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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 17021 decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Nardoianni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in MA,
P.zza San Saturnino 5
RICORRENTE
pagina 1 di 28 E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Barbara Frateiacci e Maria Rosaria Damizia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in MA, Via Sabotino 12
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento spettanze retributive;
impugnativa di licenziamento disposto all'esito di procedura di licenziamento collettivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
MA, in funzione di Giudice del Lavoro, premettendo di aver iniziato a lavorare per la società convenuta, a far data dal 22.2.2016, in Controparte_1
forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica;
di aver poi sottoscritto in data 6.9.2016 ulteriore contratto della stessa natura, prorogato sino al 31.12.2017; di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, con decorrenza dal 15.1.2018, quale collaboratore fisso, in virtù di contratto ex art. 2 CNLG;
di essere iscritto all'Albo di Giornalisti professionisti dal 21.1.2009; di essersi occupato,
pagina 2 di 28 a partire dal mese di luglio 2017, di Ambiente, Salute e Politica, sotto la direzione del redattore , essendo tenuto a lavorare dal lunedì al venerdì, svolgendo le Controparte_2
mansioni come meglio descritte nell'atto introduttivo;
di aver poi, a decorrere dal mese di gennaio 2018, iniziato a lavorare presso i desk riservati all'agenzia all'interno della
Camera dei deputati, prendendo ordini e direttive dai caporedattori della redazione politica, lavorando sulla base di specifica turnistica anche nei fine settimana e svolgendo le mansioni di redattore come meglio dettagliate nell'atto introduttivo.
Ha quindi sostenuto di aver diritto, quantomeno dal 1°.7.202017, al riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con inquadramento quale collaboratore fisso ex art. 2
CCLG, nonché, a decorrere dal 1°.1.2018, all'inquadramento quale redattore ordinario ex art. 1 CCLG, con anzianità di servizio superiore a 30 mesi;
con conseguente maturazione delle differenze retributive così come calcolate nel conteggio allegato in atti.
Ha poi esposto che, in data 26 settembre 2023, la Controparte_1
aveva avviato, ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/1991, una procedura di
[...]
licenziamento collettivo nei confronti di n. 28 dipendenti, di cui n. 13 impiegati grafici e n. 15 giornalisti, questi ultimi distribuiti presso le seguenti sedi: n. 10 in forza presso la sede di MA, n. 1 presso la sede di AN, n. 2 presso la sede di OL, n. 1 in forza presso la sede di AP e n. 1 presso la sede di IO BR;
che, in data 13 dicembre 2023, la Società e la parte sindacale avevano sottoscritto in sede ministeriale un verbale di mancato accordo limitatamente al personale giornalistico;
che, in data 28 dicembre 2023, la Società gli aveva intimato il recesso “in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 della legge 223 del 1991”; che, con nota invita a mezzo pec in data 11.1.2024, aveva impugnato il licenziamento.
Tanto premesso, ha sostenuto: 1) la violazione dell'art. 5 L. 223/1991, assumendo che la comparazione dei lavoratori operata su scale locale fosse in contraddizione con la dimensione nazionale dell'esigenza tecnico-produttiva ed organizzativa indicata nella comunicazione di avvio della procedura;
2) la violazione dell'art. 4, comma 3, L.
pagina 3 di 28 223/1991, in difetto dell'indicazione nella comunicazione di avvio della procedura delle ragioni che limitassero i licenziamenti ai dipendenti di specifiche unità, nonché delle ragioni per cui non si fosse ritenuto di ovviarvi con il trasferimento ad altre unità produttive;
3) la violazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991, stante la genericità della comunicazione di chiusura della procedura in relazione alle concrete modalità applicative dei criteri di scelta.
Sulla base di tali premesse, ha quindi chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto sin dal 1° luglio 2017, nonché del diritto all'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CCLG e poi a decorrere dal 1° gennaio 2018 come redattore ordinario ex art. 1 CCLG con anzianità superiore a 30 mesi, la condanna della società convenuta al pagamento, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 delle somme di euro 327,75, a titolo di TFR, e di euro 416,27, a titolo di ratei di tredicesima, nonché, per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla data di risoluzione del contratto, della complessiva somma lorda di euro 133.249,37, a titolo di differenze retributive, come da allegato conteggio.
In merito al licenziamento, ha invocato la tutela indennitaria, ai sensi degli artt. 10 e 3, comma 1, D. lgs. 23/2015.
Stante il riconoscimento dalla sola tutela indennitaria e dunque di riconoscimento della risoluzione del rapporto, ha poi fatto valere il proprio diritto al pagamento del TFR (pari ad euro 22.910,38, come da CU 2024) e dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari ad
8 mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 27 CNLG e dunque ad euro 31.602,75), da cui detrarre l'importo netto di euro 9.751,47 percepito il 30.4.2024 e gli eventuali ulteriori importi erogati in corso di causa.
Ha quindi concluso, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico, per la qualifica del redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità professionale ai sensi dell'art. 1 e 11 del CNLG, a partire dal 15.1.2018 e sino al 28.12.2023; per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma di €. 133.249,37 (o al
pagina 4 di 28 pagamento della somma minore ritenuta equa o di giustizia o che risulterà dovuta all'esito della espletanda CTU) a titolo di differenza tra la retribuzione percepita e quella che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in ragione dell'attività effettivamente svolta (differenze stipendiali, tredicesima mensilità ed indennità redazionale). b) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società convenuta con decorrenza 1 luglio 2017 e, in applicazione dell'art. 2 del CNLG, condannare la società resistente al pagamento della somma di euro 327,75 a titolo di trattamento di fine rapporto e della somma di euro 416,27 a titolo di ratei di tredicesima;
c) Accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 28.12.2023 e per l'effetto, in applicazione degli artt. 10 e 3 comma 1 del D.
Lgs. n. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla a società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di
36 mensilità, ciascuna pari ad €. 3.950,34 (ovvero in subordine la somma mensile di €.
2.066,79 - comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive). d) In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.
22.910,38 a titolo di TFR al lordo delle ritenute di legge e di €. 31.602,75 a titolo di indennità di mancato preavviso, da cui va detratta la somma di €. 9.751,47 percepita al
30.04.2024 e le somme che verranno eventualmente versate in corso di causa da parte della convenuta. e) Sulle somme di cui al punto che precede riconoscere gli interessi al tasso convenzionale del 12% ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 28 del CNLG”.
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, relativamente alla richiesta di pagamento delle spettanze retributive, ha sostenuto come l'omesso richiamo nell'atto introduttivo delle declaratorie delle qualifiche di inquadramento invocate (collaboratore fisso ex art. 2 e redattore ex art. 1)
pagina 5 di 28 precludesse ogni possibilità di valutazione della fondatezza delle domande attoree. Nel merito ha in ogni caso contestato che sino a dicembre 2017 il ricorrente fosse tenuto a rispettare un vincolo di orario, a giustificare assenze, a partecipare a turni di ferie e comunque che fosse assoggettato ad ordini o direttive di superiori. Anche per il periodo successivo ha contestato poi che il ricorrente avesse dovuto osservare un orario di lavoro.
In merito all'impugnativa del licenziamento, ricostruita la situazione di grave crisi economica e le tappe della procedura di licenziamento collettivo che aveva portato alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha argomentato in merito all'adempimento delle prescrizioni di carattere procedurale, di cui all'art. 4, commi 3 e
9, L. 223/1991, nonché in merito al rispetto dei criteri di scelta, di cui all'art. 5 L. cit., concludendo quindi per la piena legittimità del licenziamento.
In merito alla richiesta di somme a titolo di TFR e indennità di preavviso, ha rappresentato di aver versato, per i suddetti titoli, la somma complessiva, al netto delle ritenute di legge, di euro 13.001,96, con un residuo netto da avere di euro 14.448,52.
La causa, istruita in merito alla richiesta di spettanze retributive, con l'esame dei testi addotti dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Sulla richiesta di pagamento di spettanze retributive, fondata sulla retroattiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché sul superiore inquadramento spettante al ricorrente.
Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la in forza di contratto di collaborazione CP_1
coordinata e continuativa di natura giornalistica a decorrere dal 22.2.2016. In data
15.1.2018, è stato poi assunto con contratto ex art. 2 CNLG come collaboratore fisso.
Secondo la prospettazione del ricorrente, però, quantomeno a decorrere dal 1°.7.2017, ovvero sin da quando egli ha iniziato ad occuparsi di Ambiente, Salute e Politica, sotto pagina 6 di 28 la direzione del redattore , responsabile del settore Ambiente, sarebbe Controparte_2
configurabile un rapporto di lavoro subordinato, con diritto all'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG (inquadramento questo in forza del quale invoca, invero, differenze retributive minimali, pari ad euro 327,75, a titolo di TFR, ed euro
416,27, a titolo di ratei di 13^).
Sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, a decorrere dal 1°.1.2018,
l'inquadramento spettante sarebbe invece quello di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, con anzianità superiore a 30 mesi. Sulla base di tale assunto, il chiede il Parte_1
pagamento della complessiva somma lorda di euro 133.249,37, maturata a titolo di differenze retributive, con la suddetta decorrenza e sino alla data di risoluzione del rapporto, come da allegato conteggio.
Prima di passare ad esaminare i diversi periodi lavorativi, giova premettere che, sebbene nella premessa in fatto del ricorso, non siano riportate le declaratorie del profilo di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG e di quello di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, i profili in questione sono chiaramente evincibili dalla lettura delle argomentazioni in diritto sviluppate nell'atto introduttivo, laddove si legge che “secondo quanto previsto dalla norma ora citata gli aspetti qualificanti la figura professionale del 'collaboratore fisso' sono: la prestazione continuativa ovvero lo svolgimento di un'attività non occasionale volta ad assicurare le esigenze informative di uno specifico settore;
la responsabilità di un servizio e il vincolo di dipendenza da identificarsi nell'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione dell'editore anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra” (v. pag. 5), nonché che “la qualifica di redattore … si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che,
pagina 7 di 28 quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale” (v. pag. 9).
Sebbene dunque nell'atto introduttivo non venga riportato il testo esatto degli artt. 1 e 2 del CNLG (invero estremamente stringato), attraverso il richiamo del contenuto effettivo delle mansioni del redattore ordinario e del collaboratore fisso (così come anche elaborato da costante giurisprudenza, del pari richiamata), è stata in ogni caso fornito il necessario elemento di raffronto per valutare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente;
sicché a fronte di tale deduzione sarebbe stato piuttosto onere della società resistente eccepire che la ricostruzione fornita dal ricorrente dei due profili di raffronto tradisca il senso delle declaratorie contrattuali, eccezione che in concreto non è stata sollevate, né sarebbe potuta essere sollevata, stante la piena rispondenza tra la descrizione dei profili operata nell'atto introduttivo (come sopra riportata) e le declaratorie contenute nell'art. 1 e nell'art. 2 CNLG (comunque prodotto in atti dalla parte ricorrente).
Il periodo di lavoro dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017.
Questo è il periodo in cui, come detto, il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica (invero stipulato sin dal
22.2.2016, ma relativamente al periodo anteriore al 1°.
7.2017 nessuna pretesa è avanzata).
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha precisato che “al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto, bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di
pagina 8 di 28 contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto” (v. Cass.
4884/2018; Cass.7024/2015; Cass. 22289/2014).
Prima di passare ad esaminare gli esiti dell'istruttoria, è poi utile ribadire la condivisibile regula iuris elaborata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia caratterizzata dal contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo.
In particolare, per quanto riguarda il lavoro giornalistico, ben sono compatibili con la subordinazione margini di autonomia nell'organizzazione dei tempi di lavoro, oltre che la compartecipazione del lavoratore con il datore di lavoro nel raggiungimento del risultato (nella scelta dei temi, nella scelta delle modalità di presentazione della notizia).
In tema di attività giornalistica, si è quindi ritenuta la configurabilità della subordinazione in presenza di taluni indici rivelatori, quali, per quel che qui interessa,
l'inserimento stabile nella struttura produttiva, la continuità della messa a disposizione della prestazione da pare del lavoratore, in vista della realizzazione dell'esigenza informativa della testata, e dunque la sistematica compilazione di articoli, la previsione di un compenso unitario e omnicomprensivo riferito ad un numero indeterminato di prestazione. (Cass. 19568/2013; Cass. 16835/2012).
Applicando tali principi al caso concreto, deve affermarsi che l'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, ha fornito la prova della subordinazione.
Giova prendere le mosse proprio dalle dichiarazioni del teste di parte resistente, Tes_1
che dal 2017 riveste il ruolo di Capo Redattore Centrale.
[...]
pagina 9 di 28 Egli ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente. Ha iniziato a lavorare per la resistente nel 2016, credo con un contratto di collaborazione, in quanto questa era la normale trafila. Sin da subito il ricorrente è stato assegnato alla redazione politica. Quindi lavorava presso le postazioni della Camera dei Deputati. Sicuramente all'epoca i suoi capi redattori erano
e . Controparte_3 Parte_2
L'organizzazione della turnistica e l'indicazione degli eventi da seguire per ciascun giornalista veniva fatta dai due capi redattori. Si teneva conto ovviamente delle specifiche competenze di ognuno o del fatto che in precedenza si fossero occupati di eventi simili o di una determinata tematica che dunque continuavano a seguire.
Mi risulta che il ricorrente sin da subito è stato inserito in questa turnistica e gli sono stati assegnati degli eventi da seguire. La turnistica in questione implicava anche un orario. Si cercava di richiedere un orario non superiore alle 8 ore.
Il ricorrente oltre che della politica in generale si occupava anche del tema dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica”.
Invero, poi, il si è preoccupato di precisare: Tes_1
“Quando io sono diventato Capo Redattore Centrale nel 2017, avevo dato l'indicazione di tener conto della tipologia di contratto di ciascuno in sede di predisposizione dei turni. Nel senso che mentre ai giornalisti con contratto ex art. 1 la turnazione poteva essere imposta senza alcun limite, per i collaboratori era necessario concordarla.
Questo discorso lo feci ai capi redattori di ogni settore”.
Che il ricorrente, durante il suo primo periodo lavorativo e dunque prima della sua formale assunzione, abbia in concreto potuto concordare i turni di lavoro è però circostanza smentita dai suoi superiori.
A tal fine va innanzi tutto richiamata la testimonianza di , vice capo Controparte_2
servizio del Settore Ambiente, incardinato nella Redazione Politica, che nell'atto introduttivo è indicato come il diretto superiore del proprio nel periodo che Parte_1
qui interessa (da luglio a dicembre 2017).
pagina 10 di 28 L ha riferito: CP_2
“Inizialmente il ricorrente mi fu assegnato come aiuto, affinché mi desse una mano all'Ambiente. Ero io che per la parte Ambiente gli assegnavo il lavoro da fare. Poi ciò è cessato quando è stato assegnato al . Preciso che io ero l'unico assegnato Pt_3
all'Ambiente. Quindi mi limitavo a dire al ricorrente di giorno in giorno cosa avrebbe dovuto fare. Poi queste indicazioni le trasmettevo al capo redattore del Politico che predisponeva l'agenda generale. Preciso che l'Ambiente era una sorta di sottosezione del Politico”.
Sull'agenda in questione, ha riferito in maniera più puntuale una dei caporedattori del
Servizio Politico, , che ha dichiarato: Parte_2
“Noi avevamo un'agenda dei lavori da seguire che veniva compilata il giorno prima per quello successivo. L'agenda in questione era redatta dai caporedattori. Eravamo in tre.
In questa agenda si inserivano tutti gli appuntamenti con la segnalazione di chi li doveva seguire. Poi questa agenda veniva inoltrata alla redazione centrale e serviva anche per noi per sapere chi doveva seguire cosa.
Il ricorrente era tra i giornalisti inseriti nell'agenda. Era un inserimento quotidiano, fatte salve le assenze per ferie e per malattia. Tutti i giornalisti erano inseriti in agenda
a prescindere dall'inquadramento contrattuale. Il ricorrente era tra essi”.
All'esito della prova per testi, può ritenersi provato, già dal 1° luglio 2017, non solo lo stabile inserimento del ricorrente nella redazione e la costante messa a disposizione da parte sua della propria prestazione lavorativa per garantire l'attività dell'agenzia, ma anche la sua soggezione al potere di etero-direzione ed etero-organizzazione della prestazione lavorativa, esercitato in quel periodo iniziale tanto dal suo diretto superiore,
, quanto dai caporedattori della redazione politica. Controparte_2
Deve pertanto ritenersi accertato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2017.
pagina 11 di 28 Il rapporto di lavoro instaurato tra le parti deve ritenersi poi a tempo pieno, avuto riguardo al tempo di messa a disposizione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative, così come emerso dalla prova per testi.
Per quanto riguarda l'inquadramento spettante in tale periodo, deve prendersi atto del fatto che il ricorrente si è limitato a richiedere l'inquadramento come collaboratore fisso.
Ebbene tale inquadramento può senz'altro essere riconosciuto, considerato che, ai sensi dell'art. 2 CNLG, sono “collaboratori fissi” i “giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazione quotidiana per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma che precede sussiste: continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative ed informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
vincolo di dipendenza allorquando l'impiego del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fiso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articolo su specifici argomenti o compilare rubriche”.
Le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017.
L'ultimo comma dell'art. 2 CNLG prevede che “Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura e all'importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potrà comunque essere inferiore a
pagina 12 di 28 quella fissata nella tabella allegata al presente contratto, rispettivamente per almeno 4
o 8 collaborazioni al mese”.
Ebbene, con il ricorso in esame per tale periodo il ricorrente ha chiesto esclusivamente la somma di euro 327,75, a titolo di TFR, e la somma di euro 416,27, a titolo di ratei di tredicesima, che in difetto di alcuna contestazione in merito alla predetta quantificazione da parte della resistente, devono essere riconosciute.
Segue pertanto la condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi.
Il periodo lavorativo dal 15.1.2018 alla data del licenziamento.
Il ricorrente, a decorrere dal 15.1.2018, è stato assunto come collaboratore fisso, con contratto ex art. 2 CNLG. Assume, però, di aver diritto sin dalla suddetta data ad essere inquadrato come redattore ordinario, ai sensi dell'art. 1 del citato contratto collettivo, con anzianità professionale oltre 30 mesi (art. 11, lett. b).
Giova a questo punto premettere che, ai sensi dell'art. 1 cit., sono redattori ordinari “i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza”. Ai fini dell'integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalla figura del collaboratore fisso, di cui si è detto innanzi, è imprescindibile quindi il requisito della quotidianità della prestazione giornalistica, in contrapposizione con la semplice continuità, richiesta per il collaboratore fisso (v. Cass.
833/2001; Cass. 8260/1995).
Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, la qualifica di redattore “si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale” (v. Cass. 3272/1998).
pagina 13 di 28 Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, può ritenersi che tutti tali requisiti nella specie fossero presenti.
Il requisito della quotidianità della prestazione giornalistica è stato confermato da tutti i testi, tanto quelli addotti dalla parte ricorrente, quanto da quelli addotti dalla parte resistente.
Tutti hanno infatti confermato che i caporedattori del Servizio Politico Parlamentare redigevano con cadenza quotidiana l'agenda dei lavori da seguire nella giornata successiva, con l'inserimento di tutti i giornalisti, tra cui anche il ricorrente, assegnati al predetto servizio. La teste (caporedattrice) ha dichiarato: “Era un Parte_2
inserimento quotidiano, fatte salve le assenze per ferie e malattia”.
Il sistematico inserimento del ricorrente nell'agenda di lavoro del Settore Politico è stato confermato anche dal teste , con queste parole: “In agenda vengono Controparte_2
indicati gli eventi e chi deve andare a seguirli. Quando si è a disposizione si deve garantire una presenza di 7 ore, come da contratto. E' il capo redattore ad indicare
l'orario di arrivo e l'orario in cui si finisce di lavorare. Se si comincia alle 2 del pomeriggio, le 7 ore si calcolano da lì. Per quanto ne so io, ciò valeva anche per il ricorrente, ma ovviamente non ero io a dare le disposizioni”.
Sulla stessa linea le dichiarazioni del teste , che nel 2017 lavorava nel Testimone_2
Settore Politico come redattore con più di 30 mesi di anzianità, il quale, ricostruita nuovamente la funzione dell'agenda, ai fini della turnistica, nonché dell'assegnazione dei singoli specifici incarichi, ha poi aggiunto: “Posso affermare con certezza che il ricorrente, sin da quando è venuto a lavorare presso la Camera dei Deputati, è stato inserito nella turnistica dal lunedì al venerdì”.
Tale impegno quotidiano non è stato smentito neppure dal teste di parte resistente,
, Capo Redattore Centrale, il quale ha dichiarato: “Mi risulta che il Testimone_1
ricorrente sin da subito è stato inserito in questa turnistica e gli sono stati assegnati degli eventi da seguire. La turnistica in questione implicava anche un orario. Si cercava di richiedere un orario non superiore alle 8 ore”.
pagina 14 di 28 D'altra parte, il sistematico inserimento del ricorrente nei turni di lavoro quotidianamente predisposte dai caporedattori è confermato poi anche dai documenti da
22 a 25 della produzione di parte ricorrente, relativi, rispettivamente, ai turni di ottobre
2020, di gennaio 2021, di giugno 2022 e di febbraio 2023 (riconosciuti anche dai testi al cui esame sono stati sottoposti).
Tutti i testi hanno confermato l'inserimento del ricorrente anche nei turni del fine settimana, presso la redazione centrale (v. anche doc. 26 della produzione di parte ricorrente).
Le mansioni svolte dal ricorrente sono state poi puntualmente ricostruite dalla sua diretta superiore, , che sul punto ha dichiarato: “Il ricorrente in base all'agenda Parte_2
andava in giro a seguire quanto assegnato. Lui si occupava anche della parte multimediale, quindi faceva anche video e fotografie. Poi tornava alla Camera e si metteva in una postazione a scrivere. Finito di scrivere il pezzo per cui era stato mandato fuori, si metteva a disposizione o per ulteriori conferenze stampa convocate all'ultimo momento, o altri lavori che si presentavano nel corso della giornata. Oppure, se non c'era nulla, restava a disposizione e si occupava di fare i comunicati stampa. Il comunicato andava scelto, predisposto ed inserito nel sistema. Questo è stato il suo lavoro da quanto è arrivato alla Camera”.
Il teste ha aggiunto: Testimone_2
“Il ricorrente sin da subito si è occupato di seguire le notizie del servizio politico. Ogni giorno noi avevamo un piano di lavoro con dei turni che erano compilati dai capi redattori. Questi turni indicavano sia gli orari di lavoro, sia gli appuntamenti da seguire come giornalista (conferenze stampa, appuntamenti davanti a commissioni parlamentari, in aula o presso sedi di partiti, manifestazioni o cortei da seguire ecc.). …
Nel corso del turno di lavoro, dopo aver seguito gli eventi indicatici, tornavamo alle postazioni presenti presso la Camera per redigere gli articoli. Ogni turno durava circa otto ore. Durante questo arco temporale, se non c'erano eventi da seguire, si stava comunque davanti al computer a scrivere i comunicati dei politici (che in gergo si
pagina 15 di 28 chiama fare il desk). Nelle caselle mail arrivano le dichiarazioni dei politici. Da questa mail venivano presi i contenuti e venivano trasferiti sul sistema editoriale. Il contenuto non veniva semplicemente trascritto, ma rielaborato e poi veniva pubblicato generalmente da un caposervizio o caporedattore. Solo nel fine settimana, la pubblicazione di tali contenuti veniva fatta direttamente da noi redattori. Anche il ricorrente ha svolto tale ulteriore attività. Sin da subito relativamente all'attività di desk dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda invece quella del fine settimana non sono in grado di dire se l'abbia svolta sin da subito, sicuramente lo ha fatto dal 2019 in poi.
Come detto nel fine settimana gli articoli venivano pubblicati direttamente da noi redattori, senza il filtro del capo redattore o del capo servizio”.
Ebbene, dall'istruttoria svolta, emerge con certezza che il ricorrente può senz'altro essere inquadrato come redattore ex art. 1 CNLG, per il particolare tipo di attività svolta
(compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per il funzionamento dell'agenzia, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro, nell'ambito di una redazione (tanto quella centrale, quanto quella della specifica struttura si assegnazione).
Deve considerarsi poi che l'art. 11 CNLG prevede che “Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni …: a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale”.
Ora, al fine del calcolo dell'anzianità professionale di un giornalista, ciò che rileva è la decorrenza dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti Professionisti (e dunque l'anzianità nella professione) e non già la data di assunzione da parte dell'ultimo datore di lavoro.
Il ricorrente (giornalista professionista dal 21.1.2009), avuto riguardo alle mansioni svolte e all'impegno quotidiano, così come uniformemente ricostruiti dai testi escussi,
pagina 16 di 28 aveva dunque diritto ad essere inquadrato dalla datrice di lavoro come giornalista redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale sin dal 15.1.2018 ovvero dalla data della sua (formale) assunzione.
Le differenze retributive maturate nel periodo dal 15.1.2018 sino al licenziamento.
Considerato che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(v. Cass. 5949/2018); che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (v. Cass. 29236/2017); che la società resistente, pur contestando l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie vantate dal ricorrente, non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito ai conteggi di parte ricorrente;
non può che accogliersi la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive proprio sulla base dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Recepiti integralmente i predetti conteggi, la società resistente va condannata a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 133.249,37, a titolo di differenza tra la retribuzione percepita (in forza dell'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG) e quella spettantegli (in forza dell'inquadramento come redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).
Sull'impugnativa del licenziamento.
Sulla violazione dei criteri di scelta.
L'art. 5 L. 223/1991, nell'indicare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero, al 1° comma, stabilisce: “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel
pagina 17 di 28 rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, secondo comma, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico- produttive ed organizzative”.
Le “esigenze tecnico-produttive e organizzative” sono, dunque, menzionate dall'art. 5,
1° comma, ben due volte: una prima, in riferimento al “complesso aziendale”, ed una seconda, come criterio di scelta dei lavoratori in esubero, in concorrenza con quelli dei
“carichi di famiglia” e della “anzianità di servizio”.
Le “esigenze tecnico-produttive e organizzative” individuano, quindi, prima ancora dei criteri di scelta, l'ambito entro il quale operare la scelta dei lavoratori da licenziare, in ragione dei motivi determinativi della riduzione del personale ed in coerenza con essi.
“Sicché, risulta arbitraria e quindi illegittima ogni decisione unilaterale del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri [di selezione] dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita solo in dipendenza delle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, L. 223/1991, quando gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni per cui esso non può essere assorbito, conducano coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto di scelta” (v. Cass.
4678/2015).
In altre parole, qualora nella comunicazione di avvio della procedura sia indicata quale esigenza giustificativa della riduzione di personale un progetto di ristrutturazione aziendale che si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, è ben possibile che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare gli esuberi, non interessi l'intera azienda e avvenga, secondo una legittima scelta imprenditoriale ispirata al criterio delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità o del singolo settore interessati dalla ristrutturazione;
se invece nella pagina 18 di 28 comunicazione di cui all'art. 4, 3° comma, è indicata quale unica esigenza giustificativa quella della riduzione dei costi, dipendente da una crisi del settore, e dunque un'esigenza che interessa l'intero complesso aziendale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale non può essere limitata agli addetti ad una specifica unità, ovvero ad uno specifico reparto o settore, difettando quel rapporto di necessaria coerenza con le indicazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura (v. Cass.
22178/2018; 21476/2015; 4678/2015; 22655/2015).
Ora, nel caso in esame, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, si rappresenta che “la Società Controparte_4
ha intenzione di procedere a licenziamenti per riduzione di personale presso
[...]
l'Unità produttiva di MA … e presso le sedi operative di: OL …, AN …,
AP …, IO BR …”, laddove è la stessa resistente ad aver riconosciuto, in sede di memoria di costituzione, che “la Com.E, sul territorio nazionale, contava le seguenti unità produttive: 1) Valle d'Aosta, 2) Lombardia;
3) Liguria;
4) Emilia-
MAgna; 5) Marche;
6) Toscana;
7) Lazio;
8) Campania;
9) BR;
10) Sicilia;
11)
Sardegna” (come peraltro risultante da visura CCIAA prodotta in atti).
Nell'illustrare, poi, le esigenze giustificative dei suddetti licenziamenti, la società ha fatto riferimento alla situazione di “crisi economica”, definita “devastante”, e segnatamente al “calo di oltre il 30% del fatturato”, evidenziando poi “l'aumento insostenibile della forza lavoro giornalistica e grafica e l'impatto economico sui flussi di cassa” e dunque l'esigenza di “ridurre un Personale evidentemente in esubero”, quale strumento per il “raggiungimento di un risparmio sui costi di gestione”.
Si legge poi nella predetta comunicazione:
“Per quanto riguarda la presenza territoriale, l'agenzia Dire nel corso degli anni ha cercato di coprire con i propri servizi giornalistici il maggior numero di regioni
d'Italia. Partendo dalle redazioni di MA (Lazio), OL (Emilia-MAgna) e AP
(Campania) si è espansa da Nord a Sud, assumendo dei giornalisti o avviando collaborazioni, aumentando vertiginosamente il costo del personale.
pagina 19 di 28 Nonostante lo sforzo messo in piedi dall'azienda per il mantenimento dei costi derivanti dalla presenza capillare sul territorio nazionale, voluta dalla precedente gestione aziendale, ad oggi i ricavi non consentono il mantenimento delle attività in essere in alcuni delle regioni. Facendo riferimento, in particolare, alle seguenti regioni:
Lombardia, Emilia-MAgna, Lazio, Campania, BR.
In particolare, in Lombardia l'attività è svolta da due redattori art.
1. in forte Pt_4
sofferenza dal punto di vista della copertura economica, che ha già subito una riduzione del personale nel corso del 2021-2022 a causa degli scarsi ricavi. Nella riorganizzazione si intende mantenere in servizio un solo redattore, che verrà coordinato, come già avviene, dalla sede operativa di OL.
In Emilia-MAgna la Redazione riveste un ruolo di coordinamento delle attività delle regioni del Nord Italia. Nella riorganizzazione sarà necessaria la riduzione del numero dei redattori, prevedendo due esuberi.
Nella Redazione Lazio, intesa nel suo insieme come Redazione che copre varie tematiche di carattere nazionale, l'azienda presenta un numero di redattori e dipendenti grafici sovradimensionati, rispetto al servizio richiesto nonché rispetto ai ricavi aziendali. Pertanto, si segnala la necessità di procedere con la riduzione del personale con 21 esuberi.
In Campania e in BR si segnala la necessità aziendale di procedere con la riduzione del personale, rispettivamente, con un esubero in entrambi i territori. La necessità nasce dall'insostenibilità aziendale dei costi derivanti dai territori”.
Ebbene, nella predetta comunicazione, quale esigenza giustificativa dei licenziamenti è indicata la necessità di ridurre “il costo puro del personale grafico e giornalistico”, a fronte di una grave situazione di crisi economica. Si fa dunque genericamente riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle ragioni per cui l'indicata situazione di crisi economica vada ad impattare negativamente solo (o comunque in maggior misura) rispetto alle unità produttive in cui sono stati individuati gli esuberi e non anche sulle altre. In altre parole,
pagina 20 di 28 manca totalmente l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di limitare i licenziamenti ai soli giornalisti e grafici addetti alle 5 unità indicate (a fronte delle 11 esistenti), così come manca, peraltro, la specificazione delle ragioni per cui non si ritenga di ovviare a tale limitazione con il trasferimento dei lavoratori ad altre unità produttive.
L'omissione di tali indicazioni, necessarie alle Organizzazioni Sindacali per verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti, già di per sé sarebbe sufficiente a determinare l'illegittimità dei licenziamenti, per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali e dunque per violazione dell'art. 4, comma 3, L. 223/1991 (v. Cass. 22178/2018; Cass. 4678/2015).
Una volta accertato però che non tutte le unità produttive sono state interessate dai licenziamenti e che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare gli esuberi, è stata operata all'interno dei singoli “Centri di costo territoriale” e non già nell'ambito di un'unica graduatoria di tutto il personale con mansioni omogenee, si impone un'ulteriore verifica, al fine di valutare se, oltre al rilevato vizio di carattere procedurale, sia configurabile anche la lamentata violazione dei criteri di scelta.
Se, infatti, i lavoratori addetti alle unità produttive in cui si è ritenuto di individuare gli esuberi, sono idonei – per la professionalità posseduta, le mansioni svolte,
l'inquadramento riconosciuto – ad occupare le posizioni lavorative di altri colleghi adibiti ad altre unità produttive, in cui non si è ritenuto di ridurre in alcun modo il personale, è senz'altro “illegittima la scelta che, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, risulti ancorata al solo fatto che essi erano impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto” (v. Cass. 22178/2018; Cass. 203/2015).
Ora il ricorrente è un giornalista, inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, che invero, per quanto detto, andava inquadrato come redattore ex art. 1 CNLG.
E' evidente quindi che il ricorrente era fungibile con tutti i lavoratori aventi il medesimo livello di inquadramento;
e ciò non tanto (o comunque non soltanto) perché, anche alla luce della modifica dell'art. 2103 c.c. (in cui è scomparso il parametro di giudizio pagina 21 di 28 dell'effettiva equivalenza tra mansioni di nuova attribuzione e quelle da ultimo svolte), il livello previsto dalla contrattazione collettiva diventa strumento adeguato per valutare l'omogeneità delle mansioni e dunque la fungibilità dei lavoratori ad esse adibite, quanto soprattutto perché i giornalisti svolgono, pacificamente, identiche mansioni su tutto il territorio nazionale. Né in senso contrario può rilevare l'adibizione allo svolgimento di dette mansioni nell'ambito di realtà locali, non potendo certo escludersi la fungibilità in considerazione del fatto che ciascuno di essi, essendo assegnati ad una specifica area geografica possa avere contatti diversi rispetto a quelli degli altri colleghi, dal momento che si tratta di problematiche facilmente risolvibili in brevissimo tempo, che non hanno dunque alcun valore ostativo. In ogni caso, neppure risulta allegata dalla parte resistente specificità organizzative nelle diverse aree geografiche che possano aver in qualche modo differenziato la professionalità dei redattori addetti alle singole unità.
A ciò deve aggiungersi poi, che, se, in teoria, può assumere rilievo, al fine di limitare la platea dei licenziabili ai soli addetti a determinate sedi territoriali, il fatto che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità produttiva soppressa o ridotta esigerebbe il loro trasferimento ad altra sede (v. Cass. 36451/2021), tuttavia è pur sempre indispensabile che il datore di lavoro “indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, terzo comma, L. n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o del settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti” (v. Cass. 2390/2022; Cass. 12040/2021).
Come affermato dalla Suprema Corte, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dalla comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse [o non coinvolte dalla riduzione di personale] e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa [o ridotta] esigerebbe il suo trasferimento ad altra sede, con
pagina 22 di 28 aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”, non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5 L. 223/1991, “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle postazioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (v. Cass. 17177/2013; Cass. 32387/2019; Cass. 2390/2022).
In conclusione, per tutto, quanto sin qui osservato, deve ritenersi non legittima la scelta di individuare i redattori da licenziare, operando la selezione solo tra quelli adibiti alle 5 sedi indicate nella comunicazione di avvio della procedura e predisponendo, peraltro, 5 distinte graduatorie (1 per ognuna di tali sedi), anziché un'unica graduatoria su base nazionale.
La scelta di un criterio inidoneo ad operare la selezione del personale, in quanto non rispondente alle reali esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale (come detto, costituite dal generico obiettivo di riduzione dei costi), si traduce in una violazione del criterio stesso delle esigenze tecnico produttive, previsto dall'art. 5
L. 223/91.
Ne deriva che il licenziamento va annullato per violazione dei criteri di scelta.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni considerazione in ordine ai dedotti vizi di carattere procedurale e formale, pur lamentati in ricorso.
Né tale conclusione impone di verificare, al fine di valutare l'interesse ad agire, la cd. prova di resistenza, per accertare se il ricorrente abbia subito in concreto un pregiudizio per effetto della violazione del criterio di scelta (ovvero, in altre parole, se il lavoratore non sarebbe stato licenziato ove il criterio fosse stato correttamente applicato). “Detto canone evidentemente opera laddove la platea dei lavoratori licenziabili sia stata correttamente limitata e, nell'ambito più ristretto così definito, i criteri di scelta adottati
pagina 23 di 28 si assumano malamente applicati;
detto principio non si attaglia, invece, alla fattispecie
[in esame], laddove la limitazione della platea dei licenziabili, non estesa all'intero complesso aziendale, è stata ritenuta, a monte illegittima” (v. Cass. 2390/2022; Cass.
33889/2022).
Sulle tutele accordabili.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve trovare applicazione l'art. 3 comma
1 D. lgs. 23/2015, richiamato dall'art. 10, che stabilisce: “In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 … in caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 (…), o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'art. 3, comma 1”; norme queste sulla cui legittimità costituzionale si è pronunciata la Consulta con sentenza n. 7/2024.
Dunque, in applicazione del cit. art. 3, comma 1, dichiaratosi risolto il rapporto di lavoro, si deve condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In ordine all'ammontare della retribuzione utile, deve prendersi atto delle non contestate indicazioni fornite dalla parte ricorrente, secondo cui la retribuzione spettante ad un redattore con oltre 30 mesi di anzianità è pari ad €. 3.950,34 (tenuto conto degli scatti biennali previsti dall'art. 13 CNLG e dell'anzianità maturata dal ricorrente alle dipendenze della resistente, pari a 6 anni e mezzo).
In applicazione della suddetta norma, avendo il ricorrente, al momento del licenziamento, un'anzianità aziendale di 6 anni e mezzo (dovendo farsi decorrere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato dal 1°.7.2017), la somma dovuta non può essere inferiore a 13 mensilità.
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto alla parte ricorrente, deve però tener conto anche dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018
pagina 24 di 28 e, quindi, non solo della durata del rapporto, ma anche del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.
Ebbene, considerato che società convenuta occupa alle proprie dipendenze oltre 50 giornalisti e 28 grafici;
che la dimensione dell'attività svolta dalla convenuta è di rilevante entità, in quanto essa gestisce una delle principali agenzie di stampa nazionali;
si stima equo liquidare un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, come sopra quantificata. Per altro verso, non si ritiene che la situazione di crisi aziendale, in cui versava al momento del licenziamento della resistente, possa incidere in senso favorevole alla società, posto che tutte le aziende che avviano procedure di licenziamento collettivo versano in tale situazione, da considerarsi pertanto del tutto neutra ai fini della valutazione della misura del danno risarcibile.
A fronte del riconoscimento di una tutela meramente indennitaria, la questione dell'aliunde perceptum non ha alcuna rilevanza.
Sulla richiesta di pagamento del TFR e dell'indennità di mancato preavviso.
E' pacifico tra le parti che la somma complessivamente dovuta al ricorrente a titolo di
TFR è pari alla somma lorda di euro 22.910,38 (v. CU 2024) e quella dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso è pari alla somma lorda di euro 31.602,75 (pari ad 8 mensilità ex art. 27 CNLG), per un totale lordo di euro 54.513,13.
Altrettanto pacifico è poi che il ricorrente abbia percepito per tali titoli l'importo complessivo netto di euro 19.502,94 (di cui una parte in corso di causa).
Parte resistente non ha dato prova di ottemperato agli oneri contributivi e fiscali sulle somme corrisposte.
Al fine di dare prova di aver ottemperato ai relativi obblighi contributivi, parte resistente ha prodotto in allegato alle note conclusionali, da cui risulta il versamento in favore del ricorrente di contributi pari ad euro 6.190,23, calcolati su una base imponibile di euro
16.753,00 (v. docc. 4a e 5°). Da tale documentazione non è possibile però ricavare che pagina 25 di 28 trattasi proprio della quota di contributi a carico del lavoratore e soprattutto che la base imponibile sia costituita proprio dell'indennità di mancato preavviso.
Detto documento, a fronte della perdurante contestazione sul punto da parte della parte ricorrente, non è, dunque, di per sé sufficiente a dimostrare che sia stata versata, proprio in relazione all'indennità di mancato preavviso, anche la quota che, in caso di tempestivo adempimento, sarebbe stata a carico del lavoratore.
E' poi pacifico tra le parti che gli oneri fiscali non siano stati ancora versati.
Tanto precisato, deve osservarsi che, nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco.
Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione “corrisposta alla scadenza”. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della medesima
Legge, il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore.
Per quanto detto il titolo va formato al lordo delle ritenute erariali e contributive relative all'importo netto già versato.
Resta in ogni caso salva ed impregiudicata la possibilità della società di dare prova, o in sede di adempimento spontaneo alla presente sentenza o in sede di opposizione all'esecuzione, dell'eventuale ottemperanza agli obblighi fiscali e contributivi.
pagina 26 di 28 Per tutto quanto sin qui osservato, la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente il residuo importo lordo di euro 35.010,19, a titolo di differenze ancora dovute su TFR e indennità di mancato preavviso.
Va precisato infine che su tutte le somme riconosciute, sono dovuti anche gli interessi al
12%, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 7, CNLG, dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso) di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto delle fasi di giudizio (con istruttoria).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1°.
7.2017 e con diritto del ricorrente ad essere dapprima inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG e poi, a decorrere dal
15.1.2018 come redattore ex art. 1 CNLG, con oltre 30 mesi di anzianità professionale, ex art. 11 lett. b) CNLG;
2. Per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente, relativamente al periodo dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017, le somme di euro 327,75, a titolo di TFR, e di euro 416,27, a titolo di ratei di 13^ mensilità, nonché, relativamente al periodo dal 1°.
1.2018 sino al licenziamento, la complessiva somma lorda di euro 133.249,39, a titolo di differenze retributive tra la retribuzione dovuta per l'inquadramento spettante quale redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e quella effettivamente erogatagli per l'inquadramento riconosciutogli quale collaboratore fisso;
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 28.12.2023;
pagina 27 di 28 4. Per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento, condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ciascuna mensilità pari ad euro
3.950,34);
5. Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 35.010,19, a titolo di differenze ancora dovute su TFR e indennità di mancato preavviso;
6. Condanna la resistente a corrispondere su tutte le somme dovute, gli interessi al
12%, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 7, CNLG, dalla maturazione delle predette voci di credito al saldo;
7. Condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.699,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
MA, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 17021 decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Nardoianni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in MA,
P.zza San Saturnino 5
RICORRENTE
pagina 1 di 28 E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Barbara Frateiacci e Maria Rosaria Damizia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in MA, Via Sabotino 12
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento spettanze retributive;
impugnativa di licenziamento disposto all'esito di procedura di licenziamento collettivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
MA, in funzione di Giudice del Lavoro, premettendo di aver iniziato a lavorare per la società convenuta, a far data dal 22.2.2016, in Controparte_1
forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica;
di aver poi sottoscritto in data 6.9.2016 ulteriore contratto della stessa natura, prorogato sino al 31.12.2017; di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta, con decorrenza dal 15.1.2018, quale collaboratore fisso, in virtù di contratto ex art. 2 CNLG;
di essere iscritto all'Albo di Giornalisti professionisti dal 21.1.2009; di essersi occupato,
pagina 2 di 28 a partire dal mese di luglio 2017, di Ambiente, Salute e Politica, sotto la direzione del redattore , essendo tenuto a lavorare dal lunedì al venerdì, svolgendo le Controparte_2
mansioni come meglio descritte nell'atto introduttivo;
di aver poi, a decorrere dal mese di gennaio 2018, iniziato a lavorare presso i desk riservati all'agenzia all'interno della
Camera dei deputati, prendendo ordini e direttive dai caporedattori della redazione politica, lavorando sulla base di specifica turnistica anche nei fine settimana e svolgendo le mansioni di redattore come meglio dettagliate nell'atto introduttivo.
Ha quindi sostenuto di aver diritto, quantomeno dal 1°.7.202017, al riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con inquadramento quale collaboratore fisso ex art. 2
CCLG, nonché, a decorrere dal 1°.1.2018, all'inquadramento quale redattore ordinario ex art. 1 CCLG, con anzianità di servizio superiore a 30 mesi;
con conseguente maturazione delle differenze retributive così come calcolate nel conteggio allegato in atti.
Ha poi esposto che, in data 26 settembre 2023, la Controparte_1
aveva avviato, ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/1991, una procedura di
[...]
licenziamento collettivo nei confronti di n. 28 dipendenti, di cui n. 13 impiegati grafici e n. 15 giornalisti, questi ultimi distribuiti presso le seguenti sedi: n. 10 in forza presso la sede di MA, n. 1 presso la sede di AN, n. 2 presso la sede di OL, n. 1 in forza presso la sede di AP e n. 1 presso la sede di IO BR;
che, in data 13 dicembre 2023, la Società e la parte sindacale avevano sottoscritto in sede ministeriale un verbale di mancato accordo limitatamente al personale giornalistico;
che, in data 28 dicembre 2023, la Società gli aveva intimato il recesso “in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 della legge 223 del 1991”; che, con nota invita a mezzo pec in data 11.1.2024, aveva impugnato il licenziamento.
Tanto premesso, ha sostenuto: 1) la violazione dell'art. 5 L. 223/1991, assumendo che la comparazione dei lavoratori operata su scale locale fosse in contraddizione con la dimensione nazionale dell'esigenza tecnico-produttiva ed organizzativa indicata nella comunicazione di avvio della procedura;
2) la violazione dell'art. 4, comma 3, L.
pagina 3 di 28 223/1991, in difetto dell'indicazione nella comunicazione di avvio della procedura delle ragioni che limitassero i licenziamenti ai dipendenti di specifiche unità, nonché delle ragioni per cui non si fosse ritenuto di ovviarvi con il trasferimento ad altre unità produttive;
3) la violazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991, stante la genericità della comunicazione di chiusura della procedura in relazione alle concrete modalità applicative dei criteri di scelta.
Sulla base di tali premesse, ha quindi chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto sin dal 1° luglio 2017, nonché del diritto all'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CCLG e poi a decorrere dal 1° gennaio 2018 come redattore ordinario ex art. 1 CCLG con anzianità superiore a 30 mesi, la condanna della società convenuta al pagamento, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 delle somme di euro 327,75, a titolo di TFR, e di euro 416,27, a titolo di ratei di tredicesima, nonché, per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla data di risoluzione del contratto, della complessiva somma lorda di euro 133.249,37, a titolo di differenze retributive, come da allegato conteggio.
In merito al licenziamento, ha invocato la tutela indennitaria, ai sensi degli artt. 10 e 3, comma 1, D. lgs. 23/2015.
Stante il riconoscimento dalla sola tutela indennitaria e dunque di riconoscimento della risoluzione del rapporto, ha poi fatto valere il proprio diritto al pagamento del TFR (pari ad euro 22.910,38, come da CU 2024) e dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari ad
8 mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art. 27 CNLG e dunque ad euro 31.602,75), da cui detrarre l'importo netto di euro 9.751,47 percepito il 30.4.2024 e gli eventuali ulteriori importi erogati in corso di causa.
Ha quindi concluso, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico, per la qualifica del redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità professionale ai sensi dell'art. 1 e 11 del CNLG, a partire dal 15.1.2018 e sino al 28.12.2023; per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma di €. 133.249,37 (o al
pagina 4 di 28 pagamento della somma minore ritenuta equa o di giustizia o che risulterà dovuta all'esito della espletanda CTU) a titolo di differenza tra la retribuzione percepita e quella che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in ragione dell'attività effettivamente svolta (differenze stipendiali, tredicesima mensilità ed indennità redazionale). b) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società convenuta con decorrenza 1 luglio 2017 e, in applicazione dell'art. 2 del CNLG, condannare la società resistente al pagamento della somma di euro 327,75 a titolo di trattamento di fine rapporto e della somma di euro 416,27 a titolo di ratei di tredicesima;
c) Accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 28.12.2023 e per l'effetto, in applicazione degli artt. 10 e 3 comma 1 del D.
Lgs. n. 23/2015, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla a società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di
36 mensilità, ciascuna pari ad €. 3.950,34 (ovvero in subordine la somma mensile di €.
2.066,79 - comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive). d) In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.
22.910,38 a titolo di TFR al lordo delle ritenute di legge e di €. 31.602,75 a titolo di indennità di mancato preavviso, da cui va detratta la somma di €. 9.751,47 percepita al
30.04.2024 e le somme che verranno eventualmente versate in corso di causa da parte della convenuta. e) Sulle somme di cui al punto che precede riconoscere gli interessi al tasso convenzionale del 12% ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 28 del CNLG”.
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, relativamente alla richiesta di pagamento delle spettanze retributive, ha sostenuto come l'omesso richiamo nell'atto introduttivo delle declaratorie delle qualifiche di inquadramento invocate (collaboratore fisso ex art. 2 e redattore ex art. 1)
pagina 5 di 28 precludesse ogni possibilità di valutazione della fondatezza delle domande attoree. Nel merito ha in ogni caso contestato che sino a dicembre 2017 il ricorrente fosse tenuto a rispettare un vincolo di orario, a giustificare assenze, a partecipare a turni di ferie e comunque che fosse assoggettato ad ordini o direttive di superiori. Anche per il periodo successivo ha contestato poi che il ricorrente avesse dovuto osservare un orario di lavoro.
In merito all'impugnativa del licenziamento, ricostruita la situazione di grave crisi economica e le tappe della procedura di licenziamento collettivo che aveva portato alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha argomentato in merito all'adempimento delle prescrizioni di carattere procedurale, di cui all'art. 4, commi 3 e
9, L. 223/1991, nonché in merito al rispetto dei criteri di scelta, di cui all'art. 5 L. cit., concludendo quindi per la piena legittimità del licenziamento.
In merito alla richiesta di somme a titolo di TFR e indennità di preavviso, ha rappresentato di aver versato, per i suddetti titoli, la somma complessiva, al netto delle ritenute di legge, di euro 13.001,96, con un residuo netto da avere di euro 14.448,52.
La causa, istruita in merito alla richiesta di spettanze retributive, con l'esame dei testi addotti dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
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Sulla richiesta di pagamento di spettanze retributive, fondata sulla retroattiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché sul superiore inquadramento spettante al ricorrente.
Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la in forza di contratto di collaborazione CP_1
coordinata e continuativa di natura giornalistica a decorrere dal 22.2.2016. In data
15.1.2018, è stato poi assunto con contratto ex art. 2 CNLG come collaboratore fisso.
Secondo la prospettazione del ricorrente, però, quantomeno a decorrere dal 1°.7.2017, ovvero sin da quando egli ha iniziato ad occuparsi di Ambiente, Salute e Politica, sotto pagina 6 di 28 la direzione del redattore , responsabile del settore Ambiente, sarebbe Controparte_2
configurabile un rapporto di lavoro subordinato, con diritto all'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG (inquadramento questo in forza del quale invoca, invero, differenze retributive minimali, pari ad euro 327,75, a titolo di TFR, ed euro
416,27, a titolo di ratei di 13^).
Sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, a decorrere dal 1°.1.2018,
l'inquadramento spettante sarebbe invece quello di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, con anzianità superiore a 30 mesi. Sulla base di tale assunto, il chiede il Parte_1
pagamento della complessiva somma lorda di euro 133.249,37, maturata a titolo di differenze retributive, con la suddetta decorrenza e sino alla data di risoluzione del rapporto, come da allegato conteggio.
Prima di passare ad esaminare i diversi periodi lavorativi, giova premettere che, sebbene nella premessa in fatto del ricorso, non siano riportate le declaratorie del profilo di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG e di quello di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, i profili in questione sono chiaramente evincibili dalla lettura delle argomentazioni in diritto sviluppate nell'atto introduttivo, laddove si legge che “secondo quanto previsto dalla norma ora citata gli aspetti qualificanti la figura professionale del 'collaboratore fisso' sono: la prestazione continuativa ovvero lo svolgimento di un'attività non occasionale volta ad assicurare le esigenze informative di uno specifico settore;
la responsabilità di un servizio e il vincolo di dipendenza da identificarsi nell'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione dell'editore anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra” (v. pag. 5), nonché che “la qualifica di redattore … si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che,
pagina 7 di 28 quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale” (v. pag. 9).
Sebbene dunque nell'atto introduttivo non venga riportato il testo esatto degli artt. 1 e 2 del CNLG (invero estremamente stringato), attraverso il richiamo del contenuto effettivo delle mansioni del redattore ordinario e del collaboratore fisso (così come anche elaborato da costante giurisprudenza, del pari richiamata), è stata in ogni caso fornito il necessario elemento di raffronto per valutare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente;
sicché a fronte di tale deduzione sarebbe stato piuttosto onere della società resistente eccepire che la ricostruzione fornita dal ricorrente dei due profili di raffronto tradisca il senso delle declaratorie contrattuali, eccezione che in concreto non è stata sollevate, né sarebbe potuta essere sollevata, stante la piena rispondenza tra la descrizione dei profili operata nell'atto introduttivo (come sopra riportata) e le declaratorie contenute nell'art. 1 e nell'art. 2 CNLG (comunque prodotto in atti dalla parte ricorrente).
Il periodo di lavoro dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017.
Questo è il periodo in cui, come detto, il ricorrente ha lavorato in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica (invero stipulato sin dal
22.2.2016, ma relativamente al periodo anteriore al 1°.
7.2017 nessuna pretesa è avanzata).
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha precisato che “al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto, bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di
pagina 8 di 28 contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto” (v. Cass.
4884/2018; Cass.7024/2015; Cass. 22289/2014).
Prima di passare ad esaminare gli esiti dell'istruttoria, è poi utile ribadire la condivisibile regula iuris elaborata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia caratterizzata dal contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo.
In particolare, per quanto riguarda il lavoro giornalistico, ben sono compatibili con la subordinazione margini di autonomia nell'organizzazione dei tempi di lavoro, oltre che la compartecipazione del lavoratore con il datore di lavoro nel raggiungimento del risultato (nella scelta dei temi, nella scelta delle modalità di presentazione della notizia).
In tema di attività giornalistica, si è quindi ritenuta la configurabilità della subordinazione in presenza di taluni indici rivelatori, quali, per quel che qui interessa,
l'inserimento stabile nella struttura produttiva, la continuità della messa a disposizione della prestazione da pare del lavoratore, in vista della realizzazione dell'esigenza informativa della testata, e dunque la sistematica compilazione di articoli, la previsione di un compenso unitario e omnicomprensivo riferito ad un numero indeterminato di prestazione. (Cass. 19568/2013; Cass. 16835/2012).
Applicando tali principi al caso concreto, deve affermarsi che l'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, ha fornito la prova della subordinazione.
Giova prendere le mosse proprio dalle dichiarazioni del teste di parte resistente, Tes_1
che dal 2017 riveste il ruolo di Capo Redattore Centrale.
[...]
pagina 9 di 28 Egli ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente. Ha iniziato a lavorare per la resistente nel 2016, credo con un contratto di collaborazione, in quanto questa era la normale trafila. Sin da subito il ricorrente è stato assegnato alla redazione politica. Quindi lavorava presso le postazioni della Camera dei Deputati. Sicuramente all'epoca i suoi capi redattori erano
e . Controparte_3 Parte_2
L'organizzazione della turnistica e l'indicazione degli eventi da seguire per ciascun giornalista veniva fatta dai due capi redattori. Si teneva conto ovviamente delle specifiche competenze di ognuno o del fatto che in precedenza si fossero occupati di eventi simili o di una determinata tematica che dunque continuavano a seguire.
Mi risulta che il ricorrente sin da subito è stato inserito in questa turnistica e gli sono stati assegnati degli eventi da seguire. La turnistica in questione implicava anche un orario. Si cercava di richiedere un orario non superiore alle 8 ore.
Il ricorrente oltre che della politica in generale si occupava anche del tema dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica”.
Invero, poi, il si è preoccupato di precisare: Tes_1
“Quando io sono diventato Capo Redattore Centrale nel 2017, avevo dato l'indicazione di tener conto della tipologia di contratto di ciascuno in sede di predisposizione dei turni. Nel senso che mentre ai giornalisti con contratto ex art. 1 la turnazione poteva essere imposta senza alcun limite, per i collaboratori era necessario concordarla.
Questo discorso lo feci ai capi redattori di ogni settore”.
Che il ricorrente, durante il suo primo periodo lavorativo e dunque prima della sua formale assunzione, abbia in concreto potuto concordare i turni di lavoro è però circostanza smentita dai suoi superiori.
A tal fine va innanzi tutto richiamata la testimonianza di , vice capo Controparte_2
servizio del Settore Ambiente, incardinato nella Redazione Politica, che nell'atto introduttivo è indicato come il diretto superiore del proprio nel periodo che Parte_1
qui interessa (da luglio a dicembre 2017).
pagina 10 di 28 L ha riferito: CP_2
“Inizialmente il ricorrente mi fu assegnato come aiuto, affinché mi desse una mano all'Ambiente. Ero io che per la parte Ambiente gli assegnavo il lavoro da fare. Poi ciò è cessato quando è stato assegnato al . Preciso che io ero l'unico assegnato Pt_3
all'Ambiente. Quindi mi limitavo a dire al ricorrente di giorno in giorno cosa avrebbe dovuto fare. Poi queste indicazioni le trasmettevo al capo redattore del Politico che predisponeva l'agenda generale. Preciso che l'Ambiente era una sorta di sottosezione del Politico”.
Sull'agenda in questione, ha riferito in maniera più puntuale una dei caporedattori del
Servizio Politico, , che ha dichiarato: Parte_2
“Noi avevamo un'agenda dei lavori da seguire che veniva compilata il giorno prima per quello successivo. L'agenda in questione era redatta dai caporedattori. Eravamo in tre.
In questa agenda si inserivano tutti gli appuntamenti con la segnalazione di chi li doveva seguire. Poi questa agenda veniva inoltrata alla redazione centrale e serviva anche per noi per sapere chi doveva seguire cosa.
Il ricorrente era tra i giornalisti inseriti nell'agenda. Era un inserimento quotidiano, fatte salve le assenze per ferie e per malattia. Tutti i giornalisti erano inseriti in agenda
a prescindere dall'inquadramento contrattuale. Il ricorrente era tra essi”.
All'esito della prova per testi, può ritenersi provato, già dal 1° luglio 2017, non solo lo stabile inserimento del ricorrente nella redazione e la costante messa a disposizione da parte sua della propria prestazione lavorativa per garantire l'attività dell'agenzia, ma anche la sua soggezione al potere di etero-direzione ed etero-organizzazione della prestazione lavorativa, esercitato in quel periodo iniziale tanto dal suo diretto superiore,
, quanto dai caporedattori della redazione politica. Controparte_2
Deve pertanto ritenersi accertato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2017.
pagina 11 di 28 Il rapporto di lavoro instaurato tra le parti deve ritenersi poi a tempo pieno, avuto riguardo al tempo di messa a disposizione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative, così come emerso dalla prova per testi.
Per quanto riguarda l'inquadramento spettante in tale periodo, deve prendersi atto del fatto che il ricorrente si è limitato a richiedere l'inquadramento come collaboratore fisso.
Ebbene tale inquadramento può senz'altro essere riconosciuto, considerato che, ai sensi dell'art. 2 CNLG, sono “collaboratori fissi” i “giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazione quotidiana per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma che precede sussiste: continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative ed informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
vincolo di dipendenza allorquando l'impiego del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fiso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articolo su specifici argomenti o compilare rubriche”.
Le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017.
L'ultimo comma dell'art. 2 CNLG prevede che “Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura e all'importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potrà comunque essere inferiore a
pagina 12 di 28 quella fissata nella tabella allegata al presente contratto, rispettivamente per almeno 4
o 8 collaborazioni al mese”.
Ebbene, con il ricorso in esame per tale periodo il ricorrente ha chiesto esclusivamente la somma di euro 327,75, a titolo di TFR, e la somma di euro 416,27, a titolo di ratei di tredicesima, che in difetto di alcuna contestazione in merito alla predetta quantificazione da parte della resistente, devono essere riconosciute.
Segue pertanto la condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi.
Il periodo lavorativo dal 15.1.2018 alla data del licenziamento.
Il ricorrente, a decorrere dal 15.1.2018, è stato assunto come collaboratore fisso, con contratto ex art. 2 CNLG. Assume, però, di aver diritto sin dalla suddetta data ad essere inquadrato come redattore ordinario, ai sensi dell'art. 1 del citato contratto collettivo, con anzianità professionale oltre 30 mesi (art. 11, lett. b).
Giova a questo punto premettere che, ai sensi dell'art. 1 cit., sono redattori ordinari “i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza”. Ai fini dell'integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalla figura del collaboratore fisso, di cui si è detto innanzi, è imprescindibile quindi il requisito della quotidianità della prestazione giornalistica, in contrapposizione con la semplice continuità, richiesta per il collaboratore fisso (v. Cass.
833/2001; Cass. 8260/1995).
Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, la qualifica di redattore “si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale” (v. Cass. 3272/1998).
pagina 13 di 28 Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, può ritenersi che tutti tali requisiti nella specie fossero presenti.
Il requisito della quotidianità della prestazione giornalistica è stato confermato da tutti i testi, tanto quelli addotti dalla parte ricorrente, quanto da quelli addotti dalla parte resistente.
Tutti hanno infatti confermato che i caporedattori del Servizio Politico Parlamentare redigevano con cadenza quotidiana l'agenda dei lavori da seguire nella giornata successiva, con l'inserimento di tutti i giornalisti, tra cui anche il ricorrente, assegnati al predetto servizio. La teste (caporedattrice) ha dichiarato: “Era un Parte_2
inserimento quotidiano, fatte salve le assenze per ferie e malattia”.
Il sistematico inserimento del ricorrente nell'agenda di lavoro del Settore Politico è stato confermato anche dal teste , con queste parole: “In agenda vengono Controparte_2
indicati gli eventi e chi deve andare a seguirli. Quando si è a disposizione si deve garantire una presenza di 7 ore, come da contratto. E' il capo redattore ad indicare
l'orario di arrivo e l'orario in cui si finisce di lavorare. Se si comincia alle 2 del pomeriggio, le 7 ore si calcolano da lì. Per quanto ne so io, ciò valeva anche per il ricorrente, ma ovviamente non ero io a dare le disposizioni”.
Sulla stessa linea le dichiarazioni del teste , che nel 2017 lavorava nel Testimone_2
Settore Politico come redattore con più di 30 mesi di anzianità, il quale, ricostruita nuovamente la funzione dell'agenda, ai fini della turnistica, nonché dell'assegnazione dei singoli specifici incarichi, ha poi aggiunto: “Posso affermare con certezza che il ricorrente, sin da quando è venuto a lavorare presso la Camera dei Deputati, è stato inserito nella turnistica dal lunedì al venerdì”.
Tale impegno quotidiano non è stato smentito neppure dal teste di parte resistente,
, Capo Redattore Centrale, il quale ha dichiarato: “Mi risulta che il Testimone_1
ricorrente sin da subito è stato inserito in questa turnistica e gli sono stati assegnati degli eventi da seguire. La turnistica in questione implicava anche un orario. Si cercava di richiedere un orario non superiore alle 8 ore”.
pagina 14 di 28 D'altra parte, il sistematico inserimento del ricorrente nei turni di lavoro quotidianamente predisposte dai caporedattori è confermato poi anche dai documenti da
22 a 25 della produzione di parte ricorrente, relativi, rispettivamente, ai turni di ottobre
2020, di gennaio 2021, di giugno 2022 e di febbraio 2023 (riconosciuti anche dai testi al cui esame sono stati sottoposti).
Tutti i testi hanno confermato l'inserimento del ricorrente anche nei turni del fine settimana, presso la redazione centrale (v. anche doc. 26 della produzione di parte ricorrente).
Le mansioni svolte dal ricorrente sono state poi puntualmente ricostruite dalla sua diretta superiore, , che sul punto ha dichiarato: “Il ricorrente in base all'agenda Parte_2
andava in giro a seguire quanto assegnato. Lui si occupava anche della parte multimediale, quindi faceva anche video e fotografie. Poi tornava alla Camera e si metteva in una postazione a scrivere. Finito di scrivere il pezzo per cui era stato mandato fuori, si metteva a disposizione o per ulteriori conferenze stampa convocate all'ultimo momento, o altri lavori che si presentavano nel corso della giornata. Oppure, se non c'era nulla, restava a disposizione e si occupava di fare i comunicati stampa. Il comunicato andava scelto, predisposto ed inserito nel sistema. Questo è stato il suo lavoro da quanto è arrivato alla Camera”.
Il teste ha aggiunto: Testimone_2
“Il ricorrente sin da subito si è occupato di seguire le notizie del servizio politico. Ogni giorno noi avevamo un piano di lavoro con dei turni che erano compilati dai capi redattori. Questi turni indicavano sia gli orari di lavoro, sia gli appuntamenti da seguire come giornalista (conferenze stampa, appuntamenti davanti a commissioni parlamentari, in aula o presso sedi di partiti, manifestazioni o cortei da seguire ecc.). …
Nel corso del turno di lavoro, dopo aver seguito gli eventi indicatici, tornavamo alle postazioni presenti presso la Camera per redigere gli articoli. Ogni turno durava circa otto ore. Durante questo arco temporale, se non c'erano eventi da seguire, si stava comunque davanti al computer a scrivere i comunicati dei politici (che in gergo si
pagina 15 di 28 chiama fare il desk). Nelle caselle mail arrivano le dichiarazioni dei politici. Da questa mail venivano presi i contenuti e venivano trasferiti sul sistema editoriale. Il contenuto non veniva semplicemente trascritto, ma rielaborato e poi veniva pubblicato generalmente da un caposervizio o caporedattore. Solo nel fine settimana, la pubblicazione di tali contenuti veniva fatta direttamente da noi redattori. Anche il ricorrente ha svolto tale ulteriore attività. Sin da subito relativamente all'attività di desk dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda invece quella del fine settimana non sono in grado di dire se l'abbia svolta sin da subito, sicuramente lo ha fatto dal 2019 in poi.
Come detto nel fine settimana gli articoli venivano pubblicati direttamente da noi redattori, senza il filtro del capo redattore o del capo servizio”.
Ebbene, dall'istruttoria svolta, emerge con certezza che il ricorrente può senz'altro essere inquadrato come redattore ex art. 1 CNLG, per il particolare tipo di attività svolta
(compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per il funzionamento dell'agenzia, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro, nell'ambito di una redazione (tanto quella centrale, quanto quella della specifica struttura si assegnazione).
Deve considerarsi poi che l'art. 11 CNLG prevede che “Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni …: a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale”.
Ora, al fine del calcolo dell'anzianità professionale di un giornalista, ciò che rileva è la decorrenza dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti Professionisti (e dunque l'anzianità nella professione) e non già la data di assunzione da parte dell'ultimo datore di lavoro.
Il ricorrente (giornalista professionista dal 21.1.2009), avuto riguardo alle mansioni svolte e all'impegno quotidiano, così come uniformemente ricostruiti dai testi escussi,
pagina 16 di 28 aveva dunque diritto ad essere inquadrato dalla datrice di lavoro come giornalista redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale sin dal 15.1.2018 ovvero dalla data della sua (formale) assunzione.
Le differenze retributive maturate nel periodo dal 15.1.2018 sino al licenziamento.
Considerato che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(v. Cass. 5949/2018); che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (v. Cass. 29236/2017); che la società resistente, pur contestando l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie vantate dal ricorrente, non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito ai conteggi di parte ricorrente;
non può che accogliersi la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive proprio sulla base dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Recepiti integralmente i predetti conteggi, la società resistente va condannata a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 133.249,37, a titolo di differenza tra la retribuzione percepita (in forza dell'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG) e quella spettantegli (in forza dell'inquadramento come redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).
Sull'impugnativa del licenziamento.
Sulla violazione dei criteri di scelta.
L'art. 5 L. 223/1991, nell'indicare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero, al 1° comma, stabilisce: “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel
pagina 17 di 28 rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, secondo comma, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico- produttive ed organizzative”.
Le “esigenze tecnico-produttive e organizzative” sono, dunque, menzionate dall'art. 5,
1° comma, ben due volte: una prima, in riferimento al “complesso aziendale”, ed una seconda, come criterio di scelta dei lavoratori in esubero, in concorrenza con quelli dei
“carichi di famiglia” e della “anzianità di servizio”.
Le “esigenze tecnico-produttive e organizzative” individuano, quindi, prima ancora dei criteri di scelta, l'ambito entro il quale operare la scelta dei lavoratori da licenziare, in ragione dei motivi determinativi della riduzione del personale ed in coerenza con essi.
“Sicché, risulta arbitraria e quindi illegittima ogni decisione unilaterale del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri [di selezione] dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita solo in dipendenza delle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, L. 223/1991, quando gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni per cui esso non può essere assorbito, conducano coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto di scelta” (v. Cass.
4678/2015).
In altre parole, qualora nella comunicazione di avvio della procedura sia indicata quale esigenza giustificativa della riduzione di personale un progetto di ristrutturazione aziendale che si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, è ben possibile che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare gli esuberi, non interessi l'intera azienda e avvenga, secondo una legittima scelta imprenditoriale ispirata al criterio delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità o del singolo settore interessati dalla ristrutturazione;
se invece nella pagina 18 di 28 comunicazione di cui all'art. 4, 3° comma, è indicata quale unica esigenza giustificativa quella della riduzione dei costi, dipendente da una crisi del settore, e dunque un'esigenza che interessa l'intero complesso aziendale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale non può essere limitata agli addetti ad una specifica unità, ovvero ad uno specifico reparto o settore, difettando quel rapporto di necessaria coerenza con le indicazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura (v. Cass.
22178/2018; 21476/2015; 4678/2015; 22655/2015).
Ora, nel caso in esame, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, si rappresenta che “la Società Controparte_4
ha intenzione di procedere a licenziamenti per riduzione di personale presso
[...]
l'Unità produttiva di MA … e presso le sedi operative di: OL …, AN …,
AP …, IO BR …”, laddove è la stessa resistente ad aver riconosciuto, in sede di memoria di costituzione, che “la Com.E, sul territorio nazionale, contava le seguenti unità produttive: 1) Valle d'Aosta, 2) Lombardia;
3) Liguria;
4) Emilia-
MAgna; 5) Marche;
6) Toscana;
7) Lazio;
8) Campania;
9) BR;
10) Sicilia;
11)
Sardegna” (come peraltro risultante da visura CCIAA prodotta in atti).
Nell'illustrare, poi, le esigenze giustificative dei suddetti licenziamenti, la società ha fatto riferimento alla situazione di “crisi economica”, definita “devastante”, e segnatamente al “calo di oltre il 30% del fatturato”, evidenziando poi “l'aumento insostenibile della forza lavoro giornalistica e grafica e l'impatto economico sui flussi di cassa” e dunque l'esigenza di “ridurre un Personale evidentemente in esubero”, quale strumento per il “raggiungimento di un risparmio sui costi di gestione”.
Si legge poi nella predetta comunicazione:
“Per quanto riguarda la presenza territoriale, l'agenzia Dire nel corso degli anni ha cercato di coprire con i propri servizi giornalistici il maggior numero di regioni
d'Italia. Partendo dalle redazioni di MA (Lazio), OL (Emilia-MAgna) e AP
(Campania) si è espansa da Nord a Sud, assumendo dei giornalisti o avviando collaborazioni, aumentando vertiginosamente il costo del personale.
pagina 19 di 28 Nonostante lo sforzo messo in piedi dall'azienda per il mantenimento dei costi derivanti dalla presenza capillare sul territorio nazionale, voluta dalla precedente gestione aziendale, ad oggi i ricavi non consentono il mantenimento delle attività in essere in alcuni delle regioni. Facendo riferimento, in particolare, alle seguenti regioni:
Lombardia, Emilia-MAgna, Lazio, Campania, BR.
In particolare, in Lombardia l'attività è svolta da due redattori art.
1. in forte Pt_4
sofferenza dal punto di vista della copertura economica, che ha già subito una riduzione del personale nel corso del 2021-2022 a causa degli scarsi ricavi. Nella riorganizzazione si intende mantenere in servizio un solo redattore, che verrà coordinato, come già avviene, dalla sede operativa di OL.
In Emilia-MAgna la Redazione riveste un ruolo di coordinamento delle attività delle regioni del Nord Italia. Nella riorganizzazione sarà necessaria la riduzione del numero dei redattori, prevedendo due esuberi.
Nella Redazione Lazio, intesa nel suo insieme come Redazione che copre varie tematiche di carattere nazionale, l'azienda presenta un numero di redattori e dipendenti grafici sovradimensionati, rispetto al servizio richiesto nonché rispetto ai ricavi aziendali. Pertanto, si segnala la necessità di procedere con la riduzione del personale con 21 esuberi.
In Campania e in BR si segnala la necessità aziendale di procedere con la riduzione del personale, rispettivamente, con un esubero in entrambi i territori. La necessità nasce dall'insostenibilità aziendale dei costi derivanti dai territori”.
Ebbene, nella predetta comunicazione, quale esigenza giustificativa dei licenziamenti è indicata la necessità di ridurre “il costo puro del personale grafico e giornalistico”, a fronte di una grave situazione di crisi economica. Si fa dunque genericamente riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle ragioni per cui l'indicata situazione di crisi economica vada ad impattare negativamente solo (o comunque in maggior misura) rispetto alle unità produttive in cui sono stati individuati gli esuberi e non anche sulle altre. In altre parole,
pagina 20 di 28 manca totalmente l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di limitare i licenziamenti ai soli giornalisti e grafici addetti alle 5 unità indicate (a fronte delle 11 esistenti), così come manca, peraltro, la specificazione delle ragioni per cui non si ritenga di ovviare a tale limitazione con il trasferimento dei lavoratori ad altre unità produttive.
L'omissione di tali indicazioni, necessarie alle Organizzazioni Sindacali per verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti, già di per sé sarebbe sufficiente a determinare l'illegittimità dei licenziamenti, per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali e dunque per violazione dell'art. 4, comma 3, L. 223/1991 (v. Cass. 22178/2018; Cass. 4678/2015).
Una volta accertato però che non tutte le unità produttive sono state interessate dai licenziamenti e che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare gli esuberi, è stata operata all'interno dei singoli “Centri di costo territoriale” e non già nell'ambito di un'unica graduatoria di tutto il personale con mansioni omogenee, si impone un'ulteriore verifica, al fine di valutare se, oltre al rilevato vizio di carattere procedurale, sia configurabile anche la lamentata violazione dei criteri di scelta.
Se, infatti, i lavoratori addetti alle unità produttive in cui si è ritenuto di individuare gli esuberi, sono idonei – per la professionalità posseduta, le mansioni svolte,
l'inquadramento riconosciuto – ad occupare le posizioni lavorative di altri colleghi adibiti ad altre unità produttive, in cui non si è ritenuto di ridurre in alcun modo il personale, è senz'altro “illegittima la scelta che, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, risulti ancorata al solo fatto che essi erano impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto” (v. Cass. 22178/2018; Cass. 203/2015).
Ora il ricorrente è un giornalista, inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, che invero, per quanto detto, andava inquadrato come redattore ex art. 1 CNLG.
E' evidente quindi che il ricorrente era fungibile con tutti i lavoratori aventi il medesimo livello di inquadramento;
e ciò non tanto (o comunque non soltanto) perché, anche alla luce della modifica dell'art. 2103 c.c. (in cui è scomparso il parametro di giudizio pagina 21 di 28 dell'effettiva equivalenza tra mansioni di nuova attribuzione e quelle da ultimo svolte), il livello previsto dalla contrattazione collettiva diventa strumento adeguato per valutare l'omogeneità delle mansioni e dunque la fungibilità dei lavoratori ad esse adibite, quanto soprattutto perché i giornalisti svolgono, pacificamente, identiche mansioni su tutto il territorio nazionale. Né in senso contrario può rilevare l'adibizione allo svolgimento di dette mansioni nell'ambito di realtà locali, non potendo certo escludersi la fungibilità in considerazione del fatto che ciascuno di essi, essendo assegnati ad una specifica area geografica possa avere contatti diversi rispetto a quelli degli altri colleghi, dal momento che si tratta di problematiche facilmente risolvibili in brevissimo tempo, che non hanno dunque alcun valore ostativo. In ogni caso, neppure risulta allegata dalla parte resistente specificità organizzative nelle diverse aree geografiche che possano aver in qualche modo differenziato la professionalità dei redattori addetti alle singole unità.
A ciò deve aggiungersi poi, che, se, in teoria, può assumere rilievo, al fine di limitare la platea dei licenziabili ai soli addetti a determinate sedi territoriali, il fatto che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità produttiva soppressa o ridotta esigerebbe il loro trasferimento ad altra sede (v. Cass. 36451/2021), tuttavia è pur sempre indispensabile che il datore di lavoro “indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, terzo comma, L. n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o del settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti” (v. Cass. 2390/2022; Cass. 12040/2021).
Come affermato dalla Suprema Corte, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dalla comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse [o non coinvolte dalla riduzione di personale] e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa [o ridotta] esigerebbe il suo trasferimento ad altra sede, con
pagina 22 di 28 aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”, non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5 L. 223/1991, “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle postazioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (v. Cass. 17177/2013; Cass. 32387/2019; Cass. 2390/2022).
In conclusione, per tutto, quanto sin qui osservato, deve ritenersi non legittima la scelta di individuare i redattori da licenziare, operando la selezione solo tra quelli adibiti alle 5 sedi indicate nella comunicazione di avvio della procedura e predisponendo, peraltro, 5 distinte graduatorie (1 per ognuna di tali sedi), anziché un'unica graduatoria su base nazionale.
La scelta di un criterio inidoneo ad operare la selezione del personale, in quanto non rispondente alle reali esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale (come detto, costituite dal generico obiettivo di riduzione dei costi), si traduce in una violazione del criterio stesso delle esigenze tecnico produttive, previsto dall'art. 5
L. 223/91.
Ne deriva che il licenziamento va annullato per violazione dei criteri di scelta.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni considerazione in ordine ai dedotti vizi di carattere procedurale e formale, pur lamentati in ricorso.
Né tale conclusione impone di verificare, al fine di valutare l'interesse ad agire, la cd. prova di resistenza, per accertare se il ricorrente abbia subito in concreto un pregiudizio per effetto della violazione del criterio di scelta (ovvero, in altre parole, se il lavoratore non sarebbe stato licenziato ove il criterio fosse stato correttamente applicato). “Detto canone evidentemente opera laddove la platea dei lavoratori licenziabili sia stata correttamente limitata e, nell'ambito più ristretto così definito, i criteri di scelta adottati
pagina 23 di 28 si assumano malamente applicati;
detto principio non si attaglia, invece, alla fattispecie
[in esame], laddove la limitazione della platea dei licenziabili, non estesa all'intero complesso aziendale, è stata ritenuta, a monte illegittima” (v. Cass. 2390/2022; Cass.
33889/2022).
Sulle tutele accordabili.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve trovare applicazione l'art. 3 comma
1 D. lgs. 23/2015, richiamato dall'art. 10, che stabilisce: “In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 … in caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 (…), o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'art. 3, comma 1”; norme queste sulla cui legittimità costituzionale si è pronunciata la Consulta con sentenza n. 7/2024.
Dunque, in applicazione del cit. art. 3, comma 1, dichiaratosi risolto il rapporto di lavoro, si deve condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In ordine all'ammontare della retribuzione utile, deve prendersi atto delle non contestate indicazioni fornite dalla parte ricorrente, secondo cui la retribuzione spettante ad un redattore con oltre 30 mesi di anzianità è pari ad €. 3.950,34 (tenuto conto degli scatti biennali previsti dall'art. 13 CNLG e dell'anzianità maturata dal ricorrente alle dipendenze della resistente, pari a 6 anni e mezzo).
In applicazione della suddetta norma, avendo il ricorrente, al momento del licenziamento, un'anzianità aziendale di 6 anni e mezzo (dovendo farsi decorrere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato dal 1°.7.2017), la somma dovuta non può essere inferiore a 13 mensilità.
Ai fini della determinazione dell'importo dovuto alla parte ricorrente, deve però tener conto anche dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018
pagina 24 di 28 e, quindi, non solo della durata del rapporto, ma anche del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.
Ebbene, considerato che società convenuta occupa alle proprie dipendenze oltre 50 giornalisti e 28 grafici;
che la dimensione dell'attività svolta dalla convenuta è di rilevante entità, in quanto essa gestisce una delle principali agenzie di stampa nazionali;
si stima equo liquidare un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, come sopra quantificata. Per altro verso, non si ritiene che la situazione di crisi aziendale, in cui versava al momento del licenziamento della resistente, possa incidere in senso favorevole alla società, posto che tutte le aziende che avviano procedure di licenziamento collettivo versano in tale situazione, da considerarsi pertanto del tutto neutra ai fini della valutazione della misura del danno risarcibile.
A fronte del riconoscimento di una tutela meramente indennitaria, la questione dell'aliunde perceptum non ha alcuna rilevanza.
Sulla richiesta di pagamento del TFR e dell'indennità di mancato preavviso.
E' pacifico tra le parti che la somma complessivamente dovuta al ricorrente a titolo di
TFR è pari alla somma lorda di euro 22.910,38 (v. CU 2024) e quella dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso è pari alla somma lorda di euro 31.602,75 (pari ad 8 mensilità ex art. 27 CNLG), per un totale lordo di euro 54.513,13.
Altrettanto pacifico è poi che il ricorrente abbia percepito per tali titoli l'importo complessivo netto di euro 19.502,94 (di cui una parte in corso di causa).
Parte resistente non ha dato prova di ottemperato agli oneri contributivi e fiscali sulle somme corrisposte.
Al fine di dare prova di aver ottemperato ai relativi obblighi contributivi, parte resistente ha prodotto in allegato alle note conclusionali, da cui risulta il versamento in favore del ricorrente di contributi pari ad euro 6.190,23, calcolati su una base imponibile di euro
16.753,00 (v. docc. 4a e 5°). Da tale documentazione non è possibile però ricavare che pagina 25 di 28 trattasi proprio della quota di contributi a carico del lavoratore e soprattutto che la base imponibile sia costituita proprio dell'indennità di mancato preavviso.
Detto documento, a fronte della perdurante contestazione sul punto da parte della parte ricorrente, non è, dunque, di per sé sufficiente a dimostrare che sia stata versata, proprio in relazione all'indennità di mancato preavviso, anche la quota che, in caso di tempestivo adempimento, sarebbe stata a carico del lavoratore.
E' poi pacifico tra le parti che gli oneri fiscali non siano stati ancora versati.
Tanto precisato, deve osservarsi che, nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco.
Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione “corrisposta alla scadenza”. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della medesima
Legge, il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore.
Per quanto detto il titolo va formato al lordo delle ritenute erariali e contributive relative all'importo netto già versato.
Resta in ogni caso salva ed impregiudicata la possibilità della società di dare prova, o in sede di adempimento spontaneo alla presente sentenza o in sede di opposizione all'esecuzione, dell'eventuale ottemperanza agli obblighi fiscali e contributivi.
pagina 26 di 28 Per tutto quanto sin qui osservato, la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente il residuo importo lordo di euro 35.010,19, a titolo di differenze ancora dovute su TFR e indennità di mancato preavviso.
Va precisato infine che su tutte le somme riconosciute, sono dovuti anche gli interessi al
12%, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 7, CNLG, dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso) di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto delle fasi di giudizio (con istruttoria).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1°.
7.2017 e con diritto del ricorrente ad essere dapprima inquadrato come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG e poi, a decorrere dal
15.1.2018 come redattore ex art. 1 CNLG, con oltre 30 mesi di anzianità professionale, ex art. 11 lett. b) CNLG;
2. Per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente, relativamente al periodo dal 1°.
7.2017 al 31.12.2017, le somme di euro 327,75, a titolo di TFR, e di euro 416,27, a titolo di ratei di 13^ mensilità, nonché, relativamente al periodo dal 1°.
1.2018 sino al licenziamento, la complessiva somma lorda di euro 133.249,39, a titolo di differenze retributive tra la retribuzione dovuta per l'inquadramento spettante quale redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e quella effettivamente erogatagli per l'inquadramento riconosciutogli quale collaboratore fisso;
3. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 28.12.2023;
pagina 27 di 28 4. Per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento, condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ciascuna mensilità pari ad euro
3.950,34);
5. Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 35.010,19, a titolo di differenze ancora dovute su TFR e indennità di mancato preavviso;
6. Condanna la resistente a corrispondere su tutte le somme dovute, gli interessi al
12%, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 7, CNLG, dalla maturazione delle predette voci di credito al saldo;
7. Condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.699,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
MA, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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