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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/01/2024, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA - VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 517/2023 V.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERINI MICHELA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
RONDONI DANIELA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATA con l'intervento del PG
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.1.2024 sulle seguenti, CONCLUSIONI
Parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, modificare il Decreto di Rigetto emesso dal Tribunale di Pisa – Collegio Famiglia, nella parte impugnata così come indicato nella premessa ed accogliere nei seguenti termini la richiesta: Punto 2 a) Nel periodo dal 1 Gennaio al 30 giugno 2024 il pernottamento del fine settimana, integrato con il decreto del 3.10.2022 che prevede che il padre trascorrerà con la figlia il primo e terzo sabato del mese e la seconda e quarta domenica del mese, sarà così regolato: il padre pernotterà con la figlia presso la sua abitazione o quella dei suoi genitori trascorrendo con la figlia il periodo dalle ore 15 del sabato (o altro orario in concomitanza uscita da scuola) alle ore 11 della domenica (quando spetta il giorno del sabato) e dalle ore 19 del sabato alle ore 20 della domenica (quando spetta la domenica) Punto 2b) dal 1 Luglio al 10 Settembre 2024, quando non c'è l'obbligo della scuola, ci sarà il secondo pernotto così come previsto dal Decreto a settimane alterne, in uno dei giorni infrasettimanali dalle ore 11.30 del mercoledi alle ore 13 del giovedì (se non concordato diversamente), mantenendo il pernotto di ogni fine settimana che sarà regolato dalle 10 del sabato alle 11 della domenica ( quando spetta il sabato) e dalle 10 della domenica alle 11 del Lunedì ( quando spetta la Domenica) Dal 10 Settembre ( o altra data secondo l'inizio della scuola) al 22.12.2024 ( inizio vacanze natalizie) il padre trascorrerà con la figlia il sabato e la domenica alternati così come previsto nel Punto 2 a) però ( a causa della frequentazione scolastica) non potrà godere sempre del secondo pernotto che verrà limitato ai giorni festivi infrasettimanali 1 Novembre 8 Dicembre (giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 19 del 31 Ottobre alle ore 11 del 1 Novembre e dalle ore 19 del 7 Dicembre alle ore 11 del giorno 8 Novembre. Dal 23.12.2024 al 07.01.2025 il padre sarà in grado di poter recuperare il secondo pernotto infrasettimanale previsto a settimane alterne, non essendoci l'obbligo scolastico così come regolato al punto 2b. Per i fine settimana intercorrenti in questo periodo, il pernotto sarà regolato come al punto 2b. Punto 2 c) dal 08.01.2025 al 30.06.2025 il secondo pernotto infrasettimanale, non più a settimane alterne, sarà recuperato durante le Festività Pasquali secondo l'orario così come previsto durante le Festività Natalizie e in concomitanza delle festività infrasettimanali che decorrono in detto periodo (25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno etc..) I fine settimana saranno regolati come al punto 2a. Punto 2d) a far data dal 2024, il padre potrà godere di un periodo continuativo di Pt_2 per giorni 5-7 durante il mese di Luglio e gg.
5-7 durante il mese di Agosto da trascorrere con la bambina da concordare con la madre entro il mese di Giugno. Verrà comunque mantenuto l'accompagnamento mattutino del padre a scuola della figlia nel giorno concordato. Per_ Punto 4) Riduzione dell'importo di contributo a favore della figlia ad euro 150,00, così come già previsto dal Tribunale di Pisa in via provvisoria.”
Parte reclamata: IN VIA PRELIMINARE A) Dichiarare Inammissibile il reclamo proposto dal sig. per violazione dell'art. 342 c.p.c.per carenza di specificità dei Parte_1 motivi per le causali di cui in premessa e nel merito propone RECLAMO INCIDENTALE
2 Affinchè la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della pronunzia di primo grado Voglia: 1)Rigettare il reclamo proposto da avverso il decreto di rigetto del Parte_1
Tribunale di Pisa n. 5063/2023 emesso in data 22.09.2023 nell'ambito del procedimento n. 1453/2020 V.G 2)In parziale riforma del decreto impugnato, accogliere il reclamo incidentale di come descritto in premessa e di seguito precisato: Controparte_1 Per_ punto 2) sino al dicembre 2023 il sig. trascorrerà con il 1° ed il 3° sabato Parte_1 del mese dall'uscita di scuola sino alle 21.30 allorché riporterà la bimba presso Per_ l'abitazione materna;
In assenza di scuola starà con dalle 11.00 sino alle 22.00 del sabato allorché riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. La 2° e la 4° Per_ domenica del mese, il padre starà con dalle 11.30 alle ore 19.30 allorchè riporterà la bimba presso l'abitazione materna. I viaggi svolti dal madre saranno limitati a due viaggi al mese;
punto 2a) dal 01 gennaio 2024 sia introdotto il pernottamento e quindi il padre terrà la minore il 1° ed il 3° sabato del mese dalle 17.00 del sabato sino alla domenica alle ore 12.00 allorché riporterà la bimba presso l'abitazione materna;
In assenza di scuola dalle 11.00 del sabato sino alle 12.00 della domenica allorché riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. La 2° e la 4° domenica del mese dalle 10.30 alle 19.30 della domenica senza pernottamento. Punto 2b) dal 01 luglio 2024 e sino al 31.12.2024 in luogo di un secondo pernottamento sarà introdotto un secondo giorno infrasettimanale (senza pernottamento) in cui il sig. Per_ potrà vedere dall'uscita di scuola trattenendosi con lei sino alle 19.30 in Parte_1 periodo scolastico dalle 10.30 alle 19.30 durante il periodo non scolastico. Punto 2c) dal 01 gennaio 2025 viene introdotto il secondo pernotto infrasettimanale solo nel periodo non scolastico. Pernottamento indicativamente individuato nel mercoledì dalle 17.30 sino alle 12.00 del giovedì Punto 2d): Invariato Punto 3):la relazione del Servizi Sociali sia svolta con cadenza semestrale in ragione della peculiare situazione di questo nucleo familiare e di consentire un monitoraggio più rapido delle eventuali criticità che dovessero emergere Punto 4):Si insiste per la richiesta di contributo al mantenimento nella misura di €. 650 mensili come indicato in atti, o nella denegata ipotesi nella conferma di quanto previsto dal Tribunale ossia €. 300,00 mensili Punto 6): a parziale modifica del provvedimento ed in ragione del rigetto delle domande avanzate nel corso del procedimento di I ° si chiede la condanna integrale alle spese del ridetto giudizio del sig. essendo egli parte soccombente. Parte_1
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura del presente giudizio."
P.G.: non conclude.
3 COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] in data 31.7.2020, con decreto del 21.9.2023 ha così provveduto riguardo alla Parte_1 minore nata il [...]: Persona_2
“1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore del ricorrente e della resistente,
, alla madre con collocazione prevalente della Persona_2 Controparte_1 minore medesima presso l'abitazione materna;
2) dispone che il diritto di visita della minore da parte del padre rimanga regolato dalle modalità stabilite nel decreto di questo Tribunale in data 3.10.2022, da aversi qui per integralmente richiamato in parte qua, integrate, a far tempo dal 1.1.2024, dalle seguenti previsioni:
a) nel periodo dal 1.1 al 30.6.2024 la figlia pernotterà presso l'abitazione del padre nei fine settimana;
b) nel periodo dal 1.7 al 31.12.2024 avverrà un secondo pernotto della figlia presso l'abitazione del padre, a settimane alterne, in uno dei giorni centrali della settimana
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti);
c) a far tempo dal 1.1.2025 avverranno due pernotti settimanali della figlia presso l'abitazione del padre, di cui uno nel fine settimana e l'altro in uno dei giorni centrali della settimana stessa (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti);
d) a far tempo dall'anno 2024, nei mesi di agosto e di settembre, il padre terrà la figlia con sè, in ciascuno di detti mesi, per due fine settimana, senza pernotto, sia il sabato che la domenica;
3) incarica i Servizi competenti per territorio della sorveglianza sul corretto svolgimento del sopra disposto regime di visita, segnalando a questo Tribunale il sopravvenire di qualsivoglia situazione di criticità in proposito;
4) dispone che, con decorrenza dalla data della relativa domanda avanzata dalla resistente, corrisponda a entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, mediante assegno circolare o bonifico bancario, a titolo di contributo per Per_ il mantenimento della figlia , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo/vita;
5) dispone che le spese straordinarie sostenute per la figlia minore facciano carico ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nei termini meglio precisati - anche per quanto concerne il perfezionamento dell'accordo sulle stesse - nel decreto di questo
4 Tribunale in data 2.10.2021, da aversi qui per integralmente richiamato in parte qua, e che l'assegno unico sia percepito, per intero, dalla CP_1
6) dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese di lite sostenute dalla resistente, che liquida in € 2.833,00 per competenze, oltre spese generali 15%, IVA a CAP come per legge, ponendo la residua metà delle stesse a carico del ricorrente;
7) pone a carico delle parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, l'ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato.
Il decreto emesso in corso di causa il 3.10.2022 richiamato nel dispositivo aveva disposto in via provvisoria: “che il padre potrà vedere la figlia minore secondo il calendario già disposto con decreto del Tribunale del 29.5.2021, e quindi un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti, dall'uscita di scuola o, in assenza di scuola, dalle ore 11.30 e fino alle 19.30, presso l'abitazione della resistente o comunque non allontanandosi dalle sue immediate vicinanze oppure presso l'abitazione dei nonni paterni con accompagnamento della minore da parte della resistente;
dispone che gli incontri padre/figlia potranno svolgersi anche in assenza della madre e che il padre accompagnerà la figlia minore a scuola in una mattina a sua scelta, individuata nel giorno del mercoledì; dispone che la minore trascorrerà con il padre il primo e il terzo sabato del mese, dalle 11.30 alle 19.30 (intendendo che alle 19.30 dovrà trovarsi presso l'abitazione della madre), e la seconda e quarta domenica del mese in orario 10.30-
18.30; dispone che i viaggi da e per l'abitazione della saranno alternati Parte_3 come segue, in ragione delle esigenze di lavoro della madre, che la vedono occupata anche nei fine settimana: una volta ogni due weekend (quindi un viaggio su quattro) sarà effettuato dalla e verrà comunicato dalla stessa al padre della minore CP_1 in base ai suoi turni entro il venerdì della settimana stessa.”
Con il precedente decreto del 2.10.2021, anch'esso richiamato nel dispositivo, il tribunale aveva altresì regolato provvisoriamente le questioni economiche come segue:
“dispone, in via provvisoria ed in attesa di accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale del ricorrente, che lo stesso versi un contributo mensile di euro 150,00 per il mantenimento della figlia minore da corrispondere a Persona_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di entrambe le parti al 50% CP_1 le spese straordinarie sostenute per la figlia minore con la precisazione Persona_2 che per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche (tasse, mensa, libri, viaggi di istruzione, corredo di cancelleria di inizio anno), le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che
5 intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica, l'altro genitore nel termine di gg. 10 deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa;
se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
a tal fine nel termine di 10 giorni le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.”
Avverso il decreto definitivo ha proposto reclamo sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I. I pernottamenti della figlia presso il padre, pur auspicati dal medesimo, erano stati disciplinati, a partire dal 30.6.2024 quando dovrebbe essere introdotto un secondo pernottamento, in modo incompatibile con le esigenze scolastiche della figlia, tenuto conto della distanza tra la residenza materna, che abita a
Lari (PI), e quella del padre, che abita a Monteverdi Marittimo (PI) ma quando ha la figlia con sé la porta spesso dai nonni paterni, che abitano a San
Vincenzo (LI), in ogni caso con una distanza di circa 80 Km. Il reclamante ha quindi chiesto di disporre che nel periodo scolastico la previsione del secondo pernottamento infrasettimanale sia sostituita con quella del pernottamento della figlia presso il padre solo in concomitanza con le festività infrasettimanali del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e così via (salvo il normale pernottamento infrasettimanale durante le vacanze scolastiche e pasquali).
II. Non sarebbe conforme all'interesse della minore di consolidare il rapporto con il padre la previsione che questi, durante il periodo estivo, possa trascorrere con la figlia, rispetto al regime ordinario, solo due fine settimana (sabato e domenica) senza pernottamento. Il reclamante ha quindi chiesto di poter trascorrere con la figlia periodi di 5-7 giorni sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il mese di giugno.
III. Non sarebbe rispondente alle risultanze istruttorie la decisione del primo giudice di stabilire in € 300 mensili il contributo fisso del padre al mantenimento della figlia, dal momento che le indagini della Guardia di
Finanza non avevano fatto emergere alcuna ricchezza occulta;
quanto alla circostanza, valorizzata dal tribunale, del non aver agito in giudizio per la riduzione del contributo di mantenimento in favore dell'altra figlia, , Per_3 pari a € 650,00 mensili, tale inerzia era dovuta agli accordi bonari intercorsi
6 con la madre di riduzione alla metà del contributo in questione. Il reclamante Per_ ha quindi chiesto che il contributo per la figlia sia determinato in € 150 mensili, come era stato statuito in via provvisoria.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del reclamo e l'accoglimento del reclamo incidentale proposto nei termini riportati in epigrafe. Per_ La reclamata ha ricordato che la figlia frequenta la scuola primaria dal lunedì al sabato con orario 8.30-13.15, pratica sport il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si reca dalla logopedista;
ha sottolineato le criticità nel rapporto padre figlia e ha condiviso le perplessità del padre sul pernottamento infrasettimanale introdotto dal tribunale, tuttavia contestando la richiesta del padre di trascorrere con la figlia tutte le festività infrasettimanali, in tal modo limitando in modo inammissibile la vita sociale della minore.
Ha quindi chiesto, in via di reclamo incidentale, una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre quanto agli orari, al numero dei viaggi a carico della madre (stante l'inoccupazione del padre), la previsione dal 1.7.2024 di un secondo giorno infrasettimanale ma senza pernottamento, salvo nei periodi non scolastici.
Ha altresì chiesto:
- che il servizio sociale relazioni semestralmente, al fine di garantire un monitoraggio più penetrante;
- che il contributo paterno sia elevato a € 650 mensili, essendo le risultanze degli accertamenti fiscali incompatibili con il tenore di vita del reclamante, come peraltro espressamente dichiarato dallo stesso all'assistente sociale, o, in ipotesi, Parte_1 confermato nella misura di € 300,00 mensili;
- che il reclamante sia condannato alla refusione anche delle spese di primo grado, attesa la sua soccombenza.
All'udienza del 19.1.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass. n. 6319 del 21.3.11).
7 Nel merito, pare opportuno seguire il medesimo ordine di svolgimento ed esame delle questioni di cui all'impugnato decreto.
I questione
Occorre evidenziare come i provvedimenti dettati dal tribunale circa la frequentazione tra il padre e la figlia siano stati adottati all'esito di una lunga e articolata istruttoria, nel corso della quale è stata svolta CTU e sono stati coinvolti i servizi sociali territorialmente competenti;
del resto, le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non sono in alcun modo contestate dalle parti. Pertanto, non si ravvisano, né del resto sono stati prospettati, motivi che giustifichino modifiche al regime di visita padre-figlia indicato dal primo giudice, se non in relazione all'introduzione a partire dal
1.7.2024 del pernottamento infrasettimanale, invero di difficile attuazione nel periodo scolastico, vista la distanza tra la residenza della madre, presso cui la minore vive abitualmente, e quella del padre (o dei nonni paterni): in detto periodo, appare maggiormente rispondente al benessere della minore prevedere che la stessa possa stare con il padre, il mercoledì, soltanto dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, quindi senza pernottamento, salvo che il giovedì successivo sia un giorno non scolastico.
Considerate le criticità emerse in corso di causa in ordine alla capacità genitoriale del padre, non sembra opportuno compensare l'eventuale mancato pernottamento infrasettimanale prevedendo ulteriori pernottamenti in giorni diversi o comunque un più ampio diritto di visita fuori dal periodo scolastico (in particolare, nel periodo estivo o durante le festività natalizie o pasquali), fermo restando che – in caso di esito positivo del monitoraggio dei servizi sociali, opportunamente incaricati dal tribunale della sorveglianza del corretto svolgimento della frequentazione tra la minore e il padre – questi potrà richiedere un incremento del proprio diritto di visita.
Non sembra giustificata la richiesta della madre di prevedere l'invio da parte dei servizi sociali di una relazione semestrale, posto che il tribunale ha già demandato ai medesimi di “segnalare il sopravvenire di qualsivoglia criticità”.
Neppure sembra meritevole di accoglimento la richiesta della reclamata di ridurre gli accompagnamenti della figlia previsti a suo carico, avendo già il primo giudice tenuto conto, al riguardo, degli impegni di lavoro della madre e dello stato di inoccupazione del padre.
II questione
Anche in relazione alle questioni economiche, non si ravvisano motivi per modificare le statuizioni del primo giudice, che ha già correttamente valutato tutte le circostanze rilevanti al fine di quantificare il contributo del padre al mantenimento della minore,
8 prendendo atto che dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emersa l'esistenza di minime disponibilità bancarie da parte del nonché l'assenza di redditi Parte_1 fiscalmente dichiarati negli anni 2020 e 2021 e l'esistenza di pignoramenti o sequestri sui veicoli di sua proprietà, tuttavia per contro valorizzando: la mancata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, lo sfoggio da parte del medesimo nei contatti con i servizi sociali di un elevato benessere economico, la mancata prova del fatto che la cessazione dell'attività esercitata in precedenza (con un reddito imponibile dichiarato nel 2019 di € 241.369,00) fosse dovuta a una contrazione del volume d'affari, lasciando perciò presumere piuttosto una volontà di occultamento della propria capacità economica, e, infine, la mancata dimostrazione di aver raggiunto con la madre della figlia maggiore un accordo per la riduzione del contributo al suo mantenimento.
Elementi, tutti, con i quali la parte appellante non si è in alcun modo confrontata. Si osserva, peraltro, come l'asserito accordo per la riduzione del contributo di mantenimento della figlia alla metà di quanto previsto (quindi da € 650,00 a € Per_3
325,00), mostra di per sé l'infondatezza della richiesta di riduzione avanzata dal Per_ con riguardo alla figlia , pur considerando l'età adolescenziale della figlia Parte_1 maggiore.
D'altro canto, quanto alla richiesta di aumento avanzata dalla il tribunale ha CP_1 correttamente valutato che, pur dovendosi ritenere le condizioni economiche del migliori rispetto a quelle apparenti, gli accertamenti della Guardia di Finanza Parte_1 rendono verosimile una diminuzione delle disponibilità del medesimo negli ultimi anni.
In conclusione, le contrapposte richieste delle parti in punto di quantificazione del contributo fisso del padre al mantenimento della minore vanno entrambe disattese.
Le spese di lite
Neppure vi sono motivi per modificare le statuizioni del primo giudice in punto di spese del procedimento, correttamente motivate in ragione della prevalente soccombenza del posto che anche la ha viste parzialmente disattese le proprie Parte_1 CP_1 istanze.
In considerazione dell'esito dell'impugnazione, le spese del secondo grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di PISA datato 4.10.2023, dispone che:
9 - con decorrenza dal 1.7.2024, durante il periodo scolastico, il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dall'uscita di scuola (o, in assenza di scuola, dalle ore 11.30) fino alle ore 19.30, quindi senza pernottamento, salvo che il giovedì successivo sia un giorno non scolastico;
- conferma per il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 19.1.2024
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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SEZIONE PRIMA - VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 517/2023 V.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERINI MICHELA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
RONDONI DANIELA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATA con l'intervento del PG
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.1.2024 sulle seguenti, CONCLUSIONI
Parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, modificare il Decreto di Rigetto emesso dal Tribunale di Pisa – Collegio Famiglia, nella parte impugnata così come indicato nella premessa ed accogliere nei seguenti termini la richiesta: Punto 2 a) Nel periodo dal 1 Gennaio al 30 giugno 2024 il pernottamento del fine settimana, integrato con il decreto del 3.10.2022 che prevede che il padre trascorrerà con la figlia il primo e terzo sabato del mese e la seconda e quarta domenica del mese, sarà così regolato: il padre pernotterà con la figlia presso la sua abitazione o quella dei suoi genitori trascorrendo con la figlia il periodo dalle ore 15 del sabato (o altro orario in concomitanza uscita da scuola) alle ore 11 della domenica (quando spetta il giorno del sabato) e dalle ore 19 del sabato alle ore 20 della domenica (quando spetta la domenica) Punto 2b) dal 1 Luglio al 10 Settembre 2024, quando non c'è l'obbligo della scuola, ci sarà il secondo pernotto così come previsto dal Decreto a settimane alterne, in uno dei giorni infrasettimanali dalle ore 11.30 del mercoledi alle ore 13 del giovedì (se non concordato diversamente), mantenendo il pernotto di ogni fine settimana che sarà regolato dalle 10 del sabato alle 11 della domenica ( quando spetta il sabato) e dalle 10 della domenica alle 11 del Lunedì ( quando spetta la Domenica) Dal 10 Settembre ( o altra data secondo l'inizio della scuola) al 22.12.2024 ( inizio vacanze natalizie) il padre trascorrerà con la figlia il sabato e la domenica alternati così come previsto nel Punto 2 a) però ( a causa della frequentazione scolastica) non potrà godere sempre del secondo pernotto che verrà limitato ai giorni festivi infrasettimanali 1 Novembre 8 Dicembre (giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 19 del 31 Ottobre alle ore 11 del 1 Novembre e dalle ore 19 del 7 Dicembre alle ore 11 del giorno 8 Novembre. Dal 23.12.2024 al 07.01.2025 il padre sarà in grado di poter recuperare il secondo pernotto infrasettimanale previsto a settimane alterne, non essendoci l'obbligo scolastico così come regolato al punto 2b. Per i fine settimana intercorrenti in questo periodo, il pernotto sarà regolato come al punto 2b. Punto 2 c) dal 08.01.2025 al 30.06.2025 il secondo pernotto infrasettimanale, non più a settimane alterne, sarà recuperato durante le Festività Pasquali secondo l'orario così come previsto durante le Festività Natalizie e in concomitanza delle festività infrasettimanali che decorrono in detto periodo (25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno etc..) I fine settimana saranno regolati come al punto 2a. Punto 2d) a far data dal 2024, il padre potrà godere di un periodo continuativo di Pt_2 per giorni 5-7 durante il mese di Luglio e gg.
5-7 durante il mese di Agosto da trascorrere con la bambina da concordare con la madre entro il mese di Giugno. Verrà comunque mantenuto l'accompagnamento mattutino del padre a scuola della figlia nel giorno concordato. Per_ Punto 4) Riduzione dell'importo di contributo a favore della figlia ad euro 150,00, così come già previsto dal Tribunale di Pisa in via provvisoria.”
Parte reclamata: IN VIA PRELIMINARE A) Dichiarare Inammissibile il reclamo proposto dal sig. per violazione dell'art. 342 c.p.c.per carenza di specificità dei Parte_1 motivi per le causali di cui in premessa e nel merito propone RECLAMO INCIDENTALE
2 Affinchè la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della pronunzia di primo grado Voglia: 1)Rigettare il reclamo proposto da avverso il decreto di rigetto del Parte_1
Tribunale di Pisa n. 5063/2023 emesso in data 22.09.2023 nell'ambito del procedimento n. 1453/2020 V.G 2)In parziale riforma del decreto impugnato, accogliere il reclamo incidentale di come descritto in premessa e di seguito precisato: Controparte_1 Per_ punto 2) sino al dicembre 2023 il sig. trascorrerà con il 1° ed il 3° sabato Parte_1 del mese dall'uscita di scuola sino alle 21.30 allorché riporterà la bimba presso Per_ l'abitazione materna;
In assenza di scuola starà con dalle 11.00 sino alle 22.00 del sabato allorché riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. La 2° e la 4° Per_ domenica del mese, il padre starà con dalle 11.30 alle ore 19.30 allorchè riporterà la bimba presso l'abitazione materna. I viaggi svolti dal madre saranno limitati a due viaggi al mese;
punto 2a) dal 01 gennaio 2024 sia introdotto il pernottamento e quindi il padre terrà la minore il 1° ed il 3° sabato del mese dalle 17.00 del sabato sino alla domenica alle ore 12.00 allorché riporterà la bimba presso l'abitazione materna;
In assenza di scuola dalle 11.00 del sabato sino alle 12.00 della domenica allorché riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. La 2° e la 4° domenica del mese dalle 10.30 alle 19.30 della domenica senza pernottamento. Punto 2b) dal 01 luglio 2024 e sino al 31.12.2024 in luogo di un secondo pernottamento sarà introdotto un secondo giorno infrasettimanale (senza pernottamento) in cui il sig. Per_ potrà vedere dall'uscita di scuola trattenendosi con lei sino alle 19.30 in Parte_1 periodo scolastico dalle 10.30 alle 19.30 durante il periodo non scolastico. Punto 2c) dal 01 gennaio 2025 viene introdotto il secondo pernotto infrasettimanale solo nel periodo non scolastico. Pernottamento indicativamente individuato nel mercoledì dalle 17.30 sino alle 12.00 del giovedì Punto 2d): Invariato Punto 3):la relazione del Servizi Sociali sia svolta con cadenza semestrale in ragione della peculiare situazione di questo nucleo familiare e di consentire un monitoraggio più rapido delle eventuali criticità che dovessero emergere Punto 4):Si insiste per la richiesta di contributo al mantenimento nella misura di €. 650 mensili come indicato in atti, o nella denegata ipotesi nella conferma di quanto previsto dal Tribunale ossia €. 300,00 mensili Punto 6): a parziale modifica del provvedimento ed in ragione del rigetto delle domande avanzate nel corso del procedimento di I ° si chiede la condanna integrale alle spese del ridetto giudizio del sig. essendo egli parte soccombente. Parte_1
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura del presente giudizio."
P.G.: non conclude.
3 COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] in data 31.7.2020, con decreto del 21.9.2023 ha così provveduto riguardo alla Parte_1 minore nata il [...]: Persona_2
“1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore del ricorrente e della resistente,
, alla madre con collocazione prevalente della Persona_2 Controparte_1 minore medesima presso l'abitazione materna;
2) dispone che il diritto di visita della minore da parte del padre rimanga regolato dalle modalità stabilite nel decreto di questo Tribunale in data 3.10.2022, da aversi qui per integralmente richiamato in parte qua, integrate, a far tempo dal 1.1.2024, dalle seguenti previsioni:
a) nel periodo dal 1.1 al 30.6.2024 la figlia pernotterà presso l'abitazione del padre nei fine settimana;
b) nel periodo dal 1.7 al 31.12.2024 avverrà un secondo pernotto della figlia presso l'abitazione del padre, a settimane alterne, in uno dei giorni centrali della settimana
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti);
c) a far tempo dal 1.1.2025 avverranno due pernotti settimanali della figlia presso l'abitazione del padre, di cui uno nel fine settimana e l'altro in uno dei giorni centrali della settimana stessa (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti);
d) a far tempo dall'anno 2024, nei mesi di agosto e di settembre, il padre terrà la figlia con sè, in ciascuno di detti mesi, per due fine settimana, senza pernotto, sia il sabato che la domenica;
3) incarica i Servizi competenti per territorio della sorveglianza sul corretto svolgimento del sopra disposto regime di visita, segnalando a questo Tribunale il sopravvenire di qualsivoglia situazione di criticità in proposito;
4) dispone che, con decorrenza dalla data della relativa domanda avanzata dalla resistente, corrisponda a entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, mediante assegno circolare o bonifico bancario, a titolo di contributo per Per_ il mantenimento della figlia , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo/vita;
5) dispone che le spese straordinarie sostenute per la figlia minore facciano carico ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nei termini meglio precisati - anche per quanto concerne il perfezionamento dell'accordo sulle stesse - nel decreto di questo
4 Tribunale in data 2.10.2021, da aversi qui per integralmente richiamato in parte qua, e che l'assegno unico sia percepito, per intero, dalla CP_1
6) dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese di lite sostenute dalla resistente, che liquida in € 2.833,00 per competenze, oltre spese generali 15%, IVA a CAP come per legge, ponendo la residua metà delle stesse a carico del ricorrente;
7) pone a carico delle parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, l'ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato.
Il decreto emesso in corso di causa il 3.10.2022 richiamato nel dispositivo aveva disposto in via provvisoria: “che il padre potrà vedere la figlia minore secondo il calendario già disposto con decreto del Tribunale del 29.5.2021, e quindi un giorno alla settimana, da concordarsi tra le parti, dall'uscita di scuola o, in assenza di scuola, dalle ore 11.30 e fino alle 19.30, presso l'abitazione della resistente o comunque non allontanandosi dalle sue immediate vicinanze oppure presso l'abitazione dei nonni paterni con accompagnamento della minore da parte della resistente;
dispone che gli incontri padre/figlia potranno svolgersi anche in assenza della madre e che il padre accompagnerà la figlia minore a scuola in una mattina a sua scelta, individuata nel giorno del mercoledì; dispone che la minore trascorrerà con il padre il primo e il terzo sabato del mese, dalle 11.30 alle 19.30 (intendendo che alle 19.30 dovrà trovarsi presso l'abitazione della madre), e la seconda e quarta domenica del mese in orario 10.30-
18.30; dispone che i viaggi da e per l'abitazione della saranno alternati Parte_3 come segue, in ragione delle esigenze di lavoro della madre, che la vedono occupata anche nei fine settimana: una volta ogni due weekend (quindi un viaggio su quattro) sarà effettuato dalla e verrà comunicato dalla stessa al padre della minore CP_1 in base ai suoi turni entro il venerdì della settimana stessa.”
Con il precedente decreto del 2.10.2021, anch'esso richiamato nel dispositivo, il tribunale aveva altresì regolato provvisoriamente le questioni economiche come segue:
“dispone, in via provvisoria ed in attesa di accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale del ricorrente, che lo stesso versi un contributo mensile di euro 150,00 per il mantenimento della figlia minore da corrispondere a Persona_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di entrambe le parti al 50% CP_1 le spese straordinarie sostenute per la figlia minore con la precisazione Persona_2 che per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche (tasse, mensa, libri, viaggi di istruzione, corredo di cancelleria di inizio anno), le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che
5 intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica, l'altro genitore nel termine di gg. 10 deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa;
se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
a tal fine nel termine di 10 giorni le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.”
Avverso il decreto definitivo ha proposto reclamo sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I. I pernottamenti della figlia presso il padre, pur auspicati dal medesimo, erano stati disciplinati, a partire dal 30.6.2024 quando dovrebbe essere introdotto un secondo pernottamento, in modo incompatibile con le esigenze scolastiche della figlia, tenuto conto della distanza tra la residenza materna, che abita a
Lari (PI), e quella del padre, che abita a Monteverdi Marittimo (PI) ma quando ha la figlia con sé la porta spesso dai nonni paterni, che abitano a San
Vincenzo (LI), in ogni caso con una distanza di circa 80 Km. Il reclamante ha quindi chiesto di disporre che nel periodo scolastico la previsione del secondo pernottamento infrasettimanale sia sostituita con quella del pernottamento della figlia presso il padre solo in concomitanza con le festività infrasettimanali del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e così via (salvo il normale pernottamento infrasettimanale durante le vacanze scolastiche e pasquali).
II. Non sarebbe conforme all'interesse della minore di consolidare il rapporto con il padre la previsione che questi, durante il periodo estivo, possa trascorrere con la figlia, rispetto al regime ordinario, solo due fine settimana (sabato e domenica) senza pernottamento. Il reclamante ha quindi chiesto di poter trascorrere con la figlia periodi di 5-7 giorni sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il mese di giugno.
III. Non sarebbe rispondente alle risultanze istruttorie la decisione del primo giudice di stabilire in € 300 mensili il contributo fisso del padre al mantenimento della figlia, dal momento che le indagini della Guardia di
Finanza non avevano fatto emergere alcuna ricchezza occulta;
quanto alla circostanza, valorizzata dal tribunale, del non aver agito in giudizio per la riduzione del contributo di mantenimento in favore dell'altra figlia, , Per_3 pari a € 650,00 mensili, tale inerzia era dovuta agli accordi bonari intercorsi
6 con la madre di riduzione alla metà del contributo in questione. Il reclamante Per_ ha quindi chiesto che il contributo per la figlia sia determinato in € 150 mensili, come era stato statuito in via provvisoria.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del reclamo e l'accoglimento del reclamo incidentale proposto nei termini riportati in epigrafe. Per_ La reclamata ha ricordato che la figlia frequenta la scuola primaria dal lunedì al sabato con orario 8.30-13.15, pratica sport il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si reca dalla logopedista;
ha sottolineato le criticità nel rapporto padre figlia e ha condiviso le perplessità del padre sul pernottamento infrasettimanale introdotto dal tribunale, tuttavia contestando la richiesta del padre di trascorrere con la figlia tutte le festività infrasettimanali, in tal modo limitando in modo inammissibile la vita sociale della minore.
Ha quindi chiesto, in via di reclamo incidentale, una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre quanto agli orari, al numero dei viaggi a carico della madre (stante l'inoccupazione del padre), la previsione dal 1.7.2024 di un secondo giorno infrasettimanale ma senza pernottamento, salvo nei periodi non scolastici.
Ha altresì chiesto:
- che il servizio sociale relazioni semestralmente, al fine di garantire un monitoraggio più penetrante;
- che il contributo paterno sia elevato a € 650 mensili, essendo le risultanze degli accertamenti fiscali incompatibili con il tenore di vita del reclamante, come peraltro espressamente dichiarato dallo stesso all'assistente sociale, o, in ipotesi, Parte_1 confermato nella misura di € 300,00 mensili;
- che il reclamante sia condannato alla refusione anche delle spese di primo grado, attesa la sua soccombenza.
All'udienza del 19.1.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass. n. 6319 del 21.3.11).
7 Nel merito, pare opportuno seguire il medesimo ordine di svolgimento ed esame delle questioni di cui all'impugnato decreto.
I questione
Occorre evidenziare come i provvedimenti dettati dal tribunale circa la frequentazione tra il padre e la figlia siano stati adottati all'esito di una lunga e articolata istruttoria, nel corso della quale è stata svolta CTU e sono stati coinvolti i servizi sociali territorialmente competenti;
del resto, le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non sono in alcun modo contestate dalle parti. Pertanto, non si ravvisano, né del resto sono stati prospettati, motivi che giustifichino modifiche al regime di visita padre-figlia indicato dal primo giudice, se non in relazione all'introduzione a partire dal
1.7.2024 del pernottamento infrasettimanale, invero di difficile attuazione nel periodo scolastico, vista la distanza tra la residenza della madre, presso cui la minore vive abitualmente, e quella del padre (o dei nonni paterni): in detto periodo, appare maggiormente rispondente al benessere della minore prevedere che la stessa possa stare con il padre, il mercoledì, soltanto dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, quindi senza pernottamento, salvo che il giovedì successivo sia un giorno non scolastico.
Considerate le criticità emerse in corso di causa in ordine alla capacità genitoriale del padre, non sembra opportuno compensare l'eventuale mancato pernottamento infrasettimanale prevedendo ulteriori pernottamenti in giorni diversi o comunque un più ampio diritto di visita fuori dal periodo scolastico (in particolare, nel periodo estivo o durante le festività natalizie o pasquali), fermo restando che – in caso di esito positivo del monitoraggio dei servizi sociali, opportunamente incaricati dal tribunale della sorveglianza del corretto svolgimento della frequentazione tra la minore e il padre – questi potrà richiedere un incremento del proprio diritto di visita.
Non sembra giustificata la richiesta della madre di prevedere l'invio da parte dei servizi sociali di una relazione semestrale, posto che il tribunale ha già demandato ai medesimi di “segnalare il sopravvenire di qualsivoglia criticità”.
Neppure sembra meritevole di accoglimento la richiesta della reclamata di ridurre gli accompagnamenti della figlia previsti a suo carico, avendo già il primo giudice tenuto conto, al riguardo, degli impegni di lavoro della madre e dello stato di inoccupazione del padre.
II questione
Anche in relazione alle questioni economiche, non si ravvisano motivi per modificare le statuizioni del primo giudice, che ha già correttamente valutato tutte le circostanze rilevanti al fine di quantificare il contributo del padre al mantenimento della minore,
8 prendendo atto che dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emersa l'esistenza di minime disponibilità bancarie da parte del nonché l'assenza di redditi Parte_1 fiscalmente dichiarati negli anni 2020 e 2021 e l'esistenza di pignoramenti o sequestri sui veicoli di sua proprietà, tuttavia per contro valorizzando: la mancata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, lo sfoggio da parte del medesimo nei contatti con i servizi sociali di un elevato benessere economico, la mancata prova del fatto che la cessazione dell'attività esercitata in precedenza (con un reddito imponibile dichiarato nel 2019 di € 241.369,00) fosse dovuta a una contrazione del volume d'affari, lasciando perciò presumere piuttosto una volontà di occultamento della propria capacità economica, e, infine, la mancata dimostrazione di aver raggiunto con la madre della figlia maggiore un accordo per la riduzione del contributo al suo mantenimento.
Elementi, tutti, con i quali la parte appellante non si è in alcun modo confrontata. Si osserva, peraltro, come l'asserito accordo per la riduzione del contributo di mantenimento della figlia alla metà di quanto previsto (quindi da € 650,00 a € Per_3
325,00), mostra di per sé l'infondatezza della richiesta di riduzione avanzata dal Per_ con riguardo alla figlia , pur considerando l'età adolescenziale della figlia Parte_1 maggiore.
D'altro canto, quanto alla richiesta di aumento avanzata dalla il tribunale ha CP_1 correttamente valutato che, pur dovendosi ritenere le condizioni economiche del migliori rispetto a quelle apparenti, gli accertamenti della Guardia di Finanza Parte_1 rendono verosimile una diminuzione delle disponibilità del medesimo negli ultimi anni.
In conclusione, le contrapposte richieste delle parti in punto di quantificazione del contributo fisso del padre al mantenimento della minore vanno entrambe disattese.
Le spese di lite
Neppure vi sono motivi per modificare le statuizioni del primo giudice in punto di spese del procedimento, correttamente motivate in ragione della prevalente soccombenza del posto che anche la ha viste parzialmente disattese le proprie Parte_1 CP_1 istanze.
In considerazione dell'esito dell'impugnazione, le spese del secondo grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di PISA datato 4.10.2023, dispone che:
9 - con decorrenza dal 1.7.2024, durante il periodo scolastico, il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia il mercoledì dall'uscita di scuola (o, in assenza di scuola, dalle ore 11.30) fino alle ore 19.30, quindi senza pernottamento, salvo che il giovedì successivo sia un giorno non scolastico;
- conferma per il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 19.1.2024
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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