esito Parte_1 negativo. Lo stesso può dirsi nel procedimento introdotto da in quanto la Per_1 mediazione è stata esperita dalla stessa successivamente alla proposizione della domanda, con esito negativo.
Va, in primo luogo, esaminata la domanda di simulazione proposta da . Per_1
Occorre evidenziare che la stessa ha chiesto di accertare la simulazione dell'atto di compravendita del 1.4.2011, avente ad oggetto dei beni in comproprietà tra e il de Per_1 cuius . Persona_2
Ebbene, si deve evidenziare che, per la quota appartenente a non possono che Per_1 trovare i limiti probatori dell'azione di simulazione. Per cui, in assenza di una controdichiarazione comprovante il contenuto simulatorio dell'accordo, l'azione deve essere rigettata.
3 Un discorso diverso va fatto per la quota di pertinenza del de cuius in relazione alla quale
[...]
agisce quale erede dello stesso. Per_1
È da ritenere infatti che tale azione non soggiaccia a detti limiti probatori in base al principio secondo cui l'erede “è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II,
04/05/2023, n.11659).
Potendo quindi avvalersi della prova presuntiva, non può certo disconoscersi, in Per_1 relazione all'atto in parola, che - nella fattispecie - gravi, precisi e concordanti sono gli indizi che inducono a ritenere come, in effetti, debba ritenersi relativamente simulato il negozio in questione, solo che consideri la circostanza che risulta del tutto poco plausibile, secondo massime di comune esperienza (vieppiù in una famiglia dell'Italia meridionale), una alienazione immobiliare onerosa tra padre e figlio.
Altro indice di notevole rilievo, sintomatico della simulazione si ricava dalle modalità con cui è stato versato il prezzo: ed infatti, il prezzo è stato indicato nell'atto di vendita come ricevuto
“in data antecedente al 4.7.2006 (per cui non necessita l'indicazione analitica delle modalità di pagamento)”, formula tanto apodittica quanto priva di supporto probatorio alcuno
Già questa circostanza induce a ritenere fittizio il carattere della vendita, ove si consideri che, secondo la comune esperienza, il prezzo viene pagato dall'acquirente contestualmente al compimento dell'atto.
Va inoltre rilevato come “Qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé” (Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5372).
Deve quindi essere dichiarata la simulazione dell'atto di vendita suddetto in relazione alla quota
4 alienata dal de cuius poiché tale atto dissimula una donazione. Persona_2
La domanda di nullità di tale donazione per difetto di forma è infondata poiché la stipula dell'atto è avvenuta nelle forme dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede , l'individuazione della quota di Parte_1 legittima allo stesso spettante, pari alla metà di un mezzo sulla base del disposto contenuto nel comma secondo dell'art. 542 c.c. - concorrendo esso con un fratello e con il coniuge -va effettuata sulla scorta della ctu a firma dell'Arch. . Persona_3
Risulta dagli atti che ha istituito erede universale la moglie Persona_2 Persona_1
e che nessun bene è stato attribuito a .
[...] Parte_1
Pertanto, stimato il valore complessivo dell'asse ereditario di nella Persona_2 complessiva somma di euro 237.536,24 (a questo proposito, viene presa come riferimento la stima di cui all'Ipotesi n 2 formulata dal ctu perché si ritiene, come evidenziato dal consulente, che il giardino di pertinenza della villa a Giallonardo rappresenti, senza alcun dubbio, il valore aggiunto ad un immobile inserito in un contesto paesaggistico di assoluto pregio, particolarmente ricercato nella stagione estiva, per le numerose attività ricreative che in esso è possibile svolgere.).
Aggiungendo a tale valore quello del donatum ( € 64.115,37) si perviene a un totale di
301.651,61. Quindi, la quota disponibile è pari ad euro 75.412,90, la quota riservata a Pt_1
a titolo di erede legittimario, è pari ad 1\2 di 1\2, ossia pari ad euro 75.412,90.
[...]
Essendo dimostrato che ha ricevuto dal padre in donazione beni per un valore Parte_1 di € 64.115,37, la lesione della quota riservata è pari ad € 11.297,53.
Ebbene, tenuto conto che aveva, a sua volta, donato i beni ereditari al Persona_1 figlio e alla di lui coniuge, appare opportuno procedersi alla reintegrazione della CP_1 quota di riserva in denaro.
Pertanto, dovrà corrispondere a la somma di € 11.297,53. Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, vanno compensate per metà tenuto conto dell'accoglimento della domanda di simulazione.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 7.3.2023;
accerta e dichiara che l'atto di compravendita del 1.4.2011, in relazione alla sola quota appartenente a , dissimula una donazione in favore di;
Persona_2 Parte_1
accerta e dichiara che il testamento pubblico di del 15.9.1995 lede la quota Persona_2 di riserva a , quale erede legittimario in misura corrispondente a euro € Parte_1
11.297,53 e che quest'ultimo ha diritto alla reintegrazione della quota mediante corrispondente riduzione della disposizione testamentaria in favore di;
Per_1 condanna, ai fini della reintegrazione della quota lesa, a pagare a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro € 11.297,53 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
[...]
compensa per metà le spese di lite e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la restante parte di esse, liquidate in complessivi euro 2.822,50 (già oggetto della
[...]
dedotta compensazione) di cui euro 2.540,00 per onorario di avvocato ed euro 282,50 per spese, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
18.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC NN AR AL
(atto firmato digitalmente)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR AL - Presidente
NC NN - Giudice rel.
IA Capitano - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2929/2018 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LA NOVARA CALOGERO) Parte_1
Parte attrice
E
, nato in [...] il [...], nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 7.3.2023 (Avv. Marcello Martorana)
[...]
Parte convenuta al quale è stato riunito il procedimento n. 3348/2018
Tra
, nato in [...] il [...], nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 7.3.2023 (Avv. Marcello Martorana)
[...]
Parte attrice
1 E
, nato a [...] il [...] (Avv. LA NOVARA CALOGERO) Parte_1
Parte convenuta
Oggetto: azione di riduzione, simulazione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 2929/2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio premettendo che: Persona_1
- in data 4.2.2014, era deceduto lasciando testamento pubblico del 15.9.1995 Persona_2 con il quale istituiva erede universale madre di esso attore;
Persona_1
- tale testamento ledeva la propria quota di riserva, pari al 25% della massa ereditaria stante che il de cuius aveva lasciato la moglie e due figli;
su questi presupposti, chiedeva di essere reintegrato nella sua quota di legittima.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il mancato o non corretto Persona_1 esperimento della mediazione obbligatoria, assumendo che il mediatore non avrebbe comunicato la data di rinvio dell'incontro fissato il 21.2.2017; chiedeva inoltre, la sospensione del procedimento stante che tra le parti pendeva il giudizio n 3348/2018 avente ad oggetto una domanda di simulazione promossa da nei confronti di relativamente a dei Per_1 Pt_1 beni appartenenti al de cuius;
nel merito, eccepiva che la domanda di riduzione era infondata in quanto il figlio aveva ricevuto una cospicua donazione da parte del padre oltre che notevoli dazioni di denaro.
Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3348/2018, conveniva Persona_1 in giudizio per chiedere di accertare la simulazione dell'atto del 1.4.2011, con il quale Pt_1 essa attrice unitamente a avevano venduto al figlio alcuni Persona_2 Parte_1 immobili per il prezzo di euro 60.000,00, deducendo che detto atto dissimulava una donazione;
2 in via subordinata, chiedeva di accertare la nullità della donazione perché l'atto era stato stipulato senza la presenza dei testimoni.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il mancato rispetto dei termini ex art 163 Parte_1 bis c.p.c., il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 9.1.2019, il Giudice riteneva la procedura di mediazione non correttamente esperita nel giudizio n. 2929/2018 e assegnava termine per l'esperimento della stessa.
Nelle more del giudizio decedeva e il processo veniva riassunto da Persona_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio facendo proprie le domande e le difese spiegate dalla de cuius Persona_1
La causa, istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di ctu, subiva vari rinvii per diverse difficoltà incontrate dall'ausiliario nell'espletamento dell'indagine.
All'udienza del 16.12.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione obbligatoria nel procedimento introdotto da , su invito del giudice, con esito Parte_1 negativo. Lo stesso può dirsi nel procedimento introdotto da in quanto la Per_1 mediazione è stata esperita dalla stessa successivamente alla proposizione della domanda, con esito negativo.
Va, in primo luogo, esaminata la domanda di simulazione proposta da . Per_1
Occorre evidenziare che la stessa ha chiesto di accertare la simulazione dell'atto di compravendita del 1.4.2011, avente ad oggetto dei beni in comproprietà tra e il de Per_1 cuius . Persona_2
Ebbene, si deve evidenziare che, per la quota appartenente a non possono che Per_1 trovare i limiti probatori dell'azione di simulazione. Per cui, in assenza di una controdichiarazione comprovante il contenuto simulatorio dell'accordo, l'azione deve essere rigettata.
3 Un discorso diverso va fatto per la quota di pertinenza del de cuius in relazione alla quale
[...]
agisce quale erede dello stesso. Per_1
È da ritenere infatti che tale azione non soggiaccia a detti limiti probatori in base al principio secondo cui l'erede “è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.
2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II,
04/05/2023, n.11659).
Potendo quindi avvalersi della prova presuntiva, non può certo disconoscersi, in Per_1 relazione all'atto in parola, che - nella fattispecie - gravi, precisi e concordanti sono gli indizi che inducono a ritenere come, in effetti, debba ritenersi relativamente simulato il negozio in questione, solo che consideri la circostanza che risulta del tutto poco plausibile, secondo massime di comune esperienza (vieppiù in una famiglia dell'Italia meridionale), una alienazione immobiliare onerosa tra padre e figlio.
Altro indice di notevole rilievo, sintomatico della simulazione si ricava dalle modalità con cui è stato versato il prezzo: ed infatti, il prezzo è stato indicato nell'atto di vendita come ricevuto
“in data antecedente al 4.7.2006 (per cui non necessita l'indicazione analitica delle modalità di pagamento)”, formula tanto apodittica quanto priva di supporto probatorio alcuno
Già questa circostanza induce a ritenere fittizio il carattere della vendita, ove si consideri che, secondo la comune esperienza, il prezzo viene pagato dall'acquirente contestualmente al compimento dell'atto.
Va inoltre rilevato come “Qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé” (Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5372).
Deve quindi essere dichiarata la simulazione dell'atto di vendita suddetto in relazione alla quota
4 alienata dal de cuius poiché tale atto dissimula una donazione. Persona_2
La domanda di nullità di tale donazione per difetto di forma è infondata poiché la stipula dell'atto è avvenuta nelle forme dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede , l'individuazione della quota di Parte_1 legittima allo stesso spettante, pari alla metà di un mezzo sulla base del disposto contenuto nel comma secondo dell'art. 542 c.c. - concorrendo esso con un fratello e con il coniuge -va effettuata sulla scorta della ctu a firma dell'Arch. . Persona_3
Risulta dagli atti che ha istituito erede universale la moglie Persona_2 Persona_1
e che nessun bene è stato attribuito a .
[...] Parte_1
Pertanto, stimato il valore complessivo dell'asse ereditario di nella Persona_2 complessiva somma di euro 237.536,24 (a questo proposito, viene presa come riferimento la stima di cui all'Ipotesi n 2 formulata dal ctu perché si ritiene, come evidenziato dal consulente, che il giardino di pertinenza della villa a Giallonardo rappresenti, senza alcun dubbio, il valore aggiunto ad un immobile inserito in un contesto paesaggistico di assoluto pregio, particolarmente ricercato nella stagione estiva, per le numerose attività ricreative che in esso è possibile svolgere.).
Aggiungendo a tale valore quello del donatum ( € 64.115,37) si perviene a un totale di
301.651,61. Quindi, la quota disponibile è pari ad euro 75.412,90, la quota riservata a Pt_1
a titolo di erede legittimario, è pari ad 1\2 di 1\2, ossia pari ad euro 75.412,90.
[...]
Essendo dimostrato che ha ricevuto dal padre in donazione beni per un valore Parte_1 di € 64.115,37, la lesione della quota riservata è pari ad € 11.297,53.
Ebbene, tenuto conto che aveva, a sua volta, donato i beni ereditari al Persona_1 figlio e alla di lui coniuge, appare opportuno procedersi alla reintegrazione della CP_1 quota di riserva in denaro.
Pertanto, dovrà corrispondere a la somma di € 11.297,53. Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, vanno compensate per metà tenuto conto dell'accoglimento della domanda di simulazione.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 7.3.2023;
accerta e dichiara che l'atto di compravendita del 1.4.2011, in relazione alla sola quota appartenente a , dissimula una donazione in favore di;
Persona_2 Parte_1
accerta e dichiara che il testamento pubblico di del 15.9.1995 lede la quota Persona_2 di riserva a , quale erede legittimario in misura corrispondente a euro € Parte_1
11.297,53 e che quest'ultimo ha diritto alla reintegrazione della quota mediante corrispondente riduzione della disposizione testamentaria in favore di;
Per_1 condanna, ai fini della reintegrazione della quota lesa, a pagare a Controparte_1 Pt_1
la somma di euro € 11.297,53 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
[...]
compensa per metà le spese di lite e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la restante parte di esse, liquidate in complessivi euro 2.822,50 (già oggetto della
[...]
dedotta compensazione) di cui euro 2.540,00 per onorario di avvocato ed euro 282,50 per spese, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
18.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC NN AR AL
(atto firmato digitalmente)
6