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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 4389/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4389 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 18 febbraio 2025, avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Giugliano in Campania (NA) alla via Madonna del Pantano n.
61/54 - C.F.: , ivi elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato alla via G. Ferraris II traversa n. 37, presso lo studio dell'Avv. Anna Poziello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in Giugliano in Campania alla via Madonna del
Pantano n. 61/54, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata in Castel Volturno alla via L. Ariosto n. 30 presso lo studio dell'Avv. Cristina D'Ausilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato la volontà di voler regolamentare i rapporti inerenti il figlio minore alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il
14/11/2024, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio Persona_1
(nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori,
[...]
Pag. 2 di 11 chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Il P.M., con visto del 20/2/2025, esprimeva parere favorevole.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui al ricorso e la relatrice con provvedimento depositato il 18/2/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) il figlio minore vivrà insieme alla madre presso la casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Madonna del
Pantano n. 50.48, Varcaturo presso cui fissa il suo domicilio ma sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via condivisa la potestà genitoriale e conseguentemente gli stessi dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla crescita, alla istruzione, alla salute ed allo sviluppo psico-fisico del minore , tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2) in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154, ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, le parti si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
Pag. 3 di 11 3) il sig. tenuto conto delle proprie esigenze di Parte_1
lavoro nonché delle esigenze presenti e future di studio e svago del minore , terrà il figlio con sé tre pomeriggi Per_1
infrasettimanali, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30/18 alle ore 19.30 , salvo diverso accordo tra i genitori;
4) Il sig. trascorrerà con il minore , due Parte_1
weekend al mese, a settimane alterne, senza pernottamento fino al compimento del quinto anno di età, dal sabato dalle ore 16 fino alle ore 19.30 alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
5) Al compimento del 5° anno di età del minore, il GN terrà con sé il minore due week al mese, in modo Parte_1
alternato, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti;
6) Il minore trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, le festività natalizie e pasquali secondo un calendario concordato tra le parti e che, a titolo esemplificativo, si descrive:
- Relativamente alle vacanze natalizie, il minore, fino al compimento del quinto anno di età, trascorrerà con il padre il giorno di Natale dalle ore 10.30 alle ore 17.30 e del 26 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17.30, così come il 1 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
- Successivamente, al compimento del 5° anno di età del minore
, a rotazione, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, così come i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, con pernottamento;
Pag. 4 di 11 - Relativamente alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, a rotazione, a cominciare, dall'anno 2025 dalla madre, la Santa Pasqua ed il Lunedì in Albis con il padre e viceversa ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
- Relativamente alle vacanze estive, il minore, fino al compimento del 5° anno di età trascorrerà con il padre 7 giorni in modo continuativo alternando i giorni tra la mattina ed il pomeriggio, durante il mese di agosto, senza pernottamento, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle ore 19.30, periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
- Successivamente, il minore al compimento del 5° anno di età , trascorrerà con il padre 7 giorni in modo continuativo durante il mese di agosto, con pernottamento, periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
7) Durante le altre festività il padre terrà con sé il figlio minore a pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure a cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi
8) Durante i ponti annuali, il minore , fino al compimento del 5° anno di età, trascorrerà con il padre metà giornata a pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure a cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
successivamente minore al compimento del 5° anno di età il padre potrà tenere con sé il minore anche per il pernottamento e trascorrere con il figlio anche due giorni , secondo il criterio dell'alternanza;
Pag. 5 di 11 9) Il minore trascorrerà, infine, con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà ;
10) Allo stesso modo, il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma;
11) Il minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, in modo congiunto;
se in modo disgiunto, il minore trascorrerà con il padre metà giornata
: il pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure la cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori .
12) Il minore resterà con la mamma, anche nei giorni non stabiliti, nell'eventualità in cui dovesse ammalarsi.
13) I ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con il figlio ed a comunicare, altresì, una utenza telefonica fissa e/o una mobile presso la quale il minore oppure un genitore dovrà essere sempre reperibile.
Sono fatti salvi diversi accordi atti in ogni caso a mantenere ogni più stretta consuetudine di rapporto tra figlio e padre.
In ottemperanza alla legge numero 54/2006 che ha riformulato l'art. 155 codice civile, le parti si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti. Tale diritto assume un contenuto di autonomia e di indipendenza rispetto al rapporto genitoriale e si pone quale
Pag. 6 di 11 diritto della personalità dei minori, che si configura quale conseguenza del processo di personalizzazione dei rapporti familiari e del progressivo mutamento della considerazione del minore da soggetto debole da tutelare ad individuo titolare di diritti soggettivi;
14) il GN corrisponderà quale Parte_1
contributo al mantenimento del minore la somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
15) Detta somma sarà versata, a mezzo bonifico su c/c bancario oppure postale in favore della SI sul seguente CP_1
codice IBAN: [...] entro il giorno
20 di ogni mese;
16) L'assegno unico , attualmente percepito per intero dalla SI , sarà , diviso al 50% come per legge;
CP_1
17) Per cui la SI , si impegna sin d'ora, con la CP_1
sottoscrizione del presente accordo, a rinunciare alla quota del
50% , in favore del GN . Parte_1
18) Il sig. si impegna, altresì, a Parte_1
corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, in conformità al Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2019, siglato tra l'Intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Pag. 7 di 11 Avvocati di Napoli Nord, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a darne formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi.
Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, tenendo conto dell'attitudine, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, le spese di iscrizione a scuole private le visite pediatriche, gli interventi chirurgici privati non coperti da Servizio Sanitario, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono il pernotto;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto qualora l'acquisto sia stato concordato, spese relative
Pag. 8 di 11 all'Università pubblica.
Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 15 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Al fine di permettere eventuali de trazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono obbligati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
Le spese mediche dovranno essere comprovate da specifica prescrizione e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Resta salvo ogni diverso accordo tra le parti.
Le spese legali sono compensate tra le parti.
Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme codicistiche vigenti in materia.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore .
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si
Pag. 9 di 11 dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da Parte_1
(C.F.: ) e
[...] C.F._3 [...]
(C.F.: ) alle CP_1 C.F._2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 4389/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4389 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 18 febbraio 2025, avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Giugliano in Campania (NA) alla via Madonna del Pantano n.
61/54 - C.F.: , ivi elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato alla via G. Ferraris II traversa n. 37, presso lo studio dell'Avv. Anna Poziello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in Giugliano in Campania alla via Madonna del
Pantano n. 61/54, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata in Castel Volturno alla via L. Ariosto n. 30 presso lo studio dell'Avv. Cristina D'Ausilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato la volontà di voler regolamentare i rapporti inerenti il figlio minore alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il
14/11/2024, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio Persona_1
(nato il [...]), riconosciuto da entrambi i genitori,
[...]
Pag. 2 di 11 chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Il P.M., con visto del 20/2/2025, esprimeva parere favorevole.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui al ricorso e la relatrice con provvedimento depositato il 18/2/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) il figlio minore vivrà insieme alla madre presso la casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Madonna del
Pantano n. 50.48, Varcaturo presso cui fissa il suo domicilio ma sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via condivisa la potestà genitoriale e conseguentemente gli stessi dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla crescita, alla istruzione, alla salute ed allo sviluppo psico-fisico del minore , tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2) in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154, ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, le parti si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
Pag. 3 di 11 3) il sig. tenuto conto delle proprie esigenze di Parte_1
lavoro nonché delle esigenze presenti e future di studio e svago del minore , terrà il figlio con sé tre pomeriggi Per_1
infrasettimanali, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30/18 alle ore 19.30 , salvo diverso accordo tra i genitori;
4) Il sig. trascorrerà con il minore , due Parte_1
weekend al mese, a settimane alterne, senza pernottamento fino al compimento del quinto anno di età, dal sabato dalle ore 16 fino alle ore 19.30 alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
5) Al compimento del 5° anno di età del minore, il GN terrà con sé il minore due week al mese, in modo Parte_1
alternato, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti;
6) Il minore trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, le festività natalizie e pasquali secondo un calendario concordato tra le parti e che, a titolo esemplificativo, si descrive:
- Relativamente alle vacanze natalizie, il minore, fino al compimento del quinto anno di età, trascorrerà con il padre il giorno di Natale dalle ore 10.30 alle ore 17.30 e del 26 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17.30, così come il 1 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
- Successivamente, al compimento del 5° anno di età del minore
, a rotazione, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, così come i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, con pernottamento;
Pag. 4 di 11 - Relativamente alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, a rotazione, a cominciare, dall'anno 2025 dalla madre, la Santa Pasqua ed il Lunedì in Albis con il padre e viceversa ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
- Relativamente alle vacanze estive, il minore, fino al compimento del 5° anno di età trascorrerà con il padre 7 giorni in modo continuativo alternando i giorni tra la mattina ed il pomeriggio, durante il mese di agosto, senza pernottamento, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle ore 19.30, periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
- Successivamente, il minore al compimento del 5° anno di età , trascorrerà con il padre 7 giorni in modo continuativo durante il mese di agosto, con pernottamento, periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
7) Durante le altre festività il padre terrà con sé il figlio minore a pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure a cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi
8) Durante i ponti annuali, il minore , fino al compimento del 5° anno di età, trascorrerà con il padre metà giornata a pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure a cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
successivamente minore al compimento del 5° anno di età il padre potrà tenere con sé il minore anche per il pernottamento e trascorrere con il figlio anche due giorni , secondo il criterio dell'alternanza;
Pag. 5 di 11 9) Il minore trascorrerà, infine, con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà ;
10) Allo stesso modo, il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma;
11) Il minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, in modo congiunto;
se in modo disgiunto, il minore trascorrerà con il padre metà giornata
: il pranzo dalle ore 12 alle ore 16 oppure la cena dalle ore 16 alle ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori .
12) Il minore resterà con la mamma, anche nei giorni non stabiliti, nell'eventualità in cui dovesse ammalarsi.
13) I ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con il figlio ed a comunicare, altresì, una utenza telefonica fissa e/o una mobile presso la quale il minore oppure un genitore dovrà essere sempre reperibile.
Sono fatti salvi diversi accordi atti in ogni caso a mantenere ogni più stretta consuetudine di rapporto tra figlio e padre.
In ottemperanza alla legge numero 54/2006 che ha riformulato l'art. 155 codice civile, le parti si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti. Tale diritto assume un contenuto di autonomia e di indipendenza rispetto al rapporto genitoriale e si pone quale
Pag. 6 di 11 diritto della personalità dei minori, che si configura quale conseguenza del processo di personalizzazione dei rapporti familiari e del progressivo mutamento della considerazione del minore da soggetto debole da tutelare ad individuo titolare di diritti soggettivi;
14) il GN corrisponderà quale Parte_1
contributo al mantenimento del minore la somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
15) Detta somma sarà versata, a mezzo bonifico su c/c bancario oppure postale in favore della SI sul seguente CP_1
codice IBAN: [...] entro il giorno
20 di ogni mese;
16) L'assegno unico , attualmente percepito per intero dalla SI , sarà , diviso al 50% come per legge;
CP_1
17) Per cui la SI , si impegna sin d'ora, con la CP_1
sottoscrizione del presente accordo, a rinunciare alla quota del
50% , in favore del GN . Parte_1
18) Il sig. si impegna, altresì, a Parte_1
corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, in conformità al Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2019, siglato tra l'Intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Pag. 7 di 11 Avvocati di Napoli Nord, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a darne formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi.
Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, tenendo conto dell'attitudine, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, le spese di iscrizione a scuole private le visite pediatriche, gli interventi chirurgici privati non coperti da Servizio Sanitario, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono il pernotto;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto qualora l'acquisto sia stato concordato, spese relative
Pag. 8 di 11 all'Università pubblica.
Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 15 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Al fine di permettere eventuali de trazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono obbligati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
Le spese mediche dovranno essere comprovate da specifica prescrizione e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Resta salvo ogni diverso accordo tra le parti.
Le spese legali sono compensate tra le parti.
Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme codicistiche vigenti in materia.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore .
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si
Pag. 9 di 11 dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da Parte_1
(C.F.: ) e
[...] C.F._3 [...]
(C.F.: ) alle CP_1 C.F._2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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