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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. CO S. FI Presidente dott.ssa IL RI ZI Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Parte_1
RS (Te) al Viale San CO, n.12, presso la sede legale dello
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Wania Della Vigna del Foro di Teramo, giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appel- lo;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. della Controparte_2 Controparte_3
[.
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC;
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Pasquali e dall'avv. Sandro Pasquali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Lega- le dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
in persona del suo legale rappre- Controparte_5 sentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in L'Aquila, Via Verdi n° 29, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
APPELLATI
Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11
Controparte_12
,
[...] Controparte_5 Controparte_13
[...]
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione reietta, così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. 2° termine depositate nel fascicolo del primo grado riunito re- cante il N.1827/2017 R.G. in particolare sui seguenti capitoli: 4) E' vero che durante la scossa distruttiva delle ore 3.32 si trovava in stra- Parte_1 da, nella piazzetta adiacente la Casa dello Studente ed assisteva impotente in diretta al crollo dell'edificio e alla morte dei suoi amici più cari. 5) E' vero che in tale occasione vedeva ed ascoltava gli amici urlare, in particolare quelli che vennero salvati: , , Persona_1 Persona_2 Per_3
2 . 6) E' vero che rimase in attesa Per_4 Persona_5 Persona_6 per ore sotto le scosse di assestamento di vedere uscire i suoi compagni spe- cie gli amici purtroppo deceduti: ossia e . Per_7 Persona_8 CP_14
7) E' vero che sotto le macerie, ha perso tutti i suoi beni per- Parte_1 sonali, come da elenco depositato che viene mostrato. TESTI: Tes_1
[...
, residente in [...]al Metauro. , residente in [...]resche. , residente in [...]di Fano. , CP_15 Testimone_3 residente in [...]. , residente in [...]tondo. . di Montecatini. , Controparte_17 CP_18 CP_19
Roma. di Avezzano. CP_20
NEL MERITO: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Ca- sa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti, come segue: - alla , in Controparte_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sotto ogni e qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale delineato in narrativa del presente atto: ai sensi degli artt. 2043 c.c. ovvero 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero
2053 c.c.; - all' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, per colpa e responsabilità
[...] sia di natura contrattuale che extracontrattuale -ovvero concorso di respon- sabilità - in riferimento agli artt. 1218, 1575 1576 e 1578 c.c. per quanto concerne la responsabilità contrattuale;
in riferimento all'art.2043 c.c. ovve- ro 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c. per quanto concerne la respon- sabilità extracontrattuale- ai sigg. , Controparte_10 Parte_3
[...
, e , la cui responsabilità civile “ex Controparte_7 Controparte_9 delicto” è determinata dal combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e 2059 c.c., dall'altro; conseguentemente 2. Con-
3 dannare, in solido, la , in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante p.t., l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_10
, e ,
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice:
a) In riferimento al danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale): sulla base della valutazuione espressi dai cc.tt.uu. il danno non patrimoniale attribuibile alla Sig.ra deve essere Parte_1 quantificato come segue: Calcolo Danno Non Patrimoniale con Ta- bella Unica Nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025 DATI del
DANNEGGIATO e INVALIDITA' Età al momento del sinistro 21 anni b) Percentuale di invalidità permanente 10% Giorni di invalidità tempo- ranea al 50% 44 Giorni di invalidità temporanea al 25% 138
(tabella di riferimento: 2025) Punto dan- Parte_4 no biologico permanente € 2.612,40 Personalizzazione danno morale
31% (aumento massimo) € 809,84 Punto danno non patrimoniale €
3.422,24 Coefficiente di riduzione per età 0,901 Indennità temporanea
+ 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
c) PROSPETTO di RISARCIMENTO Danno biologico permanente (€
2.612,40 x 10 x 0,901) € 23.537,71 Danno morale nel valore massimo
(€ 809,84 x 10 x 0,901) € 7.296,69 A) Danno permanente complessivo
(€ 34.222,41 x 0,901): € 30.834,40 Invalidità temporanea al 50% per
44 giorni: € 1.944,45 Invalidità temporanea al 25% per 138 giorni: €
3.049,25 B) Danno temporaneo totale: € 4.993,70 Totale danno non patrimoniale (A + B): € 35.828,10 C) Aumento ex art. 138, comma 3
CAP (30% di € 35.828,10): € 10.748,43 TOTALE GENERALE (A + B
+ C): € 46.576,53 Ovvero in quella diversa somma, maggiore o mino- re, ritenuta di giustizia.
4 b) In riferimento al danno patrimoniale (perdita degli effetti personali): li- quidazione equitativa nell'ammontare ritenuto di giustizia. Il tutto (danni pa- trimoniali e non patrimoniali) con e interessi e rivalutazione monetaria de- correnti dalla data ell'eveto (06/04/2009) all'effettivo soddisfo. Con condan- na ei convenuti alla rifusione delle spese di lite del 1° e del 2° grado del giu- dizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
Appellata Controparte_2
<< “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi di- fensive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 134/2022 del Tribunale di L'Aquila. In via di subordine, nel caso in cui si ritenesse di poter accogliere l'avversa domanda di acquisizione del materiale probatorio formatosi nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti per cui è causa, alla ricerca delle responsabilità dell'occorso, accertare e dichia- rare: - che l'avverso diritto è irrimediabilmente prescritto;
- che il nesso ezio- logico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabi- le unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via prin- cipale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso escludendo, per l'effetto, qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di Pace
, e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 CP_22
[...
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti da parte istante che dagli istanti. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordi- CP_4 naria manutenzione dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso. In via di ulteriore su- bordine, per il caso di reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di
5 responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte: accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , in relazione Controparte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
limitare percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione, disponendone la condanna solidale con l' e gli CP_4 ingegneri , e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
. Limitare, in ogni caso, la condanna che dovesse essere di- Controparte_9 sposta espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di en- trambi i gradi di giudizio.>>
Appellata ADSU
<<voglia l'on. le corte d'appello di l'aquila, sezione civile: per causali in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto, quanto infondato fatto ed diritto. via subordinata, comunque la domanda dell'appellante nei riguardi dell'adsu tutti i motivi esposti narrativa;
ulteriormente ridurre il quantum ipotesi riconosciuto considerazione della estraneità all'evento oc- corso, nella misura che codesta riterrà giustizia. denegata ipo- tesi accoglimento anche solo parziale dell'appellante, con- dannare a tenere indenne l' tutte controparte_5 cp_4 somme dovute all'appellante. con vittoria spese e ogni sal- vezza>>.
Appellata Controparte_5
<<piaccia a questa ill.ma corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello inter- posto, siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con tutte le richieste istrut- torie ivi formulate, confermando integralmente la sentenza impugnata con-
6 dannando di conseguenza l'appellante al rimborso delle spese legali dello scrivente, da liquidarsi giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo ovvero in via equitativa;
nella surreale e denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale dell'appello, voglia comunque rigettare la richiesta garanzia assicura- tiva in favore dell , siccome del tutto infondata in fatto e diritto, condan- CP_4 nando di conseguenza quest'ultima al rimborso di tutte le spese legali del pre- sente giudizio, giusta parcella che verrà prodotta in prosieguo di causa ovve- ro equitativamente>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda dell'attrice e per l'effetto, la condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di , Controparte_2 [...]
, (quale Controparte_23 Controparte_5 assicuratore di quest'ultima), che liquida in euro 5.885 oltre accessori di leg- ge per ciascuna delle predette parti;
respinge le domande proposte da
[...]
nei confronti di Parte_5 Controparte_6 Controparte_24
e ;
[...] Controparte_25 per l'effetto condanna in solido con la rinunciante Controparte_2 [...]
, alla rifusione delle Controparte_23 spese di lite in favore di e , Controparte_6 Controparte_13 che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
e Controparte_26 Controparte_25
, che liquida in euro 5.885 oltre
[...] Controparte_5 accessori di legge per ciascuna delle predette parti.>>
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntual- mente sintetizzati dal Primo Giudice.
7 <con atto di citazione notificato il 06.07.17, studentessa parte_1 dell'università l'aquila assegnataria posto letto presso l'edificio sito in
L'Aquila, via XX Settembre e denominato “Casa dello Studente”, conveniva in giudizio la e l' , chiedendone la condanna in solido Controparte_2 CP_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conse- guente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavorativa ) e non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) quantificati in euro
260.000 o altra ritenuta di giustizia.
Esponeva di essere uscita dalla Casa dello Studente alcune ore prima della scossa delle ore 3:32, portandosi in strada, così evitando di restare coinvolta nel crollo (vd. pag.4 atto di citazione, sebbene non si comprenda se l'attrice affermi di essere uscita alle 22:45 o alle 00:40) e di essersi costituita parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato avanti al G.U.P. del
Tribunale di L'Aquila (R.G.N.R. 2314/09; R.G. G.I.P. 243/10) a carico, tra gli altri, di , , Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
, imputati per i reati di cui agli artt.113, 434 commi 1 e 2 (in Controparte_9 relazione all'art.449), 589, 590 commi n.3 e 5 c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato il crollo dell'edificio sopra detto in occasione del noto sisma del 6.04.09 e così causato la morte e le lesioni di diversi soggetti, tra cui le lesioni psichiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress dell'odierna attrice;
in tale sede, esclusi i responsabili civili CP_27
[..
, , , in ragione CP_4 CP_28 Controparte_6 CP_12 dell'opzione per il rito abbreviato, i predetti imputati venivano condannanti per i reati loro ascritti nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile
(vd. sentenza n.38/13, confermata, per quanto qui interessa, in appello R.G.
8 Dib. 2142/14, sent. n.963/15 Corte d'appello di L'Aquila, e divenuta definiti- va a seguito della sent. n. 6604/17 della Corte di cassazione, in atti).
In questa sede la parte attrice postula:
- la responsabilità extracontrattuale della ai sensi degli Controparte_2 artt.2043, 2051, 2049, 2053, c.c. in quanto proprietaria dell'edificio al mo- mento del crollo, custode dello stesso, quale responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti, nonché quale ente vigilante sull' ; CP_4
- la responsabilità dell : contrattuale, in quanto locatrice dell'alloggio CP_4 occupato nella “Casa dello Studente” e comunque da contatto sociale col medesimo, extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e art.18, comma 3 D.
Lgs. n.81/08, 2051, 2049, 2053, c.c., posto che l'immobile risulta ad essa concesso in uso gratuito con l' obbligo di provvedere alla manutenzione ordi- naria e straordinaria dello stesso (ai sensi dell'art.16, L.R. n.91/1994) nonché CP_1 quale responsabile ex art.2049, c.c. dell'operato degli ingegneri Pt_6
e quali progettisti e, per quanto concerne il primo, anche di-
[...] CP_7 rettore dei lavori di ristrutturazione deliberati dall' nel 1998 e poi sud- CP_4 divisi in due stralci, nonché dell'arch. , dipendente Controparte_9 dell' e responsabile della relativa area tecnica nonché quale presidente CP_4 della commissione di collaudo.
Si costituivano tempestivamente entrambe le convenute, che eccepivano la prescrizione dei diritti azionati e contestavano le responsabilità ad esse a va- rio titolo rispettivamente ascritte, entrambe sottolineando l'assenza dell'attore da L'Aquila al momento del crollo, circostanza escludente il nesso causale tra il crollo ed i danni lamentati, in particolare non patrimoniali, la sussistenza ed entità degli stessi, ciascuna chiedendo in via principale la reie- zione delle pretese attoree nei propri confronti e, in subordine, la riduzione del quantum, anche con detrazione di quanto a vario titolo eventualmente percepito a titolo di indennizzo e/o risarcimento e comunque limitando la propria condanna alla quota di danno a ciascuna ascrivibile ex art.2055 c.c.,
9 tenendo conto di quanto dovuto dagli altri convenuti e/o chiamati in causa;
entrambe chiamavano in causa la la Controparte_6 CP_2 chiamava altresì in causa , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , l' e il Controparte_29 Controparte_9 Controparte_26
chiedendo di essere da Controparte_12 CP_12 costoro tenuta indenne in caso di propria condanna o che, affermatane la corresponsabilità, si ripartisse percentualmente il risarcimento. L' CP_4 chiamava altresì in causa , Controparte_7 Controparte_8 [...]
nonché il proprio assicuratore per la r.c., Controparte_29 CP_5 domandando, in via subordinata e per la denegata ipotesi di accerta-
[...] mento di una propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di es- sere tenuta indenne dai terzi da essa chiamati nonché della ciascuno CP_2 per la propria parte e per il proprio titolo.
Costituitisi in giudizio, l' contestava la sussistenza della co- Controparte_5 pertura assicurativa invocata dall' e, nel merito, faceva proprie le de- CP_4 duzioni di quest'ultima riguardo alle pretese attoree;
chiedeva quindi la reie- zione della domanda di garanzia svolta dall' nei propri confronti. CP_4
Si costituiva l' (in breve, ), la qua- Controparte_26 CP_28 le rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia proprio titolo di responsabilità in ordine ai fatti di causa;
conte- stava comunque le pretese attoree in punto di an e quantum, deduceva l'eccezionalità dell'evento sismico, come tale interruttivo del nesso eziologi- co, nonché alla conformazione/vulnerabilità della zona, che avrebbe reso più vulnerabili gli edifici, l' inutilizzabilità del materiale probatorio formatosi nel processo penale in assenza di contraddittorio coi responsabili civili, la caren- za di prova in ordine alla sussistenza ed entità delle varie voci di danno la- mentate;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., CP_5 per esserne tenuta indenne in caso di propria condanna.
[...]
10 Costituitasi in giudizio, quest'ultima, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo preteso dalla chiamante , l'insussistenza della CP_25 garanzia assicurativa per i fatti oggetto del giudizio;
contestava la responsa- bilità della propria assicurata per gli stessi e, più in generale, de- CP_28 duceva l'interruzione del nesso eziologico, dovendo considerarsi il sisma del
2009 evento imprevedibile ed inevitabile ed evidenziando come l'attrice fosse assente L'Aquila al momento del crollo;
contestava la domanda attorea poi- ché non provata;
chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione e, in subordine, l'inoperatività della garanzia in favore di;
il rigetto della CP_28 domanda principale e, in subordine, delle domande formulate nei suoi con- fronti da in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità CP_2 in capo ad , graduarne la responsabilità in concorso con gli altri CP_28 convenuti e terzi chiamati, riducendo proporzionalmente l'obbligazione di e contenendola comunque nei limiti del massimale contrat- Controparte_5 tuale.
Si costituiva altresì la che contestava la sussi- Controparte_6 stenza di qualsivoglia proprio titolo, contrattuale o extracontrattuale, di re- sponsabilità, anche in ragione della riconducibilità del crollo ai soli interven- ti sull'edificio eseguiti su iniziativa dell' ; eccepiva la prescrizione dei CP_4 diritti vantati dalla parte attrice e la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e il crollo, la sussistenza ed entità degli stessi;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., chiedendo la Controparte_13 reiezione delle pretese svolte nei propri confronti nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche propria responsabili- tà, di essere tenuta indenne dalla predetta Compagnia.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima contestava l'operatività della garanzia assicurativa per i fatti in ordine ai quali veniva invocata, accaduti ben prima della stipula del contratto;
chiedeva pertanto la reiezione della domanda di garanzia. Si costituiva il contestando la propria legittimazione passi- CP_12
11 va, la domanda attorea e di quella di manleva, la configurabilità di qualsivo- glia propria responsabilità per i fatti di causa e, in ogni caso, la prescrizione dei diritti nei suoi confronti azionati da contestava comunque la CP_2 fondatezza delle pretese attoree, stante l'eccezionalità del sisma e la mancan- za di prova in ordine ai danni lamentati, con detrazione dal risarcimento eventualmente riconosciuto di quanto percepito e percepibile a titolo di in- dennizzo ex dell'art. 3 OPCM 3789/09 per i danni patrimoniali;
in subordine, ove fosse riconosciuta una qualche responsabilità del , procedersi a CP_25 graduazione delle concorrenti responsabilità ai fini dell'eventuale regresso, non eccedendo la misura dell'1% con riguardo al medesimo. CP_25
CP_1
Restavano contumaci i convenuti chiamati e CP_7 CP_8 [...]
CP_30
La causa veniva riunita al procedimento R.G. 1827/17; assegnati termini ex art.183 VI comma c.p.c.; all'esito, ritenute superflue le prove richieste per il presente procedimento, se ne disponeva la separazione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c..>>
All'esito, il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice.
3. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , Controparte_2
l' e la (garante della seconda), costituitesi, in via principale, CP_4 CP_5 hanno tutte resistito all'appello. Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di
CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, ha riservato la causa a sen- tenza con i termini di cui all'art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs.
149/2022 applicabile ratione temporis).
4. Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio della ragione più li-
12 quida, ovvero evitando di pronunciarsi sull'an della responsabilità di CP_2
e e ritenendo quanto di seguito trascritto: CP_4
<< Ciò detto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osser- va quanto segue. La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non pa- trimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salu- te ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapa- cità lavorativa).
Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co. c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del disastro e Pt_1 nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2).
Ne deriva che non è credibile che la stessa sia stata finanche una mera spet- tatrice del crollo del palazzo, per esserne uscita alcune ore prima.
Tali incertezze in ordine al reale andamento dei fatti, ritornano nella docu- mentazione clinica prodotta a suffragio dei postulati danni alla salute psichi- ca, ove talvolta si afferma che la stessa si trovava nell'edificio la notte del si- sma - fatto che in realtà collide con le altre dichiarazioni a firma dell'attrice prodotte agli atti - rendendo malferme le stesse conclusioni diagnostiche espresse sulla base di tale presupposto anamnestico (l'attrice ha prodotto un primo certificato del 20.05.2009 Dott. ove si riferisce stato ansioso, Per_9 insonnia, crisi a tipo panico e si afferma che la stessa ha subito gli effetti del terremoto di L'Aquila con perdita di abitazione e lutti;
segue una relazione del Dott. della ASL Teramo del 21/10/2015, ove si riferisce era Per_10
13 ospite della Casa dello Studente la sera del sisma, scampando al crollo in cui ha perso alcuni amici e si diagnostica un disturbo dell'adattamento con umo- re depresso ed ansia cronico, stimati in un 30-35% di I.P.; sono poi agli atti una relazione della psicologa ASL Marche Dott. del luglio 2018, Per_11 interpretativa di un test presumibilmente coevo ed infine una relazione della psicologa Dott. ASL Marche dell'ottobre 2018, in cui si diagnosti- Per_12 cano dei disturbi psichici cronicizzati, riferendosi che la stessa si trovava nel- la casa dello Studente la notte del crollo).
In ogni caso, quand'anche l'attrice si fosse allontanata dal palazzo alcune ore prima delle 3:32, resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e diret- tamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito. L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumati- ca che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto.
Conclusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno ri- sarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.). Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attrice abbia sviluppato dei disturbi psichici dopo il 6 aprile 2009, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attrice rispetto alla generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto alla Casa dello Studente è il fatto di essere assegnataria di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – come emerge dall'atto di citazione e dalla documentazione clinica – perse degli amici a seguito del crollo.
14 L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attrice, in astratto potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici che esso com- portò (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorge- re dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tut- tavia, la relazione amicale non è costituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino consentendo il ristoro dei danni non patri- moniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso diretta- mente un diritto facente capo all'attrice. Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056
c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno in- diretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili.
Conclusivamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e delle sue allegate ricadute sul piano morale e dinamico relazionale;
va conseguentemente escluso il danno patrimoniale per spese mediche e quello per il ritardo nella ripresa degli studi e nel consegui- mento dalle laurea, imputato alle condizioni di salute compromesse;
non pro- vato il danno patrimoniale da perdita di chance per futura incapacità lavora- tiva (del tutto genericamente allegato, riduzione, e comunque anch'esso im- putato alla postulata lesione alla salute).
Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice ha solo generi- camente indicato i beni che afferma perduti e non ha fornito alcun prova o
15 elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore degli stessi (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, compu- ter, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria. Conclusivamente, la domanda attorea deve essere respinta.>>
Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigetta- to la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
<< Quanto alle domande subordinate proposte dai convenuti verso i terzi chiamati costituitisi in giudizio, la cui disamina rimane utile ai soli fini della pronuncia sulle spese (non risulta rilevante a tale fine la rinuncia di ADSU alla domanda verso poiché compiuta solo in Controparte_6 comparsa conclusionale e senza che vi sia cessazione della materia del con- tendere posto che insiste sulle spese), restando assorbi- Controparte_6 te quelle verso i chiamati contumaci, si osserva: sono infondate la domande verso la stessa non era proprietaria dell'edificio Controparte_6 al momento del crollo, non può essere chiamata a rispondere ex art.2049, c.c. Per_1 del fatto del progettista , risultando al riguardo configurabile un rap- porto di lavoro autonomo incompatibile con la predetta norma, né quale ori- ginario committente della costruzione, non risultando ingerenze nell'attività dell'appaltatore dell'epoca né potendo essa fondarsi sulla normativa urbani- stica all'epoca vigente (art.31, l. n.1150/42; vd. Cass., n.3308/84); restano pertanto assorbite le questioni inerenti l'operatività della garanzia assicura- tiva di sussiste il difetto di legittimazione passiva CP_13 dell' , soggetto alieno e distinto dalla preesistente Ope- Controparte_26 ra universitaria, ente munito di autonoma personalità giuridica (vd. art.189,
R.D. 31.08.52, SS.UU.2175/81), cui succedette la risultando pertan- CP_2
16 to la stessa del tutto estranea alle vicende inerenti l'edificio destinato ad ospi- tare gli studenti e dovendo pertanto escludersi qualsivoglia profilo di respon- sabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di essa per i fatti di causa;
restano quindi assorbite anche le questioni inerenti il rapporto col suo assicuratore chiamato in causa;
va poi rigettata la domanda verso il posto che CP_12
l'unico posto in essere dal in ordine ai fatti di causa - di aver auto- CP_25 rizzato con proprio atto del 21.04.1979, l'acquisto dell'edificio di Via XX set- tembre deliberato dal C.d.A. dell'Opera non si pone in nesso CP_23 causale col crollo e coi danni ad esso imputati.>>
5. L'appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto della domanda fa- vorevole alla all' (garantita da e ai quattro tecnici, CP_2 CP_4 CP_5
CP_1
e questi ultimi per le ragioni di cui al CP_7 CP_8 CP_9 secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen- te accertata, della dell' Controparte_6 Controparte_11
, del , della
[...] Controparte_12
(in quanto garante dell'Università) e delle Controparte_5
assicuratrici di . Controparte_13 Controparte_6
6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
ammissibilità della prova assunta nel procedi- mento penale.
6.1. L'appellante lamenta l'erronea qualificazione della domanda con cui l'attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di
L'Aquila autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l'erroneità della affermazione per cui l'accertamento penale fosse avvenuto in assenza di con- traddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: << Giova premettere che il giudicato penale non è in alcun modo vincolante nei con- fronti dei soggetti già citati quali responsabili civili ( , CP_2 CP_4
, e tuttavia poi esclusi ex art.87 CP_28 CP_12 Controparte_6
17 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato (art.651 c.p.p.), posto che tali soggetti non hanno potuto - per effetto della stessa previsione di legge, che esclude automaticamente i responsabili civili ove si proceda con detto ri- to alternativo – partecipare a detto giudizio ed ivi esercitare il proprio diritto di difesa... ne consegue che l'accertamento svolto in sede penale è radical- mente inopponibile (artt.24 II comma e 111, I e II comma, Cost.) ai predetti soggetti...>>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fon- damento della domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo della casa dello studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invali- dità psichica lamentata dall'attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l'appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla appli- Controparte_2 CP_4 cazione dell'art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi della prova acquisita nel processo penale
(perizia Prof. e della relativa sentenza. Detti documenti, quindi, pote- Per_14 vano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipi- che.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” in quanto non è spiegato il riflesso dell'asserito vizio motivazionale sul contenuto della decisione e, quindi, in al- tri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sen- Per_14 tenza penale per reputare civilmente responsabili la e l' CP_2 CP_4
18 6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell'esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualifi- cazione della chiamata dei terzi;
insussistenza della qualificazione di “ga- ranzia impropria”; violazione ed erronea applicazione delle norme di di- ritto: estensione automatica;
comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) gra- va l'obbligo risarcitorio.
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto se- gue.
<< Va poi osservato che la parte attrice ha scelto di non agire in questa sede per la liquidazione del danno nei confronti dei quattro tecnici - CP_7
CP_1
e - già condannati in sede penale, convenendo in CP_8 CP_9 giudizio esclusivamente e;
deve escludersi l'estensione auto- CP_2 CP_4 matica della pretesa attorea in forza delle chiamate in causa da parte di
[...]
CP_3 e , posto che costoro hanno effettuato le chiamate in via subordi- CP_4 nata e per l'ipotesi di una propria condanna, sicché si verte nell'ambito della garanzia impropria, la quale ultima esige che la parte attrice espressamente estenda al terzo chiamato la propria domanda, cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Rv. 651852
- 01; all'udienza effettiva di prima comparizione, dopo la rinnovazione della notifica al convenuto chiamato Pace, la parte attrice non ha espressamente chiesto di estendere la domanda ai predetti soggetti, tutti contumaci, né ter- mine per la notifica nei loro confronti;
nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 conclude esclusivamente nei confronti degli originari convenuti
[...]
CP_3 ed;
la richiesta di condanna dei predetti tecnici formulata solo CP_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile poiché tardi- va.>>.
19 7.2. Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabi- lità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3. L'esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
8. TERZO MOTIVO DI APPELLO: a) Travisamento della prova e con- traddittorietà della motivazione: in riferimento alla presenza dell'attrice durante l'evento sismico;
b) error in procedendo e error in iudicando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente alla sussistenza dei danni non patrimoniali (lesioni al- la salute psichica con nesso di causalità) e l'abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all'attrice.
Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <la parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (dan- no alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e
(beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conse- guimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavora- tiva). Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co. c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del disastro e Pt_1
20 nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2). Ne deriva che non è credibile che la stessa sia stata finanche una mera spettatrice del crollo del palazzo, per esserne uscita alcune ore prima. Tali incertezze in ordine al reale andamento dei fatti, ritor- nano nella documentazione clinica prodotta a suffragio dei postulati danni alla salute psichica, ove talvolta si afferma che la stessa si trovava nell'edificio la notte del sisma - fatto che in realtà collide con le altre dichia- razioni a firma dell'attrice prodotte agli atti - rendendo malferme le stesse conclusioni diagnostiche espresse sulla base di tale presupposto anamnestico
(l'attrice ha prodotto un primo certificato del 20.05.2009 Dott. ove si Per_9 riferisce stato ansioso, insonnia, crisi a tipo panico e si afferma che la stessa ha subito gli effetti del terremoto di L'Aquila con perdita di abitazione e lutti;
segue una relazione del Dott. della ASL Teramo del 21/10/2015, Per_10 ove si riferisce era ospite della Casa dello Studente la sera del sisma, scam- pando al crollo in cui ha perso alcuni amici e si diagnostica un disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia cronico, stimati in un 30-35% di I.P.; sono poi agli atti una relazione della psicologa ASL Marche Dott.
del luglio 2018, interpretativa di un test presumibilmente coevo Per_11 ed infine una relazione della psicologa Dott. ASL Marche Per_12 dell'ottobre 2018, in cui si diagnosticano dei disturbi psichici cronicizzati, ri- ferendosi che la stessa si trovava nella casa dello Studente la notte del crol- lo). In ogni caso, quand'anche l'attrice si fosse allontanata dal palazzo alcu- ne ore prima delle 3:32, resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di pato- logie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno
21 (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a ca- gionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito. L'origine delle al- legate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Con- clusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno risarcibi- le, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).. ... >>.
8.1.In proposito, l'appellante ha censurato tale passo motivazionale per vizio di travisamento della prova, che risulterebbe evidente laddove il primo Giu- dice ritiene non credibile la propria versione, secondo cui ella sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada, avendo dichia- rato, nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale, di essere stata as- sente dall'edificio la sera del disastro e avendo affermato, nella querela a sua firma, che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici. Sostiene, per contro, che il tenore delle proprie dichiarazioni era stato ben diverso, visto che, nell'atto di costituzione di parte civile, aveva affermato che ella: “…era ca- sualmente assente dall'edificio…” e nella denuncia-querela: “…Io quella sera mi salvai in quanto ero presso amici…”. In buona sostanza, ella aveva sempre dichiarato con tutta franchezza e sincerità di non trovarsi all'interno dell'edificio Casa dello Studente durante la scossa delle h.3,32 essendo uscita in precedenza. Ma non aveva mai dichiarato di trovarsi a casa di amici come erroneamente ritenuto in sentenza. In realtà aveva raggiunto alcuni amici tra- scorrendo con loro la notte in strada, sicché aveva vissuto il sisma delle h.
3,32 del 6 aprile 2009 assistendo, dall'esterno, al crollo della Casa dello Stu- dente e degli altri edifici limitrofi.
8.2. Si contesta, poi, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di
CTU ritenendo l'inidoneità della documentazione sanitaria prodotta ad atte- stare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche. Inoltre, l'appellante la- menta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnostica- ta (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e l'evento, atteso che parte
22 attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo dell'edificio.
Quanto al primo profilo, l'appellante assume che il giudizio, richiedendo spe- cifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una
C.T.U., poiché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico”, ricollegabile, in ter- mini di causalità, al crollo della Casa dello Studente dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da diversi certificati medici specialistici;
a nulla, quindi, poteva valere l'affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all'interno della struttura al momento del crollo, in quanto il di- sturbo dell'adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considerata una semplice “spettatrice televisiva” dell'evento crollo, siccome dimorava presso la Casa delle Studente e tutte le sue esperienze di vita erano state vissute all'interno della Casa dello Studente;
anche il suo futuro era compreso all'interno di quell'edificio ed “aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come conseguenza del crollo.” ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo della casa dello studente, come, inequivocabilmente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all'ultima udienza del 9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Casa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, ve- rificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è im- putabile per colpa e responsabilità ai convenuti ( CP_2 CP_4 [...]
, , e ), CP_32 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 dei quali si è chiesta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e
23 patrimoniali lamentati. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall'appellante.
8.3. Con riferimento al primo punto (travisamento dei fatti), questa Corte lo ritiene infondato e in ogni caso privo di rilievo per quanto andrà a dirsi nel prosieguo.
Ed invero, un dato accertato è che l'appellante, al momento del sisma del 6 aprile 2009 e del conseguente crollo della Casa dello Studente, non si trovava, per sua fortuna, all'interno dell'edificio. Questo dato è l'unico che può rite- nersi pacificamente accertato, posto che, a causa delle contraddittorietà delle dichiarazioni della non può dirsi altrettanto pacificamente accertato Pt_1 che ella si trovasse in prossimità dell'edificio della Casa dello Studente al momento del crollo dello stesso, anche se trattasi di particolare che, come si vedrà, sostanzialmente non incide sulla decisione sull'an debeatur.
Ed invero, sin dall'atto di citazione in primo grado (cfr p. 4), la aveva Pt_1 dichiarato che, la sera/notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, due lievi scosse sismi- che erano state avvertite dalla popolazione alle ore 22:45 e 00:40 circa, e che in tale ultima occasione ella “aveva deciso di uscire dalla propria stanza e di portarsi in strada come tanti altri studenti”, così evitando di essere coinvolta nel crollo. Già da questa semplice realtà fattuale, sarebbe possibile affermare che ella avrebbe assistito agli effetti del sisma dalla strada, quindi né più e né meno di un qualunque altro soggetto che si fosse trovato a L'Aquila quella notte e che avesse deciso di uscire dalla propria abitazione in occasione delle lievi scosse antecedenti quella distruttiva delle ore 3:32. Già questo, in altre parole, farebbe di lei un soggetto rimasto eziologicamente estraneo al crollo dell'edificio.
Vi è però il dubbio che ella neppure si trovasse in prossimità della Casa dello
Studente quando vi fu la scossa delle 3:32 e quindi il crollo dell'edificio, co-
24 me ha bene messo in luce la sentenza impugnata evidenziando numerose con- traddizioni presenti nella posizione assunta dall'odierna appellante nel corso degli anni: “Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co.
c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in se- de penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del Pt_1 disastro e nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2).” Il travisamento denunciato sarebbe consisti- to nell'interpretare la dichiarazione resa in sede di proposizione della querela come se ivi ella intendesse che quella sera fosse “a casa di amici”, avendo ivi dichiarato che era “presso amici”.
Orbene, nella denuncia querela proposta presso la Questura di Pesaro-Urbino in data 23 aprile 2009, allegata al fascicolo di parte attrice, questa effettiva- mente dichiara: “IO QUELLA SERA MI SALVAI IN QUANTO ERO
PRESSO AMICI” e trattasi di espressione dal significato non equivoco che fa intendere che ella si trovasse “presso” amici, quindi a casa di amici, altrimenti avrebbe utilizzato una diversa espressione, sicché quanto dichiarato ufficial- mente alla Questura il 23 aprile 2009 (“ero presso amici”) - con atto, si badi, olografo sicché neppure si può allegare un frainteso da parte di chi riceve la denuncia - non solo è incompatibile, ma è in aperta e palese contraddizione con quanto riferito in citazione e con quanto poi dichiarerà ai CCTTUU nel
2024 (ricordi di “amici intrappolati sui balconi dell'edificio che gridavano, i rumori forti delle tubature rotte”) come se la periziata avesse direttamente as- sistito in situ al crollo dell'edificio). Si tratta di due versioni ben diverse, ma gioca un ruolo decisivo in proposito la prossimità delle stesse all'evento, sol che si consideri che la querela fu presentata subito dopo i fatti di causa, a di- stanza di una ventina di giorni dal sisma, il che rende la dichiarazione
25 senz'altro più attendibile di quella di cui all'atto di citazione, risalente a molti anni dopo il sisma (2017) e di quella rilasciata ai CCTTUU quindici anni do- po, all'interno di un giudizio civile dalla stessa promosso per ottenere la quan- tificazione di un eventuale risarcimento.
Tanto senza considerare che nell'atto di citazione in appello (p. 108) afferma che ella aveva lasciato la stanza con tutti i suoi beni personali alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguiva- no, così scampando al pericolo di morte come conseguenza del crollo.
Deve darsi atto, in ogni caso, che la ha chiesto, con la seconda me- Pt_1 moria di cui all'art. 183 cpc, di sentire dei testi sulla circostanza in questione, ossia sulla sua presenza in strada in prossimità dell'edificio, che non è stata ammessa in prime cure alla luce delle predette contraddizioni ma anche per- ché il giudicante ha ritenuto in ogni caso non configurabile un nesso di causa- lità giuridica tra il danno allegato ed il crollo stesso, per la evidente ragione che, anche a volere ammettere che ella – come ha sostenuto re melius perpen- sa – si fosse trovata in piazzetta all'atto del crollo, “resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estra- nea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito.
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Conclusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.)..
... >>.
26 Tali conclusioni sono condivise dal Collegio anche all'esito della CTU di cui va a dirsi, andandosi così a delibare la seconda parte del terzo motivo d'appello.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto proce- dersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visi- tata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti an- Parte_1 che strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di << disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico>>, dicano:
A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico della Pt_1
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l'insorgenza dello stato psicopatologico lamentato dall'appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione della possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo del- la “Casa dello studente” avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto dell'evento sisma in sé considerato e delle sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l'appellante era uscita diverse ore prima della scossa delle h 3.32 dovendosi dare atto della contraddittorietà delle sue dichiarazioni in proposito rilevate nella sentenza (nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata casualmente assente Pt_1 dall'edificio la sera del disastro e nella querela a sua firma afferma che la se- ra del 6 aprile si trovava “presso amici”) e quindi non visse l'esperienza traumatica del sisma, quantomeno all'interno dell'edificio poi crollato, circo-
27 stanza che deve ritenersi pacifica, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita degli amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all'evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano even- tualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psi- co-fisica della perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determi- nazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono partico- lari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle con- dizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggetti- va>>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d'ufficio il Prof. Per_15
(medico legale) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il
[...] Persona_16
27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
Innanzitutto, deve darsi il necessario rilievo alla premessa dei CCTTUU, che hanno evidenziato (pp. 17-18) che “la valutazione è resa senz'altro difficolto- sa dalla carenza e non linearità documentale: i referti medici sono molto di- lazionati nel tempo (nel periodo di acuzie è presente un solo documento, e quello successivo dista cronologicamente ben 6 anni), piuttosto sintetici e tal- volta privi di un completo esame psichico. La testistica presentata riguarda solo il test MMPI, svolto nel 2018, che comunque consente di comprendere meglio la personalità della Ricorrente, pur essendo riportata solo l'interpretazione, peraltro parziale, e non le risposte complete della sig.ra
Riguardo i test, si precisa che sottoporre nuovamente la Ricorrente Pt_1
a una batteria di test, a distanza di 15 anni, non consente di evidenziare un inquadramento di quali potessero essere le condizioni psicopatologiche nel
28 corso dei 15 anni successivi all'evento lesivo;
peraltro, l'assenza di una testi- stica pregressa non consente di fare un confronto per evidenziare eventuali variazioni della personalità a seguito del trauma. Per tale motivo, in assenza di alternative, nella valutazione sono state prese in considerazione l'anamnesi ed il riferito della sig.ra soprattutto per ricostruire Pt_1 quanto avvenuto in passato. Quanto alla valutazione dello status psicopatolo- gico attuale, questa è invece basata su quanto personalmente rilevato durante il colloquio e l'esame obiettivo psichico.”
Deve dunque sottolinearsi come l'attrice non abbia adeguatamente documen- tato il suo stato psichico, che l'unico test effettuato (MMPI) a distanza di ben
9 anni dal fatto non è stato riportato correttamente, nel senso che non sono ri- portate le risposte complete della paziente e che ne è riportata solo un'interpretazione parziale, mentre non sono stati effettuati ulteriori test in se- de di esame peritale, a distanza di 15 anni dall'evento lesivo, visto che non avrebbero consentito di inquadrare le condizioni psicopatologiche della pa- ziente, stante proprio l'assenza di una testistica pregressa e l'impossibilità di fare confronti. I CCTTUU hanno pertanto dovuto basarsi sul riferito della ap- pellante e sull'anamnesi e questo necessariamente indebolisce, forse fino al punto di inficiarlo, l'accertamento demandato ai predetti Esperti.
La CTU prosegue: “Il periodo appena successivo al terremoto del 06.04.2009 corrisponde al periodo di massima acuzie dello status psicopatologico della sig.ra La sintomatologia riferita al dott. durante la visita del Pt_1 Per_9
20.05.2009 comprende: “uno stato ansioso, con insonnia, irritabilità, crisi a tipo panico”, e all'esame psichico si rilevava “una timia flessa, con ansia li- bera e somatizzata… aspetti inquadrabili in senso fobico”. La sintomatologia presentata dal momento del sisma alla prima visita era di gravità massima, tale da richiedere la prescrizione di terapia farmacologica. La Ricorrente ri- ferisce poi di aver assunto la terapia per circa 1 anno, e di averla sospesa a causa della comparsa degli effetti collaterali e perché, in accordo con gli
29 specialisti, riteneva fosse più appropriato continuare con un percorso psico- terapeutico in vece di una terapia farmacologica. Di ciò non è presente alcu- na documentazione a supporto, perciò nella valutazione di quanto avvenuto dal 2009 al 2015 (secondo documento medico presentato agli atti, secondo l'ordine cronologico) è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico del- la Ricorrente, con tutti i limiti che questo comporta.”
8.4.2. Si tratta di aspetti problematici con riferimento alla genuinità ed effetti- vità dell'accertamento, ben evidenziati, oltre che dai CCTTUU, anche dai
CCTTPP e, in particolare, da quello della Regione osservazioni dott.ssa
[...]
Per_1
“Nel documento è consigliato un trattamento farmacologico con: al- prazolam (1 mg/die), escitalopram (10 mg/die) e trazodone (75 mg/die). Tut- tavia, non sono disponibili informazioni o documentazione che attestino se ta- le terapia sia stata effettivamente intrapresa, seguita o successivamente rimo- dulata nel tempo. Ulteriori chiarimenti o conferme sarebbero stati necessari per una valutazione completa ed accurata della situazione clinica della pa- ziente. Non ci si può basare unicamente sul “consiglio” farmacologico forni- to, ma è doveroso tener conto di dati certi riguardanti l'aderenza e l'efficacia del trattamento nel tempo. Pertanto, senza una comprensione approfondita di questi fattori, a parere della scrivente, risulta difficile trarre conclusioni affi- dabili e ben fondate sulla natura e l'origine dei sintomi riporta”).
Nel primo certificato (del 20.5.2009) del dott. che è stato allegato Per_9 dalla alla costituzione di parte civile, la terapia è “consigliata”, non Pt_1 vi è prova che la parte l'abbia assunta, e tale prova ben poteva e doveva essere fornita dall'appellante, che sostiene – ella sola, con i limiti che questo com- porta – di averla effettuata per un anno circa. Riscontra la Corte nel caso in esame, un grave vulnus con riferimento all'onere di allegazione e prova da parte dell'appellante, che ben avrebbe potuto comprovare documentalmente la terapia farmacologica e le sedute psichiatriche, anche solo di controllo, di cui ha riferito ai CCTTUU, il percorso psicoterapico effettuato per due anni pres-
30 so un consultorio e quello che tuttora ha riferito di effettuare, mentre questi neppure hanno potuto riscontrare gli esiti cicatriziali del dedotto comporta- mento autolesionistico (cutting) messo in atto in passato e mai denunciato a chi l'avrebbe seguita.
8.4.3. L'assenza di prove in tal senso ha portato i CCTTUU a fare mere sup- posizioni in merito alla terapia farmacologica (dopo aver dato atto che l'indagine è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico della Ricorren- te, con tutti i limiti che questo comporta: “Si può tuttavia ragionevolmente as- serire che, nel periodo in cui assumeva la terapia farmacologica, i primi mesi fossero quelli di maggior acuzie, trattandosi di farmaci che impiegano diverse settimane dall'inizio del trattamento a determinare i loro effetti (ciò è vero soprattutto per l'escitalopram, un SSRI o inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina;
meno, invece, per il trazodone, un SARI o antagonista e ini- bitore della ricaptazione della serotonina, il cui effetto si manifesta dopo cir- ca una settimana, e l'alprazolam, un ansiolitico, che ha un'azione pressoché immediata). Successivamente, circa nella seconda metà del percorso terapeu- tico farmacologico, è verosimile che si sia proceduto con un graduale déca- lage del dosaggio fino a completa sospensione, avvenuta appunto circa 1 an- no dopo la sua prescrizione e quindi, all'incirca, il 20.05.2010.” ibidem p.
18).
Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che la perizianda (cfr p. 12 ibidem). “Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, in- fatti, di aver agito poco e male dopo i controlli dei tecnici della Casa dello studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver ob- bligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa dello studente due suoi amici, che poi sono morti.”
Circostanza, ripresa nelle p. 15 considerazioni cliniche medico-legali, laddove
(p.15) gli Esperti riportano che: “a seguito della seconda scossa, la sig.ra [...]
[...] si recava al di fuori della Casa dello Studente e rimaneva in strada, in- Pt_7 sieme ad altri studenti, assistendo al crollo dell'edificio durante la scossa di magnitudo 5,9 sulla scala Richter, avvenuta alle ore 3.30 circa. Il crollo della
Casa dello Studente causava il decesso di 8 studenti residenti al suo interno, di cui due amici stretti della Ricorrente.
8.4.4. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali
(pp21/22):“Al di là del quadro patologico attualmente presentato dalla sig.ra
è importante specificare alcune considerazioni sul danno biologico Pt_1 di natura psichica e il nesso causale esistente tra l'evento stressante (il ter- remoto dell'Aquila ed il crollo della Casa dello Studente) e la diagnosi for- mulata. L'insorgenza di un danno a carico delle funzioni psichiche e relazio- nali in medicina legale è spesso correlata ad eventi psico-stressanti, o life events che comportano una forte carica emotiva. Nella valutazione di un dan- no psichico, è opportuno che un supposto evento lesivo risponda al criterio di idoneità psico-lesiva, ossia l'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso. 2 Deve, inoltre, essere valutato il criterio dell'esclusione di cause psico-patogene diverse dal life event in discussione, ovvero cause eventual- mente riconducibili, in toto o comunque in parte significativa, a disturbi o anomalie comportamentali di altra derivazione eziologica, o strettamente connesse a tratti di personalità abnormi.3 Quest'ultimo punto costituisce un elemento di criticità nella valutazione del danno psichico, poiché la diagnosi non può prescindere da eventuali preesistenze (spesso non diagnosticate) e dall'importanza dei tratti di personalità, che influiscono pesantemente su co- me il singolo individuo percepisce un evento stressante. Pertanto, un evento può andare ad incidere su una personalità a priori propensa a sviluppare di- sfunzionalità psicopatologiche consonanti al suo tratto, pur in assenza di una franca patologia preesistente. D'altronde, l'attuale orientamento giurispru- denziale ritiene di considerare, oltre agli stati patologici pregressi del dan- neggiato, anche le “altre sue personalissime condizioni”, e sottolinea
32 l'importanza della “mera predisposizione, ovvero stato di vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici, o invalidanti: ciò che risul- ta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico”.5 È evidente che ciò rende ulteriormente complessa la valutazione del nesso causale tra un danno psichico e un supposto evento lesivo.
Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico-lesivo è rap- presentato innanzitutto dal terremoto che ha colpito la città dell'Aquila nel
2009, un evento su larga scala e che determinava la morte di 309 persone, di cui almeno 8 conosciute personalmente e 2 amiche strette. La sua rilevanza è tanto maggiore se si considera che il terremoto era in realtà costituito da una serie di eventi sismici durati diversi anni e che si acuivano nei mesi preceden- ti la scossa principale, avvenuta alle ore 3.32 della notte tra il 5 e il 6 aprile
2009; di conseguenza, la popolazione era da diverso tempo in uno stato di apprensione e preoccupazione. Ciò è ancor più vero se si considera che nei mesi precedenti gli studenti che risiedevano all'interno della Casa dello Stu- dente, preoccupati per la comparsa di crepe e l'instabilità strutturale dell'edificio, chiedevano insistentemente l'effettuarsi di sopralluoghi per va- lutare l'adeguatezza dell'edificio alla residenza, sopralluoghi che si conclu- devano senza alcuna modifica strutturale. Il terremoto in sé costituisce senz'altro un evento di gravità tale da essere idoneo a determinare lesioni di carattere psichico, tuttavia, nel caso in esame, occorre valutare nello specifi- co l'idoneità del crollo della Casa dello Studente a determinare l'effetto lesi- vo. È opportuno, per questo, considerare i pensieri e i ricordi ricorrenti che la sig.ra ricorda quando riporta il suo trauma: per esempio, un ri- Pt_1 cordo che riferisce essere particolarmente vivido è la comparsa della crepa sul muro della Casa dello Studente poco prima del suo crollo, o gli amici in- trappolati sui balconi dell'edificio che gridavano, i rumori forti delle tubature rotte, e i conoscenti che si preoccupavano che lei fosse morta sotto le macerie della Casa dello Studente. Il crollo della Casa dello Studente, secondo quanto
33 riferito, è oggi responsabile dell'intensa reazione di paura a osservare la mo- difica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa definisce 'il cambiamento del paesaggio'. Appare evidente che tali pensieri e ricordi traumatici sono direttamente legati al crollo della Casa dello Studente, e non soltanto all'evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l'aver assistito alla distruzione di quell'edificio. Pertanto, basandosi sul criterio dell'idoneità psico-lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, è possibi- le individuare in via probabilisticamente adeguata un nesso causale tra l'antecedente (il crollo della Casa dello Studente) e gli esiti attualmente ri- scontrabili a carico della sig.ra ” Pt_1
8.4.5. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito
A), che: “No, l'assenza di documentazione medica antecedente l'evento di aprile 2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna pa- tologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico della sig.ra
[...]
e, quanto ai quesiti B), C) e D), che: “In seguito al sisma del 6 aprile Pt_7
2009, si è verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un tem- poraneo disturbo dell'adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave, con successiva stabilizzazione in un disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve. L'insorgenza di tale pa- tologia è causalmente correlabile, in via probabilisticamente adeguata, con il crollo della Casa dello Studente avvenuto in occasione del sisma. In seguito al sisma, si è verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo dell'adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave con una valutazione percentualistica pari al 50% per giorni 44 e poi del 25% per giorni 138; tale periodo corrisponde a una fase di maggior compromissione dal punto di vista funzionale con necessità anche di terapia farmacologica. Successivamente la lesione si stabilizzava in un disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve, quanti-
34 ficabile in una percentuale del 10% in ragione della minor compromissione funzionale. Non vi sono particolari incidenze dinamico-relazionali personali.”
8.4.6. Osserva la Corte, a questo punto, come non possa non evidenziarsi nuovamente quanto condivisibilmente osservato dai CCTTPP di parte e, in particolare, dalla dott.ssa (Consulente della , secondo cui Per_18 CP_2
(vedi osservazioni 22.12.2024: “L'elaborato della bozza di CTU appare fon- dato prevalentemente sulle dichiarazioni soggettive della Ricorrente senza il supporto di elementi clinici oggettivi che descrivano in modo esaustivo la presenza e l'impatto del presunto trauma sulla sua persona. Come già evi- denziato nella relazione precedente della scrivente, per condurre un'analisi accurata degli effetti di un trauma sull'individuo è imprescindibile l'identifi- cazione clinica dei sintomi attraverso metodi standardizzati e scientificamente validati, evitando di basarsi esclusivamente su narrazioni personali” quali
“Colloqui clinici documentati, approfonditi ed integrati ad una valutazione strutturata dei sintomi, test psicologici standardizzati… volti ad esaminare lo stato emotivo affettivo, la struttura e le difese dell'Io; l'intensità dei riferiti sintomi depressivi ansiosi;
analisi psicodiagnostiche dettagliate per com- prendere la dinamica tra il soggetto e il contesto sociale, relazionale e indivi- duale nei periodi antecedenti, concomitanti e successivi all'evento traumatico.
L'assenza di tali esami e valutazioni oggettive limita fortemente la capacità di definire il nesso causale tra l'evento traumatico e disturbi riportati, così come di determinare l'eventuale danno biologico di natura psichica.”
Queste le altrettanto condivisibili osservazioni del dott. (Consulente Per_19 di : CP_5
“Ha riferito che, successivamente al terremoto, ha sofferto di episodi di at- tacchi di panico: trattandosi di eventi acuti, che sono accompagnati da sin- tomi somatici e cognitivi come palpitazioni, sudorazione improvvisa, tremore, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, vertigini, paura di mori- re …, appare insolito non trovare un riscontro documentale finalizzato alla
35 stabilizzazione del quadro acuto come accessi in Pronto soccorso (riferiti più episodi di cui l'ultimo avvenuto nel mese di aprile 2024 quando ha chiamato il servizio di urgenza ed emergenza medica per cui non è stata necessaria la somministrazione di terapia farmacologica in estemporanea né l'accesso in pronto soccorso); stesso discorso può essere applicato ai riferiti episodi di
“cutting”, tra l'altro mai citati dai tre specialisti con cui è stata in cura la pe- rizianda. Si procede a questo punto ad analizzare la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riconosciuta e l'evento stressante. A giudizio dei
C.T.U., “il crollo della Casa dello Studente, secondo quanto riferito (dalla perizianda ndr), è oggi responsabile dell'intensa reazione di paura a osserva- re la modifica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa defini- sce 'il cambiamento del paesaggio'. Appare evidente che tali pensieri e ricor- di traumatici sono direttamente legati al crollo della Casa dello Studente, e non soltanto all'evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l'aver assistito alla distruzione di quell'edificio”. Rispetto a tale affermazione appare opportuno fare le seguenti considerazioni: il caso in esame è, appun- to, caratterizzato da due 'life event' idonei a provocare un disturbo psichico, ovvero il sisma ed il crollo della Casa dello Studente;
a parere dello scriven- te, la presenza di incongruenze su quanto riferito dalla perizianda nelle varie fasi del processo in merito alla sera del sisma e l'assenza di una chiara de- scrizione su dove e in compagnia di chi fosse quella sera rende il processo di valutazione delle conseguenze direttamente correlate all'evento oggetto di giudizio molto difficoltoso. In tal senso, è ammissibile che tali pensieri e ri- cordi traumatici siano riconducibili unicamente all'evento sismico.”
8.4.7. Ma vi è di più: ha il suo peso anche il vissuto di dolore, il senso di colpa per la perdita degli amici, che la riferisce ai CCTTUU, che tanto ri- Pt_1 portano nell'anamnesi psichiatrica: “Anamnesi psichiatrica: Nega precedenti disagi psicologici o patologie psichiatriche, nega di aver mai percepito una sensazione di vuoto durante l'adolescenza o episodi di autolesionismo, o di
36 aver mai assunto o ricevuto prescrizione di farmaci psichiatrici prima dell'evento sismico. Nei mesi antecedenti il terremoto dell'Aquila riferisce una preoccupazione crescente per l'instabilità strutturale della Casa dello
Studente ove risiedeva. A gennaio 2009 aveva organizzato una festa all'interno della struttura, ed era stata rimproverata dai responsabili della struttura a causa delle troppe persone presenti;
ricorda che, sul momento, si era spaventata, ma oggi rimpiange di non aver insistito, conoscendo i pro- blemi strutturali dell'edificio, per far uscire i propri amici in strada alla com- parsa delle prime scosse sismiche. La notte del 06.04.2009, si recava in stra- da alla comparsa di una scossa forte, intorno alle 00.40, ed assisteva al crol- lo della Casa dello Studente, ricordando vividamente la comparsa delle crepe sull'edificio che si spezzava, gli amici che gridavano sui balconi, i rumori delle tubature rotte e i vicini che si preoccupavano fosse morta sotto le mace- rie. A causa del sisma ha perso i propri beni personali, contenuti all'interno della sua stanza, e due amici stretti, mentre altri amici sono rimasti feriti.
Con riferimento allo status psichico attuale, rilevano i CCCTTUU che ella
…. riferisce pensieri intrusivi e persistenti rispetto al senso della vita, alla caducità dell'essere umano, al valore della vita e delle immagini e suoni in- trusivi e disturbanti come edifici crollati e urla….
Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, infatti, di aver agito poco e ma- le dopo i controlli dei tecnici della Casa dello studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver obbligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa dello studente due suoi amici, che poi sono morti.”
8.4.8. Dovendo trarre le conclusioni sul punto, anche alla luce della “debolez- za” dell'accertamento peritale, basato sostanzialmente sul “riferito” della pe- rizianda, che, come si è visto, neppure è affidabile in merito alla sua colloca- zione al momento del sisma in ragione delle diverse versioni propugnate negli
37 atti a sua firma, emerge un dato di fatto certo e decisivo: pur avendo soggior- nato presso la Casa dello Studente, l'appellante non si trovava all'interno dell'edificio al momento del crollo del 6 aprile 2009 sicché difetta del tutto un'esperienza traumatica diretta: l'appellante si era allontanata dal luogo del disastro prima che esso si verificasse, e non subì dunque minaccia immediata alla propria incolumità. Ciò indebolisce radicalmente, già sul piano logico, qualsiasi ipotesi di nesso causale diretto fra l'evento e le reazioni psichiche poi lamentate, riconducendo semmai il vissuto dell'appellante alla percezione indiretta di un pericolo scampato o alla condivisione empatica del dolore al- trui – reazioni emotive comprensibili ma che non integrano di per sé una pato- logia psichiatrica risarcibile per difetto di nesso causale inteso ai sensi dell'art. 1223 cc.
Anche volendo riconoscere un certo valore clinico alla diagnosi formulata dai
CCTTUU, la Corte prende necessariamente le distanze dalle conclusioni, de- terminate dal riferito della perizianda per stessa affermazione dei CCTTUU, che su queste si sono dovuti basare in assenza di valida documentazione clini- ca, che questa non ha prodotto.
Si consideri che questo Collegio ha delibato (con esito di rigetto) n. 5 proce- dimenti promossi da studenti che la notte del sisma erano altrove (quattro di loro, ossia i fratelli e addirittura, pacificamente in Per_20 Per_21 Per_22 altre sedi, avendo lasciato la Casa dello studente giorni prima proprio per pau- ra del sisma) e tutti hanno presentato la medesima perizia (dell'Ambulatorio
SPDC di Teramo), redatta più o meno nello stesso periodo (anni 2015-2016),
a distanza dunque di molti anni dal sisma, che conclude accertando per tutti un'inabilità permanente addirittura del 30%.
8.4.9. Con riferimento alla CTU disposta in questo giudizio, questa Corte de- ve necessariamente sottolineare come si imponga una diversa conclusione con riferimento al riscontro del nesso di causalità giuridica tra l'evento di
38 danno (crollo della Casa dello Studente) e il pregiudizio subito a livello biolo- gico dalla odierna appellante, che non può giuridicamente ricondursi a quello, non avendo ella subito un'esposizione personale al rischio, pena lo snatura- mento della funzione selettiva della responsabilità civile (Cass. SSUU n.
33569/2022), il che, in termini di equità sostanziale, costituirebbe un grave vulnus all'attenzione che l'ordinamento deve riservare ai veri danneggiati di- retti: coloro che hanno perso familiari, riportato lesioni personali, ovvero ab- biano sperimentato il trauma del crollo in prima persona, diversamente realiz- zandosi un inammissibile effetto “espansivo” del risarcimento.
In buona sostanza, a fronte di tale dato fattuale, che fa della periziata un sog- getto privo di una posizione diretta, qualificata e differenziata rispetto al crol- lo dell'edificio, essendo rimasta appunto del tutto estranea al fatto, non si può condividere la conclusione dei CCTTUU che il danno biologico che essi hanno accertato – si è visto come e con quali limiti - nella misura di un'invalidità del 10%, peraltro a distanza di oltre quindici anni dal fatto, sia riconducibile non al sisma in sé bensì specificamente proprio al crollo di quel particolare edificio (la casa dello studente), evento rispetto al quale il soggetto periziato è rimasto estraneo per sua stessa ammissione, dovendo semmai es- sere considerato conseguenza del sisma in sé e dei suoi effetti generali.
9. In proposito, giova svolgere alcune considerazioni giuridiche generali. Spe- cificamente, la citata Cass., Sez Un., 15/11/2022, n. 33659 ha avuto occasione di precisare che causalità materiale e causalità giuridica non sono le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logi- co-analitica dell'unitario fenomeno del danno, il quale non è identificabile “se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio del- la regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e di- retta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e
39 conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non crono- logica”, sicché il danno assume rilievo non in quanto cagionato da un evento lesivo né l'evento lesivo è rilevante di per sé, cioè là dove non produce una conseguenza dannosa. Nella citata sentenza, così si sono espresse le Sezioni
Unite: “La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza di questa Corte. Sul punto vanno richiamati gli arresti delle Sezioni Unite. Sia Cass. Sez. U. 11 gennaio
2008, n. 576, che Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, entrambe muo- vendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento (dommage o damnum) ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attie- ne al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza
(préjudice o praeiudicium), costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcito- ria. Già prima delle richiamate pronunce delle Sezioni Unite vi erano state
Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, le sentenze gemelle Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, Cass. 24 ottobre 2003, n. 16004, tutte quante rese sem- pre in materia di danno non patrimoniale, e ancora prima Cass. 15 ottobre
1999, n. 11629. Anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la linea evolutiva che va da Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184 a Corte cost. 27 ottobre
1994 n. 372, è emersa la distinzione fra danno evento e danno conseguenza.
La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è stata da ultimo ripresa da Corte cost. 15 settembre 2022, n. 205. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez. U. n. 576 del
2008), così temperando l'originario rigorismo della tesi della causalità giuri- dica presente nella dottrina che la introdusse. Secondo questa dottrina la fat-
40 tispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica in- terviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una re- sponsabilità già accertata. Una simile visione resta nell'alveo della prospetti- va pan-penalistica dell'atto antigiuridico (non iure, nel senso di comporta- mento non giustificato dal diritto), mentre il punto di vista della moderna re- sponsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno contra ius (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043). Al rigorismo dell'originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cod. civ. non vi è alcuna re- sponsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un po- sterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenome- no del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva
Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integra- ta con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cro- nologica. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in
41 quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenu- ta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno
è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. La nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori.”.
9.1. Peraltro, i consulenti hanno verificato, a loro parere, la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la riscontrata patologia psichica e il crollo del- la casa, ma nel narrato della vi è il dolore per la perdita degli amici e Pt_1 il senso di colpa per non averli spinti ad uscire, eventi che possono costituire
“stressor” idonei a generare una reazione psichica di rilevanza clinica.
9.2. Crollo e decessi, però, sono due eventi diversi. Quanto al primo, a ben vedere, trattavasi di evento che la aveva, per sua fortuna, previsto e Pt_1 paventato, tanto da avere assunto che, fino al 30 marzo, una scossa di terre- moto, di entità leggermente inferiore a quella della notta del 6 aprile 2009, era stata avvertita dalla popolazione aquilana, che quel giorno chiese all'ammini- strazione una verifica, arrivò l'architetto dello stabile, un sopralluogo durato poco, e se ne andò dicendo che era tutto a posto, nessun pericolo;
tanto da la- sciare la casa dello Studente la notte del 6 aprile, volendo dar credito all'ultima versione, dopo la scossa delle h.00,40. Orbene, questo Collegio non può che ritenere che un evento previsto e come tale evitato non possa avere avuto alcuna efficacia causale, né materiale, né giuridica, sulla accertata in- sorgenza del disturbo dell'adattamento con ansia e cronico, perché la stessa indica che già la vista delle crepe nell'edificio verificatesi prima del Pt_1 sisma le aveva provocato agitazione, tant'è che ella opportunamente aveva evitato di subire le conseguenze del crollo che aveva paventato lasciando per tempo l'edificio stesso (per recarsi presso amici o per raggiungere la piazzet- ta prossima all'edificio non cambia granché.)
42 Pertanto, oltre che a confermare la chiara impostazione difensiva della corre- lazione tra l'evento crollo e le conseguenze dannose patite dalla ap- Pt_1 paiono prive di costrutto tutte le decine di pagine di gravame spese solo per assumere che nel crollo della Casa dello Studente sussisteva il nesso di causa- lità o il nesso di imputazione, in termini di vera e propria certezza, non solo di
“elevata probabilità” tra i difetti di costruzione dell'edificio, le successive condotte commissive ed omissive dei soggetti agenti ed il verificarsi dell'evento, del crollo. (artt. 40, 41 c.p.), col rilevare come tutte le consulenze tecniche esperite sull'edificio Casa dello Studente – da quelle espletate su in- carico del Pubblico Ministero della Procura aquilana a quella del Tribunale di
L'Aquila in sede penale – evidenziano il punctum dolens, consistente in una serie di azioni ed omissioni casualmente rilevanti nella produzione dell'evento. Quanto esposto, dunque, comporta l'infondatezza del motivo di gravame.
9.3. Se, ad ogni modo, si volesse reputare la domanda risarcitoria come volta al ristoro del 10% di IP causata sia dal crollo che da quello che questo ha comportato, ossia il decesso di altri studenti, alcuni dei quali amici della
[...]
che ha riportato ai CCTTUU il senso di colpa che tuttora la avvince per Pt_7 non aver insistito perché come lei quella sera lasciassero l'edificio, questa
Corte non può che rilevare, inoltre, l'assenza di causalità giuridica tra l'evento crollo, di certo astrattamente imputabile agli appellati e il danno accertato, siccome dovuto ad altri fattori concausali e, quindi, mediato: le patologie psi- chiche riscontrate alla non sono danni risarcibili ai sensi degli artt. Pt_1
1223 e 2056 c.c., in quanto non conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, che non l'ha proprio attinta, ma conseguenza di conseguenze lesive che il crollo ha cagionato a terzi. In altri termini, si tratta una conseguenza legata all'elaborazione psicologica di conseguenze subite da altri soggetti, cioè di una ripercussione individuale di un evento dannoso che – va sottolineato – è stato un evento epocale, un dramma collettivo – che, com'è
43 noto, ha colpito in modo traumatico l'intera comunità studentesca e cittadina
– al quale il soggetto non è stato (per sua fortuna) direttamente esposto. Sul tema così si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n.
258 /2025):” Come questa Corte ha avuto modo di affermare, possono essere ricondotti al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e di- rette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali es- sendo (come si esprimeva già Cass. Corte di cassazione - copia non ufficiale
6 di 9 17/12/1963, n. 3184, sia pure ai fini dell'art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale) quelle conseguenze normali od ordinarie origina- te (ovvero causate) dall'evento dannoso secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, sicché devono ritenersi esclusi quei danni che siano un ri- flesso lontano dall'inadempimento e non possano a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circo- stanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe veri- ficato, sicché, a mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allon- tana dall'evento che ad essa ha dato origine, l'intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferi- bilità - appunto diretta ed immediata - a quello primigenio (Cass., Sez. 3,
22/12/2017, n. 30921).”
9.4. Sul piano fattuale, inoltre, i Consulenti hanno dato ampio e fin troppo credito al generico narrato della che non ha mai precisato chi fossero Pt_1 gli amici deceduti (né negli scritti difensivi di questo giudizio né, per il vero, durante l'anamnesi) se e perché fossero suoi amici e non semplicemente dei colleghi di studio, quali rapporti in concreto avesse avuto con loro e in che co- sa si manifestasse la relazione d'amicizia. Ed invero, pur non volendosi di certo escludere in linea di principio la riconoscibilità di una tutela risarcitoria aquiliana anche di relazioni affettive di tipo amicale, occorreva però di sicuro una prova certa della estrema rilevanza di dette relazioni per gli equilibri di vita di quella che assume essere una vittima secondaria, sia pure sul piano del
44 danno biologico. In altri termini, pur nella consapevolezza del fatto che l'appellante non ha domandato il risarcimento di un danno simil-parentale bensì di un danno biologico (disturbo dell'adattamento in conseguenza di un fattore traumatico), avrebbe dovuto specificamente allegare e concretamente dimostrate l'esistenza di rapporti particolarmente stretti e intensi con le perso- ne decedute, tali che la loro scomparsa potesse essa sola causare un trauma psichico.
9.5. Resta, in ogni caso, il fatto che, come ritenuto in primo grado, “quandan- che l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto [cono- scenti e/o amici che si trovavano nell'edificio al momento del crollo,], si trat- terebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli
1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibi- li.”: detta motivazione regge anche in esito alle risultanze peritali. Infatti, essa deve essere condivisa in quanto, anche a voler riconoscere la causalità mate- riale tra i decessi e il danno opinato in CTU, danno che rileva solo come even- to lesivo, si ha che l'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., dispone che il risarcimento debba comprendere le perdite “che siano conseguenza imme- diata e diretta” del fatto lesivo. Deve, quindi, ricorrere anche la causalità giu- ridica, che consente di risarcire le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali essendo le sole conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall'evento: tra simili conseguenze non possono essere ricompresi danni che l'appellante ha patito per una sua personale e del tutto peculiare sensibilità, come tale non eziologicamente collegata sul piano giuridico né al crollo della “Casa dello
Studente”, né ai concomitanti decessi. Non può esservi, in conclusione, causa- lità giuridica tra l'accertato disturbo, cagionato da elaborazioni luttuose e sen-
45 si di colpa, pur ammessi, ma riferiti alla sorte di terzi, e la cattiva progettazio- ne della casa dello studente, che di certo ne ha cagionato il crollo, come pure ha cagionato la morte delle otto persone di cui si fa cenno in primo grado e in appello, ma non può aver cagionato, sul piano giuridico, quelli che, con ogni evidenza, erano e restano danni mediati e indiretti, come tali non risarcibili.
Dunque, il motivo va rigettato.
10. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: In ordine al danno patrimoniale.
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: <quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice ha solo genericamente indicato i beni che afferma perduti e non fornito alcuna prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore degli stessi (ad esempio reperendo anche online prezzi medi di almeno similari per marca modello quelli si affermano perduti, dei libri testo, com- puter, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più equita- tiva, sostanzialmente casuale ed arbitraria.>>
10.1. Con il gravame si assume che la aveva dimora abituale a Pt_1
L'Aquila, presso la Casa dello Studente, lontana dalla residenza familiare e aveva portato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i beni personali: i documenti, il libretto universitario, i libri per lo studio, com- puter, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. A confor- to della pretesa risarcitoria, l'appellante chiedeva e continua a chiedere l'ammissione di prova testimoniale, intesa ad acclarare la perdita dei beni so- pra elencati, sulla seguente circostanza (n. 7): “E' vero che sotto le macerie,
ha perso tutti i suoi beni personali come da elenco depositato Parte_1 che viene mostrato” (il capitolo risulta dalla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.).
10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo dell'edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a ri-
46 spondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di ri- getto. A riguardo, si osserva come i predetti beni personali dovrebbero risulta- re da un “elenco depositato” che non è stato rinvenuto in atti: non è stato alle- gato all'atto di citazione di primo grado, né alle memorie ex art. 183 comma 6
n. 1 e n. 2: quest'ultima, in particolare, reca l'elenco di n. 10 documenti depo- sitati tra i quali non c'è il predetto elenco, né altrove risulta una descrizione specifica dei predetti beni e l'indicazione, quantomeno approssimativa, del lo- ro valore, il che rende impossibile la quantificazione del danno, neppure in via equitativa.
11. In conclusione, l'appello va respinto e tale esito comporta l'applicazione
(come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR
115/2002.
12. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti delle parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua Controparte_2 CP_4 garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascu- Controparte_5 na di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione, avendo l'appellante in sede di precisazione delle conclu- sioni ridotto l'originaria pretesa a 46.576,53 euro (all'esito della CTU) per danni biologici, con aggiunta di quantificazione del danno patrimoniale in mi- sura equitativa. Ne deriva un totale di euro 9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna delle suddette parti appel- late.
13. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a de- finitivo carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
47 2) condanna l'appellante, a rifondere alle parti appellate Parte_1 [...]
, e le CP_33 Controparte_23 Controparte_5 spese del presente grado del giudizio, liquidate, per ognuna di esse, in €
9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico dell'appellante;
4) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appel- lo se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL RI ZI CO S. FI
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. CO S. FI Presidente dott.ssa IL RI ZI Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Parte_1
RS (Te) al Viale San CO, n.12, presso la sede legale dello
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Wania Della Vigna del Foro di Teramo, giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appel- lo;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. della Controparte_2 Controparte_3
[.
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC;
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Pasquali e dall'avv. Sandro Pasquali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Lega- le dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
in persona del suo legale rappre- Controparte_5 sentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in L'Aquila, Via Verdi n° 29, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
APPELLATI
Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11
Controparte_12
,
[...] Controparte_5 Controparte_13
[...]
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione reietta, così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. 2° termine depositate nel fascicolo del primo grado riunito re- cante il N.1827/2017 R.G. in particolare sui seguenti capitoli: 4) E' vero che durante la scossa distruttiva delle ore 3.32 si trovava in stra- Parte_1 da, nella piazzetta adiacente la Casa dello Studente ed assisteva impotente in diretta al crollo dell'edificio e alla morte dei suoi amici più cari. 5) E' vero che in tale occasione vedeva ed ascoltava gli amici urlare, in particolare quelli che vennero salvati: , , Persona_1 Persona_2 Per_3
2 . 6) E' vero che rimase in attesa Per_4 Persona_5 Persona_6 per ore sotto le scosse di assestamento di vedere uscire i suoi compagni spe- cie gli amici purtroppo deceduti: ossia e . Per_7 Persona_8 CP_14
7) E' vero che sotto le macerie, ha perso tutti i suoi beni per- Parte_1 sonali, come da elenco depositato che viene mostrato. TESTI: Tes_1
[...
, residente in [...]al Metauro. , residente in [...]resche. , residente in [...]di Fano. , CP_15 Testimone_3 residente in [...]. , residente in [...]tondo. . di Montecatini. , Controparte_17 CP_18 CP_19
Roma. di Avezzano. CP_20
NEL MERITO: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Ca- sa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti, come segue: - alla , in Controparte_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sotto ogni e qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale delineato in narrativa del presente atto: ai sensi degli artt. 2043 c.c. ovvero 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero
2053 c.c.; - all' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, per colpa e responsabilità
[...] sia di natura contrattuale che extracontrattuale -ovvero concorso di respon- sabilità - in riferimento agli artt. 1218, 1575 1576 e 1578 c.c. per quanto concerne la responsabilità contrattuale;
in riferimento all'art.2043 c.c. ovve- ro 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c. per quanto concerne la respon- sabilità extracontrattuale- ai sigg. , Controparte_10 Parte_3
[...
, e , la cui responsabilità civile “ex Controparte_7 Controparte_9 delicto” è determinata dal combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e 2059 c.c., dall'altro; conseguentemente 2. Con-
3 dannare, in solido, la , in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante p.t., l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_10
, e ,
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice:
a) In riferimento al danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale): sulla base della valutazuione espressi dai cc.tt.uu. il danno non patrimoniale attribuibile alla Sig.ra deve essere Parte_1 quantificato come segue: Calcolo Danno Non Patrimoniale con Ta- bella Unica Nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025 DATI del
DANNEGGIATO e INVALIDITA' Età al momento del sinistro 21 anni b) Percentuale di invalidità permanente 10% Giorni di invalidità tempo- ranea al 50% 44 Giorni di invalidità temporanea al 25% 138
(tabella di riferimento: 2025) Punto dan- Parte_4 no biologico permanente € 2.612,40 Personalizzazione danno morale
31% (aumento massimo) € 809,84 Punto danno non patrimoniale €
3.422,24 Coefficiente di riduzione per età 0,901 Indennità temporanea
+ 60% per danno morale (aumento massimo) € 88,38
c) PROSPETTO di RISARCIMENTO Danno biologico permanente (€
2.612,40 x 10 x 0,901) € 23.537,71 Danno morale nel valore massimo
(€ 809,84 x 10 x 0,901) € 7.296,69 A) Danno permanente complessivo
(€ 34.222,41 x 0,901): € 30.834,40 Invalidità temporanea al 50% per
44 giorni: € 1.944,45 Invalidità temporanea al 25% per 138 giorni: €
3.049,25 B) Danno temporaneo totale: € 4.993,70 Totale danno non patrimoniale (A + B): € 35.828,10 C) Aumento ex art. 138, comma 3
CAP (30% di € 35.828,10): € 10.748,43 TOTALE GENERALE (A + B
+ C): € 46.576,53 Ovvero in quella diversa somma, maggiore o mino- re, ritenuta di giustizia.
4 b) In riferimento al danno patrimoniale (perdita degli effetti personali): li- quidazione equitativa nell'ammontare ritenuto di giustizia. Il tutto (danni pa- trimoniali e non patrimoniali) con e interessi e rivalutazione monetaria de- correnti dalla data ell'eveto (06/04/2009) all'effettivo soddisfo. Con condan- na ei convenuti alla rifusione delle spese di lite del 1° e del 2° grado del giu- dizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
Appellata Controparte_2
<< “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi di- fensive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 134/2022 del Tribunale di L'Aquila. In via di subordine, nel caso in cui si ritenesse di poter accogliere l'avversa domanda di acquisizione del materiale probatorio formatosi nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti per cui è causa, alla ricerca delle responsabilità dell'occorso, accertare e dichia- rare: - che l'avverso diritto è irrimediabilmente prescritto;
- che il nesso ezio- logico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabi- le unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via prin- cipale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso escludendo, per l'effetto, qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di Pace
, e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 CP_22
[...
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti da parte istante che dagli istanti. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordi- CP_4 naria manutenzione dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso. In via di ulteriore su- bordine, per il caso di reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di
5 responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte: accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , in relazione Controparte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
limitare percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione, disponendone la condanna solidale con l' e gli CP_4 ingegneri , e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
. Limitare, in ogni caso, la condanna che dovesse essere di- Controparte_9 sposta espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di en- trambi i gradi di giudizio.>>
Appellata ADSU
<<voglia l'on. le corte d'appello di l'aquila, sezione civile: per causali in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto, quanto infondato fatto ed diritto. via subordinata, comunque la domanda dell'appellante nei riguardi dell'adsu tutti i motivi esposti narrativa;
ulteriormente ridurre il quantum ipotesi riconosciuto considerazione della estraneità all'evento oc- corso, nella misura che codesta riterrà giustizia. denegata ipo- tesi accoglimento anche solo parziale dell'appellante, con- dannare a tenere indenne l' tutte controparte_5 cp_4 somme dovute all'appellante. con vittoria spese e ogni sal- vezza>>.
Appellata Controparte_5
<<piaccia a questa ill.ma corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello inter- posto, siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con tutte le richieste istrut- torie ivi formulate, confermando integralmente la sentenza impugnata con-
6 dannando di conseguenza l'appellante al rimborso delle spese legali dello scrivente, da liquidarsi giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo ovvero in via equitativa;
nella surreale e denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale dell'appello, voglia comunque rigettare la richiesta garanzia assicura- tiva in favore dell , siccome del tutto infondata in fatto e diritto, condan- CP_4 nando di conseguenza quest'ultima al rimborso di tutte le spese legali del pre- sente giudizio, giusta parcella che verrà prodotta in prosieguo di causa ovve- ro equitativamente>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda dell'attrice e per l'effetto, la condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di , Controparte_2 [...]
, (quale Controparte_23 Controparte_5 assicuratore di quest'ultima), che liquida in euro 5.885 oltre accessori di leg- ge per ciascuna delle predette parti;
respinge le domande proposte da
[...]
nei confronti di Parte_5 Controparte_6 Controparte_24
e ;
[...] Controparte_25 per l'effetto condanna in solido con la rinunciante Controparte_2 [...]
, alla rifusione delle Controparte_23 spese di lite in favore di e , Controparte_6 Controparte_13 che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
e Controparte_26 Controparte_25
, che liquida in euro 5.885 oltre
[...] Controparte_5 accessori di legge per ciascuna delle predette parti.>>
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntual- mente sintetizzati dal Primo Giudice.
7 <con atto di citazione notificato il 06.07.17, studentessa parte_1 dell'università l'aquila assegnataria posto letto presso l'edificio sito in
L'Aquila, via XX Settembre e denominato “Casa dello Studente”, conveniva in giudizio la e l' , chiedendone la condanna in solido Controparte_2 CP_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conse- guente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavorativa ) e non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) quantificati in euro
260.000 o altra ritenuta di giustizia.
Esponeva di essere uscita dalla Casa dello Studente alcune ore prima della scossa delle ore 3:32, portandosi in strada, così evitando di restare coinvolta nel crollo (vd. pag.4 atto di citazione, sebbene non si comprenda se l'attrice affermi di essere uscita alle 22:45 o alle 00:40) e di essersi costituita parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato avanti al G.U.P. del
Tribunale di L'Aquila (R.G.N.R. 2314/09; R.G. G.I.P. 243/10) a carico, tra gli altri, di , , Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
, imputati per i reati di cui agli artt.113, 434 commi 1 e 2 (in Controparte_9 relazione all'art.449), 589, 590 commi n.3 e 5 c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato il crollo dell'edificio sopra detto in occasione del noto sisma del 6.04.09 e così causato la morte e le lesioni di diversi soggetti, tra cui le lesioni psichiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress dell'odierna attrice;
in tale sede, esclusi i responsabili civili CP_27
[..
, , , in ragione CP_4 CP_28 Controparte_6 CP_12 dell'opzione per il rito abbreviato, i predetti imputati venivano condannanti per i reati loro ascritti nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile
(vd. sentenza n.38/13, confermata, per quanto qui interessa, in appello R.G.
8 Dib. 2142/14, sent. n.963/15 Corte d'appello di L'Aquila, e divenuta definiti- va a seguito della sent. n. 6604/17 della Corte di cassazione, in atti).
In questa sede la parte attrice postula:
- la responsabilità extracontrattuale della ai sensi degli Controparte_2 artt.2043, 2051, 2049, 2053, c.c. in quanto proprietaria dell'edificio al mo- mento del crollo, custode dello stesso, quale responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti, nonché quale ente vigilante sull' ; CP_4
- la responsabilità dell : contrattuale, in quanto locatrice dell'alloggio CP_4 occupato nella “Casa dello Studente” e comunque da contatto sociale col medesimo, extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e art.18, comma 3 D.
Lgs. n.81/08, 2051, 2049, 2053, c.c., posto che l'immobile risulta ad essa concesso in uso gratuito con l' obbligo di provvedere alla manutenzione ordi- naria e straordinaria dello stesso (ai sensi dell'art.16, L.R. n.91/1994) nonché CP_1 quale responsabile ex art.2049, c.c. dell'operato degli ingegneri Pt_6
e quali progettisti e, per quanto concerne il primo, anche di-
[...] CP_7 rettore dei lavori di ristrutturazione deliberati dall' nel 1998 e poi sud- CP_4 divisi in due stralci, nonché dell'arch. , dipendente Controparte_9 dell' e responsabile della relativa area tecnica nonché quale presidente CP_4 della commissione di collaudo.
Si costituivano tempestivamente entrambe le convenute, che eccepivano la prescrizione dei diritti azionati e contestavano le responsabilità ad esse a va- rio titolo rispettivamente ascritte, entrambe sottolineando l'assenza dell'attore da L'Aquila al momento del crollo, circostanza escludente il nesso causale tra il crollo ed i danni lamentati, in particolare non patrimoniali, la sussistenza ed entità degli stessi, ciascuna chiedendo in via principale la reie- zione delle pretese attoree nei propri confronti e, in subordine, la riduzione del quantum, anche con detrazione di quanto a vario titolo eventualmente percepito a titolo di indennizzo e/o risarcimento e comunque limitando la propria condanna alla quota di danno a ciascuna ascrivibile ex art.2055 c.c.,
9 tenendo conto di quanto dovuto dagli altri convenuti e/o chiamati in causa;
entrambe chiamavano in causa la la Controparte_6 CP_2 chiamava altresì in causa , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , l' e il Controparte_29 Controparte_9 Controparte_26
chiedendo di essere da Controparte_12 CP_12 costoro tenuta indenne in caso di propria condanna o che, affermatane la corresponsabilità, si ripartisse percentualmente il risarcimento. L' CP_4 chiamava altresì in causa , Controparte_7 Controparte_8 [...]
nonché il proprio assicuratore per la r.c., Controparte_29 CP_5 domandando, in via subordinata e per la denegata ipotesi di accerta-
[...] mento di una propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di es- sere tenuta indenne dai terzi da essa chiamati nonché della ciascuno CP_2 per la propria parte e per il proprio titolo.
Costituitisi in giudizio, l' contestava la sussistenza della co- Controparte_5 pertura assicurativa invocata dall' e, nel merito, faceva proprie le de- CP_4 duzioni di quest'ultima riguardo alle pretese attoree;
chiedeva quindi la reie- zione della domanda di garanzia svolta dall' nei propri confronti. CP_4
Si costituiva l' (in breve, ), la qua- Controparte_26 CP_28 le rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia proprio titolo di responsabilità in ordine ai fatti di causa;
conte- stava comunque le pretese attoree in punto di an e quantum, deduceva l'eccezionalità dell'evento sismico, come tale interruttivo del nesso eziologi- co, nonché alla conformazione/vulnerabilità della zona, che avrebbe reso più vulnerabili gli edifici, l' inutilizzabilità del materiale probatorio formatosi nel processo penale in assenza di contraddittorio coi responsabili civili, la caren- za di prova in ordine alla sussistenza ed entità delle varie voci di danno la- mentate;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., CP_5 per esserne tenuta indenne in caso di propria condanna.
[...]
10 Costituitasi in giudizio, quest'ultima, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo preteso dalla chiamante , l'insussistenza della CP_25 garanzia assicurativa per i fatti oggetto del giudizio;
contestava la responsa- bilità della propria assicurata per gli stessi e, più in generale, de- CP_28 duceva l'interruzione del nesso eziologico, dovendo considerarsi il sisma del
2009 evento imprevedibile ed inevitabile ed evidenziando come l'attrice fosse assente L'Aquila al momento del crollo;
contestava la domanda attorea poi- ché non provata;
chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione e, in subordine, l'inoperatività della garanzia in favore di;
il rigetto della CP_28 domanda principale e, in subordine, delle domande formulate nei suoi con- fronti da in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità CP_2 in capo ad , graduarne la responsabilità in concorso con gli altri CP_28 convenuti e terzi chiamati, riducendo proporzionalmente l'obbligazione di e contenendola comunque nei limiti del massimale contrat- Controparte_5 tuale.
Si costituiva altresì la che contestava la sussi- Controparte_6 stenza di qualsivoglia proprio titolo, contrattuale o extracontrattuale, di re- sponsabilità, anche in ragione della riconducibilità del crollo ai soli interven- ti sull'edificio eseguiti su iniziativa dell' ; eccepiva la prescrizione dei CP_4 diritti vantati dalla parte attrice e la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e il crollo, la sussistenza ed entità degli stessi;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., chiedendo la Controparte_13 reiezione delle pretese svolte nei propri confronti nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche propria responsabili- tà, di essere tenuta indenne dalla predetta Compagnia.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima contestava l'operatività della garanzia assicurativa per i fatti in ordine ai quali veniva invocata, accaduti ben prima della stipula del contratto;
chiedeva pertanto la reiezione della domanda di garanzia. Si costituiva il contestando la propria legittimazione passi- CP_12
11 va, la domanda attorea e di quella di manleva, la configurabilità di qualsivo- glia propria responsabilità per i fatti di causa e, in ogni caso, la prescrizione dei diritti nei suoi confronti azionati da contestava comunque la CP_2 fondatezza delle pretese attoree, stante l'eccezionalità del sisma e la mancan- za di prova in ordine ai danni lamentati, con detrazione dal risarcimento eventualmente riconosciuto di quanto percepito e percepibile a titolo di in- dennizzo ex dell'art. 3 OPCM 3789/09 per i danni patrimoniali;
in subordine, ove fosse riconosciuta una qualche responsabilità del , procedersi a CP_25 graduazione delle concorrenti responsabilità ai fini dell'eventuale regresso, non eccedendo la misura dell'1% con riguardo al medesimo. CP_25
CP_1
Restavano contumaci i convenuti chiamati e CP_7 CP_8 [...]
CP_30
La causa veniva riunita al procedimento R.G. 1827/17; assegnati termini ex art.183 VI comma c.p.c.; all'esito, ritenute superflue le prove richieste per il presente procedimento, se ne disponeva la separazione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c..>>
All'esito, il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice.
3. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , Controparte_2
l' e la (garante della seconda), costituitesi, in via principale, CP_4 CP_5 hanno tutte resistito all'appello. Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di
CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, ha riservato la causa a sen- tenza con i termini di cui all'art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs.
149/2022 applicabile ratione temporis).
4. Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio della ragione più li-
12 quida, ovvero evitando di pronunciarsi sull'an della responsabilità di CP_2
e e ritenendo quanto di seguito trascritto: CP_4
<< Ciò detto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osser- va quanto segue. La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non pa- trimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salu- te ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapa- cità lavorativa).
Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co. c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del disastro e Pt_1 nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2).
Ne deriva che non è credibile che la stessa sia stata finanche una mera spet- tatrice del crollo del palazzo, per esserne uscita alcune ore prima.
Tali incertezze in ordine al reale andamento dei fatti, ritornano nella docu- mentazione clinica prodotta a suffragio dei postulati danni alla salute psichi- ca, ove talvolta si afferma che la stessa si trovava nell'edificio la notte del si- sma - fatto che in realtà collide con le altre dichiarazioni a firma dell'attrice prodotte agli atti - rendendo malferme le stesse conclusioni diagnostiche espresse sulla base di tale presupposto anamnestico (l'attrice ha prodotto un primo certificato del 20.05.2009 Dott. ove si riferisce stato ansioso, Per_9 insonnia, crisi a tipo panico e si afferma che la stessa ha subito gli effetti del terremoto di L'Aquila con perdita di abitazione e lutti;
segue una relazione del Dott. della ASL Teramo del 21/10/2015, ove si riferisce era Per_10
13 ospite della Casa dello Studente la sera del sisma, scampando al crollo in cui ha perso alcuni amici e si diagnostica un disturbo dell'adattamento con umo- re depresso ed ansia cronico, stimati in un 30-35% di I.P.; sono poi agli atti una relazione della psicologa ASL Marche Dott. del luglio 2018, Per_11 interpretativa di un test presumibilmente coevo ed infine una relazione della psicologa Dott. ASL Marche dell'ottobre 2018, in cui si diagnosti- Per_12 cano dei disturbi psichici cronicizzati, riferendosi che la stessa si trovava nel- la casa dello Studente la notte del crollo).
In ogni caso, quand'anche l'attrice si fosse allontanata dal palazzo alcune ore prima delle 3:32, resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e diret- tamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito. L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumati- ca che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto.
Conclusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno ri- sarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.). Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attrice abbia sviluppato dei disturbi psichici dopo il 6 aprile 2009, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attrice rispetto alla generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto alla Casa dello Studente è il fatto di essere assegnataria di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – come emerge dall'atto di citazione e dalla documentazione clinica – perse degli amici a seguito del crollo.
14 L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attrice, in astratto potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici che esso com- portò (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorge- re dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tut- tavia, la relazione amicale non è costituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino consentendo il ristoro dei danni non patri- moniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso diretta- mente un diritto facente capo all'attrice. Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056
c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno in- diretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili.
Conclusivamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e delle sue allegate ricadute sul piano morale e dinamico relazionale;
va conseguentemente escluso il danno patrimoniale per spese mediche e quello per il ritardo nella ripresa degli studi e nel consegui- mento dalle laurea, imputato alle condizioni di salute compromesse;
non pro- vato il danno patrimoniale da perdita di chance per futura incapacità lavora- tiva (del tutto genericamente allegato, riduzione, e comunque anch'esso im- putato alla postulata lesione alla salute).
Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice ha solo generi- camente indicato i beni che afferma perduti e non ha fornito alcun prova o
15 elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore degli stessi (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, compu- ter, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria. Conclusivamente, la domanda attorea deve essere respinta.>>
Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigetta- to la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
<< Quanto alle domande subordinate proposte dai convenuti verso i terzi chiamati costituitisi in giudizio, la cui disamina rimane utile ai soli fini della pronuncia sulle spese (non risulta rilevante a tale fine la rinuncia di ADSU alla domanda verso poiché compiuta solo in Controparte_6 comparsa conclusionale e senza che vi sia cessazione della materia del con- tendere posto che insiste sulle spese), restando assorbi- Controparte_6 te quelle verso i chiamati contumaci, si osserva: sono infondate la domande verso la stessa non era proprietaria dell'edificio Controparte_6 al momento del crollo, non può essere chiamata a rispondere ex art.2049, c.c. Per_1 del fatto del progettista , risultando al riguardo configurabile un rap- porto di lavoro autonomo incompatibile con la predetta norma, né quale ori- ginario committente della costruzione, non risultando ingerenze nell'attività dell'appaltatore dell'epoca né potendo essa fondarsi sulla normativa urbani- stica all'epoca vigente (art.31, l. n.1150/42; vd. Cass., n.3308/84); restano pertanto assorbite le questioni inerenti l'operatività della garanzia assicura- tiva di sussiste il difetto di legittimazione passiva CP_13 dell' , soggetto alieno e distinto dalla preesistente Ope- Controparte_26 ra universitaria, ente munito di autonoma personalità giuridica (vd. art.189,
R.D. 31.08.52, SS.UU.2175/81), cui succedette la risultando pertan- CP_2
16 to la stessa del tutto estranea alle vicende inerenti l'edificio destinato ad ospi- tare gli studenti e dovendo pertanto escludersi qualsivoglia profilo di respon- sabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di essa per i fatti di causa;
restano quindi assorbite anche le questioni inerenti il rapporto col suo assicuratore chiamato in causa;
va poi rigettata la domanda verso il posto che CP_12
l'unico posto in essere dal in ordine ai fatti di causa - di aver auto- CP_25 rizzato con proprio atto del 21.04.1979, l'acquisto dell'edificio di Via XX set- tembre deliberato dal C.d.A. dell'Opera non si pone in nesso CP_23 causale col crollo e coi danni ad esso imputati.>>
5. L'appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto della domanda fa- vorevole alla all' (garantita da e ai quattro tecnici, CP_2 CP_4 CP_5
CP_1
e questi ultimi per le ragioni di cui al CP_7 CP_8 CP_9 secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen- te accertata, della dell' Controparte_6 Controparte_11
, del , della
[...] Controparte_12
(in quanto garante dell'Università) e delle Controparte_5
assicuratrici di . Controparte_13 Controparte_6
6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
ammissibilità della prova assunta nel procedi- mento penale.
6.1. L'appellante lamenta l'erronea qualificazione della domanda con cui l'attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di
L'Aquila autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l'erroneità della affermazione per cui l'accertamento penale fosse avvenuto in assenza di con- traddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: << Giova premettere che il giudicato penale non è in alcun modo vincolante nei con- fronti dei soggetti già citati quali responsabili civili ( , CP_2 CP_4
, e tuttavia poi esclusi ex art.87 CP_28 CP_12 Controparte_6
17 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato (art.651 c.p.p.), posto che tali soggetti non hanno potuto - per effetto della stessa previsione di legge, che esclude automaticamente i responsabili civili ove si proceda con detto ri- to alternativo – partecipare a detto giudizio ed ivi esercitare il proprio diritto di difesa... ne consegue che l'accertamento svolto in sede penale è radical- mente inopponibile (artt.24 II comma e 111, I e II comma, Cost.) ai predetti soggetti...>>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fon- damento della domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo della casa dello studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invali- dità psichica lamentata dall'attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l'appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla appli- Controparte_2 CP_4 cazione dell'art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi della prova acquisita nel processo penale
(perizia Prof. e della relativa sentenza. Detti documenti, quindi, pote- Per_14 vano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipi- che.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” in quanto non è spiegato il riflesso dell'asserito vizio motivazionale sul contenuto della decisione e, quindi, in al- tri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sen- Per_14 tenza penale per reputare civilmente responsabili la e l' CP_2 CP_4
18 6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell'esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualifi- cazione della chiamata dei terzi;
insussistenza della qualificazione di “ga- ranzia impropria”; violazione ed erronea applicazione delle norme di di- ritto: estensione automatica;
comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) gra- va l'obbligo risarcitorio.
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto se- gue.
<< Va poi osservato che la parte attrice ha scelto di non agire in questa sede per la liquidazione del danno nei confronti dei quattro tecnici - CP_7
CP_1
e - già condannati in sede penale, convenendo in CP_8 CP_9 giudizio esclusivamente e;
deve escludersi l'estensione auto- CP_2 CP_4 matica della pretesa attorea in forza delle chiamate in causa da parte di
[...]
CP_3 e , posto che costoro hanno effettuato le chiamate in via subordi- CP_4 nata e per l'ipotesi di una propria condanna, sicché si verte nell'ambito della garanzia impropria, la quale ultima esige che la parte attrice espressamente estenda al terzo chiamato la propria domanda, cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Rv. 651852
- 01; all'udienza effettiva di prima comparizione, dopo la rinnovazione della notifica al convenuto chiamato Pace, la parte attrice non ha espressamente chiesto di estendere la domanda ai predetti soggetti, tutti contumaci, né ter- mine per la notifica nei loro confronti;
nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 conclude esclusivamente nei confronti degli originari convenuti
[...]
CP_3 ed;
la richiesta di condanna dei predetti tecnici formulata solo CP_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile poiché tardi- va.>>.
19 7.2. Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabi- lità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3. L'esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
8. TERZO MOTIVO DI APPELLO: a) Travisamento della prova e con- traddittorietà della motivazione: in riferimento alla presenza dell'attrice durante l'evento sismico;
b) error in procedendo e error in iudicando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente alla sussistenza dei danni non patrimoniali (lesioni al- la salute psichica con nesso di causalità) e l'abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all'attrice.
Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <la parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (dan- no alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e
(beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conse- guimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavora- tiva). Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co. c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del disastro e Pt_1
20 nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2). Ne deriva che non è credibile che la stessa sia stata finanche una mera spettatrice del crollo del palazzo, per esserne uscita alcune ore prima. Tali incertezze in ordine al reale andamento dei fatti, ritor- nano nella documentazione clinica prodotta a suffragio dei postulati danni alla salute psichica, ove talvolta si afferma che la stessa si trovava nell'edificio la notte del sisma - fatto che in realtà collide con le altre dichia- razioni a firma dell'attrice prodotte agli atti - rendendo malferme le stesse conclusioni diagnostiche espresse sulla base di tale presupposto anamnestico
(l'attrice ha prodotto un primo certificato del 20.05.2009 Dott. ove si Per_9 riferisce stato ansioso, insonnia, crisi a tipo panico e si afferma che la stessa ha subito gli effetti del terremoto di L'Aquila con perdita di abitazione e lutti;
segue una relazione del Dott. della ASL Teramo del 21/10/2015, Per_10 ove si riferisce era ospite della Casa dello Studente la sera del sisma, scam- pando al crollo in cui ha perso alcuni amici e si diagnostica un disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia cronico, stimati in un 30-35% di I.P.; sono poi agli atti una relazione della psicologa ASL Marche Dott.
del luglio 2018, interpretativa di un test presumibilmente coevo Per_11 ed infine una relazione della psicologa Dott. ASL Marche Per_12 dell'ottobre 2018, in cui si diagnosticano dei disturbi psichici cronicizzati, ri- ferendosi che la stessa si trovava nella casa dello Studente la notte del crol- lo). In ogni caso, quand'anche l'attrice si fosse allontanata dal palazzo alcu- ne ore prima delle 3:32, resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di pato- logie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno
21 (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a ca- gionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito. L'origine delle al- legate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Con- clusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno risarcibi- le, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).. ... >>.
8.1.In proposito, l'appellante ha censurato tale passo motivazionale per vizio di travisamento della prova, che risulterebbe evidente laddove il primo Giu- dice ritiene non credibile la propria versione, secondo cui ella sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada, avendo dichia- rato, nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale, di essere stata as- sente dall'edificio la sera del disastro e avendo affermato, nella querela a sua firma, che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici. Sostiene, per contro, che il tenore delle proprie dichiarazioni era stato ben diverso, visto che, nell'atto di costituzione di parte civile, aveva affermato che ella: “…era ca- sualmente assente dall'edificio…” e nella denuncia-querela: “…Io quella sera mi salvai in quanto ero presso amici…”. In buona sostanza, ella aveva sempre dichiarato con tutta franchezza e sincerità di non trovarsi all'interno dell'edificio Casa dello Studente durante la scossa delle h.3,32 essendo uscita in precedenza. Ma non aveva mai dichiarato di trovarsi a casa di amici come erroneamente ritenuto in sentenza. In realtà aveva raggiunto alcuni amici tra- scorrendo con loro la notte in strada, sicché aveva vissuto il sisma delle h.
3,32 del 6 aprile 2009 assistendo, dall'esterno, al crollo della Casa dello Stu- dente e degli altri edifici limitrofi.
8.2. Si contesta, poi, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di
CTU ritenendo l'inidoneità della documentazione sanitaria prodotta ad atte- stare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche. Inoltre, l'appellante la- menta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnostica- ta (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e l'evento, atteso che parte
22 attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo dell'edificio.
Quanto al primo profilo, l'appellante assume che il giudizio, richiedendo spe- cifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una
C.T.U., poiché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico”, ricollegabile, in ter- mini di causalità, al crollo della Casa dello Studente dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da diversi certificati medici specialistici;
a nulla, quindi, poteva valere l'affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all'interno della struttura al momento del crollo, in quanto il di- sturbo dell'adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considerata una semplice “spettatrice televisiva” dell'evento crollo, siccome dimorava presso la Casa delle Studente e tutte le sue esperienze di vita erano state vissute all'interno della Casa dello Studente;
anche il suo futuro era compreso all'interno di quell'edificio ed “aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come conseguenza del crollo.” ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo della casa dello studente, come, inequivocabilmente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all'ultima udienza del 9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Casa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, ve- rificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è im- putabile per colpa e responsabilità ai convenuti ( CP_2 CP_4 [...]
, , e ), CP_32 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 dei quali si è chiesta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e
23 patrimoniali lamentati. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall'appellante.
8.3. Con riferimento al primo punto (travisamento dei fatti), questa Corte lo ritiene infondato e in ogni caso privo di rilievo per quanto andrà a dirsi nel prosieguo.
Ed invero, un dato accertato è che l'appellante, al momento del sisma del 6 aprile 2009 e del conseguente crollo della Casa dello Studente, non si trovava, per sua fortuna, all'interno dell'edificio. Questo dato è l'unico che può rite- nersi pacificamente accertato, posto che, a causa delle contraddittorietà delle dichiarazioni della non può dirsi altrettanto pacificamente accertato Pt_1 che ella si trovasse in prossimità dell'edificio della Casa dello Studente al momento del crollo dello stesso, anche se trattasi di particolare che, come si vedrà, sostanzialmente non incide sulla decisione sull'an debeatur.
Ed invero, sin dall'atto di citazione in primo grado (cfr p. 4), la aveva Pt_1 dichiarato che, la sera/notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, due lievi scosse sismi- che erano state avvertite dalla popolazione alle ore 22:45 e 00:40 circa, e che in tale ultima occasione ella “aveva deciso di uscire dalla propria stanza e di portarsi in strada come tanti altri studenti”, così evitando di essere coinvolta nel crollo. Già da questa semplice realtà fattuale, sarebbe possibile affermare che ella avrebbe assistito agli effetti del sisma dalla strada, quindi né più e né meno di un qualunque altro soggetto che si fosse trovato a L'Aquila quella notte e che avesse deciso di uscire dalla propria abitazione in occasione delle lievi scosse antecedenti quella distruttiva delle ore 3:32. Già questo, in altre parole, farebbe di lei un soggetto rimasto eziologicamente estraneo al crollo dell'edificio.
Vi è però il dubbio che ella neppure si trovasse in prossimità della Casa dello
Studente quando vi fu la scossa delle 3:32 e quindi il crollo dell'edificio, co-
24 me ha bene messo in luce la sentenza impugnata evidenziando numerose con- traddizioni presenti nella posizione assunta dall'odierna appellante nel corso degli anni: “Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione dell'attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co.
c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall'edificio alcune ore prima delle 3:32, portandosi in strada: nell'atto di costituzione di parte civile in se- de penale la dichiara di essere stata assente dall'edificio la sera del Pt_1 disastro e nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2).” Il travisamento denunciato sarebbe consisti- to nell'interpretare la dichiarazione resa in sede di proposizione della querela come se ivi ella intendesse che quella sera fosse “a casa di amici”, avendo ivi dichiarato che era “presso amici”.
Orbene, nella denuncia querela proposta presso la Questura di Pesaro-Urbino in data 23 aprile 2009, allegata al fascicolo di parte attrice, questa effettiva- mente dichiara: “IO QUELLA SERA MI SALVAI IN QUANTO ERO
PRESSO AMICI” e trattasi di espressione dal significato non equivoco che fa intendere che ella si trovasse “presso” amici, quindi a casa di amici, altrimenti avrebbe utilizzato una diversa espressione, sicché quanto dichiarato ufficial- mente alla Questura il 23 aprile 2009 (“ero presso amici”) - con atto, si badi, olografo sicché neppure si può allegare un frainteso da parte di chi riceve la denuncia - non solo è incompatibile, ma è in aperta e palese contraddizione con quanto riferito in citazione e con quanto poi dichiarerà ai CCTTUU nel
2024 (ricordi di “amici intrappolati sui balconi dell'edificio che gridavano, i rumori forti delle tubature rotte”) come se la periziata avesse direttamente as- sistito in situ al crollo dell'edificio). Si tratta di due versioni ben diverse, ma gioca un ruolo decisivo in proposito la prossimità delle stesse all'evento, sol che si consideri che la querela fu presentata subito dopo i fatti di causa, a di- stanza di una ventina di giorni dal sisma, il che rende la dichiarazione
25 senz'altro più attendibile di quella di cui all'atto di citazione, risalente a molti anni dopo il sisma (2017) e di quella rilasciata ai CCTTUU quindici anni do- po, all'interno di un giudizio civile dalla stessa promosso per ottenere la quan- tificazione di un eventuale risarcimento.
Tanto senza considerare che nell'atto di citazione in appello (p. 108) afferma che ella aveva lasciato la stanza con tutti i suoi beni personali alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguiva- no, così scampando al pericolo di morte come conseguenza del crollo.
Deve darsi atto, in ogni caso, che la ha chiesto, con la seconda me- Pt_1 moria di cui all'art. 183 cpc, di sentire dei testi sulla circostanza in questione, ossia sulla sua presenza in strada in prossimità dell'edificio, che non è stata ammessa in prime cure alla luce delle predette contraddizioni ma anche per- ché il giudicante ha ritenuto in ogni caso non configurabile un nesso di causa- lità giuridica tra il danno allegato ed il crollo stesso, per la evidente ragione che, anche a volere ammettere che ella – come ha sostenuto re melius perpen- sa – si fosse trovata in piazzetta all'atto del crollo, “resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima;
l'attrice non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estra- nea. In sostanza, l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito.
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Conclusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.)..
... >>.
26 Tali conclusioni sono condivise dal Collegio anche all'esito della CTU di cui va a dirsi, andandosi così a delibare la seconda parte del terzo motivo d'appello.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto proce- dersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visi- tata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti an- Parte_1 che strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di << disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico>>, dicano:
A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico della Pt_1
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l'insorgenza dello stato psicopatologico lamentato dall'appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione della possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo del- la “Casa dello studente” avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto dell'evento sisma in sé considerato e delle sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l'appellante era uscita diverse ore prima della scossa delle h 3.32 dovendosi dare atto della contraddittorietà delle sue dichiarazioni in proposito rilevate nella sentenza (nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata casualmente assente Pt_1 dall'edificio la sera del disastro e nella querela a sua firma afferma che la se- ra del 6 aprile si trovava “presso amici”) e quindi non visse l'esperienza traumatica del sisma, quantomeno all'interno dell'edificio poi crollato, circo-
27 stanza che deve ritenersi pacifica, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita degli amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all'evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano even- tualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psi- co-fisica della perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determi- nazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono partico- lari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle con- dizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggetti- va>>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d'ufficio il Prof. Per_15
(medico legale) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il
[...] Persona_16
27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
Innanzitutto, deve darsi il necessario rilievo alla premessa dei CCTTUU, che hanno evidenziato (pp. 17-18) che “la valutazione è resa senz'altro difficolto- sa dalla carenza e non linearità documentale: i referti medici sono molto di- lazionati nel tempo (nel periodo di acuzie è presente un solo documento, e quello successivo dista cronologicamente ben 6 anni), piuttosto sintetici e tal- volta privi di un completo esame psichico. La testistica presentata riguarda solo il test MMPI, svolto nel 2018, che comunque consente di comprendere meglio la personalità della Ricorrente, pur essendo riportata solo l'interpretazione, peraltro parziale, e non le risposte complete della sig.ra
Riguardo i test, si precisa che sottoporre nuovamente la Ricorrente Pt_1
a una batteria di test, a distanza di 15 anni, non consente di evidenziare un inquadramento di quali potessero essere le condizioni psicopatologiche nel
28 corso dei 15 anni successivi all'evento lesivo;
peraltro, l'assenza di una testi- stica pregressa non consente di fare un confronto per evidenziare eventuali variazioni della personalità a seguito del trauma. Per tale motivo, in assenza di alternative, nella valutazione sono state prese in considerazione l'anamnesi ed il riferito della sig.ra soprattutto per ricostruire Pt_1 quanto avvenuto in passato. Quanto alla valutazione dello status psicopatolo- gico attuale, questa è invece basata su quanto personalmente rilevato durante il colloquio e l'esame obiettivo psichico.”
Deve dunque sottolinearsi come l'attrice non abbia adeguatamente documen- tato il suo stato psichico, che l'unico test effettuato (MMPI) a distanza di ben
9 anni dal fatto non è stato riportato correttamente, nel senso che non sono ri- portate le risposte complete della paziente e che ne è riportata solo un'interpretazione parziale, mentre non sono stati effettuati ulteriori test in se- de di esame peritale, a distanza di 15 anni dall'evento lesivo, visto che non avrebbero consentito di inquadrare le condizioni psicopatologiche della pa- ziente, stante proprio l'assenza di una testistica pregressa e l'impossibilità di fare confronti. I CCTTUU hanno pertanto dovuto basarsi sul riferito della ap- pellante e sull'anamnesi e questo necessariamente indebolisce, forse fino al punto di inficiarlo, l'accertamento demandato ai predetti Esperti.
La CTU prosegue: “Il periodo appena successivo al terremoto del 06.04.2009 corrisponde al periodo di massima acuzie dello status psicopatologico della sig.ra La sintomatologia riferita al dott. durante la visita del Pt_1 Per_9
20.05.2009 comprende: “uno stato ansioso, con insonnia, irritabilità, crisi a tipo panico”, e all'esame psichico si rilevava “una timia flessa, con ansia li- bera e somatizzata… aspetti inquadrabili in senso fobico”. La sintomatologia presentata dal momento del sisma alla prima visita era di gravità massima, tale da richiedere la prescrizione di terapia farmacologica. La Ricorrente ri- ferisce poi di aver assunto la terapia per circa 1 anno, e di averla sospesa a causa della comparsa degli effetti collaterali e perché, in accordo con gli
29 specialisti, riteneva fosse più appropriato continuare con un percorso psico- terapeutico in vece di una terapia farmacologica. Di ciò non è presente alcu- na documentazione a supporto, perciò nella valutazione di quanto avvenuto dal 2009 al 2015 (secondo documento medico presentato agli atti, secondo l'ordine cronologico) è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico del- la Ricorrente, con tutti i limiti che questo comporta.”
8.4.2. Si tratta di aspetti problematici con riferimento alla genuinità ed effetti- vità dell'accertamento, ben evidenziati, oltre che dai CCTTUU, anche dai
CCTTPP e, in particolare, da quello della Regione osservazioni dott.ssa
[...]
Per_1
“Nel documento è consigliato un trattamento farmacologico con: al- prazolam (1 mg/die), escitalopram (10 mg/die) e trazodone (75 mg/die). Tut- tavia, non sono disponibili informazioni o documentazione che attestino se ta- le terapia sia stata effettivamente intrapresa, seguita o successivamente rimo- dulata nel tempo. Ulteriori chiarimenti o conferme sarebbero stati necessari per una valutazione completa ed accurata della situazione clinica della pa- ziente. Non ci si può basare unicamente sul “consiglio” farmacologico forni- to, ma è doveroso tener conto di dati certi riguardanti l'aderenza e l'efficacia del trattamento nel tempo. Pertanto, senza una comprensione approfondita di questi fattori, a parere della scrivente, risulta difficile trarre conclusioni affi- dabili e ben fondate sulla natura e l'origine dei sintomi riporta”).
Nel primo certificato (del 20.5.2009) del dott. che è stato allegato Per_9 dalla alla costituzione di parte civile, la terapia è “consigliata”, non Pt_1 vi è prova che la parte l'abbia assunta, e tale prova ben poteva e doveva essere fornita dall'appellante, che sostiene – ella sola, con i limiti che questo com- porta – di averla effettuata per un anno circa. Riscontra la Corte nel caso in esame, un grave vulnus con riferimento all'onere di allegazione e prova da parte dell'appellante, che ben avrebbe potuto comprovare documentalmente la terapia farmacologica e le sedute psichiatriche, anche solo di controllo, di cui ha riferito ai CCTTUU, il percorso psicoterapico effettuato per due anni pres-
30 so un consultorio e quello che tuttora ha riferito di effettuare, mentre questi neppure hanno potuto riscontrare gli esiti cicatriziali del dedotto comporta- mento autolesionistico (cutting) messo in atto in passato e mai denunciato a chi l'avrebbe seguita.
8.4.3. L'assenza di prove in tal senso ha portato i CCTTUU a fare mere sup- posizioni in merito alla terapia farmacologica (dopo aver dato atto che l'indagine è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico della Ricorren- te, con tutti i limiti che questo comporta: “Si può tuttavia ragionevolmente as- serire che, nel periodo in cui assumeva la terapia farmacologica, i primi mesi fossero quelli di maggior acuzie, trattandosi di farmaci che impiegano diverse settimane dall'inizio del trattamento a determinare i loro effetti (ciò è vero soprattutto per l'escitalopram, un SSRI o inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina;
meno, invece, per il trazodone, un SARI o antagonista e ini- bitore della ricaptazione della serotonina, il cui effetto si manifesta dopo cir- ca una settimana, e l'alprazolam, un ansiolitico, che ha un'azione pressoché immediata). Successivamente, circa nella seconda metà del percorso terapeu- tico farmacologico, è verosimile che si sia proceduto con un graduale déca- lage del dosaggio fino a completa sospensione, avvenuta appunto circa 1 an- no dopo la sua prescrizione e quindi, all'incirca, il 20.05.2010.” ibidem p.
18).
Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che la perizianda (cfr p. 12 ibidem). “Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, in- fatti, di aver agito poco e male dopo i controlli dei tecnici della Casa dello studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver ob- bligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa dello studente due suoi amici, che poi sono morti.”
Circostanza, ripresa nelle p. 15 considerazioni cliniche medico-legali, laddove
(p.15) gli Esperti riportano che: “a seguito della seconda scossa, la sig.ra [...]
[...] si recava al di fuori della Casa dello Studente e rimaneva in strada, in- Pt_7 sieme ad altri studenti, assistendo al crollo dell'edificio durante la scossa di magnitudo 5,9 sulla scala Richter, avvenuta alle ore 3.30 circa. Il crollo della
Casa dello Studente causava il decesso di 8 studenti residenti al suo interno, di cui due amici stretti della Ricorrente.
8.4.4. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali
(pp21/22):“Al di là del quadro patologico attualmente presentato dalla sig.ra
è importante specificare alcune considerazioni sul danno biologico Pt_1 di natura psichica e il nesso causale esistente tra l'evento stressante (il ter- remoto dell'Aquila ed il crollo della Casa dello Studente) e la diagnosi for- mulata. L'insorgenza di un danno a carico delle funzioni psichiche e relazio- nali in medicina legale è spesso correlata ad eventi psico-stressanti, o life events che comportano una forte carica emotiva. Nella valutazione di un dan- no psichico, è opportuno che un supposto evento lesivo risponda al criterio di idoneità psico-lesiva, ossia l'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso. 2 Deve, inoltre, essere valutato il criterio dell'esclusione di cause psico-patogene diverse dal life event in discussione, ovvero cause eventual- mente riconducibili, in toto o comunque in parte significativa, a disturbi o anomalie comportamentali di altra derivazione eziologica, o strettamente connesse a tratti di personalità abnormi.3 Quest'ultimo punto costituisce un elemento di criticità nella valutazione del danno psichico, poiché la diagnosi non può prescindere da eventuali preesistenze (spesso non diagnosticate) e dall'importanza dei tratti di personalità, che influiscono pesantemente su co- me il singolo individuo percepisce un evento stressante. Pertanto, un evento può andare ad incidere su una personalità a priori propensa a sviluppare di- sfunzionalità psicopatologiche consonanti al suo tratto, pur in assenza di una franca patologia preesistente. D'altronde, l'attuale orientamento giurispru- denziale ritiene di considerare, oltre agli stati patologici pregressi del dan- neggiato, anche le “altre sue personalissime condizioni”, e sottolinea
32 l'importanza della “mera predisposizione, ovvero stato di vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici, o invalidanti: ciò che risul- ta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico”.5 È evidente che ciò rende ulteriormente complessa la valutazione del nesso causale tra un danno psichico e un supposto evento lesivo.
Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico-lesivo è rap- presentato innanzitutto dal terremoto che ha colpito la città dell'Aquila nel
2009, un evento su larga scala e che determinava la morte di 309 persone, di cui almeno 8 conosciute personalmente e 2 amiche strette. La sua rilevanza è tanto maggiore se si considera che il terremoto era in realtà costituito da una serie di eventi sismici durati diversi anni e che si acuivano nei mesi preceden- ti la scossa principale, avvenuta alle ore 3.32 della notte tra il 5 e il 6 aprile
2009; di conseguenza, la popolazione era da diverso tempo in uno stato di apprensione e preoccupazione. Ciò è ancor più vero se si considera che nei mesi precedenti gli studenti che risiedevano all'interno della Casa dello Stu- dente, preoccupati per la comparsa di crepe e l'instabilità strutturale dell'edificio, chiedevano insistentemente l'effettuarsi di sopralluoghi per va- lutare l'adeguatezza dell'edificio alla residenza, sopralluoghi che si conclu- devano senza alcuna modifica strutturale. Il terremoto in sé costituisce senz'altro un evento di gravità tale da essere idoneo a determinare lesioni di carattere psichico, tuttavia, nel caso in esame, occorre valutare nello specifi- co l'idoneità del crollo della Casa dello Studente a determinare l'effetto lesi- vo. È opportuno, per questo, considerare i pensieri e i ricordi ricorrenti che la sig.ra ricorda quando riporta il suo trauma: per esempio, un ri- Pt_1 cordo che riferisce essere particolarmente vivido è la comparsa della crepa sul muro della Casa dello Studente poco prima del suo crollo, o gli amici in- trappolati sui balconi dell'edificio che gridavano, i rumori forti delle tubature rotte, e i conoscenti che si preoccupavano che lei fosse morta sotto le macerie della Casa dello Studente. Il crollo della Casa dello Studente, secondo quanto
33 riferito, è oggi responsabile dell'intensa reazione di paura a osservare la mo- difica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa definisce 'il cambiamento del paesaggio'. Appare evidente che tali pensieri e ricordi traumatici sono direttamente legati al crollo della Casa dello Studente, e non soltanto all'evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l'aver assistito alla distruzione di quell'edificio. Pertanto, basandosi sul criterio dell'idoneità psico-lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, è possibi- le individuare in via probabilisticamente adeguata un nesso causale tra l'antecedente (il crollo della Casa dello Studente) e gli esiti attualmente ri- scontrabili a carico della sig.ra ” Pt_1
8.4.5. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito
A), che: “No, l'assenza di documentazione medica antecedente l'evento di aprile 2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna pa- tologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico della sig.ra
[...]
e, quanto ai quesiti B), C) e D), che: “In seguito al sisma del 6 aprile Pt_7
2009, si è verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un tem- poraneo disturbo dell'adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave, con successiva stabilizzazione in un disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve. L'insorgenza di tale pa- tologia è causalmente correlabile, in via probabilisticamente adeguata, con il crollo della Casa dello Studente avvenuto in occasione del sisma. In seguito al sisma, si è verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo dell'adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave con una valutazione percentualistica pari al 50% per giorni 44 e poi del 25% per giorni 138; tale periodo corrisponde a una fase di maggior compromissione dal punto di vista funzionale con necessità anche di terapia farmacologica. Successivamente la lesione si stabilizzava in un disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve, quanti-
34 ficabile in una percentuale del 10% in ragione della minor compromissione funzionale. Non vi sono particolari incidenze dinamico-relazionali personali.”
8.4.6. Osserva la Corte, a questo punto, come non possa non evidenziarsi nuovamente quanto condivisibilmente osservato dai CCTTPP di parte e, in particolare, dalla dott.ssa (Consulente della , secondo cui Per_18 CP_2
(vedi osservazioni 22.12.2024: “L'elaborato della bozza di CTU appare fon- dato prevalentemente sulle dichiarazioni soggettive della Ricorrente senza il supporto di elementi clinici oggettivi che descrivano in modo esaustivo la presenza e l'impatto del presunto trauma sulla sua persona. Come già evi- denziato nella relazione precedente della scrivente, per condurre un'analisi accurata degli effetti di un trauma sull'individuo è imprescindibile l'identifi- cazione clinica dei sintomi attraverso metodi standardizzati e scientificamente validati, evitando di basarsi esclusivamente su narrazioni personali” quali
“Colloqui clinici documentati, approfonditi ed integrati ad una valutazione strutturata dei sintomi, test psicologici standardizzati… volti ad esaminare lo stato emotivo affettivo, la struttura e le difese dell'Io; l'intensità dei riferiti sintomi depressivi ansiosi;
analisi psicodiagnostiche dettagliate per com- prendere la dinamica tra il soggetto e il contesto sociale, relazionale e indivi- duale nei periodi antecedenti, concomitanti e successivi all'evento traumatico.
L'assenza di tali esami e valutazioni oggettive limita fortemente la capacità di definire il nesso causale tra l'evento traumatico e disturbi riportati, così come di determinare l'eventuale danno biologico di natura psichica.”
Queste le altrettanto condivisibili osservazioni del dott. (Consulente Per_19 di : CP_5
“Ha riferito che, successivamente al terremoto, ha sofferto di episodi di at- tacchi di panico: trattandosi di eventi acuti, che sono accompagnati da sin- tomi somatici e cognitivi come palpitazioni, sudorazione improvvisa, tremore, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, vertigini, paura di mori- re …, appare insolito non trovare un riscontro documentale finalizzato alla
35 stabilizzazione del quadro acuto come accessi in Pronto soccorso (riferiti più episodi di cui l'ultimo avvenuto nel mese di aprile 2024 quando ha chiamato il servizio di urgenza ed emergenza medica per cui non è stata necessaria la somministrazione di terapia farmacologica in estemporanea né l'accesso in pronto soccorso); stesso discorso può essere applicato ai riferiti episodi di
“cutting”, tra l'altro mai citati dai tre specialisti con cui è stata in cura la pe- rizianda. Si procede a questo punto ad analizzare la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riconosciuta e l'evento stressante. A giudizio dei
C.T.U., “il crollo della Casa dello Studente, secondo quanto riferito (dalla perizianda ndr), è oggi responsabile dell'intensa reazione di paura a osserva- re la modifica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa defini- sce 'il cambiamento del paesaggio'. Appare evidente che tali pensieri e ricor- di traumatici sono direttamente legati al crollo della Casa dello Studente, e non soltanto all'evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l'aver assistito alla distruzione di quell'edificio”. Rispetto a tale affermazione appare opportuno fare le seguenti considerazioni: il caso in esame è, appun- to, caratterizzato da due 'life event' idonei a provocare un disturbo psichico, ovvero il sisma ed il crollo della Casa dello Studente;
a parere dello scriven- te, la presenza di incongruenze su quanto riferito dalla perizianda nelle varie fasi del processo in merito alla sera del sisma e l'assenza di una chiara de- scrizione su dove e in compagnia di chi fosse quella sera rende il processo di valutazione delle conseguenze direttamente correlate all'evento oggetto di giudizio molto difficoltoso. In tal senso, è ammissibile che tali pensieri e ri- cordi traumatici siano riconducibili unicamente all'evento sismico.”
8.4.7. Ma vi è di più: ha il suo peso anche il vissuto di dolore, il senso di colpa per la perdita degli amici, che la riferisce ai CCTTUU, che tanto ri- Pt_1 portano nell'anamnesi psichiatrica: “Anamnesi psichiatrica: Nega precedenti disagi psicologici o patologie psichiatriche, nega di aver mai percepito una sensazione di vuoto durante l'adolescenza o episodi di autolesionismo, o di
36 aver mai assunto o ricevuto prescrizione di farmaci psichiatrici prima dell'evento sismico. Nei mesi antecedenti il terremoto dell'Aquila riferisce una preoccupazione crescente per l'instabilità strutturale della Casa dello
Studente ove risiedeva. A gennaio 2009 aveva organizzato una festa all'interno della struttura, ed era stata rimproverata dai responsabili della struttura a causa delle troppe persone presenti;
ricorda che, sul momento, si era spaventata, ma oggi rimpiange di non aver insistito, conoscendo i pro- blemi strutturali dell'edificio, per far uscire i propri amici in strada alla com- parsa delle prime scosse sismiche. La notte del 06.04.2009, si recava in stra- da alla comparsa di una scossa forte, intorno alle 00.40, ed assisteva al crol- lo della Casa dello Studente, ricordando vividamente la comparsa delle crepe sull'edificio che si spezzava, gli amici che gridavano sui balconi, i rumori delle tubature rotte e i vicini che si preoccupavano fosse morta sotto le mace- rie. A causa del sisma ha perso i propri beni personali, contenuti all'interno della sua stanza, e due amici stretti, mentre altri amici sono rimasti feriti.
Con riferimento allo status psichico attuale, rilevano i CCCTTUU che ella
…. riferisce pensieri intrusivi e persistenti rispetto al senso della vita, alla caducità dell'essere umano, al valore della vita e delle immagini e suoni in- trusivi e disturbanti come edifici crollati e urla….
Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, infatti, di aver agito poco e ma- le dopo i controlli dei tecnici della Casa dello studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver obbligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa dello studente due suoi amici, che poi sono morti.”
8.4.8. Dovendo trarre le conclusioni sul punto, anche alla luce della “debolez- za” dell'accertamento peritale, basato sostanzialmente sul “riferito” della pe- rizianda, che, come si è visto, neppure è affidabile in merito alla sua colloca- zione al momento del sisma in ragione delle diverse versioni propugnate negli
37 atti a sua firma, emerge un dato di fatto certo e decisivo: pur avendo soggior- nato presso la Casa dello Studente, l'appellante non si trovava all'interno dell'edificio al momento del crollo del 6 aprile 2009 sicché difetta del tutto un'esperienza traumatica diretta: l'appellante si era allontanata dal luogo del disastro prima che esso si verificasse, e non subì dunque minaccia immediata alla propria incolumità. Ciò indebolisce radicalmente, già sul piano logico, qualsiasi ipotesi di nesso causale diretto fra l'evento e le reazioni psichiche poi lamentate, riconducendo semmai il vissuto dell'appellante alla percezione indiretta di un pericolo scampato o alla condivisione empatica del dolore al- trui – reazioni emotive comprensibili ma che non integrano di per sé una pato- logia psichiatrica risarcibile per difetto di nesso causale inteso ai sensi dell'art. 1223 cc.
Anche volendo riconoscere un certo valore clinico alla diagnosi formulata dai
CCTTUU, la Corte prende necessariamente le distanze dalle conclusioni, de- terminate dal riferito della perizianda per stessa affermazione dei CCTTUU, che su queste si sono dovuti basare in assenza di valida documentazione clini- ca, che questa non ha prodotto.
Si consideri che questo Collegio ha delibato (con esito di rigetto) n. 5 proce- dimenti promossi da studenti che la notte del sisma erano altrove (quattro di loro, ossia i fratelli e addirittura, pacificamente in Per_20 Per_21 Per_22 altre sedi, avendo lasciato la Casa dello studente giorni prima proprio per pau- ra del sisma) e tutti hanno presentato la medesima perizia (dell'Ambulatorio
SPDC di Teramo), redatta più o meno nello stesso periodo (anni 2015-2016),
a distanza dunque di molti anni dal sisma, che conclude accertando per tutti un'inabilità permanente addirittura del 30%.
8.4.9. Con riferimento alla CTU disposta in questo giudizio, questa Corte de- ve necessariamente sottolineare come si imponga una diversa conclusione con riferimento al riscontro del nesso di causalità giuridica tra l'evento di
38 danno (crollo della Casa dello Studente) e il pregiudizio subito a livello biolo- gico dalla odierna appellante, che non può giuridicamente ricondursi a quello, non avendo ella subito un'esposizione personale al rischio, pena lo snatura- mento della funzione selettiva della responsabilità civile (Cass. SSUU n.
33569/2022), il che, in termini di equità sostanziale, costituirebbe un grave vulnus all'attenzione che l'ordinamento deve riservare ai veri danneggiati di- retti: coloro che hanno perso familiari, riportato lesioni personali, ovvero ab- biano sperimentato il trauma del crollo in prima persona, diversamente realiz- zandosi un inammissibile effetto “espansivo” del risarcimento.
In buona sostanza, a fronte di tale dato fattuale, che fa della periziata un sog- getto privo di una posizione diretta, qualificata e differenziata rispetto al crol- lo dell'edificio, essendo rimasta appunto del tutto estranea al fatto, non si può condividere la conclusione dei CCTTUU che il danno biologico che essi hanno accertato – si è visto come e con quali limiti - nella misura di un'invalidità del 10%, peraltro a distanza di oltre quindici anni dal fatto, sia riconducibile non al sisma in sé bensì specificamente proprio al crollo di quel particolare edificio (la casa dello studente), evento rispetto al quale il soggetto periziato è rimasto estraneo per sua stessa ammissione, dovendo semmai es- sere considerato conseguenza del sisma in sé e dei suoi effetti generali.
9. In proposito, giova svolgere alcune considerazioni giuridiche generali. Spe- cificamente, la citata Cass., Sez Un., 15/11/2022, n. 33659 ha avuto occasione di precisare che causalità materiale e causalità giuridica non sono le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logi- co-analitica dell'unitario fenomeno del danno, il quale non è identificabile “se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio del- la regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e di- retta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e
39 conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non crono- logica”, sicché il danno assume rilievo non in quanto cagionato da un evento lesivo né l'evento lesivo è rilevante di per sé, cioè là dove non produce una conseguenza dannosa. Nella citata sentenza, così si sono espresse le Sezioni
Unite: “La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza di questa Corte. Sul punto vanno richiamati gli arresti delle Sezioni Unite. Sia Cass. Sez. U. 11 gennaio
2008, n. 576, che Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, entrambe muo- vendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento (dommage o damnum) ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attie- ne al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza
(préjudice o praeiudicium), costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcito- ria. Già prima delle richiamate pronunce delle Sezioni Unite vi erano state
Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, le sentenze gemelle Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, Cass. 24 ottobre 2003, n. 16004, tutte quante rese sem- pre in materia di danno non patrimoniale, e ancora prima Cass. 15 ottobre
1999, n. 11629. Anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la linea evolutiva che va da Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184 a Corte cost. 27 ottobre
1994 n. 372, è emersa la distinzione fra danno evento e danno conseguenza.
La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è stata da ultimo ripresa da Corte cost. 15 settembre 2022, n. 205. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez. U. n. 576 del
2008), così temperando l'originario rigorismo della tesi della causalità giuri- dica presente nella dottrina che la introdusse. Secondo questa dottrina la fat-
40 tispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica in- terviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una re- sponsabilità già accertata. Una simile visione resta nell'alveo della prospetti- va pan-penalistica dell'atto antigiuridico (non iure, nel senso di comporta- mento non giustificato dal diritto), mentre il punto di vista della moderna re- sponsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno contra ius (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043). Al rigorismo dell'originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cod. civ. non vi è alcuna re- sponsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un po- sterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenome- no del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva
Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integra- ta con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cro- nologica. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in
41 quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenu- ta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno
è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. La nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori.”.
9.1. Peraltro, i consulenti hanno verificato, a loro parere, la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la riscontrata patologia psichica e il crollo del- la casa, ma nel narrato della vi è il dolore per la perdita degli amici e Pt_1 il senso di colpa per non averli spinti ad uscire, eventi che possono costituire
“stressor” idonei a generare una reazione psichica di rilevanza clinica.
9.2. Crollo e decessi, però, sono due eventi diversi. Quanto al primo, a ben vedere, trattavasi di evento che la aveva, per sua fortuna, previsto e Pt_1 paventato, tanto da avere assunto che, fino al 30 marzo, una scossa di terre- moto, di entità leggermente inferiore a quella della notta del 6 aprile 2009, era stata avvertita dalla popolazione aquilana, che quel giorno chiese all'ammini- strazione una verifica, arrivò l'architetto dello stabile, un sopralluogo durato poco, e se ne andò dicendo che era tutto a posto, nessun pericolo;
tanto da la- sciare la casa dello Studente la notte del 6 aprile, volendo dar credito all'ultima versione, dopo la scossa delle h.00,40. Orbene, questo Collegio non può che ritenere che un evento previsto e come tale evitato non possa avere avuto alcuna efficacia causale, né materiale, né giuridica, sulla accertata in- sorgenza del disturbo dell'adattamento con ansia e cronico, perché la stessa indica che già la vista delle crepe nell'edificio verificatesi prima del Pt_1 sisma le aveva provocato agitazione, tant'è che ella opportunamente aveva evitato di subire le conseguenze del crollo che aveva paventato lasciando per tempo l'edificio stesso (per recarsi presso amici o per raggiungere la piazzet- ta prossima all'edificio non cambia granché.)
42 Pertanto, oltre che a confermare la chiara impostazione difensiva della corre- lazione tra l'evento crollo e le conseguenze dannose patite dalla ap- Pt_1 paiono prive di costrutto tutte le decine di pagine di gravame spese solo per assumere che nel crollo della Casa dello Studente sussisteva il nesso di causa- lità o il nesso di imputazione, in termini di vera e propria certezza, non solo di
“elevata probabilità” tra i difetti di costruzione dell'edificio, le successive condotte commissive ed omissive dei soggetti agenti ed il verificarsi dell'evento, del crollo. (artt. 40, 41 c.p.), col rilevare come tutte le consulenze tecniche esperite sull'edificio Casa dello Studente – da quelle espletate su in- carico del Pubblico Ministero della Procura aquilana a quella del Tribunale di
L'Aquila in sede penale – evidenziano il punctum dolens, consistente in una serie di azioni ed omissioni casualmente rilevanti nella produzione dell'evento. Quanto esposto, dunque, comporta l'infondatezza del motivo di gravame.
9.3. Se, ad ogni modo, si volesse reputare la domanda risarcitoria come volta al ristoro del 10% di IP causata sia dal crollo che da quello che questo ha comportato, ossia il decesso di altri studenti, alcuni dei quali amici della
[...]
che ha riportato ai CCTTUU il senso di colpa che tuttora la avvince per Pt_7 non aver insistito perché come lei quella sera lasciassero l'edificio, questa
Corte non può che rilevare, inoltre, l'assenza di causalità giuridica tra l'evento crollo, di certo astrattamente imputabile agli appellati e il danno accertato, siccome dovuto ad altri fattori concausali e, quindi, mediato: le patologie psi- chiche riscontrate alla non sono danni risarcibili ai sensi degli artt. Pt_1
1223 e 2056 c.c., in quanto non conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, che non l'ha proprio attinta, ma conseguenza di conseguenze lesive che il crollo ha cagionato a terzi. In altri termini, si tratta una conseguenza legata all'elaborazione psicologica di conseguenze subite da altri soggetti, cioè di una ripercussione individuale di un evento dannoso che – va sottolineato – è stato un evento epocale, un dramma collettivo – che, com'è
43 noto, ha colpito in modo traumatico l'intera comunità studentesca e cittadina
– al quale il soggetto non è stato (per sua fortuna) direttamente esposto. Sul tema così si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n.
258 /2025):” Come questa Corte ha avuto modo di affermare, possono essere ricondotti al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e di- rette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali es- sendo (come si esprimeva già Cass. Corte di cassazione - copia non ufficiale
6 di 9 17/12/1963, n. 3184, sia pure ai fini dell'art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale) quelle conseguenze normali od ordinarie origina- te (ovvero causate) dall'evento dannoso secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, sicché devono ritenersi esclusi quei danni che siano un ri- flesso lontano dall'inadempimento e non possano a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circo- stanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe veri- ficato, sicché, a mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allon- tana dall'evento che ad essa ha dato origine, l'intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferi- bilità - appunto diretta ed immediata - a quello primigenio (Cass., Sez. 3,
22/12/2017, n. 30921).”
9.4. Sul piano fattuale, inoltre, i Consulenti hanno dato ampio e fin troppo credito al generico narrato della che non ha mai precisato chi fossero Pt_1 gli amici deceduti (né negli scritti difensivi di questo giudizio né, per il vero, durante l'anamnesi) se e perché fossero suoi amici e non semplicemente dei colleghi di studio, quali rapporti in concreto avesse avuto con loro e in che co- sa si manifestasse la relazione d'amicizia. Ed invero, pur non volendosi di certo escludere in linea di principio la riconoscibilità di una tutela risarcitoria aquiliana anche di relazioni affettive di tipo amicale, occorreva però di sicuro una prova certa della estrema rilevanza di dette relazioni per gli equilibri di vita di quella che assume essere una vittima secondaria, sia pure sul piano del
44 danno biologico. In altri termini, pur nella consapevolezza del fatto che l'appellante non ha domandato il risarcimento di un danno simil-parentale bensì di un danno biologico (disturbo dell'adattamento in conseguenza di un fattore traumatico), avrebbe dovuto specificamente allegare e concretamente dimostrate l'esistenza di rapporti particolarmente stretti e intensi con le perso- ne decedute, tali che la loro scomparsa potesse essa sola causare un trauma psichico.
9.5. Resta, in ogni caso, il fatto che, come ritenuto in primo grado, “quandan- che l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto [cono- scenti e/o amici che si trovavano nell'edificio al momento del crollo,], si trat- terebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli
1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibi- li.”: detta motivazione regge anche in esito alle risultanze peritali. Infatti, essa deve essere condivisa in quanto, anche a voler riconoscere la causalità mate- riale tra i decessi e il danno opinato in CTU, danno che rileva solo come even- to lesivo, si ha che l'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., dispone che il risarcimento debba comprendere le perdite “che siano conseguenza imme- diata e diretta” del fatto lesivo. Deve, quindi, ricorrere anche la causalità giu- ridica, che consente di risarcire le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali essendo le sole conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall'evento: tra simili conseguenze non possono essere ricompresi danni che l'appellante ha patito per una sua personale e del tutto peculiare sensibilità, come tale non eziologicamente collegata sul piano giuridico né al crollo della “Casa dello
Studente”, né ai concomitanti decessi. Non può esservi, in conclusione, causa- lità giuridica tra l'accertato disturbo, cagionato da elaborazioni luttuose e sen-
45 si di colpa, pur ammessi, ma riferiti alla sorte di terzi, e la cattiva progettazio- ne della casa dello studente, che di certo ne ha cagionato il crollo, come pure ha cagionato la morte delle otto persone di cui si fa cenno in primo grado e in appello, ma non può aver cagionato, sul piano giuridico, quelli che, con ogni evidenza, erano e restano danni mediati e indiretti, come tali non risarcibili.
Dunque, il motivo va rigettato.
10. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: In ordine al danno patrimoniale.
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: <quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice ha solo genericamente indicato i beni che afferma perduti e non fornito alcuna prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore degli stessi (ad esempio reperendo anche online prezzi medi di almeno similari per marca modello quelli si affermano perduti, dei libri testo, com- puter, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più equita- tiva, sostanzialmente casuale ed arbitraria.>>
10.1. Con il gravame si assume che la aveva dimora abituale a Pt_1
L'Aquila, presso la Casa dello Studente, lontana dalla residenza familiare e aveva portato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i beni personali: i documenti, il libretto universitario, i libri per lo studio, com- puter, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. A confor- to della pretesa risarcitoria, l'appellante chiedeva e continua a chiedere l'ammissione di prova testimoniale, intesa ad acclarare la perdita dei beni so- pra elencati, sulla seguente circostanza (n. 7): “E' vero che sotto le macerie,
ha perso tutti i suoi beni personali come da elenco depositato Parte_1 che viene mostrato” (il capitolo risulta dalla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.).
10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo dell'edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a ri-
46 spondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di ri- getto. A riguardo, si osserva come i predetti beni personali dovrebbero risulta- re da un “elenco depositato” che non è stato rinvenuto in atti: non è stato alle- gato all'atto di citazione di primo grado, né alle memorie ex art. 183 comma 6
n. 1 e n. 2: quest'ultima, in particolare, reca l'elenco di n. 10 documenti depo- sitati tra i quali non c'è il predetto elenco, né altrove risulta una descrizione specifica dei predetti beni e l'indicazione, quantomeno approssimativa, del lo- ro valore, il che rende impossibile la quantificazione del danno, neppure in via equitativa.
11. In conclusione, l'appello va respinto e tale esito comporta l'applicazione
(come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR
115/2002.
12. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti delle parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua Controparte_2 CP_4 garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascu- Controparte_5 na di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione, avendo l'appellante in sede di precisazione delle conclu- sioni ridotto l'originaria pretesa a 46.576,53 euro (all'esito della CTU) per danni biologici, con aggiunta di quantificazione del danno patrimoniale in mi- sura equitativa. Ne deriva un totale di euro 9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna delle suddette parti appel- late.
13. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a de- finitivo carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
47 2) condanna l'appellante, a rifondere alle parti appellate Parte_1 [...]
, e le CP_33 Controparte_23 Controparte_5 spese del presente grado del giudizio, liquidate, per ognuna di esse, in €
9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico dell'appellante;
4) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appel- lo se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL RI ZI CO S. FI
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