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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5389/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Piccolo, Parte_1 C.F._1
C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
RA (CE) alla via Abate Roffredo n. 32 (pec: Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Iannacone (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Venafro (IS) alla Strada Prov. Conca
Casale n. 21/E (pec: Email_2
CONVENUTA
E
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Biasiello (C.F. CP_2 Controparte_3
ed LE AN (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei difensori sito in Venafro (IS) alla via Vittorio Alfieri n. 67 (pec:
Email_3 Email_4
CONVENUTI
NONCHÈ
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Guido Foglia (C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5
) e GO ZO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._7 C.F._8 presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Napoli alla piazzetta Ascensione, 10 (pec:
; ; Email_5 Email_6
Email_7
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti Parte_1
dell nonché dei sanitari e al Controparte_6 CP_2 Controparte_3
fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'errata ed insufficiente condotta tenuta dai sanitari in occasione dell'intervento chirurgico di emilaminectomia destra a cui
è stato sottoposto presso il “S.S. Rosario” di Venafro in data 03.08.2010, previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata ed omissiva dei sanitari e l'evento post- traumatico occorso all'istante.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1
territoriale del Giudice adito e l'assoluta genericità della domanda proposta, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le asserite condotte nosocomiali così come invocato dall'attore.
Si costituivano in giudizio il dott. ed il dott. i quali eccepivano CP_2 CP_3 CP_3
l'assoluta correttezza del proprio operato nella circostanza de qua, insistendo per l'integrale rigetto della pretesa attorea e chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzati a chiamare in causa l
[...]
, quale assicuratore professionale. CP_4 Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo e disponeva il relativo differimento della prima comparizione. Si costituiva, pertanto, l' chiedendo, in via principale, il Controparte_4
rigetto delle domande proposte nei confronti dei convenuti chiamanti in causa e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva e, in via subordinata, in caso di accertamento di eventuale obbligo risarcitorio in capo agli assicurati, il contenimento dell'obbligo indennitario nei limiti del massimale disponibile e della franchigia di cui all'azionata polizza.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del giudice assegnatario in data 20.3.25, all'udienza del 03.06.2025, celebrata in presenza, dopo ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025 e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: il sig. , in Parte_1
data 03.08.2010 si sottoponeva ad intervento chirurgico presso la U.O.C di Ortopedia dell'Ospedale
S.S. Rosario di Venafro per l'eliminazione di un'ernia lombare. In data 06.08.2010 il sig. Pt_1
veniva dimesso con diagnosi di “erniectomia L4-L5 e con consiglio di indossare busto ortopedico”.
La sintomatologia persisteva nonostante la conclusione della prescritta terapia antinfiammatoria e, pertanto, l'istante effettuava ulteriori esami radiografici e accessi nosocomiali. In data 08.09.2010 il sig. praticava RMN di controllo, la quale evidenziava “esiti di discectomia parziale L4-L5 a Pt_1
destra, con persistenza di protusione discale posteriore a tale livello, la quale determina aspetto rigonfio delle relativa tasca radicolare”. Asseriva, dunque, l'attore la non correttezza dell'intervento chirurgico cui i sanitari lo avevano sottoposto e il carattere non risolutivo dello stesso con riferimento alle problematiche pregresse lamentate.
Ai fini dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'odierna fattispecie, e con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per l'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa.
Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del professionista per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Proprio dalla natura contrattuale della responsabilità la
Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Un., n. 577 dell'11/01/2008; Cass. Sez. III, n. 1538 del 26/01/2010). È stato anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. III, n.
20904 del 12/09/2013). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. È onere della struttura e/o del sanitario provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove si intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. III,
n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. III, n. 3492 dell'11/03/2002; Cass. Sez. III, n. 10297 del
28/05/2004).
Fatte queste premesse in punto di diritto, con riguardo alla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale risulta rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte sanitarie colpose, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e affidata al CTU Dott. Per_1
le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista
[...]
logico e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Innanzitutto, il CTU nel suo elaborato così ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dall'attore, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico- legale: “Il sig. si ricoverava in data 2 agosto 2010 presso la U.O.C. di Ortopedia Pt_1 dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro. All'ingresso l'esame neurologico evidenziava “dolore del tratto lombare che si irradia lungo la superficie posteriore della coscia dx. AS (+) a destra a
90°. Riflesso rotuleo presente. Iporeagenti i R. achilleo e medio-plantare. D (+) a dx (-) a sin”. Il giorno successivo era sottoposto ad intervento di flavectomia allargata ed erniotomia L3-L4 ed L4-
L5, così descritto “incisione mediana…si scheletrizza la doccia paravertebrale destra, si reperta il disco L3-L4 in scopia flavectomia allargata e presenza di protusione… che… di L4 erniectomia allargata ai dischi L4-L5 e si reperta notevole ...di tessuto polposo. Erniectomia discale L4-L5.
Sutura a strati”. Dalla cartella clinica non emergono notizie circa il decorso postoperatorio soprattutto in merito alla sintomatologia dolorosa ed i dati neurologici. In data 6 agosto 2010 il sig. era dimesso con diagnosi di “erniectomia L4-L5 e con consiglio di indossare busto Pt_1 ortopedico”.
Secondo l'Ausiliare “Le problematiche medico legali di questa vicenda sanitaria possono essere racchiuse in due punti sostanziali:
• Il primo consiste nella valutazione della correttezza dell'indicazione e dell'esecuzione dell'intervento chirurgico cui era sottoposto il sig. presso la U.O.C. di Ortopedia Parte_1 dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro;
• il secondo nella valutazione dell'esistenza di un nesso causale tra questa prestazione chirurgica ed il determinismo della sindrome neurologica residuata.
Per quanto attiene al primo aspetto, (…) il primo dato di certezza, costituito dalla storia clinica del
e, soprattutto, dall'esame neurologico preoperatorio, è la base su cui fondare la valutazione Pt_1 circa la correttezza dell'indicazione chirurgica ma, per raggiungere questo fine, occorre far riferimento alle Linee Guida Nazionali emanate per la ottimizzazione della gestione terapeutica delle ernie lombari (acronimo PNLG). Queste linee guida prevedono che l'intervento chirurgico di micro-discectomia vada eseguito soltanto se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) storia clinica che data da molti mesi;
b) inefficacia delle varie terapie sia farmacologiche sia fisiche eseguite;
c) presenza della perfetta concordanza tra la sede anatomica dell'ernia discale e l'obiettività dell'esistenza della reale sofferenza della relativa radice nervosa dall'ernia compressa. Questo ultimo requisito, la cosiddetta “congruità clinico-radiologica” rappresenta quello più importante per ottenere il miglior risultato chirurgico! Se si riportano questi dati al caso in discussione, si rileva che l'esame neurologico annotato all'ingresso (segno del Laségue positivo a destra a 90°; riflesso rotuleo presente ed achilleo ipo-reagente a destra), mal si concorda con l'accertata ernia discale estrusa ed intra-foraminale L4-L5, la quale, per la sua descritta situazione anatomica avrebbe dovuto comprimere sia la radice di L5 sia quella superiore di L4, cioè si sarebbe dovuto accertare sia la presenza di un deficit dell'EPA di destra sia la riduzione del relativo riflesso rotuleo per ottenere il fondamentale requisito della congruità clinico-radiologica. Invece, nell'oggettività della vicenda sanitaria del sig. , questa indispensabile congruità clinico- Pt_1 radiologica non sussiste, se ne deduce, pertanto, che l'indicazione a sottoporlo ad intervento chirurgico risulta essere non solo non corretta ma anche controindicata. Valutata la non corretta indicazione chirurgica, si deve procedere alla valutazione della correttezza di esecuzione dell'atto chirurgico. (…). Innanzitutto, l'intervento in discussione è stato condotto senza l'ausilio doveroso del microscopio operatorio (ausilio oramai indispensabile, non a caso si individua questo atto chirurgico con il termine di micro-discectomia). I successivi steps soggetti a critica sono: 1) non è stato eseguito il reperagé radiologico per stabilire l'esatta sede cutanea su cui procedere all'incisione, cioè il reperagé dell'esatta sede del disco da aggredire;
2) è descritto in modo confuso lo step che prevede la flavectomia dell'esatto spazio discale, previa artrectomia mediale e previa la relativa inter-laminectomia; 3) non è decisamente descritto lo step che prevede la delicata mobilizzazione della radice nervosa, compressa dall'ernia discale estrusa, per visualizzare la cupola erniaria;
4) non è descritto lo step indispensabile dell'incisione del ligamento longitudinale posteriore, il quale, normalmente, ricopre la cupola erniaria, dal momento che l'ernia non è stata descritta come extraligamentosa;
5) non è descritto lo svuotamento del contenuto discale;
6) è descritta una discectomia L3-L4 che è smentita dalle varie RMN di controllo eseguite successivamente. Tutte queste criticità, facilmente rilevabili da occhi esperti di tale tipo di chirurgia vertebrale, permettono di valutare un tale intervento chirurgico come condotto con tecnica chirurgica non corretta e decisamente non ottimale dal momento che al livello discale L4-
L5, quello operato, è residuato un evidente materiale discale come testimoniato dal fatto che nella RMN di controllo eseguita un mese dopo, è ancora presente! Il riscontro di materiale discale nella stessa sede dell'intervento chirurgico, infatti, depone, a rigore scientifico, per l'esistenza di una incompleta rimozione di materiale discale, permettendo la definizione di “residuo discale” e non di recidiva di ernia discale (…).
Afferma, quindi, il prof. che la “prestazione professionale erogata al sig. da Per_1 Parte_1 parte degli Ortopedici dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro appare, decisamente censurabile in quanto: a) non è stata corretta sia l'indicazione a sottoporlo alla terapia chirurgica che
l'esecuzione dello stesso atto chirurgico;
b) è stata causa del persistere di un evidente residuo di materiale discale (residuo non recidiva) il quale rappresenta la causa principale del danno neurologico accertato in corso della visita specialistica. Le conclusioni diagnostiche della visita specialistica eseguita son state quelle di una modesta failed back surgery sindrom con interessamento contemporaneo della radice nervosa destra di L5. Con il termine di Failed Back
Surgery Syndrome (FBSS) si indica, in neurochirurgia, quel complesso di sintomi neurologici che fa seguito ad uno o più interventi microchirurgici condotti sulla colonna vertebrale lombare, per correggerne patologie degenerative disco-artrosiche, il più spesso del tipo della “laminectomia decompressiva”. I pazienti affetti da tale sindrome vengono, solitamente, differenziati in due distinti gruppi. Nel primo gruppo sono compresi: • pazienti in cui l'intervento chirurgico non era indicato;
• pazienti nei quali l'intervento chirurgico eseguito non ha raggiunto l'obiettivo fissato, anche se correttamente eseguito. Nel secondo gruppo sono compresi, invece, quei pazienti che hanno ricevuto un intervento chirurgico incompleto dal punto di vista tecnico. Appare, quindi evidente come il caso di cui si discute possa essere inquadrato, con criterio di certezza, nel primo gruppo.
Questa affermazione conduce alla logica valutazione che esiste un chiaro nesso di causalità tra
l'intervento chirurgico eseguito in data 03.08.2010 e la presenza della suddetta sindrome neurologica deficitaria accertata.
Il CTU così conclude: “Le cause dell'attuale sintomatologia lamentata dal sig. è data dalla Pt_1
Back Surgery Syndrome. (…) non è da ritenersi corretta sia l'indicazione all'intervento Pt_2 chirurgico, per l'esiguità della sintomatologia presentata, che l'esecuzione dello stesso atto chirurgico che ha lasciato un evidente residuo di materiale discale (residuo non recidiva) il quale rappresenta la causa principale dei postumi rilevati in corso della visita specialistica. Inoltre, è descritta una discectomia L3-L4 che è smentita dalle varie RMN eseguite successivamente all'intervento. (…). I postumi allo stato riferibili causalmente al comportamento censurabile dei sanitari dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro, determinati dalla incompleta discectomia L4-L5, concretizzano un danno biologico di natura iatrogena, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé per sé considerata, che sulla base dei di usuale Pt_3 consultazione medico legale può essere quantificato nella misura del 7 %. Per quanto attiene il danno temporaneo di natura iatrogena, l'I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) è stata di giorni 20
(venti), mentre l'I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) è stata di ulteriori 30 giorni (trenta), valutabili ad un tasso medio del 50%, come sintesi di un periodo più lungo a scalare”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, pertanto, può dirsi accertata la condotta colposa della struttura ospedaliera presso la quale è stato compiuto l'intervento chirurgico stigmatizzato dal
C.T.U, intervento che ha provocato a danno dell'attore le conseguenze infortunistiche lamentate in questa sede e delle quali l'istante ha chiesto il ristoro, dovendosi ritenere assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Facendo propria la quantificazione del danno risarcibile di natura iatrogena operata dal CTU Prof.
lo scrivente Tribunale ritiene di dover riconoscere in favore dell'attore una Persona_1
Invalidità Temporanea Totale di giorni 20 e una ITP pari a 30 giorni nella misura del 50%, nonché la sussistenza di postumi di natura permanente nella misura percentuale del 7% di danno biologico.
Nel tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, facendo riferimento al “valore punto” e all'età del danneggiato al momento del fatto (35 anni), il danno risarcibile è pari a € 17.570,05, di cui € 11.211,57 per danno biologico permanente, € 1.966,30 per danno biologico temporaneo (di cui € 1.123,60 per ITT ed € 842,70 per ITP al 50%), € 4.392,18 per danno morale (riconosciuto nella misura di 1/3 del danno biologico liquidato).
Vertendosi, poi, in materia di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento si fanno decorrere dalla data dell'evento (03.08.2010), trattandosi di risarcimento del danno da illecito aquiliano. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi
(ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino alla data del sinistro, deve essere poi rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Da ultimo, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell Parte_1 [...]
nonché di e , così provvede: Controparte_6 CP_2 Controparte_3
- per le ragioni esposte in parte motiva, dichiara la responsabilità della convenuta
[...]
per i danni patiti dall'attore; Controparte_6
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1
complessivo di € 17.570,05, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta in ragione della statuita soccombenza.
, 12.12.2025. CP_7
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5389/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Piccolo, Parte_1 C.F._1
C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
RA (CE) alla via Abate Roffredo n. 32 (pec: Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Iannacone (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Venafro (IS) alla Strada Prov. Conca
Casale n. 21/E (pec: Email_2
CONVENUTA
E
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Biasiello (C.F. CP_2 Controparte_3
ed LE AN (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei difensori sito in Venafro (IS) alla via Vittorio Alfieri n. 67 (pec:
Email_3 Email_4
CONVENUTI
NONCHÈ
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Guido Foglia (C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5
) e GO ZO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._7 C.F._8 presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Napoli alla piazzetta Ascensione, 10 (pec:
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TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti Parte_1
dell nonché dei sanitari e al Controparte_6 CP_2 Controparte_3
fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'errata ed insufficiente condotta tenuta dai sanitari in occasione dell'intervento chirurgico di emilaminectomia destra a cui
è stato sottoposto presso il “S.S. Rosario” di Venafro in data 03.08.2010, previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata ed omissiva dei sanitari e l'evento post- traumatico occorso all'istante.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1
territoriale del Giudice adito e l'assoluta genericità della domanda proposta, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le asserite condotte nosocomiali così come invocato dall'attore.
Si costituivano in giudizio il dott. ed il dott. i quali eccepivano CP_2 CP_3 CP_3
l'assoluta correttezza del proprio operato nella circostanza de qua, insistendo per l'integrale rigetto della pretesa attorea e chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzati a chiamare in causa l
[...]
, quale assicuratore professionale. CP_4 Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo e disponeva il relativo differimento della prima comparizione. Si costituiva, pertanto, l' chiedendo, in via principale, il Controparte_4
rigetto delle domande proposte nei confronti dei convenuti chiamanti in causa e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva e, in via subordinata, in caso di accertamento di eventuale obbligo risarcitorio in capo agli assicurati, il contenimento dell'obbligo indennitario nei limiti del massimale disponibile e della franchigia di cui all'azionata polizza.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del giudice assegnatario in data 20.3.25, all'udienza del 03.06.2025, celebrata in presenza, dopo ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025 e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: il sig. , in Parte_1
data 03.08.2010 si sottoponeva ad intervento chirurgico presso la U.O.C di Ortopedia dell'Ospedale
S.S. Rosario di Venafro per l'eliminazione di un'ernia lombare. In data 06.08.2010 il sig. Pt_1
veniva dimesso con diagnosi di “erniectomia L4-L5 e con consiglio di indossare busto ortopedico”.
La sintomatologia persisteva nonostante la conclusione della prescritta terapia antinfiammatoria e, pertanto, l'istante effettuava ulteriori esami radiografici e accessi nosocomiali. In data 08.09.2010 il sig. praticava RMN di controllo, la quale evidenziava “esiti di discectomia parziale L4-L5 a Pt_1
destra, con persistenza di protusione discale posteriore a tale livello, la quale determina aspetto rigonfio delle relativa tasca radicolare”. Asseriva, dunque, l'attore la non correttezza dell'intervento chirurgico cui i sanitari lo avevano sottoposto e il carattere non risolutivo dello stesso con riferimento alle problematiche pregresse lamentate.
Ai fini dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'odierna fattispecie, e con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per l'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa.
Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del professionista per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Proprio dalla natura contrattuale della responsabilità la
Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Un., n. 577 dell'11/01/2008; Cass. Sez. III, n. 1538 del 26/01/2010). È stato anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. III, n.
20904 del 12/09/2013). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. È onere della struttura e/o del sanitario provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove si intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. III,
n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. III, n. 3492 dell'11/03/2002; Cass. Sez. III, n. 10297 del
28/05/2004).
Fatte queste premesse in punto di diritto, con riguardo alla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale risulta rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte sanitarie colpose, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e affidata al CTU Dott. Per_1
le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista
[...]
logico e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Innanzitutto, il CTU nel suo elaborato così ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dall'attore, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico- legale: “Il sig. si ricoverava in data 2 agosto 2010 presso la U.O.C. di Ortopedia Pt_1 dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro. All'ingresso l'esame neurologico evidenziava “dolore del tratto lombare che si irradia lungo la superficie posteriore della coscia dx. AS (+) a destra a
90°. Riflesso rotuleo presente. Iporeagenti i R. achilleo e medio-plantare. D (+) a dx (-) a sin”. Il giorno successivo era sottoposto ad intervento di flavectomia allargata ed erniotomia L3-L4 ed L4-
L5, così descritto “incisione mediana…si scheletrizza la doccia paravertebrale destra, si reperta il disco L3-L4 in scopia flavectomia allargata e presenza di protusione… che… di L4 erniectomia allargata ai dischi L4-L5 e si reperta notevole ...di tessuto polposo. Erniectomia discale L4-L5.
Sutura a strati”. Dalla cartella clinica non emergono notizie circa il decorso postoperatorio soprattutto in merito alla sintomatologia dolorosa ed i dati neurologici. In data 6 agosto 2010 il sig. era dimesso con diagnosi di “erniectomia L4-L5 e con consiglio di indossare busto Pt_1 ortopedico”.
Secondo l'Ausiliare “Le problematiche medico legali di questa vicenda sanitaria possono essere racchiuse in due punti sostanziali:
• Il primo consiste nella valutazione della correttezza dell'indicazione e dell'esecuzione dell'intervento chirurgico cui era sottoposto il sig. presso la U.O.C. di Ortopedia Parte_1 dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro;
• il secondo nella valutazione dell'esistenza di un nesso causale tra questa prestazione chirurgica ed il determinismo della sindrome neurologica residuata.
Per quanto attiene al primo aspetto, (…) il primo dato di certezza, costituito dalla storia clinica del
e, soprattutto, dall'esame neurologico preoperatorio, è la base su cui fondare la valutazione Pt_1 circa la correttezza dell'indicazione chirurgica ma, per raggiungere questo fine, occorre far riferimento alle Linee Guida Nazionali emanate per la ottimizzazione della gestione terapeutica delle ernie lombari (acronimo PNLG). Queste linee guida prevedono che l'intervento chirurgico di micro-discectomia vada eseguito soltanto se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) storia clinica che data da molti mesi;
b) inefficacia delle varie terapie sia farmacologiche sia fisiche eseguite;
c) presenza della perfetta concordanza tra la sede anatomica dell'ernia discale e l'obiettività dell'esistenza della reale sofferenza della relativa radice nervosa dall'ernia compressa. Questo ultimo requisito, la cosiddetta “congruità clinico-radiologica” rappresenta quello più importante per ottenere il miglior risultato chirurgico! Se si riportano questi dati al caso in discussione, si rileva che l'esame neurologico annotato all'ingresso (segno del Laségue positivo a destra a 90°; riflesso rotuleo presente ed achilleo ipo-reagente a destra), mal si concorda con l'accertata ernia discale estrusa ed intra-foraminale L4-L5, la quale, per la sua descritta situazione anatomica avrebbe dovuto comprimere sia la radice di L5 sia quella superiore di L4, cioè si sarebbe dovuto accertare sia la presenza di un deficit dell'EPA di destra sia la riduzione del relativo riflesso rotuleo per ottenere il fondamentale requisito della congruità clinico-radiologica. Invece, nell'oggettività della vicenda sanitaria del sig. , questa indispensabile congruità clinico- Pt_1 radiologica non sussiste, se ne deduce, pertanto, che l'indicazione a sottoporlo ad intervento chirurgico risulta essere non solo non corretta ma anche controindicata. Valutata la non corretta indicazione chirurgica, si deve procedere alla valutazione della correttezza di esecuzione dell'atto chirurgico. (…). Innanzitutto, l'intervento in discussione è stato condotto senza l'ausilio doveroso del microscopio operatorio (ausilio oramai indispensabile, non a caso si individua questo atto chirurgico con il termine di micro-discectomia). I successivi steps soggetti a critica sono: 1) non è stato eseguito il reperagé radiologico per stabilire l'esatta sede cutanea su cui procedere all'incisione, cioè il reperagé dell'esatta sede del disco da aggredire;
2) è descritto in modo confuso lo step che prevede la flavectomia dell'esatto spazio discale, previa artrectomia mediale e previa la relativa inter-laminectomia; 3) non è decisamente descritto lo step che prevede la delicata mobilizzazione della radice nervosa, compressa dall'ernia discale estrusa, per visualizzare la cupola erniaria;
4) non è descritto lo step indispensabile dell'incisione del ligamento longitudinale posteriore, il quale, normalmente, ricopre la cupola erniaria, dal momento che l'ernia non è stata descritta come extraligamentosa;
5) non è descritto lo svuotamento del contenuto discale;
6) è descritta una discectomia L3-L4 che è smentita dalle varie RMN di controllo eseguite successivamente. Tutte queste criticità, facilmente rilevabili da occhi esperti di tale tipo di chirurgia vertebrale, permettono di valutare un tale intervento chirurgico come condotto con tecnica chirurgica non corretta e decisamente non ottimale dal momento che al livello discale L4-
L5, quello operato, è residuato un evidente materiale discale come testimoniato dal fatto che nella RMN di controllo eseguita un mese dopo, è ancora presente! Il riscontro di materiale discale nella stessa sede dell'intervento chirurgico, infatti, depone, a rigore scientifico, per l'esistenza di una incompleta rimozione di materiale discale, permettendo la definizione di “residuo discale” e non di recidiva di ernia discale (…).
Afferma, quindi, il prof. che la “prestazione professionale erogata al sig. da Per_1 Parte_1 parte degli Ortopedici dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro appare, decisamente censurabile in quanto: a) non è stata corretta sia l'indicazione a sottoporlo alla terapia chirurgica che
l'esecuzione dello stesso atto chirurgico;
b) è stata causa del persistere di un evidente residuo di materiale discale (residuo non recidiva) il quale rappresenta la causa principale del danno neurologico accertato in corso della visita specialistica. Le conclusioni diagnostiche della visita specialistica eseguita son state quelle di una modesta failed back surgery sindrom con interessamento contemporaneo della radice nervosa destra di L5. Con il termine di Failed Back
Surgery Syndrome (FBSS) si indica, in neurochirurgia, quel complesso di sintomi neurologici che fa seguito ad uno o più interventi microchirurgici condotti sulla colonna vertebrale lombare, per correggerne patologie degenerative disco-artrosiche, il più spesso del tipo della “laminectomia decompressiva”. I pazienti affetti da tale sindrome vengono, solitamente, differenziati in due distinti gruppi. Nel primo gruppo sono compresi: • pazienti in cui l'intervento chirurgico non era indicato;
• pazienti nei quali l'intervento chirurgico eseguito non ha raggiunto l'obiettivo fissato, anche se correttamente eseguito. Nel secondo gruppo sono compresi, invece, quei pazienti che hanno ricevuto un intervento chirurgico incompleto dal punto di vista tecnico. Appare, quindi evidente come il caso di cui si discute possa essere inquadrato, con criterio di certezza, nel primo gruppo.
Questa affermazione conduce alla logica valutazione che esiste un chiaro nesso di causalità tra
l'intervento chirurgico eseguito in data 03.08.2010 e la presenza della suddetta sindrome neurologica deficitaria accertata.
Il CTU così conclude: “Le cause dell'attuale sintomatologia lamentata dal sig. è data dalla Pt_1
Back Surgery Syndrome. (…) non è da ritenersi corretta sia l'indicazione all'intervento Pt_2 chirurgico, per l'esiguità della sintomatologia presentata, che l'esecuzione dello stesso atto chirurgico che ha lasciato un evidente residuo di materiale discale (residuo non recidiva) il quale rappresenta la causa principale dei postumi rilevati in corso della visita specialistica. Inoltre, è descritta una discectomia L3-L4 che è smentita dalle varie RMN eseguite successivamente all'intervento. (…). I postumi allo stato riferibili causalmente al comportamento censurabile dei sanitari dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro, determinati dalla incompleta discectomia L4-L5, concretizzano un danno biologico di natura iatrogena, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé per sé considerata, che sulla base dei di usuale Pt_3 consultazione medico legale può essere quantificato nella misura del 7 %. Per quanto attiene il danno temporaneo di natura iatrogena, l'I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) è stata di giorni 20
(venti), mentre l'I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) è stata di ulteriori 30 giorni (trenta), valutabili ad un tasso medio del 50%, come sintesi di un periodo più lungo a scalare”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, pertanto, può dirsi accertata la condotta colposa della struttura ospedaliera presso la quale è stato compiuto l'intervento chirurgico stigmatizzato dal
C.T.U, intervento che ha provocato a danno dell'attore le conseguenze infortunistiche lamentate in questa sede e delle quali l'istante ha chiesto il ristoro, dovendosi ritenere assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Facendo propria la quantificazione del danno risarcibile di natura iatrogena operata dal CTU Prof.
lo scrivente Tribunale ritiene di dover riconoscere in favore dell'attore una Persona_1
Invalidità Temporanea Totale di giorni 20 e una ITP pari a 30 giorni nella misura del 50%, nonché la sussistenza di postumi di natura permanente nella misura percentuale del 7% di danno biologico.
Nel tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, facendo riferimento al “valore punto” e all'età del danneggiato al momento del fatto (35 anni), il danno risarcibile è pari a € 17.570,05, di cui € 11.211,57 per danno biologico permanente, € 1.966,30 per danno biologico temporaneo (di cui € 1.123,60 per ITT ed € 842,70 per ITP al 50%), € 4.392,18 per danno morale (riconosciuto nella misura di 1/3 del danno biologico liquidato).
Vertendosi, poi, in materia di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento si fanno decorrere dalla data dell'evento (03.08.2010), trattandosi di risarcimento del danno da illecito aquiliano. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi
(ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino alla data del sinistro, deve essere poi rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Da ultimo, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell Parte_1 [...]
nonché di e , così provvede: Controparte_6 CP_2 Controparte_3
- per le ragioni esposte in parte motiva, dichiara la responsabilità della convenuta
[...]
per i danni patiti dall'attore; Controparte_6
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1
complessivo di € 17.570,05, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta in ragione della statuita soccombenza.
, 12.12.2025. CP_7
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli