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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1987/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv. MINELLI STEFANIA e Avv. VANCINI STEFANO con domicilio eletto presso il loro studio in BOLOGNA VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E APPELLANTE
Contro
(C.F. – P.I. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall' Avv. SASSI BARBARA e Avv. VARRICCHIO GIUSEPPINA con domicilio eletto presso il loro studio in BOLOGNA V. BOLDRINI 5/2
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2 CASALI CARLO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIALE ALDINI 28
(C.F. Controparte_3 C.F._2 contumace
APPELLATI
OGGETTO:
APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2152/2023
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 13.05.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma parziale Parte_1 della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2152/2023 (rep n. 4087/2023) pubblicata in data 25/11/2023
- riformare il capo 1) della sentenza impugnata ed accogliere le domande svolte dal Sig. nei confronti del geom. e per l'effetto: - accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1 la risoluzione del contratto stipulato dall'attore con il geom. per Controparte_1 inadempimento ex artt. 1453 cc. e segg. e ad ogni altro titolo di legge;
- accertare le responsabilità per i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condannare il geom. al risarcimento dei danni di € 38.511,00 per costi di opere di adeguamento, Controparte_1
€ 18.205,22 per i costi tecnici dettagliati e documentati da codesta difesa, € 5.398,74 per spese per la difesa penale, quantificati in complessivi euro 62.114,96 o in quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo oltre a quelli di cui agli artt. 1283 e 1284 cc, c. IV, dal giorno della domanda al saldo;
- condannare il geom. alla restituzione di euro 3.000,00 conseguente Controparte_1 all'accertato inadempimento del medesimo all'incarico ricevuto o quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo oltre a quelli di cui agli artt. 1283 e 1284 cc, c. IV, dal giorno della domanda al saldo. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre 15% TP ed iva e cpa come per legge.”
- Per l'appellato “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via Preliminare /pregiudiziale DICHIARARE nullo l'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 163 c.p.c., in quanto la vocatio in ius si rivolge ad un soggetto errato e la notifica dell'atto di citazione in appello è stata effettuata ad un soggetto diverso dal convenuto in primo grado Geom. Controparte_1 DICHIARARE inammissibile l'Appello ex art. 342 c.p.c. in quanto non vengono specificate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, nonché quali siano le circostanze concrete da cui deriva la violazione di legge oggetto di gravame in appello, nonché le violazioni di legge medesime;
DICHIARARE inammissibile l'Appello ex art. 348bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato;
RIGETTARE tutte le domande formulate da parte appellante. In via principale e nel merito CONFERMARE integralmente la Sentenza nr. 2152/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data 25.10.2023 e pubblicata in pari data;
RIGETTARE tutte le istanze di cui all'Appello proposto da controparte;
In Subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento del presente appello e conseguentemente, della domanda attorea, dichiarare (ora in persona Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire il Geom.
contro
Controparte_1 gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande di parte attrice/appellante e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa in favore di Parte_1 In ogni caso, DISPORRE l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico rg 2717/2020. Con più ampia riserva di ogni altra produzione, deduzione, indicazione testi anche a riprova. Con vittoria di spese compensi di giudizio."
- Per parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Controparte_6 Bologna In via principale, nel merito Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Parte_1 2152/2023 del 25.10.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e In via subordinata e/o, per quanto occorrer possa, anche in via incidentale condizionata Previa declaratoria della inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 130753812, per quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, respingere ogni domanda di manleva del Geom. nei confronti di Controparte_1 [...] perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_6 In via ulteriormente subordinata e/o, per quanto occorrer possa, anche in via incidentale condizionata Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese attoree e di accertamento della operatività della garanzia assicurativa: a) accertare e dichiarare - ai fini di una futura azione di regresso che Controparte_6 avrà titolo di esperire per quanto dovesse essere eventualmente tenuta a pagare, in
[...] forza della polizza n. 130753812, in misura eccedente la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato - gli ambiti di responsabilità del Geom. dell'Ing. Controparte_1
dell'appaltatore, del progettista e D.L. strutturale, del coordinatore alla CP_3 sicurezza e dello stesso committente, graduando e ripartendo la responsabilità di ciascuno di essi e l'efficienza causale delle rispettive condotte, con esclusione di ogni solidarietà ed escludendo comunque dal risarcimento dovuto dal Geom. quanto correlato Controparte_1 all'operato di soggetti estranei alla sua sfera di responsabilità e di controllo e per l'effetto statuire il denegato risarcimento a carico del Geom. esclusivamente nei Controparte_1 limiti della quota di responsabilità che sarà ad esso ritenuta ascrivibile;
b) dichiarare tenuta a prestare la garanzia assicurativa in favore Controparte_6 dell'assicurato, per quanto effettivamente dovuto e provato dall'appellante, solo entro i limiti dell'oggetto dell'assicurazione così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, con esclusione delle perdite patrimoniali conseguenti a condotte volontarie dell'assicurato, dei rischi e delle poste risarcitorie come in narrativa evidenziati, nei soli limiti dei massimali e delle franchigie contrattualmente pattuiti e della quota di accertata responsabilità del Geom.
esclusa ogni solidarietà con le altre parti. Controparte_1 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali ed accessori o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2152/2023 del 25/10/2023, il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente la domanda svolta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
rigettando la domanda svolta nei confronti del primo e accogliendo quella svolta nei confronti
[...] della seconda, proposte per l'accertamento dell'inadempimento di ciascuno e conseguentemente per la risoluzione del relativo contratto e il risarcimento del danno, relativamente ad incarico professionale conferito nel 2007 al e concernente la progettazione e direzione lavori CP_1 nell'ambito di un progetto di ampliamento di fabbricato industriale e successivamente conferito nel 2014 alla e concernente le attività necessarie all'agibilità dell'immobile ed CP_3 all'adeguamento sismico.
2.
Osservava il primo giudice, in esito a CTU tecnica, che nonostante l'inadempimento del CP_1 consistito nell'avere dato corso alla modifica dei soppalchi richiesta dal committente nonostante l'impatto sismico, senza sospensione dei lavori fino alla presentazione della pratica strutturale, nessun risarcimento era dovuto ex art. 1227/2° co. c.c. per i danni che avrebbe potuto evitare con Pt_1 l'uso della normale diligenza, essendo stato edotto dal della necessità di dare corso a CP_1 varianti in corso d'opera per la richiesta modifica dei soppalchi e nondimeno non avendo agito in tal senso fino al 2014; osservava inoltre che l'inadempimento del on era da valutarsi grave CP_1 alla luce della condotta colposa del conseguentemente rigettava la domanda di restituzione Pt_1 del compenso già corrisposto.
Accoglieva, invece, la domanda di risoluzione per inadempimento e conseguente risarcimento del danno in capo alla he incaricata nel 2014 della sanatoria e dell'adeguamento della CP_3 sismica aveva errato nell'individuare le opere necessarie ed a depositare la documentazione così ritardando l'agibilità dell'immobile e causando danno al derivante dalla risoluzione del Pt_1 contratto di locazione in seguito a provvedimento del Comune che in data 29.3.2016 inibiva l'utilizzo dell'immobile.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.12.2023 appellava innanzi a questa Pt_1
Corte formulando n. 3 motivi.
Ritualmente costituito l'appellato eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva in via principale il rigetto con conferma della sentenza gravata;
in subordine e per l'ipotesi di condanna chiedeva la condanna a manleva da parte di Controparte_2
Ritualmente costituita anche la compagnia chiedeva il rigetto dell'appello e in CP_2 subordine il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza ovvero in ulteriore subordine l'accertamento della quota di responsabilità del e l'applicazione dei limiti e CP_1 delle franchigie di polizza.
Previo rigetto del rilievo di nullità dell'atto di citazione per errata vocatio in ius dell'appellato in esito agli incombenti dell'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per CP_1 la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione in data 27.5.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 13.5.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nella formulazione vigente sino al 28.2.2023 (cd. filtro in appello) e riformato ex D. Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), non applicabile alla causa che occupa introdotta con atto di citazione notificato dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione della norma per effetto della riforma Cartabia.
In via preliminare l'appellata deduce altresì l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'errata valutazione dei fatti e, di conseguenza, la violazione o errata applicazione degli artt. 1227/2° co. e 2697 c.c. poiché l'inadempimento del i sarebbe manifestato prima dell'inizio dei lavori ed ab origine con la mancata richiesta CP_1 di pratica sismica per il progetto originario, indipendentemente da eventuali e successive modifiche/varianti.
Il motivo è infondato.
E' vero che i soppalchi erano già contemplati nel progetto originario (e di questo dà atto il CTU e il giudice) ma la necessità della sismica è derivata dalle opere in variante (di ampliamento dei soppalchi) che necessitavano anche di una regolarità strutturale antisismica per la quale i è attivato solo Pt_1 nel 2014 unitamente ad altre modifiche (di destinazione d'uso).
Osserva inoltre la Corte che ra progettista architettonico e non strutturale, mentre invece CP_1 è pacifico che le modifiche ebbero un nuovo impatto strutturale (cfr. CTU che distingue tra il progetto originario e le modifiche sostanziali aventi rilevanza strutturale introdotte successivamente su richiesta del committente) per il quale evidentemente necessitavano competenze specifiche che on aveva;
ciò è confermato altresì da fatto, documentale, che nel progetto originario che CP_1 prevedeva opere strutturali in struttura prefabbricata il progettista e DL strutturale era altro professionista Ing. ; per altro verso, la circostanza che a suo tempo il permesso di costruire Persona_1 venne regolarmente rilasciato dimostra che non vi erano carenze ai fini sismici in conformità alla normativa in allora vigente.
In sostanza va confermato che è solo con le successive modifiche in ampliamento dei soppalchi con impatto strutturale che si imponeva la variante in corso d'opera e questo è ciò che fonda l'inadempimento del che quale progettista e direttore delle opere architettoniche avrebbe CP_1 dovuto sospendere i lavori fino alla presentazione della pratica strutturale da parte di altro professionista abilitato, ma la presentazione della sismica non rientrava nel suo incarico e i maggiori costi derivanti dalla sopravvenuta normativa antisismica non solo riferibili all'inadempimento del né tanto meno le conseguenze economiche derivanti dalla rilevanza penale dell'omessa CP_1 pratica sismica.
Va invece smentito che nell'incarico del ientrasse la pratica per la regolarità strutturale CP_1 che secondo gli accertamenti del CTU è proprio ciò che ha impedito la fine lavori e l'agibilità del fabbricato sino alla regolarizzazione solo nel 2019. 6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e, di conseguenza, dell'art. 1227/2° co. c.c., per la rilevanza attribuita dal primo giudice a e-mail del 3.9.2008 con la quale nformava ella necessità di variante in CP_1 Pt_1 corso d'opera, laddove l'art. 115 c.p.c. fa riferimento alla non contestazione di fatti e non di documenti.
Il motivo è infondato.
Il richiamo all'art. 115 c.p.c. è ultroneo perchè il primo giudice non ne ha fatto alcuna applicazione ai fini del decidere e il riferimento alla e-mail del 3.9.2008 è solo la premessa in fatto per fondare la responsabilità del ex art. 1227/2° co. c.c. per non essersi attivato dal 2008 al 2014 per la Pt_1 regolarizzazione delle opere nonostante la segnalazione di CP_1
Quanto, di nuovo, alla pretesa assenza di responsabilità del x art. 1227/2° co. c.c. va ribadito Pt_1 che dalle risultanze di causa del primo grado emerge che è con le modifiche ai soppalchi richieste dalla committenza che è insorta la necessità di una variante in corso d'opera di cui ha CP_1 debitamente informato il sicchè se detta variante aveva, come accertato dal CTU, un impatto Pt_1 strutturale, l'inadempimento del è consistito nell'avere dato corso ai lavori in variante CP_1 senza autorizzazione ma le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla omessa presentazione a tempo debito di pratica sismica e dall'avvio della regolarizzazione solo a distanza di 6 anni (2008-2014) sono unicamente imputabili alla inattività del Pt_1
Ne consegue che se nzichè rimanere inerte per 6 anni avesse avviato a suo tempo la pratica Pt_1 di variante con adeguamento della sismica, avrebbe comunque affrontato i relativi costi evitando quelli maggiori derivanti dalla sopravvenuta normativa;
ugualmente se avesse sanato le modifiche edilizie e nel contempo adeguato la sismica non sarebbe incorso nella responsabilità penale e nei relativi esborsi;
d'altronde i costi per l'adeguamento delle varianti sono certamente al medesimo imputabili perchè derivanti da un abuso edilizio.
7.
Con il 3° motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di risoluzione per grave inadempimento del e del mancato recupero di quanto al medesimo corrisposto a titolo di CP_1 compenso per l'opera professionale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. tenendo conto delle specificità del caso e della preponderanza causale della condotta del creditore rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento.
Ad abundantiam osserva la Corte che essendosi concretizzato l'inadempimento del CP_1 nell'avere dato seguito ai lavori pur in assenza della necessaria variante in corso d'opera, egli ha comunque reso una prestazione professionale conforme ai desiderata della committenza. 8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza, di cui quello di causalità applicabile al rapporto tra appellato e compagnia di assicurazione è una specificazione, e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 con atto di appello notificato in data 4.12.2023, nella contumacia di
[...] Controparte_3 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata
CONDANNA al rimborso in favore di di Parte_1 Controparte_1 [...] elle spese del grado di appello, che liquida per ciascun avente diritto in € Controparte_2 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 14.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina