Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 21.05.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23905/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Rocco Piscopo e Vincenzo Santoro.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione liquidazione pensione VOCUM.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 l'epigrafato ricorrente convenuto in giudizio l CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “1. Accertare e dichiarare la sussistenza delle difformità contributive e reddituali rilevate, con riferimento ai periodi e agli importi sopra indicati;
2. Annullare il provvedimento di CP_ CP_ liquidazione della pensione n. 170-510506701590 emesso dal in data 03.03.2024; 3. Ordinare al la rettifica dei periodi di contribuzione e delle somme oggetto di contribuzione, in conformità con la documentazione prodotta dal ricorrente, e per l'effetto rideterminare l'importo del trattamento pensionistico spettante;
4. Disporre un accertamento tecnico d'ufficio al fine di verificare l'esattezza dei contributi versati e delle somme riconosciute e per riquantificare l'importo pensionistico sulla base delle risultanze dimostrate;
5. CP_ Condannare alla rifusione delle spese legali e di giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c”. Egli a sostegno dell'azione proposta, ha dedotto di avere ricevuto in data 03.03.2024 il provvedimento di liquidazione della pensione da parte dell , rubricato con il n. 170-510506701590, Cat. Vocum, CP_1 avente decorrenza dal 1 settembre 2022 con cui gli è stato attribuito un trattamento pensionistico
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di avere percepito, per effetto di tali anomalie, un trattamento inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante;
di avere diritto ad un ricalcolo della pensione mediante l'espletamento di una CTU contabile.
L' , costituitosi tempestivamente, ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha CP_1 dedotto il corretto calcolo del trattamento pensionistico sulla base dei dati contributivi e reddituali acquisiti e ha chiesto che “il Giudice del Lavoro adito voglia IN VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità del ricorso giudiziario nonché improponibile, improcedibile, ed in ogni caso inammissibile la domanda ed il ricorso giudiziario per i motivi sopra esposti;
ed anche l'inammissibilità del ricorso giudiziario come dedotto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e carenza di legittimazione attiva con conseguenziale estromissione CP_ del dal giudizio de quo per le ragioni esposte;
ancora, sempre in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione nonché l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria per quanto dedotto;
IN SUBORDINE respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto dedotto e documentato con vittoria delle spese di lite”.
Il Giudicante, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, ha pronunciato in data odierna separata sentenza.
Quanto ai vizi sollevati dall , l'atto introduttivo non soggiace al vizio di nullità, CP_2 attenendo al merito, la valutazione della fondatezza della domanda sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto dedotte;
la domanda giudiziale è proponibile e procedibile trattandosi di impugnazione della liquidazione della pensione e non di riliquidazione della stessa;
non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge
111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa ed è inconferente la prescrizione quinquennale dei crediti in quanto non ancora liquidati.
Quanto al merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero, il ricorrente muove dal presupposto dell'errore in cui l è incorso nella CP_1 liquidazione del trattamento pensionistico VOCUM a lui spettante a seguito di domanda amministrativa del 17/11/2023, avendo determinato un importo mensile inferiore a quello a lui dovuto, per effetto della parziale considerazione dei contributi versati per talune specifiche annualità
e dell'errata indicazione dei redditi conseguiti.
Il ricorrente ha quindi introdotto un'eccezione di inesatto adempimento a fronte della quale l ha dedotto che la pensione è stata liquidata correttamente in base a ciò che risulta in estratto;
CP_1 che le contrazioni sono dovute al parziale versamento dei contributi a percentuale;
che le retribuzioni presenti, inferiori a quanto dichiarato all'agenzia delle entrate, corrispondono al massimale
2 contributivo;
che per gli anni che hanno subito contrazioni, il massimale è ridotto in proporzione;
che la liquidazione operata è esattamente coincidente con la contribuzione versata ed accreditata.
A tale riguardo va riportato quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile sez. lav. nella sentenza del 03/10/2017 n.23057, di cui si condivide il percorso motivazionale: “l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
La scelta attorea di limitare l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla rideterminazione della pensione liquidata dall , alla mera deduzione di avere percepito un trattamento economico CP_1 inferiore a quello assertivamente spettante, sconta il limite insuperabile dalla mancata allegazione e prova, ai fini dell'interesse ad agire, di quale sarebbe stato l'incremento pensionistico a lui spettante laddove la contribuzione fosse stata correttamente utilizzata e laddove i redditi considerati fossero stati quelli da lui indicati.
È evidente che nel calcolo della pensione -nel caso in esame si tratta di pensione di vecchiaia conseguita per effetto del cumulo di diverse contribuzioni- non è sostenibile l'automatico incremento dell'importo mensile in caso di maggiore contribuzione e di diverso parametro reddituale, dal momento che essa è la risultante di un complesso calcolo scaturente dall'ammontare dei contributi utili e dalla base reddituale considerata.
La richiesta di demandare ad una consulenza contabile la soluzione della questione controversa risulta del tutto esplorativa trattandosi di verifica priva dell'allegazione specifica dell'interesse a conseguire un risultato utile.
In proposito, va osservato che la CTU è un mezzo di ricerca della prova che richiede l'allegazione dei fatti probatori a sostegno della domanda. È stato correttamente osservato che la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez.
III, 7 settembre 2023, n. 26048).
All'esito e alla stregua delle suesposte considerazioni, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, che non ha allegato e comprovato di avere diritto all'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 21.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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