Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11088 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2022, proposto da
IO De AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- della D.D. rep. n. 1667/2021, prot. n. 181349/2021, di reiezione del condono n. 0/567700 sot. 0;
- della D.D. rep n. 1668/2021, prot. n. 181356/2021, di reiezione del condono n. 0/567700 sot. 1;
- degli atti di preavviso di rigetto;
- di tutti gli atti istruttori, ivi compresi quelli non conosciuti;
- degli eventuali pareri negativi del MiBAC e della Soprintendenza, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, esponendo di aver presentato in data 10 dicembre 2004 un’istanza di condono ex legge n. 326 del 2003 con riferimento ad interventi di ampliamento residenziale per mq. 37,50 e di realizzazione di tettoie al piano terra (e in realtà -da quanto emerge dagli atti di causa- anche al primo piano) di un immobile sito in Roma, alla Via del Casale di S. Pio, impugna i provvedimenti di diniego di condono, meglio indicati in epigrafe, adottati nel 2021 da parte del Comune di Roma.
1.1 Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 3, 7, 8, 10 e 10 bis della l.n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di motivazione, illogicità e apparente motivazione; ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria. Mancata considerazione delle osservazioni proposte. ”
Sostiene il ricorrente l’illegittimità dei provvedimenti gravati perché l’Amministrazione comunale non avrebbe preso in considerazione le osservazioni dallo stesso presentate dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Incompetenza. Eccesso di potere per travalicamento, difetto di istruttoria. Superamento delle prerogative di altro ente e sostituzione in valutazioni non di competenza di Roma Capitale. ”
Lamenta il ricorrente l’assenza del parere dell’autorità competente a rilevare la presenza di vincoli ostativi agli interventi edilizi; autorità, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe, laddove interpellata, espresso parere favorevole alla concessione della sanatoria, atteso che l’area in esame era stata oggetto di diversi interventi edilizi.
III. “ Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della
Costituzione. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. ”
Evidente sarebbe la disparità di trattamento rispetto ad altre edificazioni consentite nella medesima zona.
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Contraddittorietà con precedente manifestazione. ”
Il procedimento sarebbe viziato da un’ingiustizia manifesta derivante dal confronto con il precedente condono rilasciato dall’Amministrazione competente, rispetto al quale gli interventi richiesti con successiva istanza di condono sarebbero del tutto coerenti e in alcuni punti coincidenti.
V. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. r. Lazio n. 12/2004. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. r. Lazio n. 12/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione, illogicità e apparente motivazione. Ingiustizia manifesta. Non applicabilità della normativa sottesa al rigetto. ”
Erronea sarebbe la motivazione alla base del rigetto dell’istanza di condono poiché nel caso di specie l’istanza sarebbe stata presentata prima dell’entrata in vigore della l.r. Lazio n. 12 del 2004 (ossia all’11 novembre 2004), per cui troverebbe applicazione l’art. 10, comma 1, della predetta legge regionale secondo cui “ le domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate ai comuni competenti ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge … sono valide ed efficaci e sono definite ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269… ”.
VI. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Condonabilità dell’intervento edilizio oggetto dell’istanza. ”
L’intervento edilizio sarebbe comunque assentibile ai sensi dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269 del 2003, in base al quale è consentita la sanatoria degli ampliamenti di edifici preesistenti ad uso residenziale, purché l’intervento non superi i 750 metri cubi ovvero il 30% della costruzione originaria.
VII. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 26, lett. a) della l. n. 326/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 1 della l. n. 326/2003. Interventi edilizi ricompresi tra le attività assentibili ”.
Gli interventi oggetto della richiesta di sanatoria rientrerebbero altresì nelle fattispecie previste dalla normativa vigente “postuma” come assentibili anche se ricadenti in zona sottoposta a vincolo.
Le opere realizzate, ed in particolare i portici, rientrerebbero difatti nelle previsioni contenute nell’allegato 1 alla l. n. 326 del 2003, trattandosi di opere di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e comunque inidonee a determinare un aumento di superficie abitabile o volume.
VIII. “ Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 269/2003. Violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 495/1992. Formazione del silenzio-assenso. ”
Si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza presentata molti anni prima.
IX. “ Violazione della l.n. 241/1990, e in particolare degli artt. 2 e 2bis della l. n. 241/1990. Violazione del legittimo affidamento. Responsabilità dell’Amministrazione nella mancata conclusione del procedimento in oltre 10 anni dalla presentazione dell’istanza di condono. ”
In subordine, laddove non si ritenesse formato il silenzio-assenso sull’istanza di condono, il ricorrente chiede che siano accertati la responsabilità dell’Amministrazione competente nella lavorazione della domanda di condono e il risarcimento del danno derivante in capo allo stesso dal ritardo.
X. “ In subordine: illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r.Lazio n. 12/2004 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e dell’art. 3 della Costituzione. ”
In subordine chiede, altresì, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. Lazio n. 12 del 2004, laddove interpretata come ostativa al rilascio dell’istanza di condono presentata, per contrarietà rispetto alla disciplina generale nazionale di cui al d.l. n. 269 del 2003. Trattandosi di una materia di competenza statale esclusiva, in quanto incidente su “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, la norma regionale avrebbe invaso le competenze statali, non solo aumentando la tutela (cubatura condonabile), ma modificandone i confini di applicazione (escludendo intere sezioni di territorio dalla applicazione del regime di condono).
2. Si è costituito con mero atto di stile il Comune di Roma Capitale per resistere al ricorso.
3. Con memoria del 24 febbraio 2025 l’Amministrazione resistente ha evidenziato le ragioni della totale infondatezza del ricorso.
4. In data 7 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 28 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
6.1 Rileva preliminarmente il Collegio che l’istanza di condono risulta presentata, in applicazione delle previsioni di cui al d.l. n. 269 del 2003, conv, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in data 10 dicembre 2004 come dichiarato in ricorso.
Rileva, inoltre, il Collegio che le opere abusive per le quali l’istanza è stata presentata consistono nell’ampliamento di un’unità immobiliare di mq. 37,50 di superficie utile residenziale (così distinti: Piano terra: ampliamento su corte esclusiva per una superficie utile abitabile di mq 34,00 ed un volume di mc 90,00; realizzazione di tettoie esterne; e al Primo piano: ampliamento su corpo scala esterno per una superficie utile di mq 3,50 ed un volume di mc 8,00).
L’istanza, non è stata accolta in quanto, come si legge negli atti gravati, l’immobile interessato dalle opere abusive ricade in “ area gravata dai seguenti vincoli:
- beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c – G.R.L. n. 798 del 16/02/1988, Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – e – D.M. 24.02.1986, Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice – m – rif. D. lgs. n. 42/2004.”
6.2 La sussistenza dei richiamati vincoli paesaggistici e la loro preesistenza rispetto alla realizzazione dell’abuso (ma nulla cambierebbe se detti vincoli fossero successivi in ragione della previsione della richiamata legge regionale) non sono contestate da parte ricorrente.
Piuttosto parte ricorrente, come evidenziato anche con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, si duole (primo e secondo motivo di ricorso) del fatto che il Comune avrebbe omesso di richiedere comunque il parere di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta, limitandosi invece a dare atto dell’esistenza del vincolo come fatto ostativo al rilascio del provvedimento richiesto.
6.3 Strettamente connesso ai due motivi di ricorso richiamati è il settimo con il quale parte ricorrente sostiene che gli interventi oggetto della richiesta di sanatoria consisterebbero in realtà in opere di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e, con riferimento ai portici, inidonee a determinare un aumento di superficie abitabile o volume.
6.4 I motivi, strettamente connessi, non sono fondati.
Preliminarmente occorre rilevare l’infondatezza della tesi secondo cui le opere abusive non realizzerebbero un aumento di volumetria. Nella stessa istanza di sanatoria presentata dal de cuius del ricorrente infatti si fa riferimento ad un ampliamento di superficie utile abitabile di mq 24,00 ed un volume di mc. 54, rispetto al quale l’Amministrazione ha adottato due provvedimenti di diniego scorporando la realizzazione delle tettoie dall’ulteriore abuso relativo all’aumento di volumetrie.
Con riferimento all’aumento di superficie utile residenziale in presenza di vincoli paesaggistici sull’area preesistenti alla realizzazione dell’abuso, devono richiamarsi le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza, ormai unanime, sull’applicabilità del c.d. terzo condono.
“ ...l'applicabilità del terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In giurisprudenza, si veda sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019 n. 4991 ove si rileva — con riferimento al c.d. “terzo condono” — che l'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti “primo” e “secondo” condono (leggi nn. 47/1985 e 724/1994), escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualora sussistano congiuntamente due condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tal caso l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4619, ove si evidenzia che il d.l. n. 269 cit., con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici, ma anche quello idrogeologico), preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'Autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria. Sul punto, si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2009 n. 4373 e Id., Sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5467, ove si legge che “sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area, la sua presenza impone ai proprietari l'obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio ” (ex multis Cons. St., sez. VII, 20 febbraio 2024 n. 1707).
Quanto alla realizzazione delle tettoie, per quel che qui rileva, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ le tettoie, quando incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto)… ” (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 319; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 21 dicembre 2017 n. 2425; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 27 novembre 2017 n. 5564; id., sez. IV, 19 dicembre 2005, n. 20427; id., 29 luglio 2005, n. 10479; id., 2 dicembre 2004, n. 18027; T.A.R. Lazio, sez. I, 27 novembre 2015 n. 13449).
Sul punto, è stato osservato che “ affinché si possa parlare di semplice ricostruzione […] l’edificio risultante deve essere identico in volumi, sagoma e coperture a quello precedente ” (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis n. 1190 del 2024)
Alla luce delle illustrate disposizioni, possono essere oggetto di condono nelle aree vincolate solo gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Per le altre tipologie di abusi, invece, la sanabilità risulta sempre preclusa ex lege – anche qualora le opere siano state eseguite prima dell’apposizione del vincolo – senza che occorra interrogarsi sulla compatibilità degli interventi con la disciplina urbanistica o con il regime del vincolo (vedi ex plurimis , Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 ,n. 2660; 7 maggio 2020,n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425).
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di opere edilizie tali da incrementare superficie e volumetria o comunque da modificare il preesistente assetto, modificando i prospetti delle facciate, realizzate in presenza di vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto rigorosamente vincolato ai sensi della legge n. 326 del 2003.
L’insanabilità ex lege degli abusi “maggiori” realizzati in zona vincolata comporta che l’Amministrazione non debba, in tali casi, procedere ad alcun accertamento in concreto della compatibilità dell’abuso rispetto al vincolo imposto mediante l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità garante della sua tutela, né verificare la compatibilità urbanistica delle opere a fronte dell’accertata assoluta non condonabilità dell’abuso “maggiore” su bene vincolato (cfr. Cons. St., sez. VII, 9 dicembre 2024 n. 9863).
Rileva inoltre il Collegio l’impossibilità della formazione del silenzio assenso (e dunque l’infondatezza dell’ottavo motivo di ricorso) ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, dovendo a tal fine richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 decorre soltanto dall’emanazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. VII, sentenza n. 5606 del 25 giugno 2024).
6.5 Con riferimento specifico poi alla censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 è pacifico in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale “ Nel procedimento amministrativo, l'onere di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca, come nel caso di specie, che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento. E invero non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria ”. (Tar Campania-Napoli, sez. III, 12 dicembre 2023 n. 6890).
Nei provvedimenti gravati risultano esplicate le ragioni alla base della decisione reiettiva assunta dal Comune, nonchè espressamente dichiarato come insufficiente l’apporto delle argomentazioni spese, in sede di controdeduzioni, dal ricorrente.
7. Manifestamente infondati sono poi gli ulteriori motivi proposti da parte ricorrente.
7.1 Estremamente generici e comunque inconferenti, attesa la diversità delle fattispecie cui si riferiscono, sono i motivi terzo e quarto con cui parte ricorrente si duole di un’asserita disparità di trattamento rispetto ad altre edificazioni consentite nella medesima zona e dell’ingiustizia manifesta derivante dal confronto con il precedente condono rilasciato dall’Amministrazione.
7.2 Palesemente infondato è il quinto motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che l’art. 3 comma 1 lett. b) della legge regionale Lazio n. 12 del 2004, richiamato nei provvedimenti gravati, non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie. Detta tesi è contraddetta dalla considerazione –già sopra esposta- che la normativa regionale era già entrata in vigore (11 novembre 2004) allorchè l’istanza in questione è stata presentata e che la previsione di cui all’art. 10 della l.r. n. 12/2004 stabilisce l’applicazione della legge statale solo alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, evidentemente non rilevando invece la data di ultimazione delle opere che in ogni caso ex lege non poteva essere successiva al 31 marzo 2003.
7.3 Poste le considerazioni di cui sopra circa l’esistenza dei vincoli paesaggistici sull’area interessata dall’intervento in questione, infondata è la censura con cui parte ricorrente sostiene la violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
7.4 Estremamente generico e comunque infondato è il nono motivo di ricorso con cui il ricorrente chiede, in subordine rispetto alla presupposta doglianza sulla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, che siano accertati la responsabilità dell’Amministrazione competente nella lavorazione della domanda di condono, e il risarcimento del danno derivante per il ritardo.
In margine l’assenza di qualunque prova sull’asserito danno da ritardo, non risulta comunque ravvisabile nella fattispecie in questione alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva e permanentemente illecita, che il tempo di per sé non può legittimare.
7.5 Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale Lazio n. 12 del 2004 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e dell’art. 3 della Costituzione, pur rimarcando quanto sopra in ordine alla irrilevanza della norma regionale, trattandosi di vincolo apposto anteriormente, la cui presenza la norma statale la considera ostativa al rilascio del condono rispetto agli abusi maggiori.
La questione della compatibilità con la Costituzione delle disposizioni regionali è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di chiarire che al legislatore regionale compete “ l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale” (n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di “governo del territorio”, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori ” (cfr. Corte Cost. n. 181 del 2021).
Con la menzionata decisione la Corte ha quindi affermato che il legislatore regionale, introducendo un regime più rigoroso di quello previsto dal legislatore nazionale, “ non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni ” (Corte. cost. n. 181 del 2021).
8. Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO