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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CE AF Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 544/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
OR Di IO (PEC: e MA RE Email_1
D'SA (PEC: Email_2 appellanti
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
LA RI (PEC: Email_3
appellati
E CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Siragusa (PEC: C.F._6
Email_4 2
appellati
Conclusioni per gli appellanti:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO ADITA accogliere in rito il presente gravame e facendo diritto nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità ex art 161 cpc della sentenza impugnata perché generica per insufficiente motivazione e/o motivazione apparente nonché affetta da evidente error in iudicando;
Accogliere il proposto gravame per i motivi dedotti nell'atto di appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2022 - pubblicata il 9.2.2022 (repertorio n.
167/2022 del 9.2.2022) - resa dal Tribunale Civile di Termini Imerese in persona del
Giudice Dott.ssa MA Margherita Urso a definizione del procedimento recante R.
G. N. 3059/2016 registro Contenzioso Civile - notificata in data 14.2.2022; accogliere le conclusioni avanzate dagli odierni appellanti in prime cure, che si riportano: “1) ritenere e dichiarare che le opere meglio indicate in parte narrativa
(tubazioni a confine, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) sono state realizzate dai signori a distanza non legale rispetto al fondo di proprietà CP_1 dei sig.ri ; 2) per l'effetto, ordinare la demolizione delle sopra citate Parte_1 opere, demolizione da eseguirsi a cura e spese di parte convenuta;
3) condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del presente procedimento”. in sostituzione della impugnata statuizione, disporre come segue:
1. ACCOGLIERE IN QUANTO AMMISSIBILI E FONDATE LE DOMANDE
ATTOREE COSÌ COME PRECISATE IN SENO ALLA MEMORIA RECONVENTIO
RECONVENTIONIS
In via principale, ritenere, accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto nessuna opera è stata realizzata dagli odierni appellanti in violazione delle distanze legali e conseguentemente rigettarle con qualsiasi statuizione;
In via subordinata e riconvenzionale, ritenere accertare e dichiarare acquisto per usucapione ex art. 1158 c. c. per possesso uti dominus ultraventennale da parte 3
degli attori appellanti il diritto a mantenere la propria costruzione, meglio specificata dai convenuti in seno alla domanda riconvenzionale, anche se realizzata
a distanza inferiore dal confine con i sig.ri a quella legale in quanto esistente CP_1 da oltre vent'anni
NONCHÉ IN SENO ALLA MEMORIA ISTRUTTORIA EX ART 183 COMMA 6
N.1 CPC
2. Rigettare e/o disattendere tutte le eccezioni e le istanze avanzate da controparte dinanzi il Tribunale Civile di Termini Imerese
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per gli appellati e : Controparte_1 CP_2
“Rigettare l'appello con qualsiasi statuizione e confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 95/2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 3059/2016 r.g.c.c. in data 09/02/2022, pubblicata in pari data e notificata il 03.03.2022”
Conclusioni per gli appellati e : CP_3 Controparte_4
LL.ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA CP_5
1) - Ogni contraria domanda, eccezione e difesa reiette;
- in via preliminare, rigettare, per le esposte motivazioni, la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza non ricorrendo i presupposti ex art. 283 cod. proc. civ.;
2) - sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., inammissibile l'interposto appello dei signori e Parte_1 Parte_2
, non sussistendo ragioni di probabile accoglibilità dello stesso per come
[...] superiormente esposto;
3) - nel merito, ritenere e dichiarare, in ogni caso, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella superiore premessa, inammissibile, improcedibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dagli appellanti
e , e, conseguentemente, rigettarlo con Parte_1 Parte_2 qualsiasi statuizione confermando integralmente la sentenza n. 95/2022, emessa dal 4
Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 3059/2016 r.g.c.c. in data
09/02/2022, pubblicata in pari data e notificata ad istanza degli odierni appellati il
14/02/2022;
4) - col favore delle spese e dei compensi, oltre accessori come per legge, del presente grado di giudizio in favore degli odierni appellati;
e comunque, senza recesso, in ogni caso:
5) – sempre nel merito, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione depositata in primo grado e nella superiore premessa, accertare, ritenere e dichiarare che le domande tutte spiegate da parte appellante
(attori in primo grado) sono inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto atteso che nessuna opera è stata realizzata dagli appellati (convenuti in primo grado) in violazione delle distanze legali e, conseguentemente, rigettarle tutte con qualsiasi statuizione;
6) - in riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare che la costruzione di proprietà degli appellanti meglio descritta in comparsa di costituzione di primo grado e nella superiore premessa sub. lettera F), è stata realizzata dagli appellanti
(attori) sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore da quella prescritta dalle norme edilizio – urbanistiche vigenti presso il Comune di Campofelice di RO e, per l'effetto, ordinare la demolizione della suddetta costruzione ovvero
l'arretramento della stessa fino a distanza legale non inferiore a cinque metri dal confine del fondo degli appellati (convenuti) siccome prescritta dal vigente regolamento edilizio del Comune di Campofelice di RO ovvero di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare;
7) - confermare in ogni caso integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 95/2022, pubblicata il 09/02/2022;
8) - col favore delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 95/2022 pubblicata il 9.2.2022 il Tribunale di Termini 5
decidendo sulle domande avanzate da , Pt_3 Parte_4 Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_4 CP_3 [...]
e – tese ad ottenere la condanna dei convenuti alla CP_1 CP_2 demolizione di una serie di opere (tubazioni, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) realizzate lungo il confine tra il fondo di proprietà dei medesimi attori in c.da Piana Calzata in Campofelice di RO (indicato come censito in Catasto al f. 7 part. 205 con la piccola striscia di terreno iscritta alla part. 754) e il fondo di proprietà dei convenuti (indicato come censito in Catasto al f. 7 part. 751 e 752) a distanza non legale – nonché sulle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti
, e , con successiva adesione di – CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1 onde ottenere l'ordine agli attori di demolire o arretrare la costruzione ad una sola elevazione con tetto spiovente in c.da Piana Calzata del Comune di Campofelice di
RO (censita in Catasto al f. 7 part. 1357 ex 205), in quanto violativa delle norme edilizie e urbanistiche vigenti e delle distanze legali – ed in relazione alla quale gli attori formulavano anche in reconventio reconventionis domanda per il riconoscimento ex art. 1158 c.c. del diritto di mantenere la costruzione contestata ove realizzata a distanza inferiore dal confine , istruita la causa in via documentale CP_1
e a mezzo di c.t.u.: dichiarava, preliminarmente, inammissibile la domanda formulata dalla parte attrice nella relativa memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. finalizzata ad ottenere, altresì, la condanna dei convenuti a realizzare tutte quelle opere necessarie ad impedire la tracimazione delle acque meteoriche dovute dall'innalzamento artificiale della quota del suolo dai medesimi convenuti operata;
rigettava ogni altra domanda spiegata dai;
accoglieva, invece, la domande Parte_1 formulate in via riconvenzionale dai convenuti e ordinava la demolizione ovvero l'arretramento a distanza legale non inferiore a cinque metri dal confine, della contestata costruzione di parte attrice;
condannava inoltre gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore dei convenuti nonché delle spese della c.t.u. espletata.
Il Tribunale, osservato tra l'altro che le norme del Codice civile vengono 6
derogate dall'art. 9, ultimo comma del D.M. n. 1444/1968 e ritenuto, comunque, non esattamente individuato il confine tra i fondi delle parti in causa, quale preliminare accertamento per l'esame delle domande spiegate da parte attrice, inclusa la reconventio reconventionis, osservava che dalla documentazione versata in atti risulta la conformità delle opere realizzate dai convenuti agli elaborati tecnici approvati ed ai titoli abilitativi;
escludeva, comunque, quanto ai “serbatoi dell'acqua”, per le relative caratteristiche e collocazione tali da non cagionare danno al fondo finitimo, la violazione del disposto dell'art. 889 c.c.; rilevava poi, con riferimento all'impianto fotovoltaico, che esso era stato autorizzato dal Comune di Campofelice di RO con provvedimento n. 15/2011 e ne negava l'equiparabilità ad una “costruzione non precaria”, ritenendolo pertanto non soggetto all'obbligo del rispetto delle distanze legali;
reputava altresì conformi al vigente regolamento edilizio comunale le
“nicchie” addossate al muro di confine ed escludeva che la parte attrice avesse fornito la prova in merito alla loro “pericolosità”; riteneva poi non applicabile l'art. 889 comma 2 c.c. ai “tubi” trattandosi, peraltro, di tubazioni dell'impianto dell'aria condizionata e non tubi del gas;
negava, infine, la ricorrenza dei presupposti dell'usucapione, invocata dagli attori, del diritto di servitù a mantenere il fabbricato, oggetto della riconvenzionale azionata dai convenuti, nella sua attuale collocazione, reputando peraltro non esaustive le risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni critiche di parte convenuta e, ancora, incerta l'epoca della costruzione in proprietà agli attori realizzata in violazione delle distanze legali, a fronte in ogni caso dell'interruzione del termine utile ad usucapire anche in base alla corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti.
2. Avverso detta sentenza hanno interposto gravame e Parte_1
. Parte_2
Si sono costituiti e , nonché, con autonoma Controparte_1 CP_2 comparsa, e , tutti domandando il rigetto Controparte_4 CP_3 dell'impugnativa e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 16.7.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio 7
nei confronti di , eseguita dagli attori con notifica ai relativi eredi, Parte_4 tra cui (terza erede in aggiunta agli appellanti) rimasta contumace. Controparte_6
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza dei 27-28 aprile 2025, è stata posta in decisione con assegnazione del termine di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del gravame avendo gli appellanti regolarmente e tempestivamente integrato il contraddittorio nei confronti
(degli eredi) di , in data 2.9.2022, entro il termine fissato con Parte_4
l'ordinanza del 16.7.2022 (v. anche Cass. 18364/2013).
4. Nel merito, gli impugnanti censurano la decisione per “insufficiente e/o contradditoria motivazione” ovvero per “motivazione apparente”, assumendo inoltre che il Giudice di prime cure non ha preso nella esatta considerazione le prove offerte e ha inoltre inopinatamente disatteso le risultanze della ctu espletata.
E' impugnata innanzi tutto [v. il motivo indicato sub lett. A) nell'atto di appello] la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda dispiegata dai medesimi nella relativa memoria ex art. 183, VI comma n. 1 Parte_1
c.p.c., di condanna degli avversari a realizzare le opere necessarie ad impedire la tracimazione delle acque meteoriche dovute dall'innalzamento artificiale della quota del suolo. Secondo gli appellanti, la domanda suddetta è - differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale - ammissibile e proponibile in quanto non comportante alcun pregiudizio al diritto di difesa dei convenuti e/o alcun ostacolo all'economia processuale;
si tratterebbe, in definitiva, di una emendatio libelli del tutto compatibile con il recente ampliamento, in base alla più attuale giurisprudenza di legittimità, del diametro dello ius variandi, incentrato sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti.
E' contestata poi [v. il motivo indicato sub lett. B) nell'atto di appello] la parte della sentenza in cui si afferma che i convenuti hanno realizzato tutte le opere 8
insistenti sui loro fondi in conformità agli elaborati tecnici approvati ed ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Campofelice di RO ed in linea alla normativa in materia di distanze. Osservano gli appellanti che il permesso di costruire (vecchia concessione edilizia) è sempre rilasciato al richiedente “fatti salvi i diritti dei terzi” e che l'autorizzazione amministrativa si limita a disciplinare la realizzazione delle opere dal punto di vista della conformità urbanistica, non potendo comprimere i diritti soggettivi eventualmente lesi dall'attività edificatoria e, in particolare, il diritto dei vicini al rispetto delle distanze tra costruzioni;
rilevano inoltre che il Tribunale ha comunque omesso di considerare la prova documentale costituita della nota datata
28/03/2019 inviata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della
Regione avente ad oggetto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia in danno dei che, sempre a dire degli impugnanti, CP_1 confermerebbe la fondatezza della domande da essi spiegate nel pregresso grado.
La decisione è censurata quindi [v. il motivo indicato sub lett. C) nell'atto di appello] nella parte in cui il primo Giudice ha disatteso le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. con riferimento, in particolare, alle “tubazioni in polietilene ed i serbatoi idrici interrati” collocati dalla parte convenuta in prossimità del confine con il fondo di proprietà di parte attrice;
è reiterata la violazione delle distanze legali in base all'art. 889 c.c., quale norma che, ponendo per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti tale da non ammettere la prova contraria.
Viene, inoltre, contestata [v. il motivo indicato sub lett. D) nell'atto di appello] la parte della sentenza attinente all'impianto fotovoltaico realizzato dai convenuti.
Gli impugnanti sostengono che, oltre alle norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei confinanti, deve essere valutata, per tali impianti, anche la violazione di una prescrizione dettata dallo strumento urbanistico locale (cinque metri, nel caso in esame) con finalità di tutela anche di interessi generali e pubblici in materia urbanistica;
si soffermano quindi sulle valutazioni operate dal c.t.u. nominato, secondo il quale peraltro l'impianto 9
fotovoltaico de quo, in quanto “totalmente integrato con la tettoia ombreggiante”, non muta la sua qualificazione tecnico giuridica di “nuova costruzione” e, quindi, rientra nella nozione di costruzione enunciata nell'art. 873 c.c.; ribadiscono la concreta violazione della distanza legale con il confine del fondo di proprietà attorea anche in base alla maggiore distanza di ml 5,00 dal confine di cui alle Norme
Tecniche di Attuazione del vecchio e del nuovo strumento urbanistico del Comune di
Campofelice di RO;
aggiungono che il Tribunale ha pure omesso di considerare la nota datata 28.3.2019 inviata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione avente ad oggetto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia in danno dei , ammessa con provvedimento dei CP_1
10.6/11.6.2019.
Sono criticate poi [v. il motivo indicato sub lett. E) nell'atto di appello] le conclusioni raggiunte dal primo Giudice in ordine alle nicchie in muratura costruite da parte convenuta parzialmente sopra il muretto che divide le due proprietà; rilevano gli impugnanti che il c.t.u. ha accertato, anche in relazione a tali opere, la violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c.
Gli appellanti si dolgono inoltre [v. il motivo indicato sub lett. F) nell'atto di appello] dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla controparte relativamente alla costruzione ad una sola elevazione con tetto spiovente, su una base in cemento armato, realizzata dai medesimi attori sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore da quella prescritta dalle norme edilizio-urbanistiche; sostengono di avere essi invero comprovato tutti gli elementi costitutivi della usucapione opposta con la reconventio reconventionis e rilevano che il c.t.u. nominato ha più volte ribadito che la costruzione attuale degli attori, in base alle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche, nonché con riferimento alle sue dimensioni ed al suo orientamento (a prescindere dalla sostituzione della vecchia copertura in eternit, effettuata per le imposizioni di legge), è conforme a quella edificata nel 1992.
È quindi ulteriormente contestato [v. il motivo indicato sub lett. G) nell'atto di 10
appello] lo scostamento dalle risultanze della c.t.u., in assenza peraltro di motivazioni nella sentenza gravata. Gli impugnanti ribadiscono che la costruzione suddetta è stata realizzata oltre vent'anni fa e che, dunque, ogni diritto, in ordine al rispetto delle distanze legali del fabbricato rispetto al confine del fondo di controparte risulta definitivamente usucapito da essi attori;
negano, inoltre, la configurazione di atti interruttivi del tempo utile ad usucapire, escludendo che tale efficacia possa avere l'atto extra-processuale a mezzo fax rivolta dal precedente procuratore dei ad CP_1 un altro procuratore, priva delle sottoscrizioni delle parti e mancando la prova della ricezione di tale atto da parte dei . Parte_1
Censurano, infine, la decisione del Tribunale con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali [v. il motivo indicato sub lett. H) nell'atto di appello], avendo il primo Giudice errato nel rigetto delle domande attoree.
5. E' infondato il primo motivo di gravame.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. depositata il giorno 1 febbraio
2019, gli attori nel pregresso grado, odierni appellanti, chiedevano “a precisazione ed integrazione delle domande già proposte […] Accertare, ritenere e dichiarare
l'innalzamento artificiale della quota del suolo di circa cm. 80/100 del fondo dei convenuti rispetto al fondo degli attori, ciò avuto riguardo alla quota preesistente alla realizzazione del piano di lottizzazione posto in essere dai convenuti. Accertare, ritenere e dichiarare che tale innalzamento di quota realizzata artificialmente ha determinato e determina la tracimazione di acqua meteorica dal fondo dei convenuti in danno del fondo degli attori”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto tale domanda “nuova” e quindi tardiva e inammissibile, posto che con l'atto di citazione veniva lamentata la violazione delle distanze legali in relazione ad una serie di opere realizzate dai convenuti (tubazioni a confine, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) nulla indicandosi sull'ulteriore condotta, menzionata soltanto nella successiva memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice ed ivi rappresentata come lesiva, in quanto determinante fenomeni di tracimazione di acqua meteorica, attinente all'asserita 11
eliminazione, ad opera degli avversari, di un preesistente canale di scolo in conseguenza dell'innalzamento della quota del loro fondo. A tale ulteriore condotta si ricollegherebbe, del resto, una pretesa, già qualificata dal primo Giudice ex art. 2043
c.c. – e senza alcuna specifica contestazione degli appellanti sulla detta qualificazione – atta ad evidenziare non una mera precisazione delle richieste originarie – esclusivamente orientate, come detto, alla sostanziale riduzione in ripristino in conseguenza dell'asserita violazione delle distanze legali con riferimento, peraltro, a differenti opere – bensì una domanda ulteriore e aggiuntiva, determinante un ampliamento del thema decidendum e tale, quindi, da compromettere le potenzialità difensive della controparte. Siffatto ampliamento non è consentito nel vigente sistema processuale anche in base all'interpretazione evolutiva offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. Cass. S.U. 12310/2015), secondo cui il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata, nel senso che le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa, mentre le domande nuove sono domande ulteriori che si aggiungono a quelle iniziali (cfr. anche Cass. S.U. 22404/2018).
6. Vanno ora congiuntamente trattati i motivi [indicati nell'atto di appello sub lett. da B) a E)] tutti sostanzialmente incentrati sulla valutazione delle prove e sugli esiti della c.t.u. espletata nel pregresso grado, riguardanti le opere di cui gli appellanti persistentemente prospettano la violazione delle distanze legali.
Le critiche sollevate dagli impugnanti si rivelano fondate.
6.1. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la P.A. e il richiedente, con la 12
conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al Giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del Giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del Giudice ordinario
(così recentemente Cass. 2661/2020 che peraltro richiama Cass. sez. U n. 333 del
12/06/1999).
In altri termini, i diritti dei privati, derivanti dalle limitazioni imposte dall'art. 873 c.c., non tollerano di essere compromessi dall'eventuale esistenza di un permesso a costruire a distanza inferiore da quella prescritta dal Codice, in quanto si tratta di un atto che esaurisce la sua rilevanza giuridica proprio nell'ambito del rapporto pubblicistico.
Va altresì considerato che, sempre in materia di distanze tra costruzioni, la disciplina del Codice civile ammette deroghe (non in peius) anche ad opera di norme c.d. integrative, la cui violazione dà diritto, oltre al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha subito il pregiudizio, anche alla riduzione in pristino mediante rimozione dell'opera costruita contra legem per eliminare lo stato di cose abusivamente creato. Le stesse norme dei piani regolatori che prescrivono una certa distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi sono norme integrative del
Codice civile e la loro violazione dà la facoltà al vicino di ottenere la riduzione in pristino (v. Cass., Sez. II, 10 maggio 2018 n. 11320).
6.2. Ciò posto, e passando quindi al dettaglio dei singoli manufatti specificamente contestati nella presente sede di gravame – tubazioni in polietilene e serbatoi idrici interrati, impianto fotovoltaico e nicchie in muratura – con esclusione, quindi, delle ulteriori opere (in particolare, le tubazioni in rame e in materiale plastico, pure oggetto delle indagini demandate al c.t.u. nominato nel pregresso grado) in relazione alle quali gli appellanti non (più) formulano precise ragioni di doglianza, si osserva quanto segue. 13
6.2.1. Pacifica l'esecuzione dei lavori, nel cui contesto si inseriscono i manufatti oggetto di causa, finalizzati alla realizzazione di alcune villette sul fondo di proprietà dei convenuti (identificato in Catasto al f. 7 part. 751, 752 e 753) – già oggetto di un piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 dell'11.2.2005 e successivo rilascio di C.E. n. 23/2007 (cfr. anche pag. 2 e s. della Relazione del c.t.u. datata 17.2.2020) – posto a confine con il fondo attoreo (v. anche per la rappresentazione grafica dei lotti su mappa catastale, all. 3 alla
Relazione del c.t.u. del 17.2.2020), deve rilevarsi che, con riferimento ai tubi in polietilene, di cui la parte attrice reiteratamente lamenta la violazione della distanza legale di ml 1,00 ex art. 889 c.c., essi risultano descritti e raffigurati nelle ritrazioni di cui alla Relazione del c.t.u. nominato nel pregresso grado, datata 17.2.2020, là dove pure si precisa che i tubi in esame sono utilizzati per il trasporto di acqua e sono collegati (tramite manicotti in metallo) ai serbatoi d'acqua interrati nonché agli
“impianti tecnologici/sollevamento acque” posti all'interno delle nicchie in muratura ed alla rete idrica delle singole abitazioni (v. anche foto n. 33 all. alla stessa
Relazione).
Le indicate tubazioni, utilizzate per il trasporto di acqua, violano, secondo il c.t.u., le distanze legali con il confine del fondo di proprietà di parte attrice, in quanto rientrano pienamente tra gli elementi contenuti nell'art. 889 c.c. (v. pag. 10 della
Relazione del c.t.u. cit. V. anche a pag. 14 della Relazione integrativa del c.t.u. datata
9.4.2020. V. inoltre la definitiva conferma operata dal c.t.u. nell'ultima Relazione datata 3.3.2021 e 12.5.2021).
Nell'osservare che alla specifica individuazione del confine tra i fondi per cui è processo il c.t.u. ha proceduto con l'ultima Relazione peritale del 3.3.2021 e
12.5.2021 – in cui l'ausiliare, dato atto della separazione esistente tra i lotti confinanti mediante il muretto in conglomerato cementizio sulla cui mezzeria è collocata una recinzione realizzata con paletti in ferro e rete metallica, ha individuato e rappresentato graficamente l'esatta posizione del confine tra i due lotti (indicato nei grafici allegati con il colore blu) comparandolo, altresì, con il confine rappresentato 14
nella documentazione depositata in Catasto, con irrisorie discrepanze (di pochi centimetri) e sostanzialmente corrispondente a quello “reale”, ossia a quello oggettivamente materializzato dalla recinzione collocata sulla mezzeria del suddetto muretto – ivi confermando le conclusioni in precedenza raggiunte circa il mancato rispetto delle distanze legali (v. anche il rilievo topografico all. 4 alla detta ultima
Relazione del c.t.u.), deve ora considerarsi che, ai sensi dell'art. 889 comma 2 c.c., per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni va osservata la distanza di almeno un metro dal confine.
La norma, nel prescrivere le distanze per i tubi dell'acqua, gas e simili, fa riferimento alle sole condutture che ospitino un continuo flusso di sostanze liquide o gassose, con conseguente pericolo continuo di infiltrazioni nei fondi vicini;
ricadono pertanto nella previsione normativa in esame i tubi che trasportino qualsiasi genere di liquido, ivi compresi, i canali fognari coperti (v. Cass. 78/1989), e le grondaie (cfr.
Cass. 2964/1997 e Cass. 3013/1981), ricomprendendo la previsione ogni specie di conduttura che serva al passaggio o, comunque, allo scolo delle acque.
Deve essere, dunque, condiviso il riferimento operato, nel caso in esame, dall'ausiliare al citato disposto normativo, con la conseguenza che, una volta appurati, alla luce della puntuale analisi svolta dal c.t.u., la linea di confine e il concreto mancato rispetto per le tubazioni in questione della distanza legale (v. anche l'ultima Relazione del c.t.u. del 12.5.2021), non può che concludersi nel senso della necessaria rimozione delle indicate opere. Per tali tubazioni, infatti, in quanto espressamente menzionate dall'art. 889 c.c., vige una presunzione assoluta di pericolo per il vicino, per cui non è ammessa la prova contraria che il danno non possa verificarsi: per le indicate opere l'applicabilità del citato disposto prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa dell'opera posta a distanza inferiore a quella legale (cfr. Cass. 12491/1995).
La sentenza impugnata va pertanto in parte qua riformata, con condanna dei convenuti alla rimozione dei tubi suddetti, da intendersi riferita all'attuale collocazione e/o posizionamento delle opere stesse (fermo restando il diritto della 15
parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.2. Anche con riferimento ai serbatoi idrici, il c.t.u. nominato ha rilevato una distanza inferiore a quella legale, pari, ai sensi dell'art. 889 comma 1 c.c., a metri 2 dal confine.
Si tratta in particolare dei serbatoi collocati direttamente sottoterra, posizionati a una distanza di circa ml 1,70 tra il punto medio dei cordoli in cemento ed il confine catastale per cui, in base a quanto dettagliatamente ricostruito dall'ausiliare, il perimetro interno della struttura ricade abbondantemente entro i ml 2,00 rispetto alla linea di confine tra i due lotti di proprietà delle parti in causa (v. pagg. 15 e s. della
Relazione del c.t.u. del 17.2.2020, ma v. anche le successive Relazioni del c.t.u. del
9.4.2020 e del 12.5.2021).
Ciò posto, e ritenuto, ancora una volta, adeguato il riferimento operato dall'ausiliare alla disciplina di cui all'art. 889 comma 1 c.c. – atteso che, peraltro, il termine "cisterna" richiamato dalla citata disposizione normativa deve essere riferito non solo ai manufatti, in tutto o in parte, interrati adibiti per la raccolta di acque piovane, ma, più in generale, ad ogni manufatto in muratura, anche non interrato, per la raccolta dell'acqua che con qualsiasi mezzo (ed anche con tubi) vi viene addotta, ricorrendo, in misura maggiore per i manufatti non interrati o seminterrati destinati alla raccolta di acqua non piovana, quelle esigenze di sicurezza che impongono la limitazione prevista dall'art. 889 c.c. citato (v. Cass. 10146/1994) – deve ritenersi operante, anche con riferimento ai suddetti serbatoi, la presunzione assoluta di pericolosità su ricordata.
Ne consegue che, una volta appurato, alla luce della puntuale analisi svolta dall'ausiliare, il mancato rispetto della prescritta distanza, in base al confine esattamente individuato, come detto, dal c.t.u. in seno alla relazione integrativa del
9.4.2020 (ma v. anche l'ultima Relazione del c.t.u. del 3.3.2021 con le risposte alle osservazioni critiche in data 12.5.2021), deve concludersi nel senso della necessaria rimozione dei citati serbatoi, riformandosi, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata. 16
Mette appena conto rilevare, del resto, che non sarebbe comunque idoneo ad escludere la situazione di pericolo presupposta dalla normativa richiamata l'accorgimento indicato dalla parte convenuta, in sede di osservazioni critiche alla c.t.u., considerato che, per come precisato dall'ausiliare, l'eventuale presenza in situ di un drenaggio di ghiaia, non riuscirebbe, nel caso di una fessurazione delle pareti dei serbatoi idrici, a non imbibire il terreno circostante o non consentire all'acqua di diffondersi verso la proprietà della controparte, tenendo anche conto della notevole quantità di acqua – pari a Lt. 1.500 – che i suddetti serbatoi possono contenere (così
a pagg. 4 e s. della Relazione del c.t.u. datata 9.4.2020).
La rimozione suddetta deve intendersi riferita all'attuale collocazione delle opere accertate come violative delle distanze legali (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.3. Passando ora all'impianto fotovoltaico, si rivela, ancora una volta, essenziale la dettagliata indagine svolta dal c.t.u. nominato.
La struttura in esame, sostanzialmente aderente al muretto di confine (v. anche le raffigurazioni a pag. 16 della Relazione del c.t.u. del 19.2.2020), risulta composta da n. 14 profilati metallici alti circa mm 3200, aventi una sezione orizzontale che misura circa mm 160 x 156 x 8 e piastre saldate alla base utilizzate per il fissaggio degli stessi profilati alle travi di fondazione in cemento armato, travi longitudinali e trasversali di collegamento, alte circa mm 400, realizzate con profili scatolari metallici e barre di irrigidimento;
essa si sviluppa per circa ml 18,00 x 14,45, lungo la direzione Nord-Sud, coprendo un'area di circa mq 260,00 e comprende 80 pannelli fotovoltaici orientati verso Sud, suddivisi in gruppi da 20 per 4 campate longitudinali.
Il relativo progetto, come precisato dall'ausiliare, aveva ottenuto il rilascio dell'autorizzazione edilizia n. 15/2011 da parte del il parere favorevole CP_7 della Soprintendenza ai di Palermo (reso in data 21.4.2011, ai sensi CP_8 dell'art. 46 della L.R. n. 17 del 28.12.2004), l'autorizzazione del Genio Civile di
Palermo, in data 27.11.2014. Spiega in particolare il c.t.u. che nel Regolamento 17
Edilizio comunale l'opera suddetta rientra nelle opere soggette ad autorizzazione edilizia, in base all'art. 5, comma 2, poiché compresa tra le “opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti” e rientra anche, in base al comma 16 dello stesso Art. 5, nelle opere che comprendono “l'istallazione di impianti, su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia solare, eolica, ecc.)”. L'impianto, inoltre, in base alla relazione paesaggistica e relazione tecnica illustrativa accluse al citato progetto, è indicato come “totalmente integrato nella struttura della pensilina (da costruire) in quanto ne è parte integrante, in quanto sostituirà totalmente la copertura (tettoia ombreggiante)” e il
“carattere dell'intervento” è descritto come “permanente e fisso” (v pagg. 16 e ss. della Relazione del c.t.u. del 19.2.2020).
Sulla base di tali indicazioni, secondo l'ausiliare: l'impianto in oggetto non può essere considerato avulso rispetto alla struttura che lo sostiene;
la relativa struttura non può in alcun modo considerarsi “precaria” – quindi soggetta ad attività edilizia libera e realizzabile senza alcun titolo abilitativo – per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche strutturali e costruttive;
l'impianto fotovoltaico, poiché è “parte integrante della tettoia ombreggiante”, rientra a pieno titolo negli “interventi di nuova costruzione”, in base all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e rientra, inoltre, nella nozione di costruzione rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c. a mente del quale
“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Così essendo, sostiene il c.t.u. che, posta la maggiore distanza (pari a ml 5,00 dal confine) prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del vecchio e del nuovo strumento urbanistico del Comune di Campofelice di RO, l'impianto in questione si rivela anch'esso violativo della distanza legale con il confine del fondo di proprietà di parte attrice (v. anche nella Relazione integrativa del c.t.u. del
9.4.2020 e nell'ultima Relazione datata 3.3.2021).
Ora, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. 18
Cass. 13157/2025), in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, non potendo peraltro i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Rilevano, quindi, i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, non esonerando del resto dall'osservanza della distanza prevista dall'art. 873 c.c. la mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto , atteso che la ratio della citata disposizione normativa è, appunto, di evitare la formazione di intercapedini dannose, con la conseguenza che nella nozione di “costruzione”, rispetto alla quale il secondo costruttore può edificare in aderenza o a distanza legale, rientra ogni opera edilizia che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabilità, emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (cfr. Cass. 4190/2017).
Inoltre, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (v. Cass. 5934/2011 con riferimento ad una tettoia;
più recentemente v. anche Cass. 5145/2019 che ha confermato la qualificazione come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo).
Alla luce dei suddetti indirizzi, l'impianto in esame con la struttura in acciaio in cui lo stesso risulta incorporato, deve essere ricondotto, in ragione delle caratteristiche opportunamente evidenziate dall'ausiliare, nell'alveo della
“costruzione” rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c., con la conseguenza che, non 19
risultando in concreto rispettata la distanza dal confine delineata dalla citata normativa – con il richiamo anche alla distanza maggiore prevista dalle N.T.A. dello strumento urbanistico comunale – va disposta, in riforma della sentenza impugnata, la rimozione dell'impianto stesso (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.4. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle “nicchie” in muratura, per cui il c.t.u. ha verificato che si tratta n. 9 manufatti in muratura, ricoperti con tegole in laterizio, realizzati per contenere “impianti tecnologici/sollevamento acque”, costruite parzialmente sopra il muretto che divide le due proprietà, cui si aggiunge il manufatto, anch'esso parzialmente costruito sul muretto di confine, a servizio dell'impianto fotovoltaico (v. pagg. 12 e ss. della
Relazione del c.t.u. datata 17.2.2020).
I manufatti in questione, secondo il c.t.u., oltre a contenere impianti tecnologici collegati alle tubazioni d'acqua lesive, come sopra detto, dei diritti dei terzi, rientrano pienamente nella definizione di “costruzione” rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c. ed esse violano le distanze legali con il confine del fondo di proprietà di parte attrice
(v. anche nella Relazione integrativa del 9.4.2020 e nell'ultima Relazione del
12.5.2021). Precisa, del resto, il c.t.u. che i suddetti manufatti non possono essere ricondotti nella casistica dei “corpi accessori”, atteso che, per quanto esplicitamente indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del vecchio Programma di
Fabbricazione (v. anche all. 6 alla Relazione del c.t.u. datata 9172.2020), le
“costruzioni accessorie” ammissibili nelle zone omogenee “G”, con una superficie massima di mq 20,00 ed un'altezza massima di ml 3,00, “addossabili ai soli confini con terzi” erano quelle “destinate esclusivamente al rimessaggio di mezzi di trasporto e attrezzi agricoli”.
Vanno ancora una volta condivise, tenuto conto del resto della nozione di
“costruzione” offerta dalla su richiamata giurisprudenza di legittimità, le conclusioni raggiunte dall'ausiliare (anch'esse confermate in seno alle successive Relazioni del c.t.u.) e, pertanto, appurata la violazione della disciplina in tema di distanze, va 20
disposta, in riforma della sentenza impugnata, la rimozione delle nicchie suddette dalla relativa attuale collocazione (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
7. Deve ora trattarsi delle doglianze sviluppate dagli appellanti avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti [v. i CP_1 motivi indicati nell'atto di appello con le lett. F) a G)], relativa al fabbricato di proprietà dei catastalmente identificato al foglio 7, particella 1357 (ex 205) Parte_1 ubicato al confine con la proprietà . CP_1
Le indagini condotte dal c.t.u. nominato hanno consentito di accertare che l'immobile in questione, uso magazzino, sito alla C.da Piana Calzata ed identificato catastalmente al Foglio 7, Particella 1357, Sub 2, Categoria C/2, Classe. 9,
Consistenza mq 28 del Catasto Fabbricati del Comune di Campofelice di RO (v.
a pagg. 24 e ss. della Relazione del c.t.u. del 17.2.2020): è ubicato sul lotto di terreno di proprietà degli attori (Fg. 7, Part. 1357); confina con quello di proprietà dei convenuti;
è costituito da un unico vano fuori terra, realizzato in muratura portante rifinita con intonaco al grezzo;
è dotato di una copertura, a due falde spioventi, realizzata in lamiera grecata;
presenta un unico ingresso, lato Est, su cui è installata una porta in metallo a due battenti;
una piccola finestra chiusa con grate in ferro, invece, è stata realizzata sulla parete ad Ovest;
all'interno è stato collocato un piccolo soppalco in legno. La costruzione, di forma rettangolare, misura circa ml 5,00 sul lato corto e ml. 7,00 sul lato lungo ed è alta circa ml 3,60 al colmo e ml 3,10 alla linea di imposta del tetto. Il c.t.u. ha pure riscontrato in fase di sopralluogo che il manufatto è utilizzato come deposito ed è ubicato nella corte comune di pertinenza dell'edificio di civile abitazione degli attori.
Quanto all'epoca di realizzazione del detto magazzino, indicata nell'atto di donazione del 5.9.1995 come risalente all'anno 1992, l'ausiliare, acquisita l'elaborazione fotogrammetrica della ripresa aerea - S.A.S.TD s.r.l. eseguita nell'anno
1992 e relativa al fotogramma n. 1090 della strisciata n. 5, ha riscontrato “l'esistenza di un fabbricato che, per le proporzioni e per la sua ubicazione, risulta certamente 21
compatibile con l'immobile oggetto di causa” precisando che analogo riscontro si ricava sia dall'analisi della Carta Tecnica Regionale dell'anno 1992 tratto dal sito della Regione siciliana (S.I.T.R. - Sistema Informativo Territoriale Regionale) – in cui viene rappresentato un fabbricato (campito in giallo), coincidente con la posizione dell'immobile oggetto di causa – sia dalla rappresentazione grafica nella cartografia redatta nello stesso anno 1992, a cura dell'Istituto Geografico Militare (v. all. 12 alla suddetta Relazione del c.t.u.).
All'esito di siffatti riscontri e considerati anche i grafici contenuti nella documentazione relativa all'autorizzazione edilizia in sanatoria n. 18/1994, il c.t.u. ha concluso nel senso che “che il fabbricato di proprietà degli attori, identificato al
C.F. del Comune di Campofelice di RO al Fg. 7 Part. 1357 Sub. 2, nell'anno
1992 risultava già edificato” e che, inoltre, “il fabbricato attuale è conforme al fabbricato originario, nelle misure e nei materiali utilizzati, ad esclusione dell'attuale copertura in lamiera, che ha sostituito quella precedente in eternit”.
Tali conclusioni risultano ribadite nel contesto dell'ultima Relazione del c.t.u. del 3.3.2021 e 12.5.2021 dove l'ausiliare, anche rispondendo alle osservazioni critiche di parte convenuta, “ritiene che non sussista alcun elemento idoneo a suffragare l'inverosimile ipotesi che il manufatto de quo sia stato “spostato” ovvero demolito e ricostruito - identico a se stesso - ad una distanza di circa 30 cm rispetto al “sito originario”, aggiungendo inoltre che “il magazzino di parte attrice è stato realizzato certamente in violazione delle norme edilizie-urbanistiche vigenti presso il
Comune di Campofelice di RO” atteso che peraltro “lo stesso fabbricato era stato costruito ad una distanza inferiore a ml 5,00 dal confine dei convenuti” anche se “in data 8 aprile 1994, il manufatto de quo aveva ottenuto l'Autorizzazione
Edilizia in Sanatoria n. 18 ai sensi degli artt. 10 (Opere eseguite senza autorizzazione) e 13 (Accertamento di conformità) della Legge n. 47/85, che regolarizzava l'opera da un punto di vista amministrativo e pubblicistico, pur essendo l'opera stessa non conforme alle prescrizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, né a quelle 22
vigenti al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.
Deve ora osservarsi che, in base ad un indirizzo interpretativo sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, e ciò anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (cfr. Cass.
25843/2023 che richiama Cass. 3979/2013, Cass. 1395/2017, Cass. 25863/2021). Si rileva, infatti, che l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo e, inoltre, se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione
(con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale (v. sempre Cass.
25843/2023 cit.).
Nel caso in esame, devono ritenersi configurati gli elementi costitutivi della servitù invocata dalla parte attrice, odierna appellante, atteso che, come sopra detto, in base agli accertamenti compiuti dall'ausiliare il manufatto in oggetto è conforme a quello edificato nel 1992 e non sussiste alcun elemento idoneo a suffragare l'ipotesi di uno spostamento, demolizione o ricostruzione del manufatto a distanza differente rispetto al sito originario.
Non vale del resto ad interrompere lo ius possessionis la sostituzione del tetto, pur rilevata dal c.t.u., in assenza di modifiche di dimensioni e volumetrie del 23
fabbricato, e non incidendo la citata sostituzione sulla localizzazione del manufatto tale da integrare gli estremi una nuova costruzione (v. anche sulla “inattendibilità” delle distanze del fabbricato dai confini indicate nell'elaborato grafico allegato di sanatoria, pag. 5 delle risposte rese dal c.t.u. in data 12.5.2021 alle osservazioni critiche di parte convenuta), con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem" (arg. ex Cass.
14902/2013). In tema di usucapione del diritto a mantenere una distanza tra immobili inferiore a quella legale, poiché per il suo acquisto è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente all'esercizio sulla cosa di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, il possesso continuato è interrotto soltanto quando la vecchia costruzione sia sostituita da una costruzione nuova cioè modificata per dimensioni e volumetrie (cfr. Cass. 362/2017).
Analogamente inidonee ad interrompere il termine utile per l'usucapione sono le lettere di messa in mora o diffida, pure menzionate dagli odierni appellati, atteso che peraltro può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. 9025/1998).
Ne deriva che, pur a fronte del mancato rispetto delle distanze legali, con riferimento al citato fabbricato di parte attrice, deve comunque respingersi, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di demolizione / arretramento sul punto dispiegata in via riconvenzionale dai convenuti, avendo gli attori acquisto per usucapione, in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione del fabbricato, una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.
8. Per ciò che attiene alle spese processuali, visti gli esiti complessivi del processo e considerata, dunque, la sostanziale soccombenza dei convenuti CP_2
, e , questi ultimi devono
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_1 essere condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri 24
di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese della c.t.u. espletata nel pregresso grado che vanno definitivamente poste a carico dei convenuti
, , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 loro, da ripartirsi nei rapporti interni in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 95/2022 pubblicata il 9.2.2022 dal
Tribunale di Termini Imerese: i) condanna i convenuti a rimuovere, a propria cura e spese, le opere (tubazioni in polietilene, serbatoi idrici interrati, impianto fotovoltaico e nicchie in muratura) meglio descritte in parte motiva, in quanto realizzate a distanza non legale dal confine con la proprietà attorea;
ii) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti nei confronti della parte attrice;
iii) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore della parte attrice le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi €. 4.900,00 oltre spese generali, c.p.a. e iva;
iv) pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. espletata, da ripartirsi nei rapporti interni tra i condebitori solidali, in misura paritaria;
condanna gli appellati , , e Controparte_4 CP_3 Controparte_1
a rifondere, in solido tra loro, in favore della parte appellante le CP_2 spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 5.100,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 5.12.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CE AF PE PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CE AF Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 544/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
OR Di IO (PEC: e MA RE Email_1
D'SA (PEC: Email_2 appellanti
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
LA RI (PEC: Email_3
appellati
E CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Siragusa (PEC: C.F._6
Email_4 2
appellati
Conclusioni per gli appellanti:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO ADITA accogliere in rito il presente gravame e facendo diritto nel merito:
Accertare e dichiarare la nullità ex art 161 cpc della sentenza impugnata perché generica per insufficiente motivazione e/o motivazione apparente nonché affetta da evidente error in iudicando;
Accogliere il proposto gravame per i motivi dedotti nell'atto di appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2022 - pubblicata il 9.2.2022 (repertorio n.
167/2022 del 9.2.2022) - resa dal Tribunale Civile di Termini Imerese in persona del
Giudice Dott.ssa MA Margherita Urso a definizione del procedimento recante R.
G. N. 3059/2016 registro Contenzioso Civile - notificata in data 14.2.2022; accogliere le conclusioni avanzate dagli odierni appellanti in prime cure, che si riportano: “1) ritenere e dichiarare che le opere meglio indicate in parte narrativa
(tubazioni a confine, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) sono state realizzate dai signori a distanza non legale rispetto al fondo di proprietà CP_1 dei sig.ri ; 2) per l'effetto, ordinare la demolizione delle sopra citate Parte_1 opere, demolizione da eseguirsi a cura e spese di parte convenuta;
3) condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del presente procedimento”. in sostituzione della impugnata statuizione, disporre come segue:
1. ACCOGLIERE IN QUANTO AMMISSIBILI E FONDATE LE DOMANDE
ATTOREE COSÌ COME PRECISATE IN SENO ALLA MEMORIA RECONVENTIO
RECONVENTIONIS
In via principale, ritenere, accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto nessuna opera è stata realizzata dagli odierni appellanti in violazione delle distanze legali e conseguentemente rigettarle con qualsiasi statuizione;
In via subordinata e riconvenzionale, ritenere accertare e dichiarare acquisto per usucapione ex art. 1158 c. c. per possesso uti dominus ultraventennale da parte 3
degli attori appellanti il diritto a mantenere la propria costruzione, meglio specificata dai convenuti in seno alla domanda riconvenzionale, anche se realizzata
a distanza inferiore dal confine con i sig.ri a quella legale in quanto esistente CP_1 da oltre vent'anni
NONCHÉ IN SENO ALLA MEMORIA ISTRUTTORIA EX ART 183 COMMA 6
N.1 CPC
2. Rigettare e/o disattendere tutte le eccezioni e le istanze avanzate da controparte dinanzi il Tribunale Civile di Termini Imerese
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per gli appellati e : Controparte_1 CP_2
“Rigettare l'appello con qualsiasi statuizione e confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 95/2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 3059/2016 r.g.c.c. in data 09/02/2022, pubblicata in pari data e notificata il 03.03.2022”
Conclusioni per gli appellati e : CP_3 Controparte_4
LL.ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA CP_5
1) - Ogni contraria domanda, eccezione e difesa reiette;
- in via preliminare, rigettare, per le esposte motivazioni, la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza non ricorrendo i presupposti ex art. 283 cod. proc. civ.;
2) - sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., inammissibile l'interposto appello dei signori e Parte_1 Parte_2
, non sussistendo ragioni di probabile accoglibilità dello stesso per come
[...] superiormente esposto;
3) - nel merito, ritenere e dichiarare, in ogni caso, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella superiore premessa, inammissibile, improcedibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dagli appellanti
e , e, conseguentemente, rigettarlo con Parte_1 Parte_2 qualsiasi statuizione confermando integralmente la sentenza n. 95/2022, emessa dal 4
Tribunale di Termini Imerese nella causa iscritta al n. 3059/2016 r.g.c.c. in data
09/02/2022, pubblicata in pari data e notificata ad istanza degli odierni appellati il
14/02/2022;
4) - col favore delle spese e dei compensi, oltre accessori come per legge, del presente grado di giudizio in favore degli odierni appellati;
e comunque, senza recesso, in ogni caso:
5) – sempre nel merito, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione depositata in primo grado e nella superiore premessa, accertare, ritenere e dichiarare che le domande tutte spiegate da parte appellante
(attori in primo grado) sono inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto atteso che nessuna opera è stata realizzata dagli appellati (convenuti in primo grado) in violazione delle distanze legali e, conseguentemente, rigettarle tutte con qualsiasi statuizione;
6) - in riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare che la costruzione di proprietà degli appellanti meglio descritta in comparsa di costituzione di primo grado e nella superiore premessa sub. lettera F), è stata realizzata dagli appellanti
(attori) sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore da quella prescritta dalle norme edilizio – urbanistiche vigenti presso il Comune di Campofelice di RO e, per l'effetto, ordinare la demolizione della suddetta costruzione ovvero
l'arretramento della stessa fino a distanza legale non inferiore a cinque metri dal confine del fondo degli appellati (convenuti) siccome prescritta dal vigente regolamento edilizio del Comune di Campofelice di RO ovvero di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare;
7) - confermare in ogni caso integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 95/2022, pubblicata il 09/02/2022;
8) - col favore delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 95/2022 pubblicata il 9.2.2022 il Tribunale di Termini 5
decidendo sulle domande avanzate da , Pt_3 Parte_4 Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_4 CP_3 [...]
e – tese ad ottenere la condanna dei convenuti alla CP_1 CP_2 demolizione di una serie di opere (tubazioni, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) realizzate lungo il confine tra il fondo di proprietà dei medesimi attori in c.da Piana Calzata in Campofelice di RO (indicato come censito in Catasto al f. 7 part. 205 con la piccola striscia di terreno iscritta alla part. 754) e il fondo di proprietà dei convenuti (indicato come censito in Catasto al f. 7 part. 751 e 752) a distanza non legale – nonché sulle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti
, e , con successiva adesione di – CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1 onde ottenere l'ordine agli attori di demolire o arretrare la costruzione ad una sola elevazione con tetto spiovente in c.da Piana Calzata del Comune di Campofelice di
RO (censita in Catasto al f. 7 part. 1357 ex 205), in quanto violativa delle norme edilizie e urbanistiche vigenti e delle distanze legali – ed in relazione alla quale gli attori formulavano anche in reconventio reconventionis domanda per il riconoscimento ex art. 1158 c.c. del diritto di mantenere la costruzione contestata ove realizzata a distanza inferiore dal confine , istruita la causa in via documentale CP_1
e a mezzo di c.t.u.: dichiarava, preliminarmente, inammissibile la domanda formulata dalla parte attrice nella relativa memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. finalizzata ad ottenere, altresì, la condanna dei convenuti a realizzare tutte quelle opere necessarie ad impedire la tracimazione delle acque meteoriche dovute dall'innalzamento artificiale della quota del suolo dai medesimi convenuti operata;
rigettava ogni altra domanda spiegata dai;
accoglieva, invece, la domande Parte_1 formulate in via riconvenzionale dai convenuti e ordinava la demolizione ovvero l'arretramento a distanza legale non inferiore a cinque metri dal confine, della contestata costruzione di parte attrice;
condannava inoltre gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore dei convenuti nonché delle spese della c.t.u. espletata.
Il Tribunale, osservato tra l'altro che le norme del Codice civile vengono 6
derogate dall'art. 9, ultimo comma del D.M. n. 1444/1968 e ritenuto, comunque, non esattamente individuato il confine tra i fondi delle parti in causa, quale preliminare accertamento per l'esame delle domande spiegate da parte attrice, inclusa la reconventio reconventionis, osservava che dalla documentazione versata in atti risulta la conformità delle opere realizzate dai convenuti agli elaborati tecnici approvati ed ai titoli abilitativi;
escludeva, comunque, quanto ai “serbatoi dell'acqua”, per le relative caratteristiche e collocazione tali da non cagionare danno al fondo finitimo, la violazione del disposto dell'art. 889 c.c.; rilevava poi, con riferimento all'impianto fotovoltaico, che esso era stato autorizzato dal Comune di Campofelice di RO con provvedimento n. 15/2011 e ne negava l'equiparabilità ad una “costruzione non precaria”, ritenendolo pertanto non soggetto all'obbligo del rispetto delle distanze legali;
reputava altresì conformi al vigente regolamento edilizio comunale le
“nicchie” addossate al muro di confine ed escludeva che la parte attrice avesse fornito la prova in merito alla loro “pericolosità”; riteneva poi non applicabile l'art. 889 comma 2 c.c. ai “tubi” trattandosi, peraltro, di tubazioni dell'impianto dell'aria condizionata e non tubi del gas;
negava, infine, la ricorrenza dei presupposti dell'usucapione, invocata dagli attori, del diritto di servitù a mantenere il fabbricato, oggetto della riconvenzionale azionata dai convenuti, nella sua attuale collocazione, reputando peraltro non esaustive le risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni critiche di parte convenuta e, ancora, incerta l'epoca della costruzione in proprietà agli attori realizzata in violazione delle distanze legali, a fronte in ogni caso dell'interruzione del termine utile ad usucapire anche in base alla corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti.
2. Avverso detta sentenza hanno interposto gravame e Parte_1
. Parte_2
Si sono costituiti e , nonché, con autonoma Controparte_1 CP_2 comparsa, e , tutti domandando il rigetto Controparte_4 CP_3 dell'impugnativa e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 16.7.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio 7
nei confronti di , eseguita dagli attori con notifica ai relativi eredi, Parte_4 tra cui (terza erede in aggiunta agli appellanti) rimasta contumace. Controparte_6
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza dei 27-28 aprile 2025, è stata posta in decisione con assegnazione del termine di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del gravame avendo gli appellanti regolarmente e tempestivamente integrato il contraddittorio nei confronti
(degli eredi) di , in data 2.9.2022, entro il termine fissato con Parte_4
l'ordinanza del 16.7.2022 (v. anche Cass. 18364/2013).
4. Nel merito, gli impugnanti censurano la decisione per “insufficiente e/o contradditoria motivazione” ovvero per “motivazione apparente”, assumendo inoltre che il Giudice di prime cure non ha preso nella esatta considerazione le prove offerte e ha inoltre inopinatamente disatteso le risultanze della ctu espletata.
E' impugnata innanzi tutto [v. il motivo indicato sub lett. A) nell'atto di appello] la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda dispiegata dai medesimi nella relativa memoria ex art. 183, VI comma n. 1 Parte_1
c.p.c., di condanna degli avversari a realizzare le opere necessarie ad impedire la tracimazione delle acque meteoriche dovute dall'innalzamento artificiale della quota del suolo. Secondo gli appellanti, la domanda suddetta è - differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale - ammissibile e proponibile in quanto non comportante alcun pregiudizio al diritto di difesa dei convenuti e/o alcun ostacolo all'economia processuale;
si tratterebbe, in definitiva, di una emendatio libelli del tutto compatibile con il recente ampliamento, in base alla più attuale giurisprudenza di legittimità, del diametro dello ius variandi, incentrato sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti.
E' contestata poi [v. il motivo indicato sub lett. B) nell'atto di appello] la parte della sentenza in cui si afferma che i convenuti hanno realizzato tutte le opere 8
insistenti sui loro fondi in conformità agli elaborati tecnici approvati ed ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Campofelice di RO ed in linea alla normativa in materia di distanze. Osservano gli appellanti che il permesso di costruire (vecchia concessione edilizia) è sempre rilasciato al richiedente “fatti salvi i diritti dei terzi” e che l'autorizzazione amministrativa si limita a disciplinare la realizzazione delle opere dal punto di vista della conformità urbanistica, non potendo comprimere i diritti soggettivi eventualmente lesi dall'attività edificatoria e, in particolare, il diritto dei vicini al rispetto delle distanze tra costruzioni;
rilevano inoltre che il Tribunale ha comunque omesso di considerare la prova documentale costituita della nota datata
28/03/2019 inviata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della
Regione avente ad oggetto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia in danno dei che, sempre a dire degli impugnanti, CP_1 confermerebbe la fondatezza della domande da essi spiegate nel pregresso grado.
La decisione è censurata quindi [v. il motivo indicato sub lett. C) nell'atto di appello] nella parte in cui il primo Giudice ha disatteso le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. con riferimento, in particolare, alle “tubazioni in polietilene ed i serbatoi idrici interrati” collocati dalla parte convenuta in prossimità del confine con il fondo di proprietà di parte attrice;
è reiterata la violazione delle distanze legali in base all'art. 889 c.c., quale norma che, ponendo per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti tale da non ammettere la prova contraria.
Viene, inoltre, contestata [v. il motivo indicato sub lett. D) nell'atto di appello] la parte della sentenza attinente all'impianto fotovoltaico realizzato dai convenuti.
Gli impugnanti sostengono che, oltre alle norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei confinanti, deve essere valutata, per tali impianti, anche la violazione di una prescrizione dettata dallo strumento urbanistico locale (cinque metri, nel caso in esame) con finalità di tutela anche di interessi generali e pubblici in materia urbanistica;
si soffermano quindi sulle valutazioni operate dal c.t.u. nominato, secondo il quale peraltro l'impianto 9
fotovoltaico de quo, in quanto “totalmente integrato con la tettoia ombreggiante”, non muta la sua qualificazione tecnico giuridica di “nuova costruzione” e, quindi, rientra nella nozione di costruzione enunciata nell'art. 873 c.c.; ribadiscono la concreta violazione della distanza legale con il confine del fondo di proprietà attorea anche in base alla maggiore distanza di ml 5,00 dal confine di cui alle Norme
Tecniche di Attuazione del vecchio e del nuovo strumento urbanistico del Comune di
Campofelice di RO;
aggiungono che il Tribunale ha pure omesso di considerare la nota datata 28.3.2019 inviata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione avente ad oggetto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia in danno dei , ammessa con provvedimento dei CP_1
10.6/11.6.2019.
Sono criticate poi [v. il motivo indicato sub lett. E) nell'atto di appello] le conclusioni raggiunte dal primo Giudice in ordine alle nicchie in muratura costruite da parte convenuta parzialmente sopra il muretto che divide le due proprietà; rilevano gli impugnanti che il c.t.u. ha accertato, anche in relazione a tali opere, la violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c.
Gli appellanti si dolgono inoltre [v. il motivo indicato sub lett. F) nell'atto di appello] dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla controparte relativamente alla costruzione ad una sola elevazione con tetto spiovente, su una base in cemento armato, realizzata dai medesimi attori sul fondo di loro proprietà a distanza inferiore da quella prescritta dalle norme edilizio-urbanistiche; sostengono di avere essi invero comprovato tutti gli elementi costitutivi della usucapione opposta con la reconventio reconventionis e rilevano che il c.t.u. nominato ha più volte ribadito che la costruzione attuale degli attori, in base alle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche, nonché con riferimento alle sue dimensioni ed al suo orientamento (a prescindere dalla sostituzione della vecchia copertura in eternit, effettuata per le imposizioni di legge), è conforme a quella edificata nel 1992.
È quindi ulteriormente contestato [v. il motivo indicato sub lett. G) nell'atto di 10
appello] lo scostamento dalle risultanze della c.t.u., in assenza peraltro di motivazioni nella sentenza gravata. Gli impugnanti ribadiscono che la costruzione suddetta è stata realizzata oltre vent'anni fa e che, dunque, ogni diritto, in ordine al rispetto delle distanze legali del fabbricato rispetto al confine del fondo di controparte risulta definitivamente usucapito da essi attori;
negano, inoltre, la configurazione di atti interruttivi del tempo utile ad usucapire, escludendo che tale efficacia possa avere l'atto extra-processuale a mezzo fax rivolta dal precedente procuratore dei ad CP_1 un altro procuratore, priva delle sottoscrizioni delle parti e mancando la prova della ricezione di tale atto da parte dei . Parte_1
Censurano, infine, la decisione del Tribunale con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali [v. il motivo indicato sub lett. H) nell'atto di appello], avendo il primo Giudice errato nel rigetto delle domande attoree.
5. E' infondato il primo motivo di gravame.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. depositata il giorno 1 febbraio
2019, gli attori nel pregresso grado, odierni appellanti, chiedevano “a precisazione ed integrazione delle domande già proposte […] Accertare, ritenere e dichiarare
l'innalzamento artificiale della quota del suolo di circa cm. 80/100 del fondo dei convenuti rispetto al fondo degli attori, ciò avuto riguardo alla quota preesistente alla realizzazione del piano di lottizzazione posto in essere dai convenuti. Accertare, ritenere e dichiarare che tale innalzamento di quota realizzata artificialmente ha determinato e determina la tracimazione di acqua meteorica dal fondo dei convenuti in danno del fondo degli attori”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto tale domanda “nuova” e quindi tardiva e inammissibile, posto che con l'atto di citazione veniva lamentata la violazione delle distanze legali in relazione ad una serie di opere realizzate dai convenuti (tubazioni a confine, nicchie in muratura, serbatoi e parco fotovoltaico) nulla indicandosi sull'ulteriore condotta, menzionata soltanto nella successiva memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice ed ivi rappresentata come lesiva, in quanto determinante fenomeni di tracimazione di acqua meteorica, attinente all'asserita 11
eliminazione, ad opera degli avversari, di un preesistente canale di scolo in conseguenza dell'innalzamento della quota del loro fondo. A tale ulteriore condotta si ricollegherebbe, del resto, una pretesa, già qualificata dal primo Giudice ex art. 2043
c.c. – e senza alcuna specifica contestazione degli appellanti sulla detta qualificazione – atta ad evidenziare non una mera precisazione delle richieste originarie – esclusivamente orientate, come detto, alla sostanziale riduzione in ripristino in conseguenza dell'asserita violazione delle distanze legali con riferimento, peraltro, a differenti opere – bensì una domanda ulteriore e aggiuntiva, determinante un ampliamento del thema decidendum e tale, quindi, da compromettere le potenzialità difensive della controparte. Siffatto ampliamento non è consentito nel vigente sistema processuale anche in base all'interpretazione evolutiva offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. Cass. S.U. 12310/2015), secondo cui il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata, nel senso che le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa, mentre le domande nuove sono domande ulteriori che si aggiungono a quelle iniziali (cfr. anche Cass. S.U. 22404/2018).
6. Vanno ora congiuntamente trattati i motivi [indicati nell'atto di appello sub lett. da B) a E)] tutti sostanzialmente incentrati sulla valutazione delle prove e sugli esiti della c.t.u. espletata nel pregresso grado, riguardanti le opere di cui gli appellanti persistentemente prospettano la violazione delle distanze legali.
Le critiche sollevate dagli impugnanti si rivelano fondate.
6.1. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la P.A. e il richiedente, con la 12
conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al Giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del Giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del Giudice ordinario
(così recentemente Cass. 2661/2020 che peraltro richiama Cass. sez. U n. 333 del
12/06/1999).
In altri termini, i diritti dei privati, derivanti dalle limitazioni imposte dall'art. 873 c.c., non tollerano di essere compromessi dall'eventuale esistenza di un permesso a costruire a distanza inferiore da quella prescritta dal Codice, in quanto si tratta di un atto che esaurisce la sua rilevanza giuridica proprio nell'ambito del rapporto pubblicistico.
Va altresì considerato che, sempre in materia di distanze tra costruzioni, la disciplina del Codice civile ammette deroghe (non in peius) anche ad opera di norme c.d. integrative, la cui violazione dà diritto, oltre al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha subito il pregiudizio, anche alla riduzione in pristino mediante rimozione dell'opera costruita contra legem per eliminare lo stato di cose abusivamente creato. Le stesse norme dei piani regolatori che prescrivono una certa distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi sono norme integrative del
Codice civile e la loro violazione dà la facoltà al vicino di ottenere la riduzione in pristino (v. Cass., Sez. II, 10 maggio 2018 n. 11320).
6.2. Ciò posto, e passando quindi al dettaglio dei singoli manufatti specificamente contestati nella presente sede di gravame – tubazioni in polietilene e serbatoi idrici interrati, impianto fotovoltaico e nicchie in muratura – con esclusione, quindi, delle ulteriori opere (in particolare, le tubazioni in rame e in materiale plastico, pure oggetto delle indagini demandate al c.t.u. nominato nel pregresso grado) in relazione alle quali gli appellanti non (più) formulano precise ragioni di doglianza, si osserva quanto segue. 13
6.2.1. Pacifica l'esecuzione dei lavori, nel cui contesto si inseriscono i manufatti oggetto di causa, finalizzati alla realizzazione di alcune villette sul fondo di proprietà dei convenuti (identificato in Catasto al f. 7 part. 751, 752 e 753) – già oggetto di un piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 dell'11.2.2005 e successivo rilascio di C.E. n. 23/2007 (cfr. anche pag. 2 e s. della Relazione del c.t.u. datata 17.2.2020) – posto a confine con il fondo attoreo (v. anche per la rappresentazione grafica dei lotti su mappa catastale, all. 3 alla
Relazione del c.t.u. del 17.2.2020), deve rilevarsi che, con riferimento ai tubi in polietilene, di cui la parte attrice reiteratamente lamenta la violazione della distanza legale di ml 1,00 ex art. 889 c.c., essi risultano descritti e raffigurati nelle ritrazioni di cui alla Relazione del c.t.u. nominato nel pregresso grado, datata 17.2.2020, là dove pure si precisa che i tubi in esame sono utilizzati per il trasporto di acqua e sono collegati (tramite manicotti in metallo) ai serbatoi d'acqua interrati nonché agli
“impianti tecnologici/sollevamento acque” posti all'interno delle nicchie in muratura ed alla rete idrica delle singole abitazioni (v. anche foto n. 33 all. alla stessa
Relazione).
Le indicate tubazioni, utilizzate per il trasporto di acqua, violano, secondo il c.t.u., le distanze legali con il confine del fondo di proprietà di parte attrice, in quanto rientrano pienamente tra gli elementi contenuti nell'art. 889 c.c. (v. pag. 10 della
Relazione del c.t.u. cit. V. anche a pag. 14 della Relazione integrativa del c.t.u. datata
9.4.2020. V. inoltre la definitiva conferma operata dal c.t.u. nell'ultima Relazione datata 3.3.2021 e 12.5.2021).
Nell'osservare che alla specifica individuazione del confine tra i fondi per cui è processo il c.t.u. ha proceduto con l'ultima Relazione peritale del 3.3.2021 e
12.5.2021 – in cui l'ausiliare, dato atto della separazione esistente tra i lotti confinanti mediante il muretto in conglomerato cementizio sulla cui mezzeria è collocata una recinzione realizzata con paletti in ferro e rete metallica, ha individuato e rappresentato graficamente l'esatta posizione del confine tra i due lotti (indicato nei grafici allegati con il colore blu) comparandolo, altresì, con il confine rappresentato 14
nella documentazione depositata in Catasto, con irrisorie discrepanze (di pochi centimetri) e sostanzialmente corrispondente a quello “reale”, ossia a quello oggettivamente materializzato dalla recinzione collocata sulla mezzeria del suddetto muretto – ivi confermando le conclusioni in precedenza raggiunte circa il mancato rispetto delle distanze legali (v. anche il rilievo topografico all. 4 alla detta ultima
Relazione del c.t.u.), deve ora considerarsi che, ai sensi dell'art. 889 comma 2 c.c., per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni va osservata la distanza di almeno un metro dal confine.
La norma, nel prescrivere le distanze per i tubi dell'acqua, gas e simili, fa riferimento alle sole condutture che ospitino un continuo flusso di sostanze liquide o gassose, con conseguente pericolo continuo di infiltrazioni nei fondi vicini;
ricadono pertanto nella previsione normativa in esame i tubi che trasportino qualsiasi genere di liquido, ivi compresi, i canali fognari coperti (v. Cass. 78/1989), e le grondaie (cfr.
Cass. 2964/1997 e Cass. 3013/1981), ricomprendendo la previsione ogni specie di conduttura che serva al passaggio o, comunque, allo scolo delle acque.
Deve essere, dunque, condiviso il riferimento operato, nel caso in esame, dall'ausiliare al citato disposto normativo, con la conseguenza che, una volta appurati, alla luce della puntuale analisi svolta dal c.t.u., la linea di confine e il concreto mancato rispetto per le tubazioni in questione della distanza legale (v. anche l'ultima Relazione del c.t.u. del 12.5.2021), non può che concludersi nel senso della necessaria rimozione delle indicate opere. Per tali tubazioni, infatti, in quanto espressamente menzionate dall'art. 889 c.c., vige una presunzione assoluta di pericolo per il vicino, per cui non è ammessa la prova contraria che il danno non possa verificarsi: per le indicate opere l'applicabilità del citato disposto prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa dell'opera posta a distanza inferiore a quella legale (cfr. Cass. 12491/1995).
La sentenza impugnata va pertanto in parte qua riformata, con condanna dei convenuti alla rimozione dei tubi suddetti, da intendersi riferita all'attuale collocazione e/o posizionamento delle opere stesse (fermo restando il diritto della 15
parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.2. Anche con riferimento ai serbatoi idrici, il c.t.u. nominato ha rilevato una distanza inferiore a quella legale, pari, ai sensi dell'art. 889 comma 1 c.c., a metri 2 dal confine.
Si tratta in particolare dei serbatoi collocati direttamente sottoterra, posizionati a una distanza di circa ml 1,70 tra il punto medio dei cordoli in cemento ed il confine catastale per cui, in base a quanto dettagliatamente ricostruito dall'ausiliare, il perimetro interno della struttura ricade abbondantemente entro i ml 2,00 rispetto alla linea di confine tra i due lotti di proprietà delle parti in causa (v. pagg. 15 e s. della
Relazione del c.t.u. del 17.2.2020, ma v. anche le successive Relazioni del c.t.u. del
9.4.2020 e del 12.5.2021).
Ciò posto, e ritenuto, ancora una volta, adeguato il riferimento operato dall'ausiliare alla disciplina di cui all'art. 889 comma 1 c.c. – atteso che, peraltro, il termine "cisterna" richiamato dalla citata disposizione normativa deve essere riferito non solo ai manufatti, in tutto o in parte, interrati adibiti per la raccolta di acque piovane, ma, più in generale, ad ogni manufatto in muratura, anche non interrato, per la raccolta dell'acqua che con qualsiasi mezzo (ed anche con tubi) vi viene addotta, ricorrendo, in misura maggiore per i manufatti non interrati o seminterrati destinati alla raccolta di acqua non piovana, quelle esigenze di sicurezza che impongono la limitazione prevista dall'art. 889 c.c. citato (v. Cass. 10146/1994) – deve ritenersi operante, anche con riferimento ai suddetti serbatoi, la presunzione assoluta di pericolosità su ricordata.
Ne consegue che, una volta appurato, alla luce della puntuale analisi svolta dall'ausiliare, il mancato rispetto della prescritta distanza, in base al confine esattamente individuato, come detto, dal c.t.u. in seno alla relazione integrativa del
9.4.2020 (ma v. anche l'ultima Relazione del c.t.u. del 3.3.2021 con le risposte alle osservazioni critiche in data 12.5.2021), deve concludersi nel senso della necessaria rimozione dei citati serbatoi, riformandosi, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata. 16
Mette appena conto rilevare, del resto, che non sarebbe comunque idoneo ad escludere la situazione di pericolo presupposta dalla normativa richiamata l'accorgimento indicato dalla parte convenuta, in sede di osservazioni critiche alla c.t.u., considerato che, per come precisato dall'ausiliare, l'eventuale presenza in situ di un drenaggio di ghiaia, non riuscirebbe, nel caso di una fessurazione delle pareti dei serbatoi idrici, a non imbibire il terreno circostante o non consentire all'acqua di diffondersi verso la proprietà della controparte, tenendo anche conto della notevole quantità di acqua – pari a Lt. 1.500 – che i suddetti serbatoi possono contenere (così
a pagg. 4 e s. della Relazione del c.t.u. datata 9.4.2020).
La rimozione suddetta deve intendersi riferita all'attuale collocazione delle opere accertate come violative delle distanze legali (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.3. Passando ora all'impianto fotovoltaico, si rivela, ancora una volta, essenziale la dettagliata indagine svolta dal c.t.u. nominato.
La struttura in esame, sostanzialmente aderente al muretto di confine (v. anche le raffigurazioni a pag. 16 della Relazione del c.t.u. del 19.2.2020), risulta composta da n. 14 profilati metallici alti circa mm 3200, aventi una sezione orizzontale che misura circa mm 160 x 156 x 8 e piastre saldate alla base utilizzate per il fissaggio degli stessi profilati alle travi di fondazione in cemento armato, travi longitudinali e trasversali di collegamento, alte circa mm 400, realizzate con profili scatolari metallici e barre di irrigidimento;
essa si sviluppa per circa ml 18,00 x 14,45, lungo la direzione Nord-Sud, coprendo un'area di circa mq 260,00 e comprende 80 pannelli fotovoltaici orientati verso Sud, suddivisi in gruppi da 20 per 4 campate longitudinali.
Il relativo progetto, come precisato dall'ausiliare, aveva ottenuto il rilascio dell'autorizzazione edilizia n. 15/2011 da parte del il parere favorevole CP_7 della Soprintendenza ai di Palermo (reso in data 21.4.2011, ai sensi CP_8 dell'art. 46 della L.R. n. 17 del 28.12.2004), l'autorizzazione del Genio Civile di
Palermo, in data 27.11.2014. Spiega in particolare il c.t.u. che nel Regolamento 17
Edilizio comunale l'opera suddetta rientra nelle opere soggette ad autorizzazione edilizia, in base all'art. 5, comma 2, poiché compresa tra le “opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti” e rientra anche, in base al comma 16 dello stesso Art. 5, nelle opere che comprendono “l'istallazione di impianti, su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia solare, eolica, ecc.)”. L'impianto, inoltre, in base alla relazione paesaggistica e relazione tecnica illustrativa accluse al citato progetto, è indicato come “totalmente integrato nella struttura della pensilina (da costruire) in quanto ne è parte integrante, in quanto sostituirà totalmente la copertura (tettoia ombreggiante)” e il
“carattere dell'intervento” è descritto come “permanente e fisso” (v pagg. 16 e ss. della Relazione del c.t.u. del 19.2.2020).
Sulla base di tali indicazioni, secondo l'ausiliare: l'impianto in oggetto non può essere considerato avulso rispetto alla struttura che lo sostiene;
la relativa struttura non può in alcun modo considerarsi “precaria” – quindi soggetta ad attività edilizia libera e realizzabile senza alcun titolo abilitativo – per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche strutturali e costruttive;
l'impianto fotovoltaico, poiché è “parte integrante della tettoia ombreggiante”, rientra a pieno titolo negli “interventi di nuova costruzione”, in base all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e rientra, inoltre, nella nozione di costruzione rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c. a mente del quale
“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Così essendo, sostiene il c.t.u. che, posta la maggiore distanza (pari a ml 5,00 dal confine) prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del vecchio e del nuovo strumento urbanistico del Comune di Campofelice di RO, l'impianto in questione si rivela anch'esso violativo della distanza legale con il confine del fondo di proprietà di parte attrice (v. anche nella Relazione integrativa del c.t.u. del
9.4.2020 e nell'ultima Relazione datata 3.3.2021).
Ora, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. 18
Cass. 13157/2025), in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, non potendo peraltro i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Rilevano, quindi, i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, non esonerando del resto dall'osservanza della distanza prevista dall'art. 873 c.c. la mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto , atteso che la ratio della citata disposizione normativa è, appunto, di evitare la formazione di intercapedini dannose, con la conseguenza che nella nozione di “costruzione”, rispetto alla quale il secondo costruttore può edificare in aderenza o a distanza legale, rientra ogni opera edilizia che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabilità, emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (cfr. Cass. 4190/2017).
Inoltre, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (v. Cass. 5934/2011 con riferimento ad una tettoia;
più recentemente v. anche Cass. 5145/2019 che ha confermato la qualificazione come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo).
Alla luce dei suddetti indirizzi, l'impianto in esame con la struttura in acciaio in cui lo stesso risulta incorporato, deve essere ricondotto, in ragione delle caratteristiche opportunamente evidenziate dall'ausiliare, nell'alveo della
“costruzione” rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c., con la conseguenza che, non 19
risultando in concreto rispettata la distanza dal confine delineata dalla citata normativa – con il richiamo anche alla distanza maggiore prevista dalle N.T.A. dello strumento urbanistico comunale – va disposta, in riforma della sentenza impugnata, la rimozione dell'impianto stesso (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
6.2.4. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle “nicchie” in muratura, per cui il c.t.u. ha verificato che si tratta n. 9 manufatti in muratura, ricoperti con tegole in laterizio, realizzati per contenere “impianti tecnologici/sollevamento acque”, costruite parzialmente sopra il muretto che divide le due proprietà, cui si aggiunge il manufatto, anch'esso parzialmente costruito sul muretto di confine, a servizio dell'impianto fotovoltaico (v. pagg. 12 e ss. della
Relazione del c.t.u. datata 17.2.2020).
I manufatti in questione, secondo il c.t.u., oltre a contenere impianti tecnologici collegati alle tubazioni d'acqua lesive, come sopra detto, dei diritti dei terzi, rientrano pienamente nella definizione di “costruzione” rilevante ai fini di cui all'art. 873 c.c. ed esse violano le distanze legali con il confine del fondo di proprietà di parte attrice
(v. anche nella Relazione integrativa del 9.4.2020 e nell'ultima Relazione del
12.5.2021). Precisa, del resto, il c.t.u. che i suddetti manufatti non possono essere ricondotti nella casistica dei “corpi accessori”, atteso che, per quanto esplicitamente indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del vecchio Programma di
Fabbricazione (v. anche all. 6 alla Relazione del c.t.u. datata 9172.2020), le
“costruzioni accessorie” ammissibili nelle zone omogenee “G”, con una superficie massima di mq 20,00 ed un'altezza massima di ml 3,00, “addossabili ai soli confini con terzi” erano quelle “destinate esclusivamente al rimessaggio di mezzi di trasporto e attrezzi agricoli”.
Vanno ancora una volta condivise, tenuto conto del resto della nozione di
“costruzione” offerta dalla su richiamata giurisprudenza di legittimità, le conclusioni raggiunte dall'ausiliare (anch'esse confermate in seno alle successive Relazioni del c.t.u.) e, pertanto, appurata la violazione della disciplina in tema di distanze, va 20
disposta, in riforma della sentenza impugnata, la rimozione delle nicchie suddette dalla relativa attuale collocazione (fermo restando il diritto della parte di realizzare l'opera indicata nel rispetto delle distanze legali).
7. Deve ora trattarsi delle doglianze sviluppate dagli appellanti avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti [v. i CP_1 motivi indicati nell'atto di appello con le lett. F) a G)], relativa al fabbricato di proprietà dei catastalmente identificato al foglio 7, particella 1357 (ex 205) Parte_1 ubicato al confine con la proprietà . CP_1
Le indagini condotte dal c.t.u. nominato hanno consentito di accertare che l'immobile in questione, uso magazzino, sito alla C.da Piana Calzata ed identificato catastalmente al Foglio 7, Particella 1357, Sub 2, Categoria C/2, Classe. 9,
Consistenza mq 28 del Catasto Fabbricati del Comune di Campofelice di RO (v.
a pagg. 24 e ss. della Relazione del c.t.u. del 17.2.2020): è ubicato sul lotto di terreno di proprietà degli attori (Fg. 7, Part. 1357); confina con quello di proprietà dei convenuti;
è costituito da un unico vano fuori terra, realizzato in muratura portante rifinita con intonaco al grezzo;
è dotato di una copertura, a due falde spioventi, realizzata in lamiera grecata;
presenta un unico ingresso, lato Est, su cui è installata una porta in metallo a due battenti;
una piccola finestra chiusa con grate in ferro, invece, è stata realizzata sulla parete ad Ovest;
all'interno è stato collocato un piccolo soppalco in legno. La costruzione, di forma rettangolare, misura circa ml 5,00 sul lato corto e ml. 7,00 sul lato lungo ed è alta circa ml 3,60 al colmo e ml 3,10 alla linea di imposta del tetto. Il c.t.u. ha pure riscontrato in fase di sopralluogo che il manufatto è utilizzato come deposito ed è ubicato nella corte comune di pertinenza dell'edificio di civile abitazione degli attori.
Quanto all'epoca di realizzazione del detto magazzino, indicata nell'atto di donazione del 5.9.1995 come risalente all'anno 1992, l'ausiliare, acquisita l'elaborazione fotogrammetrica della ripresa aerea - S.A.S.TD s.r.l. eseguita nell'anno
1992 e relativa al fotogramma n. 1090 della strisciata n. 5, ha riscontrato “l'esistenza di un fabbricato che, per le proporzioni e per la sua ubicazione, risulta certamente 21
compatibile con l'immobile oggetto di causa” precisando che analogo riscontro si ricava sia dall'analisi della Carta Tecnica Regionale dell'anno 1992 tratto dal sito della Regione siciliana (S.I.T.R. - Sistema Informativo Territoriale Regionale) – in cui viene rappresentato un fabbricato (campito in giallo), coincidente con la posizione dell'immobile oggetto di causa – sia dalla rappresentazione grafica nella cartografia redatta nello stesso anno 1992, a cura dell'Istituto Geografico Militare (v. all. 12 alla suddetta Relazione del c.t.u.).
All'esito di siffatti riscontri e considerati anche i grafici contenuti nella documentazione relativa all'autorizzazione edilizia in sanatoria n. 18/1994, il c.t.u. ha concluso nel senso che “che il fabbricato di proprietà degli attori, identificato al
C.F. del Comune di Campofelice di RO al Fg. 7 Part. 1357 Sub. 2, nell'anno
1992 risultava già edificato” e che, inoltre, “il fabbricato attuale è conforme al fabbricato originario, nelle misure e nei materiali utilizzati, ad esclusione dell'attuale copertura in lamiera, che ha sostituito quella precedente in eternit”.
Tali conclusioni risultano ribadite nel contesto dell'ultima Relazione del c.t.u. del 3.3.2021 e 12.5.2021 dove l'ausiliare, anche rispondendo alle osservazioni critiche di parte convenuta, “ritiene che non sussista alcun elemento idoneo a suffragare l'inverosimile ipotesi che il manufatto de quo sia stato “spostato” ovvero demolito e ricostruito - identico a se stesso - ad una distanza di circa 30 cm rispetto al “sito originario”, aggiungendo inoltre che “il magazzino di parte attrice è stato realizzato certamente in violazione delle norme edilizie-urbanistiche vigenti presso il
Comune di Campofelice di RO” atteso che peraltro “lo stesso fabbricato era stato costruito ad una distanza inferiore a ml 5,00 dal confine dei convenuti” anche se “in data 8 aprile 1994, il manufatto de quo aveva ottenuto l'Autorizzazione
Edilizia in Sanatoria n. 18 ai sensi degli artt. 10 (Opere eseguite senza autorizzazione) e 13 (Accertamento di conformità) della Legge n. 47/85, che regolarizzava l'opera da un punto di vista amministrativo e pubblicistico, pur essendo l'opera stessa non conforme alle prescrizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, né a quelle 22
vigenti al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.
Deve ora osservarsi che, in base ad un indirizzo interpretativo sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, e ciò anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (cfr. Cass.
25843/2023 che richiama Cass. 3979/2013, Cass. 1395/2017, Cass. 25863/2021). Si rileva, infatti, che l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo e, inoltre, se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione
(con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale (v. sempre Cass.
25843/2023 cit.).
Nel caso in esame, devono ritenersi configurati gli elementi costitutivi della servitù invocata dalla parte attrice, odierna appellante, atteso che, come sopra detto, in base agli accertamenti compiuti dall'ausiliare il manufatto in oggetto è conforme a quello edificato nel 1992 e non sussiste alcun elemento idoneo a suffragare l'ipotesi di uno spostamento, demolizione o ricostruzione del manufatto a distanza differente rispetto al sito originario.
Non vale del resto ad interrompere lo ius possessionis la sostituzione del tetto, pur rilevata dal c.t.u., in assenza di modifiche di dimensioni e volumetrie del 23
fabbricato, e non incidendo la citata sostituzione sulla localizzazione del manufatto tale da integrare gli estremi una nuova costruzione (v. anche sulla “inattendibilità” delle distanze del fabbricato dai confini indicate nell'elaborato grafico allegato di sanatoria, pag. 5 delle risposte rese dal c.t.u. in data 12.5.2021 alle osservazioni critiche di parte convenuta), con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem" (arg. ex Cass.
14902/2013). In tema di usucapione del diritto a mantenere una distanza tra immobili inferiore a quella legale, poiché per il suo acquisto è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente all'esercizio sulla cosa di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, il possesso continuato è interrotto soltanto quando la vecchia costruzione sia sostituita da una costruzione nuova cioè modificata per dimensioni e volumetrie (cfr. Cass. 362/2017).
Analogamente inidonee ad interrompere il termine utile per l'usucapione sono le lettere di messa in mora o diffida, pure menzionate dagli odierni appellati, atteso che peraltro può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. 9025/1998).
Ne deriva che, pur a fronte del mancato rispetto delle distanze legali, con riferimento al citato fabbricato di parte attrice, deve comunque respingersi, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di demolizione / arretramento sul punto dispiegata in via riconvenzionale dai convenuti, avendo gli attori acquisto per usucapione, in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione del fabbricato, una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.
8. Per ciò che attiene alle spese processuali, visti gli esiti complessivi del processo e considerata, dunque, la sostanziale soccombenza dei convenuti CP_2
, e , questi ultimi devono
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_1 essere condannati, in solido tra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri 24
di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese della c.t.u. espletata nel pregresso grado che vanno definitivamente poste a carico dei convenuti
, , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 loro, da ripartirsi nei rapporti interni in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 95/2022 pubblicata il 9.2.2022 dal
Tribunale di Termini Imerese: i) condanna i convenuti a rimuovere, a propria cura e spese, le opere (tubazioni in polietilene, serbatoi idrici interrati, impianto fotovoltaico e nicchie in muratura) meglio descritte in parte motiva, in quanto realizzate a distanza non legale dal confine con la proprietà attorea;
ii) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti nei confronti della parte attrice;
iii) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore della parte attrice le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi €. 4.900,00 oltre spese generali, c.p.a. e iva;
iv) pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. espletata, da ripartirsi nei rapporti interni tra i condebitori solidali, in misura paritaria;
condanna gli appellati , , e Controparte_4 CP_3 Controparte_1
a rifondere, in solido tra loro, in favore della parte appellante le CP_2 spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 5.100,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 5.12.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CE AF PE PO