TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1233/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1233/2025 R.G. promossa
1 da nata a [...] il [...], residente in [...], con gli Avv.ti Parte_1
ND DA e AE LI del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara 21 ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale Europa 190, Controparte_1
con l'Avv. PATRIZIA SALIS dell'avvocatura interna alla società, presso il cui indirizzo pec
è elettivamente domiciliata Email_1
resistente
Oggetto: buoni postali fruttiferi – prescrizione.
Conclusioni
(come da ricorso): Pt_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
nel merito in via principale: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi emessi di cui in Parte_1
narrativa, (buono n. 10892232 del valore nominale di € 10.000,00; buono n. 10892233 del valore nominale di €
10.000,00; buono n. 10892234 del valore nominale di € 10.000,00; buono n. 10892235 del valore nominale di €
10.000,00; buono n. 10892236 del valore nominale di € 10.000,00; buono n. 10892237 del valore nominale di €
10.000,00; buono n. 10892238 del valore nominale di € 10.000,00; buono n. 10892239 del valore nominale di €
10.000,00; buono n. 10892240 del valore nominale di € 2.000,00), e così pari ad € 82.000,00 nominali;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare i buoni di cui sopra Controparte_1
e al pagamento a favore di della complessiva somma di € 82.000,00 pari al capitale investito maggiorato del Parte_1
tasso di interesse stabilito nel D.M. di relativa emissione come da condizioni contrattuali previste oltre agli interessi al tasso di mora ed art. 1284, 3° comma c.c. ovvero al tasso legale dalla maturazione sino al soddisfo, maggiorato della rivalutazione
2 monetaria sulla somma liquidabile dalla data del reclamo (6.5.2022) ovvero dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
dichiarare tenuta e come tale condannare parte convenuta alla refusione a favore della sig.ra dei costi sostenuti per il Pt_1
procedimento di mediazione, pari ad € 273,28 per costo di attivazione, ed € 1.477,55 per spese di assistenza legale, di cui si chiede la liquidazione in questo giudizio, o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi di mora ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria di spese esenti anticipate e competenze di causa secondo i parametri di cui al DM 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”, come precisate all'udienza 27.11.2025: “chiedono che in ogni caso la domanda sia qualificata, in via alternativa o CP_ subordinata, anche come risarcitoria sull'assunto che l'operato delle sarebbe in tal caso illegittimo, quindi fonte dell'illecito”.
(come da memoria difensiva): Controparte_1
“Voglia codesto Onorevole Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così decidere: in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex lege dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa.
Nel merito
Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei Titoli oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Con espressa riserva di ulteriori difese, eccezioni, deduzioni a termini di legge.
Spese per legge”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies CPC depositato il 22.9.2025 contro ha chiesto di Controparte_2
accertare il diritto al rimborso di 9 buoni postali fruttiferi sottoscritti il 9.4.2010 per complessivi € 82.000,00
3 presso l'ufficio postale di Vercelli 4, della durata di 18 mesi e con scadenza il 9.10.2011, diritto negato dalla resistente che ha ritenuto che i buoni fossero prescritti quando nella primavera del 2022 ne chiese la Pt_1
liquidazione e il 6.5.2022 propose reclamo contro il diniego.
A sostegno della domanda argomenta: Pt_1
- l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di sottoscrizione dei buoni scadde nel periodo dell'emergenza sanitaria ID (8.10.2021);
- l'art. 343 d.l. 34/2020 prevede che i buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Poiché lo stato di emergenza fu via via prorogato fino al 31.3.2022, i buoni avrebbero potuto essere riscossi entro due mesi successivi a questa data;
- la circostanza che la norma sopra indicata non sia ricompresa tra i termini prorogati dall'art. 16 d.l.
221/2021 non implica che sia inapplicabile anche al restante periodo di emergenza, ma è frutto di un
“cambio di tecnica redazionale della norma”, dato che l'art. 34 d.l. 34/2020 “prevede espressamente la sua applicabilità sino alla cessazione dello stato emergenziale, senza richiedere una sua espressa proroga”. Così argomentando, ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Pt_1
Con decreto del 23.9.2025 è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso al 27.11.2025.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2025 con cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che i buoni postali fruttiferi si prescrissero il
10.10.2021 dato che né nell'art. 1 d.l. 105/2021 né all'art. 16 d.l. 221/2021 è prevista la proroga del termine di cui all'art. 34 d.l. 34/2020.
Alla prima udienza, ritenuta la causa documentale, quindi, matura per la decisione, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è infondata.
4 1. Disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono:
a) art. 8 D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”;
b) punto 1 delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020: “In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
c) art. 343 d.l. 34/2020 (convertito con modificazioni in l. 77/2020): “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.”;
d) art. 6 d.l. 105/2021 (convertito con modificazioni in l. 126/2021): “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. Nell'allegato A non vi è menzione del termine di cui al punto c);
e) art. 161 d.l. 221/2021 (convertito con modificazioni in l. 11/2022): “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”. Nell'allegato A non vi è menzione del termine di cui al punto c).
2. AL sostiene che la mancata inclusione del termine di cui all'art. 343 d.l. 34/2020 tra gli allegati alle fonti normative indicate alle lettere d) ed e) sia il frutto di un “cambio di tecnica redazionale della norma” dal momento che “Il D.L. 221/21, diversamente dai precedenti, ha infatti richiamato solo le norme che, in virtù della loro formulazione, necessitavano di proroga espressa” (pag. 9 ricorso) e “l'efficacia temporale dell'art. 34 del D.L. 19.5.2020 è definita dalla norma stessa, che prevede espressamente la sua applicabilità sino alla cessazione dello stato emergenziale, senza richiedere una sua espressa proroga” (pag. 8).
5 3. L'argomento è infondato perché:
a) le disposizioni normative come l'art. 343 d.l. 34/2020 e le successive sopra elencate che la prima hanno richiamata e con cui fu differito il termine di esigibilità di buoni postali fruttiferi durante l'emergenza
ID, sono norme eccezionali agli effetti di cui all'art. 14 preleggi, quindi, inapplicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati;
b) il fatto che il termine di cui all'art. 343 d.l. 34/2020 non sia più stato differito a partire dal d.l. 105/2021 non può essere considerato come “cambio di tecnica redazionale della norma” tautologicamente affermato ma non sostenuto da alcun criterio di interpretazione delle fonti del diritto;
c) ritenere “illegittimo” applicare l'art. 343 d.l. 34/2020 fino al 31.7.2021 sebbene lo stato d'emergenza sia stato prorogato fino al 31.3.2022 “in quanto in contrasto con il tenore letterale della norma che fissa la sua efficacia temporale per tutta la durata del periodo di emergenza ID” (pag. 9 ricorso) trascura il seguente dato letterale: ossia che la norma in questione non fissa l'efficacia temporale “per tutta la durata del periodo di emergenza”, ma al “periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020” valevole per
“per 6 mesi dalla data del presente provvedimento” (31.1.2020). Il fatto che: 1) nell'art. 34 vi sia riferimento specifico allo stato di emergenza deliberato il 31.1.2020; 2) il termine di cui all'art. 343 in seguito sia stato differito;
3) a partire dal d.l. 105/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali prescritti non sia più stato differito, è frutto di scelta legislativa per cui vale il principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;
d) la circostanza che “Il D.L. 221/21, diversamente dai precedenti, ha infatti richiamato solo le norme che, in virtù della loro formulazione, necessitavano di proroga espressa” (pag. 9 ricorso) si fonda sul presupposto secondo cui se il legislatore “avesse inteso impedire l'applicazione dell'art 34 al periodo successivo al 31.7.2021, avrebbe dovuto abrogarlo o sospenderne l'efficacia proprio in ragione della sua formulazione che dettava una regola applicabile per tutti i buoni postali il cui termine di prescrizione scadeva nel periodo di emergenza ID” (ibidem).
Il presupposto è erroneo perché trascura quanto si è detto al par. c) punto 1, ossia che nell'art. 34 vi è riferimento specifico allo stato di emergenza deliberato il 31.1.2020 e della durata di 6 mesi da questa data, tanto che in successivi d. lgs. quel riferimento temporale è stato differito.
6 Anzi, la convergenza tra quest'ultimo dato letterale, l'espressa proroga del termine di esigibilità dei buoni postali prescritti durante la pandemia fino al d.l. 105/2021 e la mancata inclusione di quel termine a partire da questa fonte è chiaro indice del fatto che, fintanto che il legislatore volle prorogare quel termine, lo disse espressamente, salvo poi non includerlo tra i termini differiti quando, pur perdurando lo stato d'emergenza, per scelta legislativa questo fu ritenuto compatibile con la possibilità di far valere il diritto alla riscossione dei buoni postali fruttiferi.
4. Pertanto, quando il 6.5.2022 (unica data certa agli atti del presente giudizio – doc. 2 ricorrente) Pt_1
propose reclamo avverso il diniego al rimborso opposto da , non poteva essere utilmente Controparte_1
invocato il termine di esigibilità ex art. 343 d.l. 34/2020 come successivamente differito, perché:
- i buoni furono sottoscritti il 9.4.2010 per la durata di 18 mesi;
- i buoni scaddero il 9.10.2011;
- il decennio del termine di prescrizione, decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo, si concluse il 10.10.2021;
- dopo l'art. 111 d.l. 52/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali fruttiferi non fu più differito: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021” (cfr. punto 22 dell'allegato 2 in cui è indicato il termine ex art. 34 d.l. 34/2020).
In conclusione, il termine di prescrizione spirato al 9.10.2021 non beneficiava di alcun termine di esigibilità differito rispetto a questa data, perché sia il d.l. 105/2021 sia il d.l. 221/2021 non menzionano l'art. 343 d.l.
34/2020.
Per questi motivi
la domanda della ricorrente è infondata.
Spese di lite.
La novità della questione trattata, dimostrata dalla scarsità di precedenti di merito, non citati negli atti
7 Controparte_1 difensivi ad eccezione della sola pronuncia della Corte d'appello di Torino menzionata da all'udienza di discussione, è motivo di compensazione per intero delle spese di lite tra l
CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1233/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- RIGETTA la domanda di Parte_1
- SPESE di lite interamente compensate tra le parti ex art. 922 CPC.
Vercelli, 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari