Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/12/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice monocratico per le pensioni
IA AR
ha pronunciato la seguente sentenza 369/2025 nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69356 del registro di segreteria, proposto dalla signora D. M. M., nata a [...], elettivamente domiciliata in Palermo, alla Piazza Virgilio n. 4, presso gli avvocati UL SC di TE (C.F. [...]) manca e LV RD (C.F. [...]; avvsilviacordova@legalmail.it);
contro
- l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G.
RI (c.f. [...];
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (c.f.
[...];
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in
Palermo, presso l’Avvocatura dell’Istituto sita in via M. Toselli n. 5
(fax 0917798749);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udite le parti, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora MI LB, come da verbale;
premesso in fatto
1. L’odierna ricorrente, titolare della pensione OMISSIS, in data 19 febbraio 2022, inoltrava alla competente sede INPS un’istanza volta ad ottenere, quale soggetto inabile, ex art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, gli assegni per il nucleo familiare, con decorrenza 20 febbraio 2017.
2. Con comunicazione del 14 aprile 2022, l’ente previdenziale informava l’istante dell’attribuzione del beneficio, calcolato a decorrere dal 19 febbraio 2022 (e non dalla data indicata in sede di domanda amministrativa).
3. La signora D. M., quindi, promuoveva il presente giudizio al fine di far accertare che la propria inabilità, dipendente dalle patologie ipertensione arteriosa, spondiloartrosi e severo deficit visivo, era già insorta alla data del 20 febbraio 2017 (o in altra data anteriore a quella riconosciuta, da accertarsi in corso di causa, mediante CTU), con conseguente diritto ad una diversa e più favorevole decorrenza del beneficio e al pagamento delle spettanze arretrate.
4. L’INPS, in data 15 marzo 2024, faceva pervenire una memoria in cui rappresentava di aver richiesto, d’ufficio, un ulteriore parere sanitario, inserendo una nuova domanda di trattamento di famiglia finalizzata ad un eventuale intervento in autotutela, con l’espressa specificazione che la decorrenza della richiesta era quella originariamente indicata dalla pensionata.
5. All’udienza del 28 marzo 2024, su concorde richiesta delle parti, il G.U. rinviava la trattazione della causa in attesa di conoscere l’esito della rivalutazione sanitaria.
6. All’udienza dell’8 ottobre 2024, il rappresentante dell’INPS comunicava che era stata confermata la precedente decorrenza e il G.U., quindi, onerava l’amministrazione del deposito della relativa documentazione concedendo un termine per note.
7. L’amministrazione, in data 6 dicembre 2024, provvedeva alla trasmissione del verbale della visita medica e degli atti concernenti il pagamento degli arretrati sulla base della decorrenza contestata dalla ricorrente.
8. In esito all’udienza del 22 maggio 2025, il G.U., ravvisata la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio, adottava l’ordinanza n. 83/2025, con cui affidava al Collegio Medico Legale presso questa Sezione l’incarico di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
“a. Il Collegio medico dovrà, in primo luogo, chiarire se, alla data del 20 febbraio 2017, la signora D. M. si trovasse o meno nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell’art.
2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153;
b. Diversamente, si chiede di precisare se tale condizione sia insorta nell’intervallo di tempo intercorrente dal 20 febbraio 2017 al 19 febbraio 2022, specificando, in tal caso, la data a partire dalla quale si è accertata la presenza del requisito dell’inabilità;
c. Il Collegio, infine, nel caso di risposta positiva ad uno dei due quesiti sopra formulati, dovrà indicare la decorrenza del beneficio spettante alla ricorrente”.
9. L’organo di consulenza trasmetteva il parere richiesto in data 4 novembre 2025, rispondendo negativamente ai primi due quesiti, con conseguente venir meno della necessita di pronunciarsi sul terzo.
10.All’udienza del 18 dicembre 2025, l’avvocato RI, per l’INPS, confermava le precedenti difese e chiedeva che il giudizio fosse posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente a ottenere una più favorevole decorrenza dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153 (cfr., sulla sussistenza della giurisdizione contabile le sentenze di questa Sezione n. 798/2022 e n. 450/2023 e, per la ricostruzione della disciplina di riferimento, anche la decisione n. 2/2024 della Sezione Campania).
2. La questione controversa, più precisamente, attiene alla data in cui deve essere considerare insorto in capo alla ricorrente il requisito sanitario consistente “nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, richiesto dal comma 8 della disposizione citata e richiamato anche dai precedenti commi 2 e 6.
Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza contabile ha chiarito che lo stato di inabilità non può essere presunto con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età né può essere collegato all’impossibilità di iscrizione al collocamento (cfr. la pronuncia n.960/2022 della Sezione Campania e la giurisprudenza di legittimità ivi citata).
3. Nel caso di specie, l’assegno è stato riconosciuto con decorrenza dalla data della domanda, mentre la ricorrente ha chiesto che venga retrodatato al 20 febbraio 2017, ritenendo di trovarsi, già a quella data, nella condizione di assoluta impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
4. Tale pretesa, alla luce del condivisibile approdo cui è giunto il C.T.U., non è fondata.
Il Collegio medico, infatti, ha esaurientemente illustrato come non vi sono elementi che dimostrino la sussistenza in capo alla signora D. M.
di una situazione di inabilità in una data anteriore a quella individuata in sede amministrativa.
Più nel dettaglio, il C.M.L. evidenziava l’esiguità della documentazione prodotta, consistente in certificazioni risalenti al 2019 e al 2020, la quale peraltro attestava disturbi quali “noduli tiroidei in eutiroidismo – comorbidità; ipertensione arteriosa, ipovitaminosi D, lieve I.R. (insufficienza renale)”, il primo non inficiante la funzionalità dell’organo e gli altri compensabili con adeguata terapia o non supportati da adeguati riscontri di laboratorio, e, nel loro complesso, non integranti un quadro clinico idoneo a configurare il presupposto sanitario di accesso al beneficio.
4.1. In definitiva, sulla scorta del richiamato parere medico – legale, che appare congruamente motivato, basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, l’individuazione della decorrenza del beneficio da parte dell’INPS risulta corretta ed immune da censure (cfr. le sentenze della Sezione Abruzzo n.
570/2010 e n. 35/2011).
5. In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
6. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate Si dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l’annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.
Così provveduto, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice consigliere IA AR
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,18 dicembre 2025 Pubblicata il 19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.M.M. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo,19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)