Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00330/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2021, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Mola e Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Associazione ATAIJ, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 22 del 23 luglio 2021, notificata via pec in pari data, adottata dal Sindaco del Comune di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. M. R. Mola, per la parte ricorrente, e avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente società Acquedotto Pugliese s.p.a. (di seguito “AQP”), premesso di essere gestore del servizio idrico integrato regionale – per effetto di subentro all’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) –, si duole dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 22 del 23 luglio 2021, con cui il Comune di Taranto ordina alla ricorrente e ad AR ON di risolvere il problema relativo allo sversamento di liquami “ provenienti da un tombino fognario posto sul marciapiede e collegato” al condominio di via della Liberazione Lotto B (gestito da AR ON), presumibilmente per la lesione del tratto di condotta interrato.
2) La ricorrente precisa che, ai sensi degli artt. 4 e 24 del regolamento del servizio idrico integrato (allegato al ricorso), spetta ad AQP la gestione della rete che è a monte del sifone, mentre tutto ciò che è a valle è di proprietà privata/condominiale, con la conseguenza che va distinta una rete fognaria “esterna” comunale (cioè non oggetto di proprietà privata), la cui gestione è in capo ad AQP, da una rete fognaria “interna” che raccoglie gli scarichi privati/condominiali fino al sifone, quindi soggetta alla manutenzione del singolo utente.
3) Col primo motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza impugnata è illegittima, perché:
- a) non risponde ai requisiti di indifferibilità ed urgenza di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000, posto che il problema della fuoriuscita delle acque nere era stato segnalato al Comune di Taranto almeno dal 2020-2019 (v. docc. da 4 a 6 ricorso);
- b) quindi l’ordinanza impugnata rappresenta un mezzo sbrigativo per risolvere una questione tecnica che si trascina invece da lungo tempo e che richiede un progetto di manutenzione straordinaria;
- c) il tratto di condotta oggetto di ordinanza non è di proprietà né ricade sotto la gestione di AQP, non potendo in senso contrario rilevare il mero fatto che su alcuni tombini vi sia incisa la denominazione dell’EAAP (cioè dell’ente a cui è poi subentrato AQP), in quanto si trattava di componenti largamente in uso negli anni sessanta e settanta e che venivano venduti da quell’Ente ai privati che ne facevano richiesta;
- d) per le opere realizzate dai Comuni, come quelle di edilizia residenziale pubblica (oggetto della presente causa), la convenzione di gestione del servizio idrico non implica una responsabilità automatica in capo al gestore, ma richiede una previa consegna delle opere, cosa che, nel caso di specie, non è mai avvenuta, per il che le relative responsabilità rimangono comunali.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che il Comune era incompetente ad emettere l’ordine di riparazione, in quanto solo l’Autorità Idrica Pugliese avrebbe potuto ordinarlo (e ad essa il Comune avrebbe dovuto rivolgersi per la risoluzione del problema), in quanto Autorità preposta a vigilare sulle eventuali inadempienze del gestore.
5) Col terzo motivo di ricorso si deduce che la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali spetta al Comune o, comunque, ad AR ON (che li gestisce).
6) Col quarto motivo si denunzia che, nell’ordinanza impugnata, non si precisa per quale motivo si attribuisce anche ad AQP l’obbligo di intervenire.
7) Col quinto motivo si denuncia che, a fronte delle risalenti segnalazioni, l’ordinanza impugnata non è stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento.
8) Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto.
9) Con ordinanza cautelare n. 550/2021 questa Sezione accoglieva la domanda di tutela d’urgenza proposta da AQP, con fissazione dell’udienza pubblica del 16 febbraio 2022 (e con compensazione delle spese di quella fase), nel rilievo che l’ordinanza impugnata sembrava illegittima, perchè:
“- a) non risponde ai requisiti di indifferibilità ed urgenza di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000, posto che è documentato in atti che il problema della fuoriuscita delle acque nere era stato segnalato al Comune di Taranto almeno dal 2020-2019 (v. docc. da 4 a 6 ricorso);
- b) denuncia, come in sostanza evidenziato in tutto il ricorso, un’evidente carenza istruttoria, data dall’omessa individuazione a) delle possibili cause della fuoriuscita dei liquami (cioè se dovute a difetti originari dell’impianto di fognatura realizzato nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica o ad un’omessa manutenzione nel corso degli anni), b) del soggetto tenuto all’intervento necessario a risolvere il problema”.
10) All’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza impugnata, in quanto, come denunciato nel primo motivo di ricorso – con evidente carattere assorbente rispetto alle altre censure –, l’ordinanza predetta è illegittima per le seguenti ragioni:
- a) non risponde ai requisiti di indifferibilità ed urgenza di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000, posto che è documentato in atti che il problema della fuoriuscita delle acque nere era stato segnalato al Comune di Taranto almeno dal 2020-2019 (v. docc. da 4 a 6 ricorso);
- b) denuncia un’evidente carenza istruttoria, data dall’omessa individuazione i) delle possibili cause della fuoriuscita dei liquami (cioè se dovute a difetti originari dell’impianto di fognatura realizzato nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica o ad un’omessa manutenzione nel corso degli anni), ii) del soggetto tenuto all’intervento necessario a risolvere il problema, anche a fronte della circostanza in virtù della quale non risulta dagli atti di causa che vi sia stato un verbale di consegna del tratto di fognatura interessato al gestore AQP.
12) In ragione del carattere radicale dei predetti vizi, l’ordinanza impugnata viene integralmente meno.
13) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO