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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Locri, alla via Nosside n. 10, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Bruno Pezzano, che li rappresenta e difende insieme all'Avv.
Federica Alvino in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICI
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
largo Nazario Sauro n.22;
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Guidonia Montecelio (RM), via Giambattista Niccolini n.43;
nata a [...] il [...], residente in Controparte_3
OR (RC), via Schirripa n. 24 lett. A int. 2;
- 1 - nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Acacie n. 3;
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 2;
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_5
Siderno (Rc), via delle Magnolie n. 28;
nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_6
(Rc), viale Europa n. 31;
, nato a [...] il [...], residente in [...](Rc), Controparte_7
corso Garibaldi n.366;
nata a [...] il [...], residente in [...](Rc), Controparte_8
viale Europa n. 31;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “accertare e dichiarare che le sig. e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà di 1/2 ciascuna dell'immobile sito nel Comune di OR catastalmente individuato dalle particelle n. 233 sub. 3 e n. 235 sub. 6 foglio 3 cl. I cat. A/3 consistente in
4 vani per un totale di 85 mq;
ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliare, Ufficio di Locri, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente;
con vittoria di spese e compensi di lite".
A sostegno della propria domanda, le attrici hanno allegato che: - in proprio e in qualità di eredi del marito/padre , a sua volta erede della madre Persona_2
- 2 - hanno posseduto (unendo il possesso dei de cuius al loro) e Persona_3
possiedono da oltre 20 anni in modo assoluto, esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico, il bene immobile sito nel Comune di OR catastalmente individuato dalla particella n. 233 sub. 1 e n. 235 sub 5 foglio 3 cl. 1 cat. A/3; - dall'effettuazione delle visure catastali, è emersa la titolarità in capo alla convenuta della metà dell'immobile, mentre l'altra metà risulta intestata ai Controparte_1
coniugi defunti e;
- gli attuali eredi dei coniugi Persona_4 Controparte_2
sono gli attori e i convenuti residui;
- è stato esperito il tentativo di Persona_5
mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza dei convenuti.
Non si sono costituiti in giudizio , Controparte_8 Controparte_7 [...]
Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 Persona_1
e ai quali l'atto di citazione Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
è stato ritualmente notificato.
Esperita la prima udienza ed effettuati i controlli sulla corretta instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 26.09.2023, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle attrici, la causa è stata rinviata all'udienza del
10.06.2024 per l'escussione dei testi;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.02.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
§ 2.1 Parte attrice non ha fornito la prova sulla stessa gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi
(cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass. n. 975/00).
- 3 - In relazione al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte istante deduca in giudizio fatti, comportamenti e attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da un'attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem
(escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa
(atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il
- 4 - possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
- 5 - Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass.
9671/2014; Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.2 Ciò posto, in punto di diritto, è necessario precisare che con l'atto di citazione le attrici hanno allegato di aver sempre utilizzato la parte della proprietà corrispondente a ½ del bene individuato in premessa, quota intestata ai coniugi
, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo gli CP_2
oneri connessi. Le attrici hanno altresì allegato di aver provveduto, in data
28.04.2022, in qualità di eredi, alla divisione catastale del bene, allineando il dato catastale alla situazione fattuale, che vede l'immobile identificato all'originaria particella catastale costituito da due distinti appartamenti. Quanto alla durata del possesso, le attrici hanno affermato di aver unito il loro possesso a quello del loro dante causa, , il quale, a sua volta, è succeduto nel possesso esercitato Persona_2
dalla propria madre, figlia degli intestatari catastali, precisando Persona_3
dunque di avere la disponibilità del bene quali eredi (circostanza desumibile anche dalla richiesta di variazione catastale allegata in atti presentata per conto di Pt_1
, in qualità di erede).
[...]
In altri termini, le attrici hanno allegato che il bene oggetto dell'odierna domanda di accertamento di usucapione è appartenuto ai coniugi (intestatari catastali CP_2
per la quota complessiva di ½, unitamente ad proprietaria della Controparte_1
restante quota di ½), che successivamente alla loro morte, il bene è stato ereditato dai figli di questi ultimi - con costituzione di una comunione ereditaria sulla quota appartenente ai suddetti coniugi -, tra cui la sig.ra e che alla Persona_3
posizione di quest'ultima è subentrato in qualità di erede il figlio e, Persona_2
in suo luogo, le odierne attrici. Ne consegue che le attrici hanno allegato di aver esercitato il possesso, unitamente ai loro danti causa, su un bene in comunione.
- 6 - Tuttavia, il possesso allegato da parte attrice nei termini appena precisati, sebbene abbia trovato riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, non è sufficiente a determinare l'accertamento dell'acquisto del bene in comunione per intervenuta usucapione.
Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità afferma in modo pacifico che «il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 9359 del 08/04/2021).
Poiché per l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in comunione l'accento viene posto sull'esclusività del possesso, che si estrinseca nell'impossibilità degli altri partecipanti alla comunione di godere del bene, è in ciò che deve tradursi la prova da offrire per l'accoglimento della domanda.
È stato, infatti, precisato dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa dall'orientamento del Tribunale di Locri a cui si intende dare continuità) che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso del bene, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli
- 7 - altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (cfr. Cass. Sez. II, sent. n.
19478 del 20/09/2007; Cass., Sez. II, sent. n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35067 del
29/11/2022).
Ai fini poi della decorrenza del termine ventennale dell'usucapione ordinaria su un bene in comunione a favore di uno solo dei comproprietari, inoltre, è necessario osservare che «in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015).
Nel caso in esame, le attrici non hanno allegato alcun atto o comportamento nei termini appena delineati da cui far decorrere il termine ventennale posto in essere dalle stesse o dai loro danti causa, né alcun possesso utile a usucapire il bene in comproprietà può essere desunto dalle risultanze testimoniali. Nello specifico, le circostanze che le attrici avessero la disponibilità dell'immobile oggetto di causa, utilizzato per abitarvi nei periodi di permanenza a OR, detenessero le chiavi e si occupassero della manutenzione dello stesso, non sono sufficienti per ritenere realizzata l'estensione del possesso esclusivo del comproprietario a discapito degli altri titolari, non trattandosi di atti o comportamenti inequivoci della volontà di possedere il bene in modo esclusivo anziché quale comproprietario.
Va osservato, infine, che la contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata, tenuto conto che non può applicarsi il disposto dell'art. 115 c.p.c., non potendosi trarre alcun indice probatorio da un comportamento neutro come quello della contumacia (sulla neutralità della contumacia cfr. Cass. Sez. L., 21/11/2014, n. 24885).
- 8 - § 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_8
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 [...]
, e CP_4 Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Locri, alla via Nosside n. 10, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Bruno Pezzano, che li rappresenta e difende insieme all'Avv.
Federica Alvino in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICI
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
largo Nazario Sauro n.22;
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Guidonia Montecelio (RM), via Giambattista Niccolini n.43;
nata a [...] il [...], residente in Controparte_3
OR (RC), via Schirripa n. 24 lett. A int. 2;
- 1 - nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Acacie n. 3;
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 2;
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_5
Siderno (Rc), via delle Magnolie n. 28;
nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_6
(Rc), viale Europa n. 31;
, nato a [...] il [...], residente in [...](Rc), Controparte_7
corso Garibaldi n.366;
nata a [...] il [...], residente in [...](Rc), Controparte_8
viale Europa n. 31;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “accertare e dichiarare che le sig. e hanno Parte_1 Parte_2
acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà di 1/2 ciascuna dell'immobile sito nel Comune di OR catastalmente individuato dalle particelle n. 233 sub. 3 e n. 235 sub. 6 foglio 3 cl. I cat. A/3 consistente in
4 vani per un totale di 85 mq;
ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliare, Ufficio di Locri, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente;
con vittoria di spese e compensi di lite".
A sostegno della propria domanda, le attrici hanno allegato che: - in proprio e in qualità di eredi del marito/padre , a sua volta erede della madre Persona_2
- 2 - hanno posseduto (unendo il possesso dei de cuius al loro) e Persona_3
possiedono da oltre 20 anni in modo assoluto, esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico, il bene immobile sito nel Comune di OR catastalmente individuato dalla particella n. 233 sub. 1 e n. 235 sub 5 foglio 3 cl. 1 cat. A/3; - dall'effettuazione delle visure catastali, è emersa la titolarità in capo alla convenuta della metà dell'immobile, mentre l'altra metà risulta intestata ai Controparte_1
coniugi defunti e;
- gli attuali eredi dei coniugi Persona_4 Controparte_2
sono gli attori e i convenuti residui;
- è stato esperito il tentativo di Persona_5
mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza dei convenuti.
Non si sono costituiti in giudizio , Controparte_8 Controparte_7 [...]
Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 Persona_1
e ai quali l'atto di citazione Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
è stato ritualmente notificato.
Esperita la prima udienza ed effettuati i controlli sulla corretta instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 26.09.2023, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle attrici, la causa è stata rinviata all'udienza del
10.06.2024 per l'escussione dei testi;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.02.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
§ 2.1 Parte attrice non ha fornito la prova sulla stessa gravante del possesso uti dominus necessario per l'acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi
(cfr., tra le altre, Cass. n. 9325/11 e Cass. n. 975/00).
- 3 - In relazione al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte istante deduca in giudizio fatti, comportamenti e attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà (c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da un'attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto della domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem
(escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire).
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa
(atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso). Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi. Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In particolare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il
- 4 - possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento se risulti allegata e provata in giudizio la corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, la allegazione e/o la prova in giudizio di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto aventi carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente considerato, in dottrina e giurisprudenza, giuridicamente necessario per l'usucapione della proprietà. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
- 5 - Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass.
9671/2014; Cass. 13082/2002; Cass. 14368/1999; Cass. 815/1999). L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
§ 2.2 Ciò posto, in punto di diritto, è necessario precisare che con l'atto di citazione le attrici hanno allegato di aver sempre utilizzato la parte della proprietà corrispondente a ½ del bene individuato in premessa, quota intestata ai coniugi
, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo gli CP_2
oneri connessi. Le attrici hanno altresì allegato di aver provveduto, in data
28.04.2022, in qualità di eredi, alla divisione catastale del bene, allineando il dato catastale alla situazione fattuale, che vede l'immobile identificato all'originaria particella catastale costituito da due distinti appartamenti. Quanto alla durata del possesso, le attrici hanno affermato di aver unito il loro possesso a quello del loro dante causa, , il quale, a sua volta, è succeduto nel possesso esercitato Persona_2
dalla propria madre, figlia degli intestatari catastali, precisando Persona_3
dunque di avere la disponibilità del bene quali eredi (circostanza desumibile anche dalla richiesta di variazione catastale allegata in atti presentata per conto di Pt_1
, in qualità di erede).
[...]
In altri termini, le attrici hanno allegato che il bene oggetto dell'odierna domanda di accertamento di usucapione è appartenuto ai coniugi (intestatari catastali CP_2
per la quota complessiva di ½, unitamente ad proprietaria della Controparte_1
restante quota di ½), che successivamente alla loro morte, il bene è stato ereditato dai figli di questi ultimi - con costituzione di una comunione ereditaria sulla quota appartenente ai suddetti coniugi -, tra cui la sig.ra e che alla Persona_3
posizione di quest'ultima è subentrato in qualità di erede il figlio e, Persona_2
in suo luogo, le odierne attrici. Ne consegue che le attrici hanno allegato di aver esercitato il possesso, unitamente ai loro danti causa, su un bene in comunione.
- 6 - Tuttavia, il possesso allegato da parte attrice nei termini appena precisati, sebbene abbia trovato riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, non è sufficiente a determinare l'accertamento dell'acquisto del bene in comunione per intervenuta usucapione.
Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità afferma in modo pacifico che «il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 9359 del 08/04/2021).
Poiché per l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in comunione l'accento viene posto sull'esclusività del possesso, che si estrinseca nell'impossibilità degli altri partecipanti alla comunione di godere del bene, è in ciò che deve tradursi la prova da offrire per l'accoglimento della domanda.
È stato, infatti, precisato dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa dall'orientamento del Tribunale di Locri a cui si intende dare continuità) che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso del bene, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli
- 7 - altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (cfr. Cass. Sez. II, sent. n.
19478 del 20/09/2007; Cass., Sez. II, sent. n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35067 del
29/11/2022).
Ai fini poi della decorrenza del termine ventennale dell'usucapione ordinaria su un bene in comunione a favore di uno solo dei comproprietari, inoltre, è necessario osservare che «in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015).
Nel caso in esame, le attrici non hanno allegato alcun atto o comportamento nei termini appena delineati da cui far decorrere il termine ventennale posto in essere dalle stesse o dai loro danti causa, né alcun possesso utile a usucapire il bene in comproprietà può essere desunto dalle risultanze testimoniali. Nello specifico, le circostanze che le attrici avessero la disponibilità dell'immobile oggetto di causa, utilizzato per abitarvi nei periodi di permanenza a OR, detenessero le chiavi e si occupassero della manutenzione dello stesso, non sono sufficienti per ritenere realizzata l'estensione del possesso esclusivo del comproprietario a discapito degli altri titolari, non trattandosi di atti o comportamenti inequivoci della volontà di possedere il bene in modo esclusivo anziché quale comproprietario.
Va osservato, infine, che la contumacia dei convenuti non può sopperire alla carenza assertiva e probatoria registrata, tenuto conto che non può applicarsi il disposto dell'art. 115 c.p.c., non potendosi trarre alcun indice probatorio da un comportamento neutro come quello della contumacia (sulla neutralità della contumacia cfr. Cass. Sez. L., 21/11/2014, n. 24885).
- 8 - § 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_8
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 [...]
, e CP_4 Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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