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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/02/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Pietro Paolo Arena, all'udienza del 15/02/2024 , ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3610 /2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] , cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
nella qualità di erede della sig.ra (nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
PE SI di Lampedusa n. 3 deceduta in data 7.08.2018), con l'avv. SINAGRA MARIA
TINDARA ;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo
Niutta e dall'avv. Carmela Puglisi;
- resistente –
Avente ad oggetto: Contributo regionale per disabili gravissimi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/11/2018 , la parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti per soggetti affetti da disabilità gravissima per la madre deceduta. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa, ritualmente presentata, da parte dell' e ne chiedeva la condanna al pagamento della detta prestazione, con CP_2
decorrenza dalla domanda amministrativa e sino al decesso della madre, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
Cont Resisteva in giudizio l' rilevando di aver respinto la domanda per carenza del requisito sanitario. Ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge.
All'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori presenti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
1 Parte ricorrente chiede vengano accertate e dichiarate ora per allora, in capo alla propria madre defunta, le condizioni sanitarie relative al riconoscimento della disabilità gravissima e la corresponsione del beneficio economico di cui alla Legge Regionale 4/2017 e al D.P. 532/17 e ss. mm., che trova provvista nel “Fondo regionale per la disabilità da destinare agli aventi diritto nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente” (cfr. L. Reg. Sicilia n. 4 del 1 marzo 2017).
Ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto, per il quale appaiono prodromici il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3 della legge n. 104/92) e della indennità di accompagnamento, si intendono disabili gravissimi i pazienti che si trovino in una delle seguenti condizioni sanitarie: “a) persone in condizione di coma, Stato vegetativo oppure di Stato di minima coscienza e con punteggio nella Scala Glasgow Coma Scale
-10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla Scala Clinical Dementia
Rating Scale >=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione identificata dal livello sulla Scala ASIA Impairtment Scalke di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o
B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo 1<4 arti Scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Espanded Disability Status Scale (MTEDSS) >9, o in stadio 5 di Hoehn e Iahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo o non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media tra le frequenze
500, 1000, 2000 Hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta la livello 3 della classificazione del DSM – 5; h) persone con diagnosi di RITARDO MENTALE GRAVE O PROFONDO secondo classificazione
DSM – 5, con QI<=34 con punteggio sulla Scala LEVEL of Activity in Profound /Severe Mental
Retardaiton ( LAP – MER) <=8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche” (v. art. 3 D.M. 26 settembre 2016).
2 Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione sanitaria della periziata, descrivendo dettagliatamente ed analizzando nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa era affetta accertando che non risultava in possesso Persona_1
dei requisiti previsti per essere definita disabile gravissima (cfr. CTU, in atti).
Appare dirimente la considerazione, svolta dal Consulente ed ancorata a rigidi parametri scientifici, secondo cui “Dalla cartella clinica, acquisita nel corso dell'attuale accertamento medico-legale, si rileva come la de cuius sebbene sensibilmente compromessa dal punto di vista motorio, riuscisse a mantenere alcune, anche se minime, residualità motorie come da scala di
Braden e dal Barthel” (cfr. relazione di CTU, in atti).
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico svolto sulla documentazione sanitaria che ha interessato la defunta
, costituita dagli esami specialistici di cui il Consulente ha fatto espressa menzione, e Persona_1
sorretto da un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Esaustive e condivisibili risultano, altresì, le argomentazioni che hanno condotto il CTU a superare le obiezioni mosse dalla ricorrente alla bozza del proprio elaborato peritale.
Non sussisteva, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione del contributo regionale per i disabili gravissimi.
La domanda è, dunque, infondata, e va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n.
16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n.
199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c..
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n.
55/2014, in considerazione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
3 Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della ricorrente .
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n.q. contro l' Parte_1 [...]
N. 5 ., con ricorso depositato il 16/11/2018 , disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che non si trovava nelle condizioni sanitarie di “disabile Parte_1
gravissimo” a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Rigetta la domanda;
- Condanna , n.q., al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
2.100,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico di , n.q., le spese di CTU separatamente Parte_1
liquidate.
Patti, 15/02/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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