Versione
7 aprile 1942
7 aprile 1942
Art. 3.
I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale.
I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale.
I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1974, n. 1056Provvedimento: Il privilegio legale che i consorzi di miglioramento fondiario iscrivono, in base agli artt 3 e 4 della legge 12 febbraio 1942, n 183, sugli immobili dei consorziati, a garanzia dei contributi a questi ultimi imposti dal consorzio per l'esecuzione e l'Esercizio delle opere di miglioramento, non e ammesso al beneficio dell'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa. Pertanto, legittimamente l'amministrazione finanziaria applica sulla predetta iscrizione di privilegio, originariamente assoggettata alla sola imposta ipotecaria fissa, il supplemento relativo all'intero tributo. Ne la circostanza che il consorzio abbia ottenuto da un istituto di credito un mutuo, verso rilascio, a …Leggi di più...
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