Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1953
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione

    L'atto presupposto è stato validamente notificato e non risulta impugnato nei termini. L'intimazione di pagamento è priva di vizi propri.

  • Rigettato
    Mancanza di un elemento essenziale dell'atto e difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è priva di vizi propri, essendo regolarmente preceduta dalla notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Violazione termini decadenziali e prescrizionali

    L'avviso di accertamento è stato spedito e notificato nei termini, anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza COVID-19. La prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'atto presupposto e da successivi atti.

  • Rigettato
    Mancata notifica di tutti gli atti presupposti

    L'atto presupposto è stato validamente notificato.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale del credito

    La prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'atto presupposto e da successivi atti, tenendo conto anche delle sospensioni COVID-19.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva della società concessionaria

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, implicitamente riconoscendo la legittimazione passiva della società agente della riscossione.

  • Rigettato
    Avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione

    La Corte ha esaminato il ricorso nel merito, rigettando le eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1953
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1953
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo