Art. 3.
I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale.
I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale.
I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.