Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Laura Ferraboschi
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI, PER IL RICORRENTE: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.02.2025 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con nel Comune di Niscemi (Cl) il 29.03.2019 e che da tale Controparte_1
unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, trascorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1
2. In data 10 giugno 2025, parte ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato Presidente del
Tribunale, il quale dichiarava la contumacia della resistente e assumeva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Avendo parte ricorrente chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza.
Difatti, non essendo tale domanda ancora procedibile, atteso che non è decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi un anno dalla data della comparizione dei coniugi, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza, provveda sull'ulteriore domanda.
La pronuncia sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale – non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale di nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
C.F._2
2.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Niscemi (Atto n. 7 P. 1 anno 2019);
3. Spese di lite al definitivo;
4. Rimette la causa sul come da separata ordinanza.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10 giugno 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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