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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/10/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8868/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MONTICELLI MARIAPALMA, come Parte_1 da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2 ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 la ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata nei seguenti termini Il ctu, nominato in questa fase, ha accertato correttamente la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la richiesta della prestazione ma solo per il periodo della sottoposizione al trattamento chemioterapico, ossia dalla domanda del 27.10.23 fino al marzo 2024.. Le spese processuali devono essere compensate al 50% , atteso il riconoscimento in parte della prestazione. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22.11.203 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la ricorrente portatrice dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' accompagnamento dalla domanda amministrativa al marzo 2024;
2) compensa le spese del giudizio nella misura del 50% , che liquida in complessive €3867,00 oltre oneri accessori di legge e pone a carico dell' il pagamento del residuo , con CP_1 attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore