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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, coniugata , con l'avv. Parte_1 Parte_2
Letizia Esposito
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – , coniugata , ha adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale domandando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
3.10.1992 Romania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rignano Flaminio (RM), deducendo: che le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Tivoli con condizioni omologate giusta decreto depositato in data 13.11.2017; che dal matrimonio sono nati in data 12.4.1993 il figlio ed in data 2.2.1999 il Per_1
figlio maggiorenni ed economicamente autosufficienti.Per_2
2. – Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi
vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita
in Rignano Flaminio (RM), in Via di Vallelunga n. 20 di proprietà di entrambi i
coniugi rimarrà al Sig. che vi abiterà unitamente ai figli e - CP_1 Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni- facendosi carico dell'intera rata di mutuo e delle relative
utenze domestiche;
3) i figli, maggiorenni, sceglieranno in assoluta autonomia i
tempi e le modalità di frequentazione dei genitori;
4) Entrambi i figli sono
economicamente autosufficienti;
5) Entrambi i coniugi sono economicamente
autosufficienti, pertanto nulla devono l'un l'altro.”.
3. – Il resistente benché ritualmente evocato, non Controparte_1
si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
4. – Avvenuta in data 10.5.2024 la sostituzione della persona del Giudice
istruttore, con ordinanza in data 14.10.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione del solo termine per il deposito di comparsa conclusionale, in ragione della mancata costituzione di parte resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con decreto di omologazione di questo Tribunale
depositato in data 13.11.2017; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda, articolata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare, il Collegio osserva che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, “La casa familiare
deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli
minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente
domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro
consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate,
sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra
interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni
non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente
domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale
art. 337 sexies c.c.” (ex multis, Cass. civ. 12 ottobre 2018, n. 25604).
3 Conseguentemente, la ridetta domanda, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi, non può
essere accolta.
3. – Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo ai figli nati dall'unione coniugale, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come peraltro dedotto dalla stessa ricorrente.
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, coniugata , e Parte_1 Parte_2
in data 3.10.1992 Romania;
Controparte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rignano Flaminio
(RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Rignano Flaminio, anno 2016, numero
10, parte 2, serie C) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, coniugata , con l'avv. Parte_1 Parte_2
Letizia Esposito
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – , coniugata , ha adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale domandando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
3.10.1992 Romania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rignano Flaminio (RM), deducendo: che le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Tivoli con condizioni omologate giusta decreto depositato in data 13.11.2017; che dal matrimonio sono nati in data 12.4.1993 il figlio ed in data 2.2.1999 il Per_1
figlio maggiorenni ed economicamente autosufficienti.Per_2
2. – Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi
vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita
in Rignano Flaminio (RM), in Via di Vallelunga n. 20 di proprietà di entrambi i
coniugi rimarrà al Sig. che vi abiterà unitamente ai figli e - CP_1 Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni- facendosi carico dell'intera rata di mutuo e delle relative
utenze domestiche;
3) i figli, maggiorenni, sceglieranno in assoluta autonomia i
tempi e le modalità di frequentazione dei genitori;
4) Entrambi i figli sono
economicamente autosufficienti;
5) Entrambi i coniugi sono economicamente
autosufficienti, pertanto nulla devono l'un l'altro.”.
3. – Il resistente benché ritualmente evocato, non Controparte_1
si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
4. – Avvenuta in data 10.5.2024 la sostituzione della persona del Giudice
istruttore, con ordinanza in data 14.10.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione del solo termine per il deposito di comparsa conclusionale, in ragione della mancata costituzione di parte resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con decreto di omologazione di questo Tribunale
depositato in data 13.11.2017; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda, articolata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare, il Collegio osserva che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, “La casa familiare
deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli
minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente
domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro
consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate,
sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra
interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni
non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente
domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale
art. 337 sexies c.c.” (ex multis, Cass. civ. 12 ottobre 2018, n. 25604).
3 Conseguentemente, la ridetta domanda, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi, non può
essere accolta.
3. – Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo ai figli nati dall'unione coniugale, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, come peraltro dedotto dalla stessa ricorrente.
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, coniugata , e Parte_1 Parte_2
in data 3.10.1992 Romania;
Controparte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rignano Flaminio
(RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Rignano Flaminio, anno 2016, numero
10, parte 2, serie C) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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