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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19/3/2025, nella causa avente n. 2682/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, (C.F. ) nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Dal Canto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cecina (LI) in Piazza della Libertà n. 12, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva e Controparte_1
(C.F.: ) con sede legale in RR (GR) via Garibaldi, n. 14, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Moroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (LI) C.so Matteotti n. 136, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 699/2023 (RG 1733/2023), emesso il 26 giugno 2023 dal Tribunale di Livorno, e notificato all'opponente il 3 agosto 2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma complessiva di € 36.300,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento della fattura n. 26 del
1 31/5/2023 emessa per il saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati nel cantiere sito in Cecina, Via della Macchia.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta rappresentando i seguenti motivi:
- inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, violazione dell'art. 634, secondo comma, c.p.c., mancanza di prova scritta, di certezza e di liquidità del credito;
- inesistenza della pretesa creditoria per aver già saldato tutto, indeterminatezza del credito per mancanza di prova e di specificità della fattura, non debenza degli interessi di cui al D.lgs. 231/2022.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le ragioni sopra esposte, 1) in via preliminare, dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei requisiti previsti dagli art. 633 I comma e 634 II comma c.p.c. e per l'effetto dichiararlo nullo
e/o revocarlo in toto;
2) nel merito, revocare, comunque, il decreto ingiuntivo di pagamento n. R.G., pagamento n. 1733/2023 R. G. emesso dal Tribunale di Livorno in data 26.06.2023 per l'insussistenza del credito con esso azionato e così dichiarare che Cont nulla è dovuto dalla sig.ra alla per i titoli per Parte_1 Controparte_1 cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese, e competenze professionali per
l'assistenza in giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura di legge (15%), C.N.A. (4%) ed Iva (22%)”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.
Tribunale di Livorno adito, contrariis rejectis: In via preliminare: Accertato che
l'opposizione promossa ex adverso ha finalità meramente dilatoria, utile esclusivamente per procrastinare il pagamento dell'importo dovuto, e che la stessa non
è fondata né su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione, si chiede pronunciarsi ordinanza ex art. 648 cpc in relazione al decreto ingiuntivo N. 699/2023 del
26/06/2023 RG n. 1733/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
Nel merito: -
Respingere la domanda avanzata ex adverso rigettando in toto l'opposizione spiegata
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo N. 699/2023 del 26/06/2023 RG
n. 1733/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
-In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra (C.F.: Parte_1
2 ) nata a [...] per i motivi di cui in narrativa e per C.F._2
l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma pari ad € 8.228,60 a titolo di danno emergente e/o ogni ulteriore somma da quantificarsi anche in via equitativa a titolo di lucro cessante o comunque per quella somma maggiore o minore che risulterà agli esiti del giudizio;
In via subordinata: Qualora, nella denegata e non creduta ipotesi, l'intestato Tribunale Voglia revocare e/o dichiarare inefficacie il decreto ingiuntivo N. 699/2023 del 26/06/2023 RG n. 1733/2023 emesso dall'intestato
Tribunale si insiste affinché, lo stesso Tribunale adito, Voglia accertare e dichiarare come la sig.ra (C.F.: ) sia debitrice nei Parte_1 C.F._2 confronti della società in ragione delle opere in favore della Controparte_1 stessa effettuate e per l'effetto condannare la prima al pagamento, in favore della società “ (P. Iva e C.F.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
RR (GR) via Garibaldi, n. 14, della somma pari ad € 36.600,00 o per quella somma maggiore o minore che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria;
In ogni caso con vittoria di diritti spese ed onorari”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica.
All'udienza del 19/3/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la
3 fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una fattura emessa dalla società opposta in virtù di un rapporto contrattuale intercorso con l'opponente per opere di ristrutturazione.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, anche tenuto dello specifico motivo di opposizione formulato, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture commerciali costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene. Pertanto, in caso di opposizione, il credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 5915/2011), potendo le fatture avere solo una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti e/o il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, nel caso in esame parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con la controparte, confermando di aver affidato
4 alla le opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà Controparte_1 sito in Cecina, alla Via della Macchia.
Ciò che ha contestato l'opponente è l'inesistenza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, in quanto i lavori sarebbero stati già tutti saldati, e comunque la indeterminatezza della richiesta creditoria dovuta anche alla genericità della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, oltre che la violazione della correttezza e della buona fede negoziale della controparte per non aver mai predisposto, nel corso del rapporto contrattuale, una precisa contabilità delle opere effettivamente eseguite e del relativo prezzo.
Nello specifico, ciò che è in contestazione tra le parti è l'esecuzione delle opere di rifacimento esterno dell'immobile di proprietà attorea situato in via della Macchia a
Cecina e il costo delle stesse. Lavori a cui fa riferimento appunto la fattura n. 26 del
31/5/2023 posta alla base del decreto ingiuntivo.
Al fine di dirimere i contrasti insorti tra le parti sull'effettiva consistenza dei lavori effettuati dalla società opposta, lo scrivente giudice si è avvalso, nel corso del giudizio, dell'ausilio di un CTU specializzato in materia, al quale ha demandato l'incarico di accertare quali lavori fossero stati eseguiti dalla in Controparte_1 favore dell'attrice e quale fosse il relativo costo, verificando altresì quanto fosse già stato pagato dalla sig.ra Parte_1
Orbene, il CTU, alla luce degli accertamenti e delle verifiche compiute, ha concluso che permarrebbe un credito in favore dell'odierna società opposta di complessivi euro 23.504,33 oltre IVA, tenuto conto dei lavori in concreto eseguiti e di quanto era già stato saldato da parte attrice nel corso del rapporto.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU meritano di essere parzialmente condivise.
Va sottolineato, infatti, che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente i lavori di rifacimento della parte esterna dell'immobile attoreo, come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, sebbene al CTU sia stato dato l'incarico di verificare quali lavori nel loro complesso siano stati eseguiti dalla società opposta,
l'indagine ai fini della risoluzione della presente controversia, deve necessariamente riguardare solo le opere eseguite nella parte esterna dell'immobile di proprietà attorea.
Conseguentemente, dall'importo sopra indicato dal CTU, va senz'altro decurtato l'importo di euro 4.454,33 oltre IVA, quantificato dal CTU come importo a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, tenendo conto dell'importo pattuito con il contratto del 6/2/2021, in quanto tali lavori non sono oggetto della domanda monitoria della società opposta.
5 Inoltre, l'importo di euro 550,00 dovuto per la fornitura di 2 porte finestre della casina di legno non può essere riconosciuto perché non vi è prova, come indicato anche dal CTU, dell'effettiva consegna delle stesse, che non sono stata ritrovate sul posto. Del resto, nemmeno la società opposta ha provato alcunchè al riguardo, limitandosi ad aver prodotto la fattura esaminata anche dal CTU, ma senza dare alcuna prova dell'effettiva consegna della merce.
Conseguentemente, il credito in favore della deve essere Controparte_1 riconosciuto nella misura di euro 18.500,00 oltre IVA, come corrispettivo dei costi di lavoro extra capitolato, riferiti alla parte esterna dell'immobile, e non saldati dall'opponente.
A tale somma dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data di introduzione del presente giudizio, corrispondente con il deposito del ricorso monitorio.
Non può, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in quanto del tutto sfornita di prova. Parte opposta, infatti, non ha fornito la prova di quale pregiudizio in concreto avrebbe subito in conseguenza della presunta sospensione temporanea dei lavori, limitandosi ad allegare fatti meramente generici.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
18.500,00 oltre IVA e oltre interessi legali come innanzi stabilito.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022. Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2, in considerazione di una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, della riduzione della domanda monitoria e del rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2023 emesso il 26/6/2023,
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 18.500,00 oltre IVA e oltre interessi legali dalla data di
[...] introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo,
6 • Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio nella misura di 1/2, che si liquidano
[...] nell'importo complessivo di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella residua misura di 1/2;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 17/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19/3/2025, nella causa avente n. 2682/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, (C.F. ) nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Dal Canto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cecina (LI) in Piazza della Libertà n. 12, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva e Controparte_1
(C.F.: ) con sede legale in RR (GR) via Garibaldi, n. 14, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Moroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (LI) C.so Matteotti n. 136, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 699/2023 (RG 1733/2023), emesso il 26 giugno 2023 dal Tribunale di Livorno, e notificato all'opponente il 3 agosto 2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma complessiva di € 36.300,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento della fattura n. 26 del
1 31/5/2023 emessa per il saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati nel cantiere sito in Cecina, Via della Macchia.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta rappresentando i seguenti motivi:
- inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, violazione dell'art. 634, secondo comma, c.p.c., mancanza di prova scritta, di certezza e di liquidità del credito;
- inesistenza della pretesa creditoria per aver già saldato tutto, indeterminatezza del credito per mancanza di prova e di specificità della fattura, non debenza degli interessi di cui al D.lgs. 231/2022.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le ragioni sopra esposte, 1) in via preliminare, dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei requisiti previsti dagli art. 633 I comma e 634 II comma c.p.c. e per l'effetto dichiararlo nullo
e/o revocarlo in toto;
2) nel merito, revocare, comunque, il decreto ingiuntivo di pagamento n. R.G., pagamento n. 1733/2023 R. G. emesso dal Tribunale di Livorno in data 26.06.2023 per l'insussistenza del credito con esso azionato e così dichiarare che Cont nulla è dovuto dalla sig.ra alla per i titoli per Parte_1 Controparte_1 cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese, e competenze professionali per
l'assistenza in giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura di legge (15%), C.N.A. (4%) ed Iva (22%)”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.
Tribunale di Livorno adito, contrariis rejectis: In via preliminare: Accertato che
l'opposizione promossa ex adverso ha finalità meramente dilatoria, utile esclusivamente per procrastinare il pagamento dell'importo dovuto, e che la stessa non
è fondata né su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione, si chiede pronunciarsi ordinanza ex art. 648 cpc in relazione al decreto ingiuntivo N. 699/2023 del
26/06/2023 RG n. 1733/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
Nel merito: -
Respingere la domanda avanzata ex adverso rigettando in toto l'opposizione spiegata
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo N. 699/2023 del 26/06/2023 RG
n. 1733/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
-In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra (C.F.: Parte_1
2 ) nata a [...] per i motivi di cui in narrativa e per C.F._2
l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma pari ad € 8.228,60 a titolo di danno emergente e/o ogni ulteriore somma da quantificarsi anche in via equitativa a titolo di lucro cessante o comunque per quella somma maggiore o minore che risulterà agli esiti del giudizio;
In via subordinata: Qualora, nella denegata e non creduta ipotesi, l'intestato Tribunale Voglia revocare e/o dichiarare inefficacie il decreto ingiuntivo N. 699/2023 del 26/06/2023 RG n. 1733/2023 emesso dall'intestato
Tribunale si insiste affinché, lo stesso Tribunale adito, Voglia accertare e dichiarare come la sig.ra (C.F.: ) sia debitrice nei Parte_1 C.F._2 confronti della società in ragione delle opere in favore della Controparte_1 stessa effettuate e per l'effetto condannare la prima al pagamento, in favore della società “ (P. Iva e C.F.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
RR (GR) via Garibaldi, n. 14, della somma pari ad € 36.600,00 o per quella somma maggiore o minore che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria;
In ogni caso con vittoria di diritti spese ed onorari”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica.
All'udienza del 19/3/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la
3 fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una fattura emessa dalla società opposta in virtù di un rapporto contrattuale intercorso con l'opponente per opere di ristrutturazione.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, anche tenuto dello specifico motivo di opposizione formulato, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture commerciali costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene. Pertanto, in caso di opposizione, il credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 5915/2011), potendo le fatture avere solo una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti e/o il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, nel caso in esame parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con la controparte, confermando di aver affidato
4 alla le opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà Controparte_1 sito in Cecina, alla Via della Macchia.
Ciò che ha contestato l'opponente è l'inesistenza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, in quanto i lavori sarebbero stati già tutti saldati, e comunque la indeterminatezza della richiesta creditoria dovuta anche alla genericità della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, oltre che la violazione della correttezza e della buona fede negoziale della controparte per non aver mai predisposto, nel corso del rapporto contrattuale, una precisa contabilità delle opere effettivamente eseguite e del relativo prezzo.
Nello specifico, ciò che è in contestazione tra le parti è l'esecuzione delle opere di rifacimento esterno dell'immobile di proprietà attorea situato in via della Macchia a
Cecina e il costo delle stesse. Lavori a cui fa riferimento appunto la fattura n. 26 del
31/5/2023 posta alla base del decreto ingiuntivo.
Al fine di dirimere i contrasti insorti tra le parti sull'effettiva consistenza dei lavori effettuati dalla società opposta, lo scrivente giudice si è avvalso, nel corso del giudizio, dell'ausilio di un CTU specializzato in materia, al quale ha demandato l'incarico di accertare quali lavori fossero stati eseguiti dalla in Controparte_1 favore dell'attrice e quale fosse il relativo costo, verificando altresì quanto fosse già stato pagato dalla sig.ra Parte_1
Orbene, il CTU, alla luce degli accertamenti e delle verifiche compiute, ha concluso che permarrebbe un credito in favore dell'odierna società opposta di complessivi euro 23.504,33 oltre IVA, tenuto conto dei lavori in concreto eseguiti e di quanto era già stato saldato da parte attrice nel corso del rapporto.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU meritano di essere parzialmente condivise.
Va sottolineato, infatti, che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente i lavori di rifacimento della parte esterna dell'immobile attoreo, come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, sebbene al CTU sia stato dato l'incarico di verificare quali lavori nel loro complesso siano stati eseguiti dalla società opposta,
l'indagine ai fini della risoluzione della presente controversia, deve necessariamente riguardare solo le opere eseguite nella parte esterna dell'immobile di proprietà attorea.
Conseguentemente, dall'importo sopra indicato dal CTU, va senz'altro decurtato l'importo di euro 4.454,33 oltre IVA, quantificato dal CTU come importo a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, tenendo conto dell'importo pattuito con il contratto del 6/2/2021, in quanto tali lavori non sono oggetto della domanda monitoria della società opposta.
5 Inoltre, l'importo di euro 550,00 dovuto per la fornitura di 2 porte finestre della casina di legno non può essere riconosciuto perché non vi è prova, come indicato anche dal CTU, dell'effettiva consegna delle stesse, che non sono stata ritrovate sul posto. Del resto, nemmeno la società opposta ha provato alcunchè al riguardo, limitandosi ad aver prodotto la fattura esaminata anche dal CTU, ma senza dare alcuna prova dell'effettiva consegna della merce.
Conseguentemente, il credito in favore della deve essere Controparte_1 riconosciuto nella misura di euro 18.500,00 oltre IVA, come corrispettivo dei costi di lavoro extra capitolato, riferiti alla parte esterna dell'immobile, e non saldati dall'opponente.
A tale somma dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data di introduzione del presente giudizio, corrispondente con il deposito del ricorso monitorio.
Non può, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in quanto del tutto sfornita di prova. Parte opposta, infatti, non ha fornito la prova di quale pregiudizio in concreto avrebbe subito in conseguenza della presunta sospensione temporanea dei lavori, limitandosi ad allegare fatti meramente generici.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
18.500,00 oltre IVA e oltre interessi legali come innanzi stabilito.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022. Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2, in considerazione di una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, della riduzione della domanda monitoria e del rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2023 emesso il 26/6/2023,
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 18.500,00 oltre IVA e oltre interessi legali dalla data di
[...] introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo,
6 • Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio nella misura di 1/2, che si liquidano
[...] nell'importo complessivo di euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella residua misura di 1/2;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 17/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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