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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1953/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15654/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500004899 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2076/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 10 settembre 2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 202500004899 del 30 maggio 2025, emessa da Res Publica S.r.l. quale agente della riscossione per il Comune di Sant'Antimo, notificata in data 30 giugno 2025, relativa a somme richieste a titolo di imposta riferita all'anno 2015, per l'importo complessivo di euro 322,45.
La ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza per la prima volta della pretesa tributaria solo con la notifica dell'intimazione di pagamento, affermando di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto presupposto indicato come avviso di accertamento. Ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione, deducendo che l'atto sarebbe stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma, in violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 778, della legge n.
160/2019, richiamando la mancata designazione della Dott.ssa Nominativo_1 quale funzionario responsabile del tributo e richiamando, a sostegno, la delibera di Giunta comunale n. 34 del 27 luglio
2020 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32386 del 3 novembre 2022.
La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, assumendo la mancanza di un elemento essenziale dell'atto, nonché il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. Ha eccepito la violazione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, sostenendo che il potere impositivo relativo all'anno 2015 sarebbe scaduto al 31 dicembre 2020 e che le proroghe emergenziali COVID-19 non sarebbero applicabili ai tributi locali, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 13571 del 15 giugno 2022.
La ricorrente ha altresì dedotto la mancata notifica di tutti gli atti presupposti, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di nullità degli atti consequenziali in caso di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, tra cui Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007 e Cass. n. 14861/2012. Ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, richiamando l'art. 2948, n. 4, c.c. e l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22305 del 13 settembre 2018, sostenendo che nessun atto interruttivo sarebbe stato validamente notificato prima del 30 giugno 2025.
Si è costituita in giudizio la Res Publica S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della società concessionaria, deducendo che le censure formulate dalla ricorrente attenevano esclusivamente alla fase accertativa della pretesa tributaria e non a vizi propri dell'attività di riscossione, richiamando, tra le altre, Cass. n. 3242/2007, Cass.
n. 14669/2005, Cass. Sez. Unite n. 16412/2007 e Cass. ord. n. 26809 del 25 settembre 2024 (comparsa di costituzione e risposta).
In via preliminare, la resistente ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini e che l'intimazione di pagamento costituirebbe atto meramente consequenziale e non autonomamente impugnabile, richiamando, tra le altre, Cass. civ., sez. V, n.
35124/2023, n. 24785/2023, n. 13675/2023 e n. 20190/2022.
La resistente ha inoltre dedotto l'erronea qualificazione del tributo oggetto di intimazione, affermando che l'atto impugnato si riferirebbe all'IMU per l'anno 2015 e non alla TARI, come indicato dalla ricorrente, richiamando l'avviso di accertamento n. 13217 del 25 novembre 2020, spedito il 28 dicembre 2020 e notificato il 9 gennaio 2021 a persona convivente di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Nel merito, la resistente ha contestato il dedotto vizio di sottoscrizione, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato sottoscritto dal responsabile del settore finanziario comunale,
Dott. Nominativo_2, mentre l'intimazione di pagamento sarebbe stata legittimamente sottoscritta dalla legale rappresentante della società concessionaria in forza della determina dirigenziale n. 61 del 4 dicembre 2024 del Comune di Sant'Antimo, prodotta in atti.
La resistente ha altresì contestato l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo la regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, nonché l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), richiamando giurisprudenza di legittimità in materia di notifica a mezzo posta e compiuta giacenza, tra cui Cass. civ., sez. V, n. 21604/2024, n. 29355/2024 e n. 24492/2023.
Quanto ai profili di decadenza e prescrizione, la resistente ha dedotto che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso e spedito nei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, anche tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, richiamando Cass. civ., sez. V, n. 11831/2022 e n. 10238/2023. Ha inoltre sostenuto che la prescrizione quinquennale sarebbe stata interrotta dall'avviso di accertamento, dal sollecito di pagamento n. 202400014839 del 23 dicembre 2024 e dalla successiva intimazione di pagamento.
La resistente ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva o la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso nel merito, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, chiedendo espressamente la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla base della documentazione prodotta, risulta validamente notificato l'atto presupposto prodromico, richiamando l'avviso di accertamento n. 13217 del 25 novembre 2020, spedito il 28 dicembre 2020 e notificato il 9 gennaio 2021 a persona convivente di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Avverso tale atto non risulta proposta impugnazione, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica dello stesso (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti il suddetto atto, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'ingiunzione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica dell'atto prodromico e priva di vizi propri, essendo regolarmente sottoscritto l'atto.
Un discorso diverso va svolto con riguardo alla domanda volta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (in particolare, la prescrizione, sia dei tributi, che di sanzioni ed interessi). Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Pertanto, anche l'eccepita successiva prescrizione è infondata, risultando, come detto, interrotto il termine con la notifica dell'atto prodromico, considerato che non è decorso il termine prescrizionale, anche tenendo conto dell'ulteriore termine come innanzi detto.
In riferimento ai vizi dedotti rispetto all'atto opposto, in primo luogo va rigettato il motivo di opposizione relativo ai vizi formali di completezza di tutti gli elementi formali dello stesso, essendo l'atto pienamente rispondente al modello previsto per legge.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15654/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500004899 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2076/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 10 settembre 2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 202500004899 del 30 maggio 2025, emessa da Res Publica S.r.l. quale agente della riscossione per il Comune di Sant'Antimo, notificata in data 30 giugno 2025, relativa a somme richieste a titolo di imposta riferita all'anno 2015, per l'importo complessivo di euro 322,45.
La ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza per la prima volta della pretesa tributaria solo con la notifica dell'intimazione di pagamento, affermando di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto presupposto indicato come avviso di accertamento. Ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione, deducendo che l'atto sarebbe stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma, in violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 778, della legge n.
160/2019, richiamando la mancata designazione della Dott.ssa Nominativo_1 quale funzionario responsabile del tributo e richiamando, a sostegno, la delibera di Giunta comunale n. 34 del 27 luglio
2020 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32386 del 3 novembre 2022.
La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, assumendo la mancanza di un elemento essenziale dell'atto, nonché il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. Ha eccepito la violazione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, sostenendo che il potere impositivo relativo all'anno 2015 sarebbe scaduto al 31 dicembre 2020 e che le proroghe emergenziali COVID-19 non sarebbero applicabili ai tributi locali, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 13571 del 15 giugno 2022.
La ricorrente ha altresì dedotto la mancata notifica di tutti gli atti presupposti, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di nullità degli atti consequenziali in caso di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, tra cui Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007 e Cass. n. 14861/2012. Ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, richiamando l'art. 2948, n. 4, c.c. e l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22305 del 13 settembre 2018, sostenendo che nessun atto interruttivo sarebbe stato validamente notificato prima del 30 giugno 2025.
Si è costituita in giudizio la Res Publica S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della società concessionaria, deducendo che le censure formulate dalla ricorrente attenevano esclusivamente alla fase accertativa della pretesa tributaria e non a vizi propri dell'attività di riscossione, richiamando, tra le altre, Cass. n. 3242/2007, Cass.
n. 14669/2005, Cass. Sez. Unite n. 16412/2007 e Cass. ord. n. 26809 del 25 settembre 2024 (comparsa di costituzione e risposta).
In via preliminare, la resistente ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini e che l'intimazione di pagamento costituirebbe atto meramente consequenziale e non autonomamente impugnabile, richiamando, tra le altre, Cass. civ., sez. V, n.
35124/2023, n. 24785/2023, n. 13675/2023 e n. 20190/2022.
La resistente ha inoltre dedotto l'erronea qualificazione del tributo oggetto di intimazione, affermando che l'atto impugnato si riferirebbe all'IMU per l'anno 2015 e non alla TARI, come indicato dalla ricorrente, richiamando l'avviso di accertamento n. 13217 del 25 novembre 2020, spedito il 28 dicembre 2020 e notificato il 9 gennaio 2021 a persona convivente di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Nel merito, la resistente ha contestato il dedotto vizio di sottoscrizione, sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto sarebbe stato sottoscritto dal responsabile del settore finanziario comunale,
Dott. Nominativo_2, mentre l'intimazione di pagamento sarebbe stata legittimamente sottoscritta dalla legale rappresentante della società concessionaria in forza della determina dirigenziale n. 61 del 4 dicembre 2024 del Comune di Sant'Antimo, prodotta in atti.
La resistente ha altresì contestato l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo la regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, nonché l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), richiamando giurisprudenza di legittimità in materia di notifica a mezzo posta e compiuta giacenza, tra cui Cass. civ., sez. V, n. 21604/2024, n. 29355/2024 e n. 24492/2023.
Quanto ai profili di decadenza e prescrizione, la resistente ha dedotto che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso e spedito nei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, anche tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, richiamando Cass. civ., sez. V, n. 11831/2022 e n. 10238/2023. Ha inoltre sostenuto che la prescrizione quinquennale sarebbe stata interrotta dall'avviso di accertamento, dal sollecito di pagamento n. 202400014839 del 23 dicembre 2024 e dalla successiva intimazione di pagamento.
La resistente ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva o la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso nel merito, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, chiedendo espressamente la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sulla base della documentazione prodotta, risulta validamente notificato l'atto presupposto prodromico, richiamando l'avviso di accertamento n. 13217 del 25 novembre 2020, spedito il 28 dicembre 2020 e notificato il 9 gennaio 2021 a persona convivente di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.
Avverso tale atto non risulta proposta impugnazione, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica dello stesso (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti il suddetto atto, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'ingiunzione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica dell'atto prodromico e priva di vizi propri, essendo regolarmente sottoscritto l'atto.
Un discorso diverso va svolto con riguardo alla domanda volta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (in particolare, la prescrizione, sia dei tributi, che di sanzioni ed interessi). Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Pertanto, anche l'eccepita successiva prescrizione è infondata, risultando, come detto, interrotto il termine con la notifica dell'atto prodromico, considerato che non è decorso il termine prescrizionale, anche tenendo conto dell'ulteriore termine come innanzi detto.
In riferimento ai vizi dedotti rispetto all'atto opposto, in primo luogo va rigettato il motivo di opposizione relativo ai vizi formali di completezza di tutti gli elementi formali dello stesso, essendo l'atto pienamente rispondente al modello previsto per legge.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena