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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2024, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 2060/2024 e promossa da
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Parte_1 C.F._1 LIVENZA (TV), il 9/10/1985
e
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. JULKA LANFRANCO e con l'avv. DAVIDE DE VIDO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/04/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 313/2024 (dep. 24.05.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (17.05.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/01/2017 tra
[...]
e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di MANSUE' (TV) dell'anno 2017, al n. 1, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/01/2017 da
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 9/10/1985 Parte_1 e
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 29/10/1982, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MANSUE' (TV) dell'anno 2017 al n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
2. […] La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento e residenza prevalente della stessa presso la madre.
3. La casa coniugale unitamente alle relative parti ed impianti comuni, di proprietà esclusiva del SI. , sita a Mansuè (TV) in via Don L. Naibo Parte_2 n. 16/4, catastalmente descritta “Comune di Mansuè (TV) – sezione A – foglio 7
– M.N. 308 sub 8, cat. A/2, classe 2, vani 8, sup. cat. totale 173 mq, R.C. € 723,04, Via Don Luigi Naibo, piano 1-2; M.N. 308 sub 11, cat. C/6, classe 2, cons. 33 mq, sup. cat. 39 mq, Via Don Luigi Naibo, R.C. € 86,92, piano S1,”, sarà assegnata alla SI.ra . Parte_1
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, separatamente ed autonomamente, dal genitore con il quale la minore si trovi, relativamente alle questioni di ordinaria gestione ed amministrazione inerenti la stessa. Le decisioni di maggiore importanza, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la religione e la scelta della residenza, saranno invece prese di comune accordo dai genitori, fermo restando che il genitore, con il quale la IG minore si trovi, potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti informando previamente ovvero, ove non possibile, tempestivamente l'altro genitore.
5. Salvo diverso accordo che i genitori potranno di volta in volta adottare concordemente, nel rispetto delle preminenti necessità della IG minore e compatibilmente con gli impegni di ciascuno, il SI. vedrà e terrà con Parte_2 Per_ sé dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 18,00 del sabato pomeriggio di ogni settimana;
inoltre, durante la settimana, trascorrerà con la minore, presso l'abitazione familiare, due sere dalle ore 19,00 alle ore 21,00, nei giorni che saranno di volta in volta concordati tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e compatibilmente con le eSIenze della minore. Per_
6. manterrà la frequentazione settimanale con i nonni materni e paterni nonché le relazioni con i parenti.
7. Nel periodo estivo, salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie e con impegno di ciascun genitore di comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno detto periodo e l'eventuale destinazione di viaggio con la minore. Salvo diverso accordo, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze natalizie, rispettivamente dal 23 al 31
Dicembre e dal 1 al 6 Gennaio;
sempre salvo diverso accordo, trascorrerà alternativamente di anno in anno con gli stessi le vacanze pasquali, la settimana
3 di carnevale nonché ogni diverso periodo di ponte o occasione festiva (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, compleanno o onomastico). In ogni caso con impegno di ciascun genitore di comunicare almeno un mese prima l'eventuale viaggio fuori provincia.
8. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via anticipata Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario Per_ della IG minore l'importo di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), assegno da dichiararsi annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di aprile 2025. Le spese Per_ straordinarie relative alla IG , individuate e disciplinate secondo il Protocollo d'Intesa adottato presso il Tribunale di Treviso ed allegato al ricorso congiunto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico e universale ovvero altra o diversa misura di sostegno economico alle famiglie con figli sono previsti a favore della SI.ra . Parte_1
9. Spese e compensi di procedimento interamente compensati”.
- MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
- PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
Treviso, 16 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 2060/2024 e promossa da
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Parte_1 C.F._1 LIVENZA (TV), il 9/10/1985
e
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. JULKA LANFRANCO e con l'avv. DAVIDE DE VIDO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/04/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 313/2024 (dep. 24.05.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (17.05.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/01/2017 tra
[...]
e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di MANSUE' (TV) dell'anno 2017, al n. 1, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/01/2017 da
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 9/10/1985 Parte_1 e
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 29/10/1982, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MANSUE' (TV) dell'anno 2017 al n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
2. […] La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento e residenza prevalente della stessa presso la madre.
3. La casa coniugale unitamente alle relative parti ed impianti comuni, di proprietà esclusiva del SI. , sita a Mansuè (TV) in via Don L. Naibo Parte_2 n. 16/4, catastalmente descritta “Comune di Mansuè (TV) – sezione A – foglio 7
– M.N. 308 sub 8, cat. A/2, classe 2, vani 8, sup. cat. totale 173 mq, R.C. € 723,04, Via Don Luigi Naibo, piano 1-2; M.N. 308 sub 11, cat. C/6, classe 2, cons. 33 mq, sup. cat. 39 mq, Via Don Luigi Naibo, R.C. € 86,92, piano S1,”, sarà assegnata alla SI.ra . Parte_1
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, separatamente ed autonomamente, dal genitore con il quale la minore si trovi, relativamente alle questioni di ordinaria gestione ed amministrazione inerenti la stessa. Le decisioni di maggiore importanza, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la religione e la scelta della residenza, saranno invece prese di comune accordo dai genitori, fermo restando che il genitore, con il quale la IG minore si trovi, potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti informando previamente ovvero, ove non possibile, tempestivamente l'altro genitore.
5. Salvo diverso accordo che i genitori potranno di volta in volta adottare concordemente, nel rispetto delle preminenti necessità della IG minore e compatibilmente con gli impegni di ciascuno, il SI. vedrà e terrà con Parte_2 Per_ sé dalle ore 16,00 del venerdì pomeriggio alle ore 18,00 del sabato pomeriggio di ogni settimana;
inoltre, durante la settimana, trascorrerà con la minore, presso l'abitazione familiare, due sere dalle ore 19,00 alle ore 21,00, nei giorni che saranno di volta in volta concordati tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e compatibilmente con le eSIenze della minore. Per_
6. manterrà la frequentazione settimanale con i nonni materni e paterni nonché le relazioni con i parenti.
7. Nel periodo estivo, salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie e con impegno di ciascun genitore di comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno detto periodo e l'eventuale destinazione di viaggio con la minore. Salvo diverso accordo, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze natalizie, rispettivamente dal 23 al 31
Dicembre e dal 1 al 6 Gennaio;
sempre salvo diverso accordo, trascorrerà alternativamente di anno in anno con gli stessi le vacanze pasquali, la settimana
3 di carnevale nonché ogni diverso periodo di ponte o occasione festiva (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, compleanno o onomastico). In ogni caso con impegno di ciascun genitore di comunicare almeno un mese prima l'eventuale viaggio fuori provincia.
8. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via anticipata Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario Per_ della IG minore l'importo di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), assegno da dichiararsi annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di aprile 2025. Le spese Per_ straordinarie relative alla IG , individuate e disciplinate secondo il Protocollo d'Intesa adottato presso il Tribunale di Treviso ed allegato al ricorso congiunto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico e universale ovvero altra o diversa misura di sostegno economico alle famiglie con figli sono previsti a favore della SI.ra . Parte_1
9. Spese e compensi di procedimento interamente compensati”.
- MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
- PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
Treviso, 16 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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