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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2376/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CEFALO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. RICCI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 28/12/2022 in Campoli Monte Taburno alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 10.6.25, dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le
1 condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa emergenziale vigente.
Il P.M., pur regolarmente notiziato del ricorso, non ha preso parte al giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970 n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (3.12.25) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 277 del 4.12.2025 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campoli Monte Taburno data
28/12/2022 (Registro atti di matrimonio del Comune di Campoli Monte Taburno, atto n.1 parte I del 28/12/2022) tra , nata a Parte_1
BENEVENTO (BN) il 11/06/1989, e , nato a [...] Controparte_1
(VA) il 08/10/1984 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2376/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CEFALO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. RICCI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
Benevento chiedendo pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 28/12/2022 in Campoli Monte Taburno alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 10.6.25, dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le
1 condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa emergenziale vigente.
Il P.M., pur regolarmente notiziato del ricorso, non ha preso parte al giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970 n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di Benevento (3.12.25) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 277 del 4.12.2025 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campoli Monte Taburno data
28/12/2022 (Registro atti di matrimonio del Comune di Campoli Monte Taburno, atto n.1 parte I del 28/12/2022) tra , nata a Parte_1
BENEVENTO (BN) il 11/06/1989, e , nato a [...] Controparte_1
(VA) il 08/10/1984 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
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