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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21371/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNETTI ANNA e dall'avv. CAPUTO Parte_1
LARA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CANOVA MASSIMO, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per parte resistente: come da memoria di costituzione
Per il P.M.
Nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 07/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 37, parte I, serie – del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 10/02/2023, omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 29/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55; chiedeva altresì che parte convenuta fosse condannata alle spese di giudizio, allegando che non era stato depositato ricorso congiunto per opposizione di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma richiedendo la compensazione delle spese di giudizio, allegando di non aver acconsentito al deposito di un ricorso congiunto in ragione della pendenza di altre questioni economiche tra le parti.
All'udienza del 23/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente, e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti. Giusto il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., infatti, le spese seguono la soccombenza, e nel caso di specie vi è coincidenza delle domanda delle parti, non risultando il convenuto in alcun modo soccombente:
pagina 2 di 3 quest'ultimo, infatti, si è costituito e non si opposto alla domanda del ricorrente, aderendo alla medesima, né possono rilevare altre diverse considerazioni in merito alle scelte processuali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21371/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNETTI ANNA e dall'avv. CAPUTO Parte_1
LARA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CANOVA MASSIMO, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per parte resistente: come da memoria di costituzione
Per il P.M.
Nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 07/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 37, parte I, serie – del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 10/02/2023, omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 29/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55; chiedeva altresì che parte convenuta fosse condannata alle spese di giudizio, allegando che non era stato depositato ricorso congiunto per opposizione di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma richiedendo la compensazione delle spese di giudizio, allegando di non aver acconsentito al deposito di un ricorso congiunto in ragione della pendenza di altre questioni economiche tra le parti.
All'udienza del 23/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente, e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti. Giusto il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., infatti, le spese seguono la soccombenza, e nel caso di specie vi è coincidenza delle domanda delle parti, non risultando il convenuto in alcun modo soccombente:
pagina 2 di 3 quest'ultimo, infatti, si è costituito e non si opposto alla domanda del ricorrente, aderendo alla medesima, né possono rilevare altre diverse considerazioni in merito alle scelte processuali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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