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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55453/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55453/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLIDORI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso l difensore avv. POLIDORI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
L'istruttoria relativa all'odierno procedimento si è incentrata nello svolgimento della CTU, che, in questa sede viene integralmente richiamata, non essendovi dubbi in ordine alle conclusioni in essa esposte in quanto aderenti al quesito affidato ed oggettive rispetto alla constatazione dello stato dei luoghi.
Esaminate e richiamate integralmente le conclusioni della consulenza tecnica, tenuto conto delle criticità in essa evidenziate con particolare riferimento alla lacunosità della documentazione probatoria (computo metrico) cui è fatto carico la parte attrice onerata, ai sensi dell'art. 2967
CC, della rigorosa allegazione della documentazione afferente la domanda,
e le richieste economiche poste alla base della richiesta di condanna
(richieste da considerarsi elevate rispetto a quelle emergenti dal complessivo piano probatorio messo a disposizione nel giudizio); considerato, inoltre, che il 'dato processuale' consistente nella contumacia – mancata partecipazione della parte convenuta al processo, in quanto, come noto, la assenza / la mancata costituzione (ex art. 290
CPC) non rappresenta né equivale a mancata contestazione dei fatti dedotti nella domanda attorea.
Posto ciò, dunque, nel merito, si deve osservare:
1) in conseguenza della contumacia della parte convenuta e del rifiuto di questa di fare accedere il perito di Ufficio all'interno dell'appartamento ove 'sarebbero stati eseguiti i lavori' 'Non essendo consentito l'accesso sui luoghi di causa, con pec del 07.03.2023 (All. 4), lo scrivente ha dunque provveduto ad annullare il sopralluogo previsto per il 15.03.2023, comunicando che, come da mandato del Sig. Giudice, avrebbe provveduto pagina 2 di 7 a svolgere la consulenza sulla base dei documenti in atti' (pag. 4 CTU);
2)Il CTU ha risposto al Quesito n. 1 dell'incarico : “al fine di accertare e verificare natura entità dei lavori di appalto eseguiti dalla parte attrice, nonché quelli extra-contratto pattuiti ed eseguiti”. L'intera vicenda che oggi è discussa nel presente procedimento prese l'avvio dalla sottoscrizione del contratto d'appalto dell'11.02.2020, con cui le parti si accordarono per dare corso alla ristrutturazione dell'immobile sito in via degli Ulivi 18, Ansedonia, località Valle d'Oro. Al fine di individuare l'immobile, del quale non sono acclusi in atti i riferimenti catastali, il sottoscritto ha eseguito la visura storica per soggetto, interrogando il codice fiscale del convenuto (indicato in atti), con lo scopo di ottenere una maggiore co-noscenza dell'immobile. Come risulta dalla visura storica per soggetto (All. 5), il Sig. risulta essere intestatario nella CP_1
circoscrizione di Grosseto, presso cui è stata effettuata la visura, solo di un di-verso immobile ubicato in una differente località. Questo per illustrare che il contratto di ristrutturazione previde l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici a favore del Sig. i quali però furono CP_1 eseguiti su un immobile di cui egli non era proprietario';
3) la riferibilità alla parte convenuta della legittimazione processuale passiva, in assenza di elementi processuali diretti, può ricavarsi dal carteggio depositato dal CTU medesimo, consistente nelle mail nelle quali la committenza delle opere non appare contestata;
tale elemento viene utilizzato unitamente all'esito degli accertamenti tecnici del CTU, nonché dal contratto di appalto;
4) dalla lettura dell'atto introduttivo e della comparsa conclusionale in realtà il ritardo che la parte attrice ha imputato alla convenuta, pagg. 2 e
3 della comparsa conclusionale, non è idonea giustificazione la situazione pandemica del Paese, in quanto alla data del luglio 2020 la limitazione della circolazione dei beni e dei servizi non era più così grave – come nel pagina 3 di 7 periodo dal mese di marzo a maggio - da non consentire la consegna degli ordini ricevuti e dei lavori da completarsi;
quindi la mancata consegna del pavimento, ad esempio, è una conseguenza di cui la parte convenuta non può legittimamente tenuta a rispondere;
5) di conseguenza ancora non può essere ritenuta illegittima l'intimata risoluzione in conseguenza dei ritardi nella consegna ed ultimazione delle opere, ritardi ammessi dalla parte attrice medesima e che hanno
'costretto la medesima alla riconsegna del cantiere nonostante i lavori non fossero stati ultimati' (pag. 3); né d'altra parte emerge la ragionevole giustificazione in ordine al ritardo appurato per tabulas, dalle sollecitazioni alla conclusione dei lavori per consentire alla parte convenuta di rientrare nella propria abitazione;
6) dalla lettura, pertanto, dell'atto introduttivo emerge la richiesta del pagamento dell'importo dei lavori eseguiti e non pagati, lavori riepilogati anche nell'atto conclusivo;
7) ai fini della valutazione della domanda attorea (che si ribadisce viene accolta in parte qua e respinta nella parte in cui chiede di accertare l'imputazione della responsabilità dell'inadempimento alla parte convenuta) si richiamano le conclusioni della CTU in base alle quali, previa acquisizione della documentazione attinente alle opere contrattuali documentazione da definirsi lacunosa perché priva del computo;
mentre per le opere extra contrattuali le stesse sono state valutate in modo sintetico;
8) posto ciò, si conclude richiamando le conclusioni del CTU: ' Secondo la sintesi del doc. 6 la ricorrente avrebbe prodotto lavori per un importo complessivo di € 73.080,00, ricevendo acconti per € 46.740,00, per cui il residuo del saldo richiesto ammonterebbe ad € 26.340,00 oltre I.V.A.
Nelle varie indeterminatezze sopra illustrate (assenza di prezzi unitari, accorpamento di più voci elementari, assenza di trasporto a discarica e
pagina 4 di 7 omessa differenziazione dei rifiuti, assenza di misure nella maggior parte dei casi, ecc.) risulta di fatto impossibile redigere una stima analitica mediante un computo metrico estimativo basato sui prezzari regionali vigenti all'epoca dei fatti. Un'ulteriore difficoltà che impedisce la redazione di un computo metrico estimativo è quella legata all'impossibilità di visita dell'immobile. Ciò che però si deduce con chiarezza dalla documentazione in atti è che l'abitazione è composta da due piani, di cui quello inferiore è posto al livello del terreno;
si deduce con altrettanta chiarezza, poi, che tale immobile ha subito una ristrutturazione radicale che ha comportato oltre alle consuete opere di manutenzione or-dinaria (rifacimento di massetti, pavimenti, impianti e pitture), anche opere di manutenzione straordinaria importanti (spostamento tramezzi e rifacimento delle fogne); oltre a queste opere che sono già di per sé significative, l'immobile ha subito anche delle trasformazioni di natura strutturale come ad esempio la demolizione di una scala esterna, la demolizione di un muro in tufo e la realizzazione di getti in c.a'.
“nonché quelli extra-contratto pattuiti ed eseguiti”
Non risultano in atti dei documenti da cui si possa evincere l'affidamento dei lavori extra contrattuali, tuttavia essi furono della medesima natura di quelli contrattuali e nella maggior parte dei casi consi-sterono in una semplice estensione quantitativa delle opere già previste da contratto. I lavori extra contratto eseguiti furono quelli indicati nelle liste riportati nel doc. 3 accluso in atti, che qui di seguito si elencano:
- Fornitura e posa controtelai tipo Scrigno
- Realizzazione di nuovi tramezzi completi di intonaci
- Realizzazione getto armato parete interna
- Realizzazione muratura portante completa di intonaco per realizzazione nuovo bagno
pagina 5 di 7 - Realizzazione solaio sopra il bagno
- Creazione alloggi per due Scrigno con demolizione muri spess. 30
- Realizzazione getto armato spess. 15 cm
- Realizzazione nuovo impianto fogne, compreso nuovo pozzetto 30x30, compreso scarico bocca di lupo e predisposizione discendenti
- Realizzazione aperture solaio e parete interna, isolamento con guaina parete, fornitura e posa bocca di lupo
- Spostamento del mobilio al piano superiore
- Demolizione muratura in tufo
- Costo scavatore con martellone per interno abitazione (si presume trattarsi dello scavo per un vespaio sotto il calpestio del piano terra)
- Demolizione scala esterna con mezzo meccanico e spostamento materiali di risulta
- Scavo con mezzo meccanico per circa 40 mq zona nuovo bagno e patio esterno (si desume trattarsi dello scavo per un vespaio sotto il calpestio del piano terra).
Il loro importo è indicato in atti in € 31.115,00 oltre I.V.A'.
9) ne segue che l'importo che la parte convenuta è tenuta a corrispondere alla parte attrice pertiene alle opere eseguite e non risultate pagate nella misura più sopra indicata e parti ad € 26.340,00 oltre iva, che è la risultante della differenza dovuta all'esito degli acconti già versati;
10) la somma ulteriore richiesta a titolo di lucro cessante non può essere accolta essendo tale voce rimasta indimostrata e costituendo piuttosto una duplicazione della medesima voce, pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti ed accertati sulla scorta della documentazione resa disponibile nel presente giudizio. pagina 6 di 7 11) le spese seguono la soccombenza tenuto conto dei limiti della prova raggiunta a favore della domanda, che merita accoglimento limitatamente al capo b) di cui all'atto di citazione, respinti gli altri due punti perché non provati ed infondati;
12) le spese di CTU devono essere poste a carico della parte attrice in quanto, diversamente, nella contumacia della convenuta, il CTU sopporterebbe – illegittimamente - il rischio di non percepire il compenso del proprio operato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di cui al capo b) dell'atto introduttivo e per l'effetto, condanna la parte convenuta, al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice, , Parte_1
della somma di € 26.340,00 oltre iva ed interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, a Controparte_1 rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite Parte_1 in ragione della soccombenza, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
3) Pone le spese di CTU a carico definitivo della parte attrice, in ragione della contumacia della parte convenuta.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55453/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLIDORI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso l difensore avv. POLIDORI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
L'istruttoria relativa all'odierno procedimento si è incentrata nello svolgimento della CTU, che, in questa sede viene integralmente richiamata, non essendovi dubbi in ordine alle conclusioni in essa esposte in quanto aderenti al quesito affidato ed oggettive rispetto alla constatazione dello stato dei luoghi.
Esaminate e richiamate integralmente le conclusioni della consulenza tecnica, tenuto conto delle criticità in essa evidenziate con particolare riferimento alla lacunosità della documentazione probatoria (computo metrico) cui è fatto carico la parte attrice onerata, ai sensi dell'art. 2967
CC, della rigorosa allegazione della documentazione afferente la domanda,
e le richieste economiche poste alla base della richiesta di condanna
(richieste da considerarsi elevate rispetto a quelle emergenti dal complessivo piano probatorio messo a disposizione nel giudizio); considerato, inoltre, che il 'dato processuale' consistente nella contumacia – mancata partecipazione della parte convenuta al processo, in quanto, come noto, la assenza / la mancata costituzione (ex art. 290
CPC) non rappresenta né equivale a mancata contestazione dei fatti dedotti nella domanda attorea.
Posto ciò, dunque, nel merito, si deve osservare:
1) in conseguenza della contumacia della parte convenuta e del rifiuto di questa di fare accedere il perito di Ufficio all'interno dell'appartamento ove 'sarebbero stati eseguiti i lavori' 'Non essendo consentito l'accesso sui luoghi di causa, con pec del 07.03.2023 (All. 4), lo scrivente ha dunque provveduto ad annullare il sopralluogo previsto per il 15.03.2023, comunicando che, come da mandato del Sig. Giudice, avrebbe provveduto pagina 2 di 7 a svolgere la consulenza sulla base dei documenti in atti' (pag. 4 CTU);
2)Il CTU ha risposto al Quesito n. 1 dell'incarico : “al fine di accertare e verificare natura entità dei lavori di appalto eseguiti dalla parte attrice, nonché quelli extra-contratto pattuiti ed eseguiti”. L'intera vicenda che oggi è discussa nel presente procedimento prese l'avvio dalla sottoscrizione del contratto d'appalto dell'11.02.2020, con cui le parti si accordarono per dare corso alla ristrutturazione dell'immobile sito in via degli Ulivi 18, Ansedonia, località Valle d'Oro. Al fine di individuare l'immobile, del quale non sono acclusi in atti i riferimenti catastali, il sottoscritto ha eseguito la visura storica per soggetto, interrogando il codice fiscale del convenuto (indicato in atti), con lo scopo di ottenere una maggiore co-noscenza dell'immobile. Come risulta dalla visura storica per soggetto (All. 5), il Sig. risulta essere intestatario nella CP_1
circoscrizione di Grosseto, presso cui è stata effettuata la visura, solo di un di-verso immobile ubicato in una differente località. Questo per illustrare che il contratto di ristrutturazione previde l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici a favore del Sig. i quali però furono CP_1 eseguiti su un immobile di cui egli non era proprietario';
3) la riferibilità alla parte convenuta della legittimazione processuale passiva, in assenza di elementi processuali diretti, può ricavarsi dal carteggio depositato dal CTU medesimo, consistente nelle mail nelle quali la committenza delle opere non appare contestata;
tale elemento viene utilizzato unitamente all'esito degli accertamenti tecnici del CTU, nonché dal contratto di appalto;
4) dalla lettura dell'atto introduttivo e della comparsa conclusionale in realtà il ritardo che la parte attrice ha imputato alla convenuta, pagg. 2 e
3 della comparsa conclusionale, non è idonea giustificazione la situazione pandemica del Paese, in quanto alla data del luglio 2020 la limitazione della circolazione dei beni e dei servizi non era più così grave – come nel pagina 3 di 7 periodo dal mese di marzo a maggio - da non consentire la consegna degli ordini ricevuti e dei lavori da completarsi;
quindi la mancata consegna del pavimento, ad esempio, è una conseguenza di cui la parte convenuta non può legittimamente tenuta a rispondere;
5) di conseguenza ancora non può essere ritenuta illegittima l'intimata risoluzione in conseguenza dei ritardi nella consegna ed ultimazione delle opere, ritardi ammessi dalla parte attrice medesima e che hanno
'costretto la medesima alla riconsegna del cantiere nonostante i lavori non fossero stati ultimati' (pag. 3); né d'altra parte emerge la ragionevole giustificazione in ordine al ritardo appurato per tabulas, dalle sollecitazioni alla conclusione dei lavori per consentire alla parte convenuta di rientrare nella propria abitazione;
6) dalla lettura, pertanto, dell'atto introduttivo emerge la richiesta del pagamento dell'importo dei lavori eseguiti e non pagati, lavori riepilogati anche nell'atto conclusivo;
7) ai fini della valutazione della domanda attorea (che si ribadisce viene accolta in parte qua e respinta nella parte in cui chiede di accertare l'imputazione della responsabilità dell'inadempimento alla parte convenuta) si richiamano le conclusioni della CTU in base alle quali, previa acquisizione della documentazione attinente alle opere contrattuali documentazione da definirsi lacunosa perché priva del computo;
mentre per le opere extra contrattuali le stesse sono state valutate in modo sintetico;
8) posto ciò, si conclude richiamando le conclusioni del CTU: ' Secondo la sintesi del doc. 6 la ricorrente avrebbe prodotto lavori per un importo complessivo di € 73.080,00, ricevendo acconti per € 46.740,00, per cui il residuo del saldo richiesto ammonterebbe ad € 26.340,00 oltre I.V.A.
Nelle varie indeterminatezze sopra illustrate (assenza di prezzi unitari, accorpamento di più voci elementari, assenza di trasporto a discarica e
pagina 4 di 7 omessa differenziazione dei rifiuti, assenza di misure nella maggior parte dei casi, ecc.) risulta di fatto impossibile redigere una stima analitica mediante un computo metrico estimativo basato sui prezzari regionali vigenti all'epoca dei fatti. Un'ulteriore difficoltà che impedisce la redazione di un computo metrico estimativo è quella legata all'impossibilità di visita dell'immobile. Ciò che però si deduce con chiarezza dalla documentazione in atti è che l'abitazione è composta da due piani, di cui quello inferiore è posto al livello del terreno;
si deduce con altrettanta chiarezza, poi, che tale immobile ha subito una ristrutturazione radicale che ha comportato oltre alle consuete opere di manutenzione or-dinaria (rifacimento di massetti, pavimenti, impianti e pitture), anche opere di manutenzione straordinaria importanti (spostamento tramezzi e rifacimento delle fogne); oltre a queste opere che sono già di per sé significative, l'immobile ha subito anche delle trasformazioni di natura strutturale come ad esempio la demolizione di una scala esterna, la demolizione di un muro in tufo e la realizzazione di getti in c.a'.
“nonché quelli extra-contratto pattuiti ed eseguiti”
Non risultano in atti dei documenti da cui si possa evincere l'affidamento dei lavori extra contrattuali, tuttavia essi furono della medesima natura di quelli contrattuali e nella maggior parte dei casi consi-sterono in una semplice estensione quantitativa delle opere già previste da contratto. I lavori extra contratto eseguiti furono quelli indicati nelle liste riportati nel doc. 3 accluso in atti, che qui di seguito si elencano:
- Fornitura e posa controtelai tipo Scrigno
- Realizzazione di nuovi tramezzi completi di intonaci
- Realizzazione getto armato parete interna
- Realizzazione muratura portante completa di intonaco per realizzazione nuovo bagno
pagina 5 di 7 - Realizzazione solaio sopra il bagno
- Creazione alloggi per due Scrigno con demolizione muri spess. 30
- Realizzazione getto armato spess. 15 cm
- Realizzazione nuovo impianto fogne, compreso nuovo pozzetto 30x30, compreso scarico bocca di lupo e predisposizione discendenti
- Realizzazione aperture solaio e parete interna, isolamento con guaina parete, fornitura e posa bocca di lupo
- Spostamento del mobilio al piano superiore
- Demolizione muratura in tufo
- Costo scavatore con martellone per interno abitazione (si presume trattarsi dello scavo per un vespaio sotto il calpestio del piano terra)
- Demolizione scala esterna con mezzo meccanico e spostamento materiali di risulta
- Scavo con mezzo meccanico per circa 40 mq zona nuovo bagno e patio esterno (si desume trattarsi dello scavo per un vespaio sotto il calpestio del piano terra).
Il loro importo è indicato in atti in € 31.115,00 oltre I.V.A'.
9) ne segue che l'importo che la parte convenuta è tenuta a corrispondere alla parte attrice pertiene alle opere eseguite e non risultate pagate nella misura più sopra indicata e parti ad € 26.340,00 oltre iva, che è la risultante della differenza dovuta all'esito degli acconti già versati;
10) la somma ulteriore richiesta a titolo di lucro cessante non può essere accolta essendo tale voce rimasta indimostrata e costituendo piuttosto una duplicazione della medesima voce, pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti ed accertati sulla scorta della documentazione resa disponibile nel presente giudizio. pagina 6 di 7 11) le spese seguono la soccombenza tenuto conto dei limiti della prova raggiunta a favore della domanda, che merita accoglimento limitatamente al capo b) di cui all'atto di citazione, respinti gli altri due punti perché non provati ed infondati;
12) le spese di CTU devono essere poste a carico della parte attrice in quanto, diversamente, nella contumacia della convenuta, il CTU sopporterebbe – illegittimamente - il rischio di non percepire il compenso del proprio operato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di cui al capo b) dell'atto introduttivo e per l'effetto, condanna la parte convenuta, al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice, , Parte_1
della somma di € 26.340,00 oltre iva ed interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, a Controparte_1 rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite Parte_1 in ragione della soccombenza, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
3) Pone le spese di CTU a carico definitivo della parte attrice, in ragione della contumacia della parte convenuta.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
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