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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1625/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 REC.CREDITO.IMP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2/1/2025 il l.r di Ricorrente_1 SRL, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.1966/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.10, in data 8/4/24, dep. il 30/4/2024 di rigetto, con condanna alle spese, del ricorso proposto avverso cartella di pagamento n. 10020230008120664000 per IRES e crediti di imposta anno 2017 e 2018, per Euro
321.436,00, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis dpr 600/73 e 54-bis DPR 633/72.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto di respingere le doglianze del ricorrente sulla modalità di notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non istituzionale, sulla carenza motivazione dell'atto impugnato contenente il richiamo all'accertamento ex ar.t 36-bis fondato su dati dichiarativi noti al contribuente, sulla entità e calcolo degli interessi, sulla decadenza ex art. 25 DPR 602/73, e sull'inammissibilità di controllo automatizzato per disconoscere un credito di imposta non inserito nel quadro
RU.
L'appellante rileva, come unico motivo, l'erronea applicazione estensiva della disciplina della sospensione dei termini per l'attività di riscossione ai fini decadenziali;
all'uopo richiama la normativa emergenziale pandemica e la giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria impeditiva della compressione dei diritti del contribuente ed in linea con il principio di legalità e con l'interpretazione restrittiva delle norme dispositive delle proroghe emergenziali.
Si costituiscono Agenzia delle Entrate e Agenzia di riscossione controdeducendo, la prima, per l'inammissibilità dell'appello carente di motivi specifici di impugnazione e l'infondatezza delle ragioni della eccepita decadenza per una notifica dell'atto impugnato eseguita il 2/5/2023 a fronte di una scadenza prorogata, per normativa emergenziale Covid, al 31/12/2023, e la seconda per l'inammissibilità dell'impugnativa avverso la cartella una volta escluse le doglianze, non più riproposte, sui vizi formali e di merito degli atti prodromici.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
La soluzione della controversia si rinviene nella stessa disposizione normativa che all'art. 68 comma 4-bis del d.l. 18/2020, in materia di atti di riscossione dell'amministrazione statale, prevede che, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. n.34/2020 conv., in L. 77/2020, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione richiamata di cui all'art. 157 comma 3 lett. a) del d.l. 34/2020, esplicitamente fa riferimento ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25 co.1 lett. a) e b) del DPR 602/73; ed al comma 2 l'art. 157 prescrive che “dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) comunicazioni di cui all'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Non v'è ragione per ipotizzare l'esclusione delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato dalla proroga, in sospensione, del termine di decadenza correttamente applicato dal primo giudice, e tale rilievo, unico ambito valutativo del gravame in cui si circoscrive il perimetro del devolutum, prevale anche come ragione più liquida sulle altre considerazioni in tema di non riproposti vizi procedimentali ed acquiescenza in ordine agli altri motivi originari di ricorso.
Il termine decadenziale, come innanzi sospeso, non era pertanto decorso alla data di notifica della cartella impugnata, che va pertanto confermata previo rigetto per infondatezza dell'appello.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo con distrazione soltanto in favore del difensore di AdER.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali determinate in euro 4.500,00 in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre accessori di rito, con attribuzione, per quanto liquidato ad Agenzia di RIsocosisone, al suo difensorree dichiaratosi antistatario.
Salerno, 18 febbraio 2026.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1966/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 REC.CREDITO.IMP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008120664 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2/1/2025 il l.r di Ricorrente_1 SRL, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.1966/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.10, in data 8/4/24, dep. il 30/4/2024 di rigetto, con condanna alle spese, del ricorso proposto avverso cartella di pagamento n. 10020230008120664000 per IRES e crediti di imposta anno 2017 e 2018, per Euro
321.436,00, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis dpr 600/73 e 54-bis DPR 633/72.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto di respingere le doglianze del ricorrente sulla modalità di notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non istituzionale, sulla carenza motivazione dell'atto impugnato contenente il richiamo all'accertamento ex ar.t 36-bis fondato su dati dichiarativi noti al contribuente, sulla entità e calcolo degli interessi, sulla decadenza ex art. 25 DPR 602/73, e sull'inammissibilità di controllo automatizzato per disconoscere un credito di imposta non inserito nel quadro
RU.
L'appellante rileva, come unico motivo, l'erronea applicazione estensiva della disciplina della sospensione dei termini per l'attività di riscossione ai fini decadenziali;
all'uopo richiama la normativa emergenziale pandemica e la giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria impeditiva della compressione dei diritti del contribuente ed in linea con il principio di legalità e con l'interpretazione restrittiva delle norme dispositive delle proroghe emergenziali.
Si costituiscono Agenzia delle Entrate e Agenzia di riscossione controdeducendo, la prima, per l'inammissibilità dell'appello carente di motivi specifici di impugnazione e l'infondatezza delle ragioni della eccepita decadenza per una notifica dell'atto impugnato eseguita il 2/5/2023 a fronte di una scadenza prorogata, per normativa emergenziale Covid, al 31/12/2023, e la seconda per l'inammissibilità dell'impugnativa avverso la cartella una volta escluse le doglianze, non più riproposte, sui vizi formali e di merito degli atti prodromici.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
La soluzione della controversia si rinviene nella stessa disposizione normativa che all'art. 68 comma 4-bis del d.l. 18/2020, in materia di atti di riscossione dell'amministrazione statale, prevede che, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. n.34/2020 conv., in L. 77/2020, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione richiamata di cui all'art. 157 comma 3 lett. a) del d.l. 34/2020, esplicitamente fa riferimento ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25 co.1 lett. a) e b) del DPR 602/73; ed al comma 2 l'art. 157 prescrive che “dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) comunicazioni di cui all'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Non v'è ragione per ipotizzare l'esclusione delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato dalla proroga, in sospensione, del termine di decadenza correttamente applicato dal primo giudice, e tale rilievo, unico ambito valutativo del gravame in cui si circoscrive il perimetro del devolutum, prevale anche come ragione più liquida sulle altre considerazioni in tema di non riproposti vizi procedimentali ed acquiescenza in ordine agli altri motivi originari di ricorso.
Il termine decadenziale, come innanzi sospeso, non era pertanto decorso alla data di notifica della cartella impugnata, che va pertanto confermata previo rigetto per infondatezza dell'appello.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo con distrazione soltanto in favore del difensore di AdER.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali determinate in euro 4.500,00 in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre accessori di rito, con attribuzione, per quanto liquidato ad Agenzia di RIsocosisone, al suo difensorree dichiaratosi antistatario.
Salerno, 18 febbraio 2026.