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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 17/01/2025 nel procedimento portante il n. 858 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Cosma Romano parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Concetta Parafioriti, Federica Bastone e Marica Onda parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività di docenza presso l sito in Bra in forza di Controparte_2 contratto a tempo determinato, impugnava il provvedimento del 29/3/2024 con il quale Cont l gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni
5 con privazione della retribuzione, deducendone l'illegittimità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che rilevava l'infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
La controversia veniva istruita con l'interrogatorio libero del ricorrente;
indi, disposta l'istruttoria orale, all'odierna udienza di discussione il difensore di parte istante, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alla domanda.
Tanto precisato, giova osservare che ad avviso della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
1 l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ. n.
12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n. 2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia alla domanda preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia alla domanda, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
Stante nondimeno l'accordo tra le parti in ordine al suddetto profilo, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e il , Controparte_1 per intervenuta rinuncia alla domanda espressa da parte istante.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Asti, 17/01/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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