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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 13209/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Capo d'Africa n. 29/B, presso lo studio dell'avv. Bruno Nigro
), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1 attrice;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Pinerolo (TO), CP_1 C.F._1
Via Trieste n. 8, presso lo studio dell'avv. Sabrina Riccardi
( , che lo rappresenta e difende per delega Email_2 in atti;
convenuto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… dichiarare la nullità del contratto di cui in narrativa, del 24.02.2016, e comunque accertare che nulla deve a;
Parte_1 CP_1 conseguentemente revocare il decreto opposto;
2. in subordine, accertato e dichiarato il carattere usurario e la conseguente nullità della clausola relativa al premio pari al 100% del capitale mutuato, revocare il decreto opposto;
3. in ulteriore subordine, accertato e dichiarato che la somma di € 200.000 non è quella contrattualmente dovuta stante la intervenuta modificazione del contratto, revocare il decreto
1 opposto;
4. con vittoria -in ogni caso- di spese, diritti, onorari aumentati del 30% ricorrendo i presupposti di cui al D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, art.1 lett. b. rimborso spese generali ex
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del procuratore antistatario”;
Convenuto: “ Nel merito
In via principale: rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
9272/2021 del 21.12.2021 concesso dal Tribunale Ordinario di Torino e, in ogni caso, accerta-re che il sig. è creditore nei confronti della di € CP_1 Parte_1
200.000,00 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore del sig. ; CP_1
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, con-dannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore del sig. della somma di € 200.000,00 (ovvero quella CP_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9272/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 200.00,00 (oltre interessi e spese della procedura), in adempimento all'”accordo di investimento” del 24/02/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Più precisamente, a fondamento della domanda monitoria, ha allegato: CP_1
- che, in data 24/02/2016, aveva concluso un “accordo di investimento” con la
[..
[...] [
(“Manager”), società rappresentata da che Controparte_2 Parte_2 necessitava di fondi per avviare un progetto denominato “Eurocarbon” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), “avente come obiettivo la costruzione e l'allestimento di una fabbrica per la produzione di fibra di carbonio di seconda generazione in Europa” (cfr. all. A al contratto del
24/05/2016 - cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
- che, in forza di tale accordo, in data 23/03/2016, aveva versato alla WE
HO LT -società di Asset Management deputata a gestire il contratto di investimento del
24/02/2016 (cfr. art.
2.4 e 2.5 del contratto del 24/05/2016 - cfr. doc. 1 fasc. monitorio)- la somma di € 100.000,00, mediante bonifico bancario (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- che, in base agli accordi contrattuali, la (“Manager”), a far data Parte_1 dalla fine di marzo 2016, avrebbe dovuto iniziare a restituirgli la somma di € 100.000,00, mediante rate mensili di € 10.000,00; inoltre, entro gennaio 2017, la Parte_1 avrebbe dovuto versargli, in un'unica soluzione, il “premio dell'investimento finanziario” pari al
100% del capitale (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
- che ciò non si era verificato ed anche i tentativi di escutere la società garante (St.
ME IN SP) non avevano sortito effetto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio);
- che la garante St. ME IN SP era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 6/07/2018 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
Sulla base di tali allegazioni e produzioni, il Tribunale di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo n. 9272/2021, a cui la si è opposta, chiedendone la revoca, Parte_1 per i seguenti motivi:
- gli effetti dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 vanno riconosciuti unicamente nei confronti di e della WE HO LT, “vere parti contraenti”, CP_1 essendo la un “semplice intermediario nella transazione” (cfr. cit. p. Parte_1 Parte_1
9);
- nullità dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 -da qualificarsi quale mutuo di scopo- essendosi verificata “una oggettiva deviazione dello scopo concordato … in quanto la somma mutuata è stata in realtà destinata ad una mera finalità speculativa mediante la previsione di un premio che costituiva il vero risultato di tutta l'operazione” (cfr. cit. p.10);
- intervenuta modifica dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 in data 29-
30/04/2016, ove è stato previsto che la “Manager” ) restituirà l'importo Parte_1 investito a “in un'unica soluzione, aumentato del 50%, entro 40 giorni CP_1
3 dall'avvio delle attività, avvenuta in data 4 aprile 2016” e che (“Investor”) “si CP_1 impegna a riconoscere al Manager una free pari al 20% … del profitto, cioè € 10.000,00 … da versare entro cinque giorni dall'incasso di € 150.000,00” (cfr. doc. 3 fasc. att.); conseguentemente, “pare evidente che la pretesa del sig. possa ammontare al CP_1 massimo a € 140.000 (salvo quanto infra a proposito del tasso usurario)” (cfr. cit. p. 7);
- prescrizione degli interessi ex art. 2948 Cc, i quali, “ai sensi del contratto inter partes
(come modificato) avrebbero dovuto essere corrisposti il 15 maggio 2016”; sono, dunque,
“trascorsi oltre cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili (salvo quanto infra a proposito del tasso usurario)” (cfr. cit. p. 7);
- usurarietà degli interessi, pattuiti sotto forma di “premio dell'investimento finanziario”, sia con riferimento all'”accordo di investimento” del 24/02/2016 (ove era stato pattuito un compenso per il finanziamento pari al 100% del capitale mutuato, da pagarsi in un'unica soluzione entro 10 mesi) sia con riferimento alla modifica del 29-30/04/2016 (ove è stato pattuito un compenso per il finanziamento pari al 50% del capitale mutuato, da pagarsi in un'unica soluzione entro 40 giorni dal 4/04/2016, salva poi la detrazione di una “fee” del 20% del profitto).
Si è costituto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1 sostenendo che l'”accordo di investimento” del 24/02/2016 non sarebbe qualificabile come mutuo di scopo, essendo stata investita una somma di denaro presso un soggetto terzo, con la promessa di un “ritorno economico” per l'investitore.
Con ordinanza del 3/02/2023 è stata rigettata l'istanza di ex art. 648 Cpc, CP_1 nonché l'ulteriore istanza ex art. 186 bis Cpc, ed è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis Cpc, accettata dal convenuto, ma rifiutata dall'attrice.
La causa è giunta a decisione sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 7/03/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Le parti dibattono, innanzitutto, sulla qualificazione giuridica dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Ritiene il Tribunale che tale contratto debba essere qualificato come promessa di mutuo in favore del terzo, trattandosi di un accordo in forza del quale (promittente CP_1 mutante) si è obbligato a consegnare una somma di denaro (€ 100.000,00) a un terzo -la
WE HO LT, società di Asset Management deputata a gestire il contratto di
4 investimento del 24/02/2016 (cfr. art.
2.4 e 2.5 del contratto del 24/05/2016 - cfr. doc. 1 fasc. monitorio)- su incarico della (promissaria mutuataria), che si è Parte_1 impegnata a restituire la somma mutuata, maggiorata di un compenso per il finanziamento.
Tale compenso (interesse), nel contratto del 24/02/2016, è definito quale “premio dell'investimento” (cfr. art.
3.4 del contratto del 24/02/2016 - cfr. doc. 1 fasc. monitorio), mentre nella modifica del 29-30/04/2016 (sottoscritta da e da CP_1 Controparte_3 in qualità di rappresentante della , come evince dall'intestazione e dal Parte_1 contenuto del documento prodotto - cfr. doc. 3 fasc. att.) si parla di “profitto”, ma, al di là della terminologia utilizzata, è evidente che, in entrambi i casi, si tratta di una remunerazione connessa al capitale prestato -espressa, infatti, in percentuale rispetto al capitale- e non di un rendimento extra connesso a un particolare rischio.
La promessa di mutuo è stata sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio della garanzia da parte della St. ME IN SP (cfr. artt. 2 e 3 dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 - doc. 1 fasc. monitorio).
Avveratasi la condizione sospensiva (rilascio della garanzia da parte della St. ME
IN SP in favore di ), ha dato esecuzione alla promessa e, CP_1 CP_1 mediante bonifico del 23/03/2016, ha consegnato alla WE HO LT la somma di denaro promessa, pari a € 100.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il fatto che la somma mutuata sia stata consegnata a un terzo -come da promessa- non esclude la qualifica giuridica di mutuo, trattandosi soltanto di una modalità di erogazione della somma mutuata.
Ciò premesso, occorre analizzare i motivi di opposizioni articolati dall'attrice.
3. In primo luogo, la ha sostenuto che l'”accordo di investimento” Parte_1 del 24/02/2016 non avrebbe effetto nei suoi confronti, essendo un “semplice intermediario nella transazione” (cfr. cit. p. 9).
Tale difesa non è condivisibile poiché contrasta con gli accordi contrattuali prodotti, da cui emerge che le parti del negozio di cui è causa sono (promittente mutante) CP_1
e la (promissaria mutuataria), che si è obbligata a restituire la somma Parte_1 mutuata, nonostante non l'abbia materialmente ricevuta. In particolare, tale obbligo si evince dall'art.
3.4. dell'”accordo di investimento” del 24/02/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e dalla modifica contrattuale del 29-30/04/2016, ove si legge che “l'importo investito sarà restituito dal Manager” (cioè dalla ), aumentato del 50%, entro 40 giorni dal Parte_1
5 4/04/2016 (cfr. doc. 3 fasc. att.).
4. La ha poi sostenuto che l'”accordo di investimento” del Parte_1
24/02/2016 sarebbe un mutuo di scopo nullo essendosi verificata “una oggettiva deviazione dello scopo concordato” (cfr. cit. p.10).
Al riguardo, va osservato che:
- se è vero che dall'accordo del 24/02/2016 emerge che il prestito di € 100.000,00 era finalizzato all'avvio del progetto “Eurocarbon” elaborato dalla;
Parte_1
- è pur vero che la non ha assunto, nell'ambito del citato Parte_1 accordo, l'obbligazione di realizzare il citato progetto, limitandosi ad obbligarsi a restituire la somma mutuata ed un “premio”.
Non si ravvisa, dunque, la sussistenza di mutuo di scopo, mancando la pattuizione di un'obbligazione di destinazione della somma mutuata e non ravvisandosi uno specifico interesse del promittente mutuante ( ) a una particolare modalità di utilizzazione CP_1 delle somme erogande per un determinato scopo. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, il mutuo di scopo presuppone la sussistenza di uno scopo, comune al finanziatore, il quale, integrando la struttura del negozio, ne ampli la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale -perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale-, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (cfr. Cass. 20552/2020; Cass. 15929/2018).
5. La ha, infine, contestato la debenza del “premio Parte_1 dell'investimento”, dapprima concordato in € 100.000,00 (100% del capitale mutuato) -da pagarsi in un'unica soluzione entro gennaio 2017- e poi ridotto a € 50.000,00 (50% del capitale mutuato) -somma da cui pagarsi in un'unica soluzione entro il 14/05/2016 e da cui detrarre una “fee” di € 10.000,00- (cfr. doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 fasc. att.).
In particolare, l'attrice ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 Cc e il carattere usuraio.
5.1. L'eccezione di prescrizione quinquennale non può essere accolta. Infatti, l'art. 2948
Cc -che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi- si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso
6 del tempo, sicché anche gli “interessi” previsti da tale disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. Conseguentemente, nel caso di specie, avendo le parti pattuito il pagamento dell'interesse (“premio dell'investimento”) in un'unica soluzione non può applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 Cc (non sussistendo il carattere della periodicità), dovendo invece operare la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 Cc.
5.2. L'eccezione di usura è, invece, fondata, atteso che la remunerazione connessa al finanziamento di cui è causa è ampliamente superiore al tasso soglia ex art. 644 c. 3 Cp e art. 2 L. 108/1996 - norma che introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina usura;
in particolare, dal 2011, il tasso soglia
(Tsu) è pari al tasso medio di mercato rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Tegm), aumentato di ¼ e a cui si aggiungono ulteriori quattro punti percentuali (con un limite massimo di 8 punti percentuali di differenza rispetto al Tegm).
Ebbene, posto che nell'anno 2016 il Tsu si aggirava intorno all'8%-15%, a seconda della categoria di credito, nel caso che ci occupa, il superamento è evidente, atteso che:
- le parti hanno, dapprima, convenuto che la dovesse versare, Parte_1 oltre al capitale mutuato (€ 100.000,00), un compenso per il finanziamento pari a ulteriori €
100.000,00 da versarsi “in un'unica soluzione entro e non oltre dieci (10) mesi dall'inizio dell'investimento” (cfr. art.
3.4 dell'accordo del 24/02/2016 - cfr. doc. 1 fasc. monitorio); il Teg inizialmente convenuto era, dunque, del 120% [calcolato secondo la formula:
(interesse/capitale) x (12/mesi) x 100, cioè (100.000/100.000) x (12/10) x 100];
- le parti hanno, poi, optato per la “liquidazione anticipata del finanziamento”, pattuendo un compenso per il finanziamento pari a € 50.000,00 da versarsi “in un'unica soluzione”, entro
40 giorni dal 4/04/2016, cioè entro il 14/05/2016, e da cui detrarre una “fee” di € 10.000,00
(cfr. doc. 3 e 6 fasc. att.); il Teg modificato era, dunque, del 280,77% [calcolato secondo la formula: (interesse/capitale) x (365/giorni) x 100, cioè (40.000/100.000) x (365/52) x 100].
Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza di tutti gli interessi e remunerazioni collegati al finanziamento, stante la gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 Cc.
Ne consegue che ha diritto alla restituzione del solo capitale. Pertanto, il CP_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la deve essere Parte_1 condannata a pagare a la somma di € 100.000,00, oltre interessi ex art. 1284 CP_1
7 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (data del deposito del ricorso monitorio) al saldo.
6. Le spese di lite per la fase di studio e introduttiva, tenuto conto dell'esito della lite, vengono compensate nella misura di ½; la restante metà, liquidata in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022, viene posta a carico di parte attrice.
Le spese della fase di trattazione/istruttoria e decisionale, invece, vengono poste integralmente a carico di parte attrice, tenuto conto del suo rifiuto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis Cpc di cui all'ordinanza del 3/02/2023 (art. 91 c. 1 Cpc), e vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività affettivamente svolta).
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
REVOCA il decreto ingiuntivo Trib. Torino n. 9272/2021;
CONDANNA la a pagare a , per il titolo di cui in Parte_1 CP_1 motivazione, € 100.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale
(deposito del ricorso monitorio) al saldo;
CONDANNA la a rimborsare a : Parte_1 CP_1
- il 50% delle spese di lite per la fase di studio e introduttiva, per un ammontare di €
2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e
Cpa come per legge;
- il 100% delle spese di lite per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, per un ammontare di € 7.088,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva se dovuta e Cpa come per legge;
il restante 50% delle spese di lite per la fase di studio e introduttiva viene compensato tra le parti.
Torino, 15/07/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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